Incarto n° 10.2003.39
Lugano 14 gennaio 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 dicembre 2003 presentata da
__________, e __________ (rappresentati dalla lic. iur. __________)
relativa alla sentenza pronunciata fra le parti il 14 ottobre 2003 dal Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich) nell'azione di divisione e di riduzione che ha opposto le istanti a __________ (D);
premesso che la delibazione di sentenze confederate è stata abrogata, come istituto, e sostituita dalla procedura disciplinata dal nuovo art. 510 CPC in vigore dal 1° gennaio 2004 (BU 53/2003 pag. 442);
accertato che, per tale motivo, gli istanti dichiarano con lettera del 9 gennaio 2004 di ritirare la loro domanda;
rilevato che ciò pone fine al procedimento;
considerato che, per le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione alla lic. iur. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria