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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2000 11.1998.105

4. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,827 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.98.00105

Lugano 26 febbraio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 giugno 1997 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________)  

contro

__________ __________, nata __________, __________ (____________________) (patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________);  

giudicando ora sul decreto del 22 giugno 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accolto l’istanza cautelare dell’attore contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 luglio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

                                         3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 14 luglio 1998;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 19 gennaio 1993, confermata da questa Camera il 28 gennaio 1994 (inc. n. __________/__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1936) e __________ nata __________ (1936), obbligando il marito a versare alla moglie una pensione alimentare giusta l’art. 152 CC di fr. 1’200.– mensili.

                                  B.   Il 24 giugno 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda. All’udienza del 4 agosto 1997, indetta per la discussione cautelare, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è opposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro posizioni nel rispettivo memoriale scritto,.

                                  C.   Statuendo il 22 giugno 1998, il Pretore ha accolto l’istanza e ha soppresso dal 25 giugno 1997 la rendita a favore della convenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.– sono state poste a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Anche all’istante è stata concessa l’assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 2 luglio 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – che la domanda cautelare sia respinta. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 1998 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e insta anch’egli per ottenere l’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Presupposto per la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III 299).

                                   2.   Introdotta l’azione di modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 152 CC si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).

                                   3.   Il Pretore ha accolto l’istanza poiché, tenendo conto delle sue entrate (fr. 2’317.– mensili) e del suo fabbisogno (fr. 2’369.–), l’attore non risultava in grado di versare pendente causa il contributo per l’ex moglie (fr. 1’200.–). L’appellante critica tale punto di vista e afferma che all’istante deve essere imputato un reddito ipotetico di fr. 4’029.– mensili per tenere conto del guadagno imputatogli dall’assicurazione disoccupazione (fr. 2’750.–), oltre alle indennità effettivamente percepite.

                                   4.   In concreto decisiva è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento del contributo originario.

                                   a)  Dal fascicolo processuale risulta che l’attore, dopo avere cessato alla fine di maggio 1997 la sua attività presso la ditta __________ __________ __________, si è annunciato alla disoccupazione. Trovato un lavoro temporaneo presso la ditta __________ __________ di __________, dal 1° settembre 1997 egli è alle dipendenze della ditta __________ __________ __________ di __________, dalla quale percepisce unicamente provvigioni, che riducono di conseguenza l’indennità di assicurazione. Dagli atti risulta inoltre che fino al mese di maggio 1997 il guadagno netto dell’attore ammontava a fr. 3’939.75 mensili (doc. E); in seguito egli ha ricevuto dalla cassa disoccupazione fr. 1’698.45 per il mese di giugno 1997 (doc. Q), fr. 2’180.– per il mese di agosto 1997 (doc. T), fr. 1’419.35 per il mese di settembre 1997, (doc. V4), fr. 1’566.80 per il mese di ottobre 1997 (doc. V1), fr. 1’148.55 per il mese di novembre 1997 (doc. V2) e fr. 1’464.05 per il mese di dicembre 1997 e gennaio 1998 (doc. V3; EE). Dalla ditta __________ __________ __________ l’attore ha percepito provvigioni per fr. 365.50 (settembre 1997), fr. 1’164.– (ottobre 1997), fr. 615.70 (novembre 1997), fr. 1’228.70 (dicembre 1997) e fr. 1’148.20 (gennaio 1998). Presso la __________ __________ il salario ammontava a fr. 2’278.45 per il mese di luglio 1997 e a fr. 2’180.– per il mese di agosto 1997.

                                   b)  Il Pretore, calcolata una media tra lo stipendio versato dalla nuova datrice di lavoro (escluso il salario ottenuto da __________ __________ __________) e le indennità di disoccupazione, ha stabilito il reddito dell’attore in fr. 2’317.– mensili. Sennonché, per stabilire la perdita di guadagno dell’istante l’assicurazione disoccupazione ha considerato un salario minimo di fr. 2’750.– mensili (doc. BB). Ora, contrariamente a quanto pretende l’appellan-te, tale guadagno “intermedio” non si aggiunge all’indennità di disoccupazione, ma serve per calcolare l’indennità medesima (art. 24 LADI). Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione di modifica di una sentenza di divorzio il giudice può tenere conto di un reddito (ipotetico) superiore a quello che l’obbligato alimentare ritrae effettivamente, nella misura in cui tale reddito potenziale può ragionevolmente essere da lui conseguito (DTF inedita del 28 agosto 1997 in re M., consid. 2a). In concreto, ritenuto che l’importo di fr. 2’750.– risulta essere il salario usuale nel Ticino per una professione di rappresentante, ben si può concludere, a un esame di mera verosimiglianza, che l’istante dev’essere in grado di ottenere almeno tale reddito. I motivi per i quali egli non riuscirebbe a conseguire tale entrata dovranno essere esaminati, se mai, nella procedura di merito. Del resto l’interessato ha ammesso di poter ottenere un reddito di almeno 2’660.– mensili (petizione, pag. 3) e di avere avuto durante 8 mesi di disoccupazione un’entrata media di fr. 2’692.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 3). Tutto ciò posto, all’istante deve essere riconosciuta a un sommario esame una capacità di guadagno di almeno fr. 2’750.– mensili.

                                   5.   Il Pretore, stabilito il fabbisogno dell’attore in fr. 2’007.50 mensili, l’ha aumentato del 20%. L’appellante contesta tale maggiorazione e asserisce che essa non si giustifica poiché le condizioni finanziarie delle parti non lo consentono e poiché l’attore ha volutamente ridotto la sua capacità di guadagno per aver lasciato il posto di lavoro presso __________ __________.

                                         La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che nella determinazione dei contributi alimentari, come pure di tutti gli obblighi derivanti dal diritto della famiglia, al debitore della rendita deve rimanere la parte del reddito necessaria a coprire il suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97). Nell’ambito di una pensione alimentare fondata sull’art. 152 CC il fabbisogno minimo consiste di regola nel limite esistenziale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 nota 760 seg.; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii). L’importo stabilito dal Pretore sfugge dunque alla critica e l’appello su questo punto è destinato all’insuccesso.

                                   6.   In definitiva, con un reddito mensile di fr. 2’750.– e un fabbisogno minimo di fr. 2’369.–, l’attore dispone di un agio di fr. 381.–. Si può quindi ragionevolmente esigere che, fino all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché egli non si vedrà intaccare il minimo esistenziale del diritto esecutivo assicuratogli per diritto federale – egli versi alla convenuta almeno tale disponibilità. L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il prelievo di oneri sottrarrebbe alle parti risparmi necessari al loro mantenimento, motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese. Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti possono, visto l’esito della procedura, essere accolte. L’esito del giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno ripartite in ragione di un quarto a carico dell’istante e la rimanenza a carico della convenuta.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato.

                                         2. L’istanza provvisionale è parzialmente accolta, nel senso che dal 25 giugno 1997 __________ __________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare ridotto a fr. 381.– mensili.

                                         3. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 50.– sono poste per un quarto a carico dell’istante (e per lo stesso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato) e per tre quarti a carico della convenuta (e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato).

                                         4. (annullato)

                                   II.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.

                                   III.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________ -__________.

                                 IV.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________l-__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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