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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10

15. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,359 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

riconoscimento di decisione italiana di interdizione

Volltext

Incarto n. 10.2004.10

Lugano 15 novembre 2004/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 2 luglio 2004 presentata da

IS 1  e IS 1,    

riguardante la sentenza del 20 gennaio 1999 con cui il Tribunale di Como ha sottoposto a tutela

                                         PI 1, __________

e il decreto del 17 aprile 1999 con cui il Giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 22 maggio 1998 IS 1 e IS 1 hanno postulato l'interdizione della figlia A__________ (1965), affetta da grave cerebropatia prenatale, siccome incapace di provvedere ai propri interessi;

                                         che il Tribunale di Como ha esaminato PI 1 e ne ha pronunciato l'interdizione con sentenza del 20 gennaio 1999;

                                         che in esecuzione della sentenza il giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore con decreto del 17 aprile 1999;

                                         che IS 1 e IS 1IS 1 hanno chiesto il 2 luglio 2004, per il tramite della Commissione tutoria regionale 1, la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino e il conseguente ripristino della loro autorità parentale;

                                         che questa Camera ha rinunciato a intimare l'istanza ad PI 1, la notifica apparendo già di primo acchito impossibile;

                                         che all'udienza del 14 ottobre 2004, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno precisato di instare per la delibazione della sen­tenza di interdizione e del decreto del giudice tutelare con cui IS 1 è stata designata tutrice della figlia, rinunciando a insistere per il ripristino della loro autorità parentale;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernen­te la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP);

                                         che i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);

                                         che tra la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una rego­lamentazione particolare in altri trattati internazionali (art. 13 del­la convenzione citata);

                                         che il primo requisito posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve emanare da un tribunale competente giusta l'art. 2 della convenzione medesima o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la de­cisione è invocata (art. 1 n. 1 della convenzione);

                                         che in conformità all'art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata emessa sussiste ove sia prevista da una convenzione internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);

                                         che sentenze di interdizione riguardano in effetti “que­stioni di capacità civile”, tanto più che l'art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto; v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);

                                         che quindi la competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1 della convenzione;

                                         che il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l'ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto Stato” (art. 1 n. 2);

                                         che, non vi è ragione per intravedere nella sentenza in esame una qualsivoglia contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 23 segg. e 37 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999; cfr. anche l'art. 11 della convenzione);

                                         che il terzo requisito posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge del­lo Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della sentenza;

                                         che il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);

                                         che la sentenza in rassegna è una sentenza contumaciale, PI 1 non essendo stata in grado di costituirsi in giudizio – sebbene condotta davanti al giudice – a causa delle menomate condizioni di salute psichica;

                                         che tuttavia, essendo l'interessata comparsa in tribunale, non ha senso esigere oggi “l'originale o una copia conforme della citazione alla parte contumace” come stabilisce l'art. 5 n. 3 della convenzione;

                                         che per il resto la legge italiana non prescrive la nomina di un patrocinatore d'ufficio all'interdicendo, la relativa procedura comportando già l'intervento del Pubblico Ministero, mentre il giudice deve esaminare egli stesso la persona in causa facendosi assistere da un consulente tecnico e disponendo l'assunzione di tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio (art. 419 comma 1 e 2 del Codice civile italiano, art. 714 in fine del Codice di procedura civile italiano);

                                         che da questo profilo l'ordinamento italiano non assicura all'inter­dicendo minori garanzie processuali di quello ticinese (art. 22 segg. della citata legge sull'organizzazione e la procedura in ma­teria di tutele e curatele);

                                         che, in ultima analisi, l'interdizione decisa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;

                                         che per quanto riguarda il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC, mentre non vi è spazio per riconoscere la figura giuridica del “protutore”, ignota come tale al diritto svizzero;

                                         che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda;

                                         che gli istanti tuttavia non chiedono la delibazione dei due provvedimenti a loro esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;

                                         che in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri;

pronuncia:              1.   L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che:

                                         a)   l'interdizione di PI 1 pronunciata il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;

                                         b)   la designazione di IS 1 come tutrice decisa il 17 aprile 1999 dal Giudice tutelare della Pretura di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a  .

 Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Terzi implicati

 PI 1    

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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