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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2002 10.2002.32

9. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·802 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2002.32

Lugano, 9 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

 Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2002 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza del 24 luglio 2002 con cui il giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirks-gerichts Höfe), Wollerau (Canton Svitto), ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

                                         __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 24 luglio 2002 il giudice unico del Tribuna­le distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe), Wollerau (Canton Svitto), ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1981 da __________ e __________, omologa­ndo la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;

                                         che in tale accordo __________ dichia­ra di cedere al marito, in liquidazione del regime matri­mo­niale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sul­la particella n. __________ RFD di __________ (abitazione e prato, 1409 m²), arredamento compreso, il marito impegnandosi da parte sua ad assu­me­re l'intero onere ipotecario gravante il bene ed entrambi i coniugi convenendo – per il resto – di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari a norma dell'art. 125 lett. b seconda frase LT (clausole n. 5.3 e 5.4);

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 7 novembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;

                                         che in un'attestazione del 22 novembre 2002 (sic), allegata all'istanza, __________ conferma di aderire alla richiesta e di consentire al trasferimento in questione;

                                         che il giudice delegato di questa Camera, accertata la mancanza di un'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza da delibare, ha fissato all'istante il 4 dicembre 2002 un termine di dieci giorni per rimediare al difetto;

                                         che il 5 dicembre 2002 l'istante ha prodotto fotocopia di tale attestazione, pretendendo – a torto – ch'essa fosse già acclusa alla sentenza (in realtà l'esemplare agli atti ne è sprovvisto);

                                         che, la documentazione risultando completa e la convenuta avendo dichiarato previamente di acquiescere, nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che le clausole n. 5.3 e 5.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sul­la particel­la n. __________ RFD di __________, mobilio compreso, il marito impegnandosi ad assu­mere l'onere ipotecario gravante il bene ed entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;

                                         che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Höfe riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 5 set­tembre 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 17 settem­bre successivo dalla cancelleria del Tribunale distrettuale, prodotta dall'istante a questa Camera il 5 dicembre 2002;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al giudice unico il 22 marzo 2002 per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libero l'istante di chiedere poi all'ex moglie il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 5.3 della convenzione;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 5.3 e 5.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologate con sen­tenza emanata fra le parti 24 luglio 2002 dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________;  – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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