Incarto n. 10.2006.10
Lugano, 12 ottobre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 9 agosto 2006 presentata da
IS 1 (patrocinato dall' PA 1 )
riguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 );
ricordato che con ordinanza del 10 agosto 2006 il presidente della Camera ha invitato l'istante a produrre entro il 2 ottobre 2006 una copia autenticata e tradotta in italiano della citazione pubblicata sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, mediante la quale si invitava la convenuta a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di __________ entro 15 giorni;
constatato che nulla è giunto a questa Camera, né l'istante ha postulato proroga di sorta, nonostante l'avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla delibazione;
rammentato altresì che l'11 agosto 2006 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 4 settembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria