Incarto n. 10.2010.2
Lugano 1 ottobre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 aprile 2010 presentata da
IS 1 (patrocinata dall' PA 1 )
relativa alla sentenza del 16 giugno 1998 con cui il Tribunal de Grande Instance
d'Évreux (Francia) ha pronunciato l'adozione, da parte dell'istante, di
TERZ 1, TERZ 2, e TERZ 3, ,
figli del marito __________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio tra __________ e __________, cittadini dei Paesi Bassi, sono nati i figli TERZ 1 (il 22 agosto 1962), TERZ 2 (il 20 dicembre 1967) e TERZ 3 (il 15 marzo 1969);
che dopo il decesso della moglie, nel 1973, __________ si è risposato il 12 ottobre 1974 con IS 1, anch'essa cittadina olandese;
che dalla nuova unione sono nati __________ (il 7 agosto 1975) e __________ (il 21 agosto 1979);
che con sentenza del 16 giugno 1998 il Tribunal de Grande
Instance d'Évreux (Francia) ha pronunciato l'adozione semplice di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 da parte di IS 1;
che il 19 aprile 2010 IS 1 ha introdotto un'
istanza di delibazione alla Camera civile di appello perché la sentenza di adozione sia riconosciuta e dichiarata esecutiva;
che, così invitata dal presidente della Camera, l'istante ha prodotto l'originale di una dichiarazione del 26 dicembre 2009 in cui gli adottati confermano di aderire alla delibazione della sentenza e una lettera 12 giugno 2010 di __________ nel medesimo senso;
che nelle circostanze descritte si esime il requisito del contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti;
che sul menzionato art. 78 LDIP prevalgono nondimeno i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera in materia di adozione o di riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che fra Svizzera e Francia non vigono accordi bilaterali in siffatte materie (cfr. http://www.eda.admin.ch);
che la convenzione dell'Aia sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315) è ormai stata denunciata da tutti gli Stati firmatari (http://hcch.
e-vision.nl);
che la Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori è stata firmata, ma non ancora ratificata dalla Francia (RS 0.211.221.310);
che la Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993 (RS 0.211.221.311: entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003 e per la Francia il 1° ottobre 1998), si applica solo alle adozioni di minorenni (RtiD II-2005 pag. 694), ciò che non è il caso in concreto;
che, di conseguenza, nella fattispecie il riconoscimento della sentenza di adozione di maggiorenni è retto esclusivamente dalla legge svizzera;
che a norma dell'art. 25 LDIP una decisione straniera – e per “decisione straniera” va inteso anche un atto di volontaria giurisdizione (art. 31 LDIP) – è riconosciuta in Svizzera se emana dal tribunale competente (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che nella fattispecie la decisione da delibare è stata pronunciata nello Stato di domicilio dell'adottante, a quel tempo residente in Francia a __________ (doc. A, pag. 1), onde la competenza del tribunale francese a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP;
che il “carattere definitivo” richiesto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di giurisdizione non contenziosa (la decisione di adozione è, in Francia, un atto di volontaria giurisdizione: art. 1167 del Codice di procedura civile in: www.legifranche. gouv.fr), i quali possono anche per loro indole non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Droit International privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP);
che la sentenza in questione può ritenersi definitiva, il cancelliere capo della Corte di appello di Rouen (dipartimento dell'Eure)
avendo certificato il 4 agosto 2009 che, fino a quel giorno, nella causa in oggetto non era stato presentato appello (doc. B);
che nella fattispecie non si scorgono per altro motivi di rifiuto a norma dell'art. 27 lett. a o b LDIP, non risultando citazioni irregolari né inosservanze del diritto d'essere sentiti o violazioni di principi fondamentali del diritto processuale svizzero;
che per quanto riguarda la madre degli adottandi, deceduta nel 1973, il suo diritto di esprimersi (da verificare anche in sede di delibazione: DTF 120 II 89 a metà) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto svizzero (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad art. 265c CC);
che nella fattispecie non si scorgono dunque motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2);
che, ciò premesso, le adozioni straniere con effetti “essenzial-mente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciute in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);
che nel caso specifico l'adozione è esplicitamente designata come semplice (simple: doc. A, pag. 1), nel senso che – contrariamente a quanto prevede l'adozione piena (adoption plénière: art. 356 del Codice civile in: http://www.legifranche.gouv.fr) – essa crea un secondo rapporto di filiazione fra l'adottante e gli adottati, lasciando sussistere il rapporto di filiazione originario e i diritti che ne derivano (art. 364 del Codice civile francese; Bergmann/ Ferid, Internationales Eheund Kindschaftsrecht, rubrica “Frankreich”, pag. 50 in alto);
che in effetti, come conferma la decisione in rassegna (doc. A, pag. 2), l'adozione semplice non conferisce all'adottato e ai suoi discendenti la qualità di erede legittimario rispetto agli ascendenti dell'adottante (art. 368 cpv. 2 del Codice civile francese);
che, contrariamente a quanto pretende l'istante, simile forma di adozione differisce sostanzialmente dall'adozione piena in Svizzera, dove è stata abrogata dal 1° aprile 1973 (art. 268 cpv. 1 vCC), per quanto ciò non ne impedisca il riconoscimento (I CCA, sentenze inc. 10.1998.36 del 15 giugno 1999; inc. 10.2006.1 del 3 luglio 2006 e inc. 10.2006.11 del 31 ottobre 2006);
che in circostanze siffatte la sentenza francese va riconosciuta nel senso che crea fra gli adottati e l'adottante gli stessi legami di parentela, come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, senza tuttavia sopprimere il rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi;
che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il riconoscimento di un'adozione non avendo valore litigioso;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la sentenza del 16 giugno 1998 con cui il Tribunal de Grande Instance d'Évreux ha pronunciato l'adozione semplice di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 da parte di IS 1 è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'istante.
3.
Intimazione all' .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.