Incarto n.: 11.1997.00006
Lugano 22 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Zali
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che il 21 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha interposto appello contro il decreto 23 dicembre 1996, con il quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un’eccezione di irricevibilità dell’azione, sollevata dalla parte convenuta;
ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all’appello;
osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. __________.__________.__________);
rilevato che il 23 gennaio 1997 il Presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello ha costituito una Camera civile ad hoc, incaricata di statuire sulla ricusa dei giudici componenti la prima Camera civile di appello;
preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziaria e che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per avvenuta transazione tutte le cause pendenti (inc. __________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________);
ritenuto che lo stralcio della causa __________.__________.__________rende priva di interesse l’istanza di ricusa, che deve pertanto a sua volta essere stralciata dai ruoli, senza spese;
preso atto che la parte appellata ha rinunciato a un’indennità per ripetibili;
richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’istanza di ricusa del 21 gennaio 1997 è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile ad hoc del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario