Incarto n° 10.2003.36
Lugano 16 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 novembre 2003 presentata da
_______________ (patrocinato dall'___________)
riguardante la sentenza pronunciata il 30 settembre 2003 dalla Giudice di famiglia del Tribunale circondariale di Rorschach (Familienrichterin des Kreisgerichts Rorschach) nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 30 settembre 2003 la Giudice di famiglia del Tribunale circondariale di Rorschach (Familienrichterin des Kreisgerichts Rorschach) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1978 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza la Giudice ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 12 maggio 2003;
che nella clausola n. 5 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________;
che le parti hanno chiesto al tribunale di invitare l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il trapasso immobiliare;
che nel considerando n. 6 della sentenza la Giudice ha indicato che il trapasso sarebbe avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a cura delle parti;
che con istanza 19 novembre 2003 __________ postula ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente alla sentenza di divorzio, limitatamente alla parte riguardante il citato bene immobile;
che con ordinanza del 2 dicembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 15 dicembre 2003 alle ore 14.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata in base agli atti;
che l'istante ha dichiarato di rinunciare all'udienza, mentre la convenuta è semplicemente rimasta assente;
che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 5 lett. b della convenzione sugli effetti del divorzio con cui la moglie dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ è – come l'istante riconosce – l'unico punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il
30 settembre 2003, come attesta il cancelliere del Tribunale confederato sull'estratto della sentenza prodotto a questa Camera per la delibazione;
che entrambe le parti risultano essere state regolarmente citate davanti al giudice, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libero l'istante di chiedere poi all'ex moglie il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 5
lett. b della convenzione;
che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 5 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 30 settembre 2003 dalla Giudice di famiglia del Tribunale circondariale di Rorschach (Familienrichterin des Kreisgerichts Rorschach) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. _____________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario