Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2003 10.2003.34

17. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·601 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.34

  17 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2003 presentata da

__________ e __________) (patrocinati dall' __________)  

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale di Sursee (Präsident I des Amtsgerichts Sursee);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 18 febbraio 2003 il presidente I del Tribunale di Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio con­tratto a

                                         __________ il __________ 1967 da __________ () e __________ ();

                                         che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una conven­zio­ne sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 13 agosto 2003;

                                         che nella clausola n. 2.3 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, le sue particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________;

                                         che con istanza del 7 novembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento delle citate proprietà;

                                         che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta al­l'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che la clausola 2.3 b) della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Cantone Ticino, come gli istanti riconoscono;

                                         che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente dell'Amtsgericht Sursee con il dispositivo n. 2 della sentenza riguar­dano, in effetti, altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il

                                         12 marzo 2003, come risulta dall'attestazione apposta dall'Obergericht del Canton Lucerna sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

                                         che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere con­giuntamente la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.3 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente dell'Amtsgericht Sursee (Präsident I des dell'Amtsgerichts Sursee) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all' __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria