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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 10.2003.6

8. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·595 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.6

Lugano 8 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 febbraio 2003 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza emanata il 6 giugno 2002 dall'Amts­gericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen, nella causa di divorzio tra l'istante e

                                         __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 6 giugno 2002 l'Amts­gericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1978 da __________ e __________, omologando un accordo parziale sugli effetti del divorzio (dispositivo n. 2);

                                         che nel dispositivo n. 2.5 della citata sentenza il tribunale ha assegnato a __________, in liquidazione del regime dei beni, la quota di comproprietà intestata a __________ sulla particella n. __________ RFD di __________ (un sesto, non un terzo in comproprietà con il marito come sembra evincersi dalla sentenza lucernese);

                                         che il 3 ottobre 2002 __________ ha interposto appello contro la predetta sentenza limitatamente al contributo di mantenimento a suo favore;

                                         che __________ postula ora davanti a questa Camera, con richiesta del 24 febbraio 2003, la delibazione del citato dispositivo nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quo­ta di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;

                                         che con ordinanza del 4 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003, alle ore 15.45, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;

                                         che l'udienza è andata deserta;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2.5 della sentenza con cui l'Amts­gericht Hochdorf ha assegnato a __________ la quota di comproprietà di un sesto appartenente alla ex moglie della particella n. __________ RFD di __________ è l'unico punto del giudizio suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che in concreto il dispositivo n. 2.5 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 ottobre 2002, come risulta da una decisione agli atti, emessa il 27 novembre 2002 dall'Ober­-gericht, II. Kammer, del Canton Lucerna (doc. _);

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando l'accordo parziale sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposto al tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che, l'istante non potendo essere definito vittorioso, non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2.5 della sentenza pronunciata fra le parti il 6 giugno 2002 dall'Amts­gericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________; – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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