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Ticino Tribunale penale cantonale 26.05.2020 72.2020.30

26. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,213 Wörter·~1h 11min·5

Zusammenfassung

Installando l’apparecchiatura per lo skimming, procurato dati sensibili relativi a 8’348 carte bancarie, nonché influito su un processo elettronico o simile di trattamento o trasmissione dati, provocando un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per tot. fr. 108'945.65

Volltext

Incarto n. 72.2020.30

Lugano, 26 maggio 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Orsetta Bernasconi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

ACPR 8

ACPR 9

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14

ACPR 15  

ACPR 16  

ACPR 17  

ACPR 18  

ACPR 19  

ACPR 20  

ACPR 21  

ACPR 22  

ACPR 23  

ACPR 24  

ACPR 25  

ACPR 26  

ACPR 27  

ACPR 28  

ACPR 29  

ACPR 30  

ACPR 31  

ACPR 32  

ACPR 33  

ACPR 34  

ACPR 35  

ACPR 36

ACPR 37  

ACPR 38  

ACPR 39  

ACPR 40  

ACPR 41  

ACPR 42  

ACPR 43  

ACPR 44  

ACPR 45  

ACPR 46  

ACPR 47  

ACPR 48  

ACPR 49  

ACPR 50  

ACPR 51  

ACPR 52  

ACPR 53  

ACPR 54

ACPR 55  

ACPR 56  

ACPR 57  

ACPR 58  

ACPR 59  

ACPR 60  

ACPR 61  

ACPR 62

ACPR 63  

ACPR 64

ACPR 65

ACPR 66  

ACPR 67  

ACPR 68  

ACPR 69  

ACPR 70  

ACPR 71  

ACPR 72  

ACPR 73

ACPR 74  

ACPR 75  

ACPR 76  

ACPR 77  

ACPR 78  

ACPR 79  

ACPR 80  

ACPR 81  

ACPR 82  

ACPR 83  

ACPR 84  

ACPR 85  

ACPR 86  

ACPR 87  

ACPR 88   - IT

ACPR 89   - IT

ACPR 90  

ACPR 91

ACPR 92  

ACPR 93  

ACPR 94  

ACPR 95  

ACPR 96  

ACPR 97

ACPR 98   - IT

ACPR 99  

ACPR 100  

ACPR 101  

ACPR 102  

ACPR 103  

ACPR 104

ACPR 105  

ACPR 106  

ACPR 107  

ACPR 108  

ACPR 109  

ACPR 110  

ACPR 111  

ACPR 112  

ACPR 113  

ACPR 114  

ACPR 115  

ACPR 116  

ACPR 117  

ACPR 118  

ACPR 119  

ACPR 120  

ACPR 121  

ACPR 122  

ACPR 123  

ACPR 124

ACPR 125

ACPR 126

ACPR 127

ACPR 128

ACPR 129

ACPR 130

ACPR 131

ACPR 132

ACPR 133

patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 15.7.2019 al 19.8.2019 (36 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 20.8.2019;

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 12.11.2019 al 10.1.2020 (60 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dall’11.1.2020;

imputati, a norma dell’atto d’accusa 30/2020 del 12 febbraio 2020, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                  A.   IM 1

                                   1.   acquisizione illecita di dati (ripetuta e in parte tentato)

per essersi procurato e per aver procurato a terze persone, nel periodo 29.09.2015 - 14.05.2017, in svariate località del Canton Ticino, del Canton Vaud e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca, in più occasioni, dati non destinatigli e specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di procacciare a sé stesso e ai suoi correi un indebito profitto,

e meglio,

per avere, alfine di commettere il reato di cui al pto A.2., manomettendo diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, installando, con il correo IM 2

 o autonomamente, parte dell’apparecchiatura di skimming, il cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei dati della banda magnetica delle carte bancarie), mentre gli altri correi posavano, sostituendo l’originale, una lampadina modificata (contenente una microcamera per filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal titolare della carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati sia i dati video che i files audio della lettura della banda magnetica),

ottenuto dati sensibili relativi ad un numero imprecisato di carte bancarie, ma di almeno 8’348 carte bancarie,

dati infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi, permettendo a questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per via telematica a distanza), e quindi da questi decodificati con appositi programmi informatici, alfine di utilizzarli per indebiti profitti;   

nonché tentato di ottenere dati relativi ad un numero non meglio precisato di carte bancarie;

segnatamente,

                               1.1.   a __________ (Argovia), in __________, nel periodo 29.09.2015-30.09.2015, installando, insieme a __________ e a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 1, tentato di procurarsi dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.2.   a __________ (Argovia), in __________, nel periodo 30.09.2015 – 03.10.2015, installando, insieme a __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 2, procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.3.   a __________, in via __________, nel periodo 16.05.2016-22.05.2016, installando, insieme a tale __________ (persona non identificata), l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della __________, procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie, ma almeno 240;

                               1.4.   a __________, in via __________, nel periodo 23.05.2016-25.05.2016, installando, insieme a tale __________ (persona non identificata), l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della __________, procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie, ma almeno 90;

                               1.5.   a __________ (Canton Vaud), in Route __________, nel periodo 28.08.2016 - 02.09.2016, installando, unitamente a __________ e a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 11, procurato, per sé e per i correi, tra cui __________, dati riguardanti 611 carte bancarie,

                               1.6.   a __________ (Canton Vaud), in En __________, nel periodo 29.08.2016 - 02.09.2016, installando, unitamente a __________ e __________ l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 12, procurato, per sé e per i correi, tra cui __________, dati riguardanti 871 carte bancari;

                               1.7.   a __________ (Canton Vaud), Route __________, nel periodo 29.08.2016 - 04.09.2016, installando, unitamente a __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 13, procurato, per sé e per i correi, tra cui __________, dati riguardanti 780 carte bancarie;

                               1.8.   a __________, in via __________, nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 53 carte bancarie;

                               1.9.   a __________, in Via __________, nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 7, procurato per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 7 carte bancarie;

                             1.10.   a __________, in via __________, nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 8 carte bancarie;

                             1.11.   a __________ (Basilea), in __________, il 04.11.2016, installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, tentato di procurare per sé e per i correi, un imprecisato numero di carte bancarie;

                             1.12.   a __________ (Soletta), in __________, nel periodo 23.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________, __________ ed una terza persona non identificata, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 125, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.13.   a __________ (Soletta), in __________, nel periodo 15.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2 e ad altri, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 126, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.14.   a __________ (Berna), in __________, nel periodo 18.02.2017-21.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, tentato di procurare per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.15.   a __________ (Basilea), in __________, nel periodo 18.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming, presso il Bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.16.   a __________ (Berna), in Route __________, il 21.02.2017, installando unitamente a IM 2 e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca __________, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.17.   a __________ (Argovia), in __________ 18, il 27.02.2017, installando, unitamente a IM 2 e ad altri, l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca ACPR 127, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.18.   a __________ (Argovia), in __________, il 28.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 128, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.19.   a __________, in via __________, nel periodo 08.05.2017-12.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 7, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.20.   a __________, in via __________, il 13.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiaura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 131, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 127 carte bancarie;

                             1.21.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 998 carte bancarie;

                             1.22.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 958 carte bancarie;

                             1.23.   a __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato dati riguardanti 756 carte bancarie;

                             1.24.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, tentato di procurare dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.25.   a __________, in via __________, nel periodo 08.05.2017 - 12.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat dalla Banca ACPR 130, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’666 carte bancarie;

                             1.26.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 132, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’183 carte bancarie;

                                   2.   abuso di un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e in parte tentato)

facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, in correità con altre persone,

per avere, nel periodo 10.10.2015 - 13.05.2017, alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, unitamente ad altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto A.1.,

effettuando (e in parte tentando di effettuare), lui e gli altri correi, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o prestazioni, all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,

ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie aperte in svariate località della Svizzera, per un totale di CHF 108'945.65;

nonché tentato, in ulteriori 50 occasioni, di influire su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, alfine di provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di danni;

segnatamente,

                               2.1.   a __________ (Argovia) e a __________ (Stati Uniti), nel periodo 10.10.2015-11.10.2015, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.2., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, altri correi non identificati, a __________, per un importo complessivo di CHF 6’289.40;

                               2.2.   a __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 04.06.2016-06.06.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.3., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, a __________, altri correi, non identificati, per un importo complessivo di CHF 9'321.97;

                               2.3.   a __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 04.06.2016-06.06.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.4., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, a __________, altri correi, non identificati, per un importo complessivo di CHF 2'063.52;

                               2.4.   a __________ (Canton Vaud), in Route __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 17.09.2016 - 18.09.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.5., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________ (__________ ed eventuali altri correi, non identificati), in 30 occasioni, per un importo complessivo di CHF 5'689.28;

                               2.5.   a __________ (Canton Vaud), in En __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 18.09.2016 - 21.09.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.6., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________ (__________ ed eventuali altri correi, non identificati), in 293 occasioni, per un importo complessivo di CHF 39'701.69;

                               2.6.   a __________ (Canton Vaud), Route __________ e a __________ (Indonesia) il 21.09.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.7., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________ (__________ ed eventuali altri correi, non identificati), in 85 occasioni, per un importo complessivo di CHF 11'437.69;

                               2.7.   a __________ (Soletta), a __________ (Soletta) e a __________ (Indonesia), il 14.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui ai punti 1.12. e 1.13., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi correi, in Indonesia, a __________, in 53 occasioni, per un importo complessivo di CHF 17'973.00;

                               2.8.   a __________ (Basilea) e a __________ (Indonesia), nel periodo 11.03.2017-12.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.15., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi correi, in Indonesia, a __________, per un importo complessivo di CHF 16'000.00,

                               2.9.   a __________, in via __________, e a __________ (Indonesia), nel periodo 08.05.2017-13.05.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.25, a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando, in 5 occasioni, o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi correi, in Indonesia, a __________, per un importo complessivo di CHF 469.10;

                                  B.   IM 2

                                   1.   acquisizione illecita di dati (ripetuta e in parte tentato)

per essersi procurato e per aver procurato a terze persone, nel periodo 23.02.2017 - 14.05.2017, in svariate località del Canton Ticino e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca, in più occasioni, dati non destinatigli e specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di procacciare a sé stesso e ai suoi correi un indebito profitto,

e meglio,

per avere, alfine di commettere il reato di cui al pto B.2., manomettendo diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, installando, con il correo IM 1, parte dell’apparecchiatura di skimming, il cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei dati della banda magnetica delle carte bancarie), mentre gli altri correi posavano, sostituendo l’originale, una lampadina modificata (contenente una microcamera per filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal titolare della carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati sia i dati video che i files audio della lettura della banda magnetica),

ottenuto dati sensibili relativi ad un numero imprecisato di carte bancarie, ma di almeno 5’688 carte bancarie,

dati infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi, permettendo a questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per via telematica a distanza), e quindi da questi decodificati con appositi programmi informatici, alfine di utilizzarli per indebiti profitti;   

nonché tentato di ottenere dati relativi ad un numero non meglio precisato di carte bancarie;

segnatamente,

                               1.1.   a __________ (Soletta), in __________, nel periodo 23.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________, __________ ed una terza persona non identificata, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 125, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.2.   a __________ (Soletta), in __________, nel periodo 15.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1 e ad altri, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 126, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.3.   a __________ (Berna), in __________ nel periodo 18.02.2017-21.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, tentato di procurare per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.4.   a __________ (Basilea), in __________, nel periodo 18.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming, presso il Bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.5.   a __________ (Berna), in Route __________, il 21.02.2017, installando unitamente a IM 1 e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca __________, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.6.   a __________ (Argovia), in __________, il 27.02.2017, installando, unitamente a IM 1 e ad altri, l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca ACPR 127, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.7.   a __________ (Argovia), in __________, il 28.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 128, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.8.   a __________, in via __________, nel periodo 08.05.2017-12.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 7, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.9.   a __________, in via __________, il 13.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiaura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 131, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 127 carte bancarie;

                             1.10.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 998 carte bancarie;

                             1.11.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 958 carte bancarie;

                             1.12.   a __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________, procurato dati riguardanti 756 carte bancarie;

                             1.13.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 129, tentato di procurare dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;

                             1.14.   a __________, in via __________, nel periodo 08.05.2017 - 12.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat dalla Banca ACPR 130, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’666 carte bancarie;

                             1.15.   a __________, in via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 132, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’183 carte bancarie;

                                   2.   abuso di un impianto per l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e in parte tentato)

facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, in correità con altre persone,

per avere, nel periodo 06.03.2017 - 15.05.2017, alfine di procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in modo indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, unitamente ad altri correi, in parte identificati, e meglio come indicato al punto B.1.,

effettuando (e in parte tentando di effettuare) dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o prestazioni, gli altri correi, all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,

ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie aperte in svariate località della Svizzera, per un totale di CHF 34'442.10;

nonché tentato, in ulteriori 50 occasioni, di influire su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, alfine di provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di danni;

segnatamente,

                               2.1.   a __________ (Soletta), a __________ (Soletta) e a __________ (Indonesia), il 14.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, i suoi correi, in 53 occasioni, per un importo complessivo di CHF 17'973.00;

                               2.8.   a __________ (Basilea) e a __________ (Indonesia), nel periodo 11.03.2017-12.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.4., a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, i suoi correi, per un importo complessivo di CHF 16'000.00;

                               2.9.   a __________, in via __________, e a __________ (Indonesia), nel periodo 08.05.2017-13.05.2017, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.14, a mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando, in 5 occasioni, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, i suoi correi, per un importo complessivo di CHF 469.10;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 143 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 2, in abbinamento al cpv. 1 CP.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’interprete per la lingua bulgara __________.

Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:40 alle ore 16:27.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                   --   a pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________, e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;

                                   --   a pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale d’interrogatorio PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

                                   --   a pag. 1, alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale d’interrogatorio PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di e, due volte, prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;

                                   --   a pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

                                   --   a pag. 2, al punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017, si stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;

                                   --   a pag. 4, al punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si stralcia, prima di __________, __________;

                                   --   a pag. 4, al punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________, __________;

                                   --   a pag. 5, al punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________, Via __________;

                                   --   a pag. 5, al cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo imputata l’aggravante del mestiere;

                                   --   a pag. 7, al punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce 13.5.2017 con 12.5.2017;

                                   --   a pag. 7, al punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta, Berna, Basilea e Argovia;

                                   --   a pag. 8, al punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si sostituisce __________ con __________;

                                   --   a pag. 8, al punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________, __________;

                                   --   a pag. 9, al punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________, Via __________;

                                   --   a pag. 9, al punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;

                                   --   a pag. 9, al cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo imputata l’aggravante del mestiere;

                                   --   a pag. 9, al punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce 6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;

                                   --   a pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;

                                   --   a pag. 10, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto 2.9 con 2.3 e 13.5.2017 con 12.5.2017;

                                   --   a pag. 10, ai reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;

                                   --   a pag. 10 e 11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso atto come i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751, 56752, 567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________, si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1 apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________ (rep. n. 75535) e 1 dispositivo deep insert - acquisito dal Canton Soletta (rep. n. 57321).

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e che gli imputati siano condannati:

-- IM 2, tenuto conto della collaborazione prestata, che è stato coinvolto in un numero inferiore di fattispecie rispetto a IM 1 con un conseguente minor indebito profitto, e che ha scontato 6 mesi di detenzione in più a __________, alla pena detentiva di 24 mesi da espiare;

-- IM 1, tenuto conto del suo maggior ruolo nella vicenda, capace e sperimentato nell’attività di skimming a livello internazionale e ritentuta la sua determinazione a delinquere, alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.

Chiede inoltre per entrambi l’esplusione dal territorio svizzero per il periodo massimo di 15 anni, ritenuto come gli imputati siano venuti in Svizzera al solo scopo di delinquere. In merito agli oggetti in sequestro, conferma la richiesta di confisca e distruzione;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di IM 1, il quale, contestato che il suo assistito ha avuto un ruolo di spicco nel mondo dello skimming e contestata la realizzazione del reato di cui all’art. 147 CP, chiede che la condanna sia contenuta in 36 mesi di pena detentiva da espiare in misura di 12 mesi e per i restanti 24 parzialmente sospesa in applicazione dell’art. 43 CP, anche con un lungo periodo di prova. Non si oppone all’espulsione rimettendosi al giudizio della Corte quo alla sua durata, come pure si rimette al giudizio della Corte quo all’accoglimento delle pretese civili fatte valere dagli accusatori privati, ritenendo comunque opportuno il loro rinvio al foro civile;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 2, la quale, ritenuto il ruolo minore del suo assistito nel disegno criminoso, tenuto conto del numero limitato di episodi commessi in Svizzera e della lunga e dura carcerazione sofferta a __________, conclude chiedendo che la condanna espiativa (le precedenti condanne, in particolare quella italiana, non lasciando spazio a una sospesione condizionale della pena), sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva. Non si oppone all’espulsione e neppure alla confisca degli oggetti in sequestro.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Premessa

                                   1.   Giusta l’art. 82 cpv. 1 lett. a) e b) CPP il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e, segnatamente, non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo o una parte interpone ricorso.

In specie, le condizioni oggettive di suddetta norma risultano adempiute per l’imputato IM 2, cittadino __________, nato il __________, residente a __________, ritenuto come lo stesso, nei 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12), abbia espressamente rinunciato alla motivazione scritta della sentenza (doc. TPC 25) e, in forza alle sue ammissioni e alle risultanze agli atti, è stato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, in correità con IM 1 e con terzi, di ripetuta acquisizione illecita di dati, in parte tentata (art. 143 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) e di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) e condannato alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’anticipata esecuzione della pena (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1, 2.2 e 4) oltre che al pagamento, in solido con il coimputato IM 1, di un terzo della tassa di giustizia di fr. 6’000.- e delle spese procedurali (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9) e al rimborso allo Stato del Cantone Ticino, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), dell’importo di fr. 4'990.20 relativo alla sua difesa d’ufficio (VD all. 2 a pag. 3 pto. 10). Nei suoi confronti è stata altresì ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni ai sensi dell’art. 66 a lett. c) CP (VD all. 2 a pag. 3 pto. 6).

Ciò posto, e ritenuto l’annuncio di appello del coimputato IM 1 (doc. TPC 24), nella presente sentenza si farà sempre e solo riferimento alla posizione processuale di quest’ultimo, mentre che relativamente a IM 2 si dirà, nel seguito, solo e se necessario per questo giudizio.

                                   II)   Correzioni e precisazioni dell’atto d’accusa

                                   2.   All’apertura del pubblico dibattimento si è proceduto alle seguenti correzioni dell’atto d’accusa, che sono state accettate da tutte le parti processuali, e meglio:

" Il Presidente prospetta alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- a pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________, e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;

-- a pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale d’interrogatorio PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

-- a pag. 1, alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale d’interrogatorio PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di e, due volte, prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;

-- a pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

-- a pag. 2, al punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017, si stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;

-- a pag. 4, al punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si stralcia, prima di __________, __________;

-- a pag. 4, al punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________, __________;

-- a pag. 5, al punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________, Via __________;

-- a pag. 5, al cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo imputata l’aggravante del mestiere;

-- a pag. 7, al punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce 13.5.2017 con 12.5.2017;

-- a pag. 7, al punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta, Berna, Basilea e Argovia;

-- a pag. 8, al punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si sostituisce __________ con __________;

-- a pag. 8, al punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________, __________;

-- a pag. 9, al punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________, Via __________;

-- a pag. 9, al punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;

-- a pag. 9, al cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo imputata l’aggravante del mestiere;

-- a pag. 9, al punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce 6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;

-- a pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;

-- a pag. 10, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto 2.9 con 2.3 e 13.5.2017 con 12.5.2017;

-- a pag. 10, ai reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;

-- a pag. 10 e 11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso atto come i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751, 56752, 567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________, si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1 apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________ (rep. n. 75535) e 1 dispositivo deep insert - acquisito dal Canton Soletta (rep. n. 57321).

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(VD a pag. 6 e 7)

                                  III)   Vita e precedenti penali di IM 1

                                   3.   Per il vissuto e i progetti di vita di IM 1, nato il __________ in Bulgaria e ivi residente prima del suo arresto, si rinvia al seguente passaggio del suo verbale d’interrogatorio davanti al PP del 14.8.2019:

                                          “…OMISSIS...”

(PP IM 1 14.8.2019 a pag. 2 e 3 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 1)

Precisato che non ha alcun interesse in Svizzera, nel suo futuro vorrebbe:

" tornare in Bulgaria da mia moglie e condurre una vita normale. Vorremmo anche ampliare la famiglia, avere dei figli. In merito al lavoro continuerò a occuparmi del __________”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 2)

                                   4.   IM 1 risulta incensurato in Svizzera (doc. TPC 17) mentre è stato condannato nelle Antille Olandesi per appropriazioni illecite mediante carte di credito false a una pena detentiva di 24 mesi scontata a __________ nel periodo 21.3.2018 / 14.7.2019 (sentenza 16.5.2019 della Corte comune di giustizia di __________, __________ con traduzione, AI 129 e 139 nonché doc. TPC 22 rispettivamente PP IM 1 14.8.2019 da pag. 3 a 4).

                                 IV)   Inchiesta e circostanze dell’arresto

                                   5.   Il 21.11.2016 è stato emesso un primo mandato di cattura nei confronti di IM 1 (AI 13) identificato, assieme al connazionale __________, pure oggetto di medesimo mandato (AI 12), quale autore di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP) e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 CP) mediante atti di skimming (dall’inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare). Con tale termine s’intende l’uso illegale, nella manomissione o nella sostituzione nei bancomat o postomat, del dispositivo (lo skimmer) che permette di leggere e memorizzare il contenuto delle bande magnetiche delle carte di credito, abilitando il cliente alle operazioni richieste. Oltre allo skimmer modificato viene posta una microtelecamera sullo sportello automatico, così che durante le operazioni di prelevamento dei clienti, il dispositivo applicato illegalmente clona le carte, mentre la microtelecamera filma la tastiera dove vengono digitati i codici PIN. Dopo il recupero del dispositivo e della microtelecamera i dati delle carte clonate vengono scaricati, tramite appositi programmi informatici, su delle carte contraffatte cui viene abbinato il codice PIN corrispondente filmato al momento della digitazione sulla tastiera. A mezzo delle carte clonate vengono poi effettuati prelevamenti di denaro o acquisti all’estero. In concreto atti di skimming sarebbero avvenuti tra il settembre 2015 e il novembre 2016 in vari cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, a danno di bancomat di succursali della Banca __________ (RPG 19.12.2016, AI 15).

Ulteriori indagini hanno, poi, permesso di stabilire che IM 1 e __________ avevano interessato, sempre per atti di skimming, altri cantoni della Svizzera tedesca (Basilea, Soletta e Berna) nel febbraio 2017. Il 23.3.2017 è stato quindi emesso nei loro confronti un nuovo mandato di cattura (AI 23) e gli accertamenti che ne sono seguiti, in particolare telefonici (AI 29 a 35), hanno reso possibile l’identificazione di IM 2 (AI 44) quale possibile altro componente di una banda attiva da tempo, secondo informazioni Europol, a livello europeo (RPG 19.12.2016, AI 15 all. 8).

In data 13.5.2017 venivano arrestati a __________ __________ e __________ (RPG 20.9.2017 in Inc. MP.2017.4301), anche loro facenti parte della banda di cittadini __________ dedita allo skimming e che saranno condannati con sentenza dell’1.2.2018 della Corte delle Assise criminali agli atti. Nelle rispettive dichiarazioni __________ e __________ hanno confermato il coinvolgimento di IM 1 e IM 2 in atti di skimming su territorio elvetico chiamando altresì in causa altri due membri della banda e meglio __________ e __________ (RPG 27.9.2017, AI 52).

In data 10.5.2018 l’Interpol informava le autorità svizzere dell’arresto di IM 1 e IM 2 a __________, avvenuto il 21.3.2018, poiché sospettati di aver utilizzato carte clonate per indebiti prelevamenti (AI 55). L’11.5.2018 è stato quindi emesso nei loro confronti un nuovo ordine di arresto internazionale in vista di estradizione (per IM 1 AI 57 e 59, per IM 2 AI 58 e 60), cui è seguita la relativa richiesta di estradizione ai Paesi Bassi (AI 67).

Dopo condanna ed espiazione della pena a __________, anticipando IM 2, che è giunto in Svizzera il 12.11.2019 (rapporto d’arresto 12.11.2019, AI 131), IM 1 è stato estradato e arrestato il 15.7.2019 (rapporto d’arresto 15.7.2019, AI 99). Rinunciando alla sua audizione dinanzi al GPC (PS IM 1 16.7.2019 a pag. 19) che ha accolto fino al 15.9.2019 (decisione GPC 18.7.2019, AI 103) l’istanza di carcerazione preventiva formulata dal PP in data 17.7.2019 (AI 102), dal 20.8.2019 si trova in regime di esecuzione anticipata della pena (istanza 13.8.2019 del suo precedente difensore, AI 115 e decisione PP 19.8.2019, AI 117) e così compare al dibattimento.

In corso d’inchiesta sono stati assunti i procedimenti dai cantoni Soletta (49, 54 e Inc. MP 2016.10168), Argovia (AI 120a, 125, 128 e 156), Berna (AI 146 e 157), Basilea Campagna (AI 147 e 152) e Vaud (2 classificatori rossi e 1 giallo Police cantonale vaudoise) così come pure sono stati acquisiti gli atti del procedimento di __________ (AI 119, 129 e 139, doc. TPC 23 nonché doc. Dib. 1).

Il 27.1.2020 è stata decretata la chiusura dell’istruzione (AI 161), cui è seguito, in data 12.2.2020, l’atto d’accusa qui in discussione.

                                  V)   Dichiarazioni di IM 1 in istruttoria e al dibattimento

                                   6.   L’imputato, in sede d’istruttoria e dibattimentale, ha riconosciuto l’accusa di acquisizione illecita di dati (art. 143 cpv. 1 CP), così come descritta al punto A.1 dell’atto d’accusa (VD all. 1 a pag. 2), precisando tuttavia di avere avuto un ruolo secondario e limitato all’installazione di una parte dell’apparecchiatura per lo skimming, in particolare il dispositivo deep insert atto a leggere le bande magnetiche delle carte, mentre che l’installazione del resto dell’apparecchiatura, come pure la rimozione della medesima e la successiva elaborazione dei dati per la clonazione delle carte sarebbero state opera di altri correi, in particolare di __________, __________, __________, __________ e __________ (PP IM 1 14.8.2019 a pag. 5 e 6 con conferma di IM 2 nel suo verbale PP 13.11.2019 a pag. 5 e 6).

A suo dire lui e IM 2 facevano parte della manovalanza, mentre che a capo della banda c’erano tale __________, che forniva le apparecchiature ed elaborava poi i dati per clonare le carte, nonché __________ e __________, che davano le istruzioni, rimborsavano le spese delle trasferte e pagavano i compensi.

Sempre secondo IM 1 percepiva Euro 500.- per giorno di attività degli strumenti immessi nei bancomat, ricevuti tempo dopo averli istallati, una volta ritornato in Bulgaria e non sempre tempestivamente (PP IM 1 14.8.2019 a pag. 9). Il suo unico compito, sempre a suo dire, quello per cui era poi pagato, era di inserire nei bancomat il deep insert e nulla di più (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2 e 3). IM 1 ha mantenuto questa posizione anche quando è stato confrontato col dire di __________ (PP __________ 7.7.2017), secondo il quale era invece lui a gestire l’attività, segnatamente in Svizzera:

" non è vero quanto da lui dichiarato (…).

Non ho mai gestito io l’attività quando venivo in Svizzera con gli altri. Con la mia auto ho semplicemente portato le apparecchiature di skimming in Svizzera. __________ ha cambiato i ruoli, era lui quello che gestiva tutto qui in Svizzera; infatti era lui quello che arrivava con l’aereo dopo essere stato avvertito dal sottoscritto una volta entrato in Svizzera con l’attrezzatura.

Non sono stato io a pagare le spese di alloggio e neppure a consegnare il guadagno a lui. Io i soldi li ho ricevuti sia da __________ che da __________”

(PP IM 1 29.10.2019 a pag. 8)

Egli ha ribadito la sua posizione in occasione del suo verbale finale:

" noi attendavamo le informazioni su dove andare a posizionare l’apparecchio ed erano poi altri a fare tutto il resto ed è per questo che venivamo pagati sulla prestazione da noi fornita (…).

