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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 10.2000.25

23. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·695 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 10.2000.00025

Lugano 23 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 25 agosto 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

relativa alla sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra lei e il marito

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 23 giugno 1994 il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra i cittadini italiani __________ e __________;

                                         che il 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 7 settembre, rispettivamente del 6 ottobre 2000;

                                         che nulla osta, quindi, all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);

                                         che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

                                         che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);

                                         che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

                                         che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il convenuto risiedendo allora ad __________ (nella provincia di __________);

                                         che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);

                                         che per il resto la sentenza emessa dal Tribunale di __________ è definitiva, come risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 3 dicembre 1994 rilasciata dalla cancelleria del Tribunale medesimo;

                                         che in definitiva la sentenza 23 giugno 1994 del Tribunale di __________ adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibata;

                                         che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale di __________ ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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