Incarto n. 10.2005.22
Lugano, 27 ottobre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 19 agosto 2005 presentata dall'
IS 1 (I) (patrocinato dall'avv. RA 1 )
per conseguire la delibazione dell'atto con cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha certificato il 25 novembre 2004 l'accettazione, da parte dell'istante, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 (1926), deceduta a __________ il 29 agosto 2004, i cui eredi sono il
,
(patrocinato dall' , )
,
,
,
, , e
,
(patrocinati dall' , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 9 novembre 2004 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del 30 giugno 1971 in cui PI 1 (1926), cittadina svizzera e italiana con ultimo domicilio a __________, deceduta a __________ il 29 agosto 2004, dichiarava di lasciare un quarto della sua sostanza alla madre __________ e il resto al suo ex marito, prof. __________;
che in quella disposizione PI 1 designava suo esecutore testamentario l'avv. prof. __________;
che quest'ultimo ha confermato il 25 novembre 2004 davanti al cancelliere del Tribunale di __________ l'accettazione della nomina, ciò di cui il cancelliere ha preso atto in un certificato rilasciato il giorno stesso;
che il 21 aprile 2005 l'avv. prof. IS 1 è nuovamente comparso dinanzi al cancelliere del Tribunale insieme con due testimoni, i quali hanno dichiarato non essere a conoscenza di altre disposizioni d'ultima volontà lasciate dalla testatrice e nemmeno di alcuna impugnazione testamentaria;
che il cancelliere ha raccolto tali dichiarazioni in un atto di notorietà da lui confezionato e iscritto ai ruoli del Tribunale;
che __________, madre di PI 1, è deceduta ad __________ il 19 maggio 2005, lasciando in qualità di eredi __________, __________, __________, __________ e __________;
che il 19 agosto 2005 l'avv. prof. IS 1 ha instato davanti alla Camera civile di appello perché la sua designazione a esecutore testamentario di PI 1, accertata dal Tribunale di __________, sia riconosciuta e dichiarata esecutiva;
che il prof. __________ ha dichiarato per scritto il 4 ottobre 2005 di aderire all'istanza;
che analoga comunicazione hanno fatto pervenire gli eredi fu __________ il 3 ottobre 2005;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza, una citazione delle parti al contraddittorio rivelandosi superflua;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che fra la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);
che in concreto l'accettazione dell'istante alla carica di esecutore testamentario nella successione fu PI 1 risulta – come si è visto – dal certificato rilasciato il 25 novembre 2004 dal cancelliere del Tribunale di __________ (art. 702 del Codice civile italiano);
che la questione è dunque di sapere se tale atto di procedura non contenziosa possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della convenzione italo-svizzera;
che, di per sé, la convenzione si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 214 n. 5; Cattaneo, La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II lett. c);
che, nondimeno, l'Italia limita l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria emanati fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto alle norme del diritto interno (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);
che in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto interno;
che la dottrina svizzera propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più favorevole del trattato alla delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad art. 31 LDIP);
che nella fattispecie, comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di per sé l'accoglimento dell'istanza;
che infatti l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art. 25 a 29 della legge medesima;
che a norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la prevede” (art. 26 lett. a LDIP);
che in materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara suscettibili di essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero” se questi “sono stati pronunciati, stilati, accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto”;
che nella nozione di “documento” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione dell'esecutore testamentario (Heini in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 4 ad art. 96 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP);
che nel caso specifico l'attestato emana dal Tribunale di __________, ultimo domicilio della testatrice, onde la competenza dell'autorità italiana;
che inoltre, conformemente all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);
che il requisito di decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, op. cit., n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c);
che a tal fine l'istante ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato;
che nelle condizioni illustrate il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo” nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP;
che infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;
che il certificato in oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 18 ad art. 517);
che una qualsiasi contrarietà all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine procedurale (art. 27 cpv. 2 lett. b e c LDIP), come il mancato rispetto del diritto d'essere sentiti, del principio di litispendenza o di quello di cosa giudicata;
che, in ultima analisi, il certificato in discorso può essere delibato;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il certificato del 25 novembre 2004 con cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta l'accettazione, da parte dell'avv. prof. IS 1, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – , ; – , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria