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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.10.2000 11.1998.190

19. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,170 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.1998.00190

Lugano 19 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 22 ottobre 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 maggio 1993 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1936). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, le seguenti clausole:

                                         2.  L'appartamento in via __________ __________di __________, fondo base n. __________, foglio PPP __________rimane di proprietà del signor __________ e della signora __________ in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno. Alla signora __________ è garantito l'esclusivo diritto di abitazione vita natural durante. (…)

                                         3.  Il debito ipotecario (…) è assunto per intero dal signor __________ __________, il quale pagherà interessi e ammortamenti.

                                             Una volta omologata la presente convenzione, il signori __________ si impegna ad intraprendere i passi necessari presso __________ e __________ di __________ affinché la cartella ipotecaria (…) gravi non più il fondo base bensì la quota parte di ½ (un mezzo) di proprietà del signor __________.

                                         4.  Quale contributo alimentare in favore della moglie, il signor __________ __________ verserà, a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione, anticipatamente ogni mese su un conto intestato alla signora __________ __________, la somma di fr. 2'300.– mensili, indicizzati (…).

                                  B.   Il 22 ottobre 1996 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando la soppressione del contributo alimentare e la condanna di __________ __________ alla rifusione di fr. 15'750.– per il contributo alle spese condominiali da egli anticipati, oltre a fr. 63'750.– per il rimborso del debito ipotecario da egli assunto. L'attore ha chiesto inoltre che dal 1° ottobre 1996 l'ex moglie assumesse il pagamento degli interessi e l'ammortamento del debito ipotecario gravante la proprietà per piani di __________. Nella sua risposta del 23 gennaio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo. La convenuta ha aderito, in via subordinata, alla riduzione del contributo nella misura del 35% e delle spese condominiali, previa compensazione di una sua pretesa nei confronti dell'attore. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 ottobre 1998.

                                  C.   Con sentenza del 3 novembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha soppresso il contributo per l'ex moglie dal novembre 1996, ha obbligato quest'ultima a pagare gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sull'ipoteca ancora gravante la proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di __________ dal 1° novembre 1996, come pure a versare all'attore fr. 15'750.–. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2'000.–, sono state poste per un quinto a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex marito fr. 4'000.– per ripetibili.

                                  D.   Insorta contro la sentenza citata con un appello del 24 novembre 1998, __________ __________ chiede che il contributo alimentare a suo favore sia ridotto del 35% solo dal 1° novembre 1996 e che la richiesta intesa al pagamento degli oneri ipotecari e ammortamenti sia respinta. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 1999 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo chiede di condannare la convenuta al versamento di fr. 63'750.– per il rimborso del debito ipotecario o quanto meno, in subordine, di porre gli oneri ipotecari a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. __________ __________ postula nelle sue osservazioni del 1° marzo 1999 la reiezione dell'appello adesivo.

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 27 giugno 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a esprimersi sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ ha comunicato il 28 giugno 2000 di non avere osservazioni, mentre __________ __________, ha chiesto l'assunzione di nuove prove. Con ordinanza del 5 settembre 2000 il giudice delegato ha ammesso le prove richieste, sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Il vecchio diritto continua ad applicarsi, quindi, alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione riguarda il contributo alimentare per l'ex moglie previsto in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con sentenza dell'11 maggio 1993 (doc. A). Dal profilo sostanziale la causa soggiace dunque al diritto anteriore alla modifica legislativa del 26 giugno 1998. La procedura è disciplinata per converso dalla legge nuova (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 10 giugno 2000 nella causa B. c. B.).

                                   2.   L'attore ha prodotto due nuovi documenti e ha chiesto l'assunzione di un attestato dalla cassa compensazione AVS sulla rendita AVS versata alla convenuta. Ora, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC prescrive che fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore. Tale disposizione, ripresa e concretata dall'art. 423b cpv. 2 CPC, è senz'altro applicabile alla modifica – nel merito – di sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto anteriore (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC; cfr. Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 88 in fine; Sutter/ Freiburghaus, loc. cit.; I CCA, sentenza del 5 settembre 2000 nella causa H. c. H.). I nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto modo di pronunciarsi, sono quindi ammissibili.

                                   3.   Il Pretore si è interrogato anzitutto sulla natura della rendita, concludendo che il contributo alimentare pattuito a suo tempo era fondato sull'art. 152 vCC. Egli ha poi rilevato che, sebbene l'imponibile netto dell'attore fosse passato da fr. 59'919.– a

                                         fr. 12'054.– annui, costui non aveva dimostrato che tale mutamento fosse duraturo e imprevedibile. Il Pretore ha nondimeno accertato che la situazione della convenuta era notevolmente migliorata, poiché essa aveva ereditato nel frattempo un capitale di fr. 664'961.–. E siccome essa, al beneficio di una rendita AVS dal 1° maggio 1998, era ormai in grado di coprire il fabbisogno minimo di fr. 30'000.– annui con il suo reddito di fr. 51'073.– annui, il Pretore ha soppresso la rendita.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   L'appellante sostiene che la rendita stipulata a suo beneficio nel 1993 era fondata non sull'art. 152 vCC, bensì sull'art. 151 cpv. 1 vCC, giacché l'attore era colpevole nella disunione. Non a caso del resto la convenzione le era favorevole, avendo essa ottenuto un contributo indicizzato di fr. 2'300.– mensili, un diritto di abitazione vita natural durante, l'impegno del marito a liberarla dal debito ipotecario e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–.

