Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16

18. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·611 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 10.2000.00016

Lugano 18 maggio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 aprile 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. dott. __________)  

relativa alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (punto 4.2);

                                         che il 20 aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai fini della delibazione;

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

                                         che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.2000.16 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16 — Swissrulings