                                   5.   L'art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che fosse ridotta quando il bisogno più non esisteva o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondevano all'importo della rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC era stata estesa anche alle rendite dovute a titolo di contributo alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 362 consid. 3), non invece a quelle destinate in virtù dell'art. 151 cpv. 1 vCC a compensare la perdita di aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, in ogni modo, che dal profilo economico le circostanze fossero cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile all'epoca in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustificasse la soppressione – o la riduzione – di una rendita all'ex coniuge era una questione di equità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 363). Essa presupponeva quindi un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui era stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente al momento in cui essa era stata modificata) e la situazione che risultava dal fascicolo processuale dell'azione di modifica. L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva, come di regola, a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC).

                                   6.   Dagli atti non risulta su quale disposizione legale si fondava la rendita controversa, anche perché nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio le parti avevano rinunciato a rimproverarsi colpe particolari (doc. A). Il precedente legale del marito ha dichiarato che durante le trattative non si era mai parlato di colpe e che il contributo era stato stabilito tenendo conto unicamente dei bisogni della moglie (deposizione avv. __________ del 29 ottobre 1997, verbali, pag. 7). Il legale di quest'ultima ha invero affermato che la cliente rimproverava al marito di avere relazioni extraconiugali, ma che per finire, quando si era deciso di avviare trattative in vista di una convenzione, la questione di un'eventuale colpa del marito non era più stata discussa (deposizione avv. __________ del 18 giugno 1998, verbali, pag. 13-14). È possibile che la convenzione risultasse favorevole alla moglie, ma ciò non basta per concludere che la rendita fosse necessariamente ancorata all'art. 151 cpv. 1 vCC. Sia come sia, il problema non è determinante. Come detto (consid. 5), anche una rendita fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC è riducibile se erogata a titolo di contributo alimentare. In concreto non risulta – né l'appellante ha mai preteso – che l'importo versato dal marito fosse destinato a compensare la perdita di aspettative in seguito al divorzio, tanto meno se si pensa che la rendita doveva garantire alla moglie un  sostentamento “al sopra del suo minimo vitale” (deposizione avv. __________, verbali, pag. 13). Ne segue che, comunque sia, la rendita litigiosa è riducibile e che l'appello su questo punto è destituito di buon diritto.

                                   7.   a)  L'appellante contesta che il contributo non le necessiti più. Ora, dagli atti emerge che all'epoca del divorzio la moglie non aveva entrate e non esercitava attività lucrativa (deposizione avv. __________, verbali, pag. 13). Nel 1996, designata unica erede di __________ __________ -__________, essa ha ricevuto a titolo di successione un capitale di fr. 664'961.– (richiamo dall'Ufficio imposte di successione). Nella dichiarazione fiscale 1997/98 essa ha indicato un reddito da titoli e sostanza di

                                              fr. 51'073.– annui, oltre a una sostanza di fr. 758'204.– (richiamo IV). Dal 1° maggio 1998 essa è inoltre al beneficio di una rendita AVS, che nel 2000 ammonta a fr. 1'302.– mensili (dichiarazione 8 settembre 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali). Ciò posto, le sue entrate risultano di fr. 5'558.– mensili.

                                         b)  La mera circostanza che il reddito della convenuta è aumentato non basta, invero, per accertare un durevole miglioramento della situazione economica. A tal fine occorre confrontare, oltre all'evoluzione del reddito, anche quella del fabbisogno rispetto all'epoca del divorzio. Il fascicolo processuale non dà indicazioni sulla situazione economica dell'interessata nel 1993, ma è lecito ritenere che a quel momento il fabbisogno della convenuta fosse inferiore a fr. 2'300.– mensili, visto che la rendita erogata dall'ex marito doveva servire a garantirle un sostentamento oltre il minimo vitale. Il Pretore, in mancanza di dati certi, ha stimato il fabbisogno minimo in fr. 2'500.– mensili, senza specificare le singole voci del calcolo. L'appellante, da parte sua, non indica neppure in questa sede a quanto ammonti tale fabbisogno, limitandosi a rilevare che alla somma fissata dal primo giudice si devono aggiungere gli interessi e l'ammortamento (di entità imprecisata) del debito ipotecario gravante la proprietà per piani a __________. L'argomentazione, a prescindere dalla sua ricevibilità, non le giova. Nel 1996 sulla proprietà per piani gravava un'ipoteca di fr. 127'500.– (doc. M) e il marito versava fr. 10'800.– annui a titolo di interessi e ammortamento (conclusioni dell'attore, pag. 8), ovvero fr. 900.– mensili. Quand'anche si aggiungesse siffatto importo al fabbisogno della convenuta, si otterrebbe un totale di fr. 3'400.– mensili, che le lascerebbe ancora una disponibilità mensile di fr. 2'158.–. Valutata nel suo insieme, la situazione economica dell'interessata è quindi senz'altro migliorata e a ragione il Pretore ha soppresso la rendita. Si aggiunga che nella misura in cui la domanda è fondata sul miglioramento della condizione della beneficiaria, la situazione economica dell'obbligato non merita particolare disamina. Anche da questo profilo l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.

                                   8.   Il Pretore, preso atto della migliorata situazione economica della convenuta, ha obbligato quest'ultima a pagare gli interessi e gli ammortamenti del debito ipotecario gravante la nota proprietà per piani, il versamento da parte del marito potendo essere considerato alla stregua di una rendita riducibile. Il primo giudice ha respinto invece la richiesta del marito intesa al rimborso di metà del debito ipotecario, tale impegno costituendo una prestazione di capitale e non potendo essere modificato sulla base dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Inoltre egli ha escluso una modifica della sentenza in applicazione della clausola rebus sic stantibus. La convenuta reputa, nell'appello, che pure l'obbligo impostole dal primo giudice di assumere gli interessi e gli ammortamenti rappresenti una prestazione di capitale. Come tale, essa non sarebbe modificabile.

                                         a)  La modifica di un'obbligazione diversa da una rendita per alimenti non è mai rientrata nelle previsioni dell'art. 153 vCC (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 522 n. 09.103 con richiami di giurisprudenza; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad art. 153 vCC). E nella fattispecie si può parlare di rendita per alimenti. Intanto l'onere di locazione è una posta del calcolo dei contributi alimentari e come tale avrebbe dovuto essere inserito nel fabbisogno dell'ex moglie. In concreto, verosimilmente, esso è rimasto a carico del marito per semplicità. Inoltre, dato che all'epoca del divorzio la moglie era sprovvista di mezzi, il pagamento degli interessi ipotecari da parte del marito rientrava nei doveri di mantenimento. Il fatto che tale obbligo sia stato inserito nello stesso punto della convenzione ove si pattuiva l'integrale assunzione del debito ipotecario ancora non basta a denotare una prestazione di capitale, circostanza, peraltro, invocata dall'appellante per la prima volta in questa sede. Si aggiunga che, come si è già rilevato, quand'anche si aggiungesse tale onere al fabbisogno mensile dell'interessata, essa avrebbe sempre una disponibilità mensile di fr. 2'158.–. L'esito del giudizio non sarebbe quindi diverso.

                                         b)  Nemmeno può dirsi che la conclusione del Pretore sia iniqua. La convenuta usufruisce, da sola, della proprietà immobiliare e ha mezzi finanziari con cui far fronte al pagamento di interessi e ammortamenti senza intaccare il proprio fabbisogno minimo mensile. I maggiori costi dovuti all'ammortamento del debito ipotecario saranno, dandosi il caso, oggetto di disamina al momento in cui sarà sciolta la comproprietà dell'immobile. Ne segue che l'appello, infondato, deve essere respinto nel suo intero.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   9.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere respinto a torto la richiesta di rimborso del debito gravante la proprietà per piani, asserendo che alla luce della situazione economica della convenuta il rifiuto di assumere l'integrale debito ipotecario è abusivo e non merita protezione, tanto più che le condizioni per applicare la clausola rebus sic stantibus sono adempiute. Se non che, la richiesta dell'attore sfugge al campo di applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC (sopra, consid. 8a) e il fatto che l'istituto bancario non abbia accettato di svincolare la quota della convenuta nulla muta alla natura dell'obbligo contratto dal marito, vertente su una prestazione di capitale. Di per sé l'applicazione in via analogica della clausola rebus sic stantibus ad obblighi di mantenimento è possibile (DTF 122 III 98 consid. 3a; Merz in: Berner Kommentar, note 208, 239 e 240 ad art. 2 CC). La modifica mediante sentenza di un accordo, comunque sia, è limitata a casi eccezionali e si giustifica solo quando, in seguito a eventi straordinari e imprevedibili, la prestazione non stia più in un rapporto accettabile con la controprestazione, sicché la rivendicazione da parte del creditore configuri un abuso di diritto (DTF 122 III 98 consid. 3a in fine con riferimenti; Merz, op. cit., note 214 segg. ad art. 2 CC; Bischof, Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zurigo 1983, pag. 180).

                                         In concreto, a prescindere dal fatto che l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione del Pretore, ciò che renderebbe l'appello finanche irricevibile, non soccorrono gli estremi per l'applicazione della citata clausola, quand'anche la posizione della convenuta sia mutata in maniera straordinaria e imprevedibile. Come ha rilevato il primo giudice, nella misura in cui l'attore rimane comproprietario in ragione di un mezzo della proprietà per piani, non è dato a divedere quale sia la sproporzione tra le due prestazioni, tanto meno se si pensa che l'obbligo per la convenuta di assumere l'integrale pagamento degli interessi e ammortamenti ipotecari è stato confermato. Ne segue che pure l'appello adesivo, sprovvisto di buon diritto, deve essere respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente commisurati all'importanza del rispettivo contenzioso. Le ripetibili per l'appello adesivo tengono conto della stringatezza delle osservazioni presentate.                 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1'000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  450.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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