Io non mi sono mai interessato su come andavano le cose perché mi limitavo a posizionare l’apparecchio. La mia prestazione terminava a quel momento ed era per questo che venivo pagato. Per me è normale che tra noi ci si sentiva ma non, per quanto mi riguarda, allo scopo di verificare l’andamento dell’attività indebita”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 3)

e ancora al dibattimento:

" Conosco tutte le persone coinvolte, ci frequentavamo ma non eravamo amici. Non so com’è la struttura di questa organizzazione. Io ero stato coinvolto da __________ e il mio compito era quello di inserire gli apparecchi nei bancomat (…).

che io per tutti i fatti ho preso circa 5’000 Euro. Io prendevo soldi solo se riuscivo a inserire il Deep Insert. Era __________ che pagava le spese.”

(VD all. 1 a pag. 3)

negando, in particolare, secondo le informazioni Europol (RPG 15.7.2019, AI 99 a pag. 4 e RPG 23.1.2020, AI 159 a pag. 27), di essere ai vertici dell’organizzazione e che già nel 2009 / 2010 era stato identificato come capo di una banda organizzata nel commettere skimming (AI 29 a pag. 3).

Come riferito sopra, IM 1 ha sempre insistito sul fatto ch’egli avesse un ruolo secondario e questo almeno a far tempo dal 2017, poiché non era in grado di installare le nuove apparecchiature (PS IM 1 6.9.2019 a pag. 8) e, in ogni caso, perché si limitava a inserire il deep insert senza preoccuparsi poi delle altre procedure che eseguivano gli altri (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 5 nonché 9.1.2020 a pag. 3, 9 e 19), pur riconoscendo che i compiti erano suddivisi tra tutti loro e precisando al dibattimento, alla domanda a sapere perché entravano in Svizzera a coppie o comunque in modo separato e perché alcuni in automobile, anche presa a noleggio, e altri in aereo che:

" Io sono sempre venuto da solo con la mia macchina. Solo adesso mi rendo conto di essere stato usato per trasportare gli apparecchi (…).

Noi (lui e IM 2) eravamo quelli che dovevamo portare il materiale. Una volta in Svizzera ci incontravamo con gli altri ai quali davamo il materiale tranne il Deep insert, che poi installavamo”

(VD all. 1 a pag. 3).

                                   7.   IM 1 ha invece contestato l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa (VD all. 1 a pag. 2).

In corso d’inchiesta egli ha, in particolare, negato di aver mai utilizzato le carte clonate (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2), puntualizzando al dibattimento di non riconoscere la fattispecie “perché io non ho mai prelevato denaro” (VD all. 1 a pag. 2), così come ha negato:

                                     -   che i viaggi risultanti dal suo passaporto in Indonesia, Malesia e Tailandia nel corso nel 2017 (fotocopia del suo passaporto all. 1 al suo verbale PS 17.12.2019) siano riconducibili all’attività di skimming (PS IM 1 17.12.2019 a pag. 11 e 12 nonché PP IM 1 9.1.2020 a pag. 11);

                                     -   che il viaggio a __________, a seguito del quale è stato poi condannato proprio per indebiti prelevamenti di denaro, avesse una qualche attinenza con le persone coinvolte nei fatti in Svizzera (VD all. 1 a pag. 3);

                                     -   che, secondo informazioni Europol, rimaste tuttavia senza ulteriori riscontri non essendo mai pervenuto l’estratto del casellario giudiziale bulgaro, egli sarebbe già stato condannato nel 2015 in Bulgaria per produzione di apparecchi per lo skimming e partecipazione a un’organizzazione criminale, ritenuto che, a suo dire, sarebbe invece stato coinvolto in un’indagine per “aver nascosto delle cose” (PS IM 1 6.9.2019 a pag. 13).

In generale, pur riconoscendo che:

" sapevo che i prelevamenti indebiti avvenivano in diverse parti del mondo, tra cui anche __________”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 11)

si dichiara estraneo al successivo utilizzo dei dati raccolti (PP IM 1 9.1.2020 a pag. 9 dove afferma di non sapere “chi poi utilizzava questi dati effettuando dei prelevamenti”).

                                   8.   IM 2 non ha contestato gli addebiti (VD all. 1 a pag. 2) e ha ammesso di essere venuto in Svizzera nel 2017 solo per commettere skimming e sempre in compagnia di IM 1 (PS IM 2 12.11.2019 a pag. 12 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 5 e 10.1.2020 a pag. 3), anche se era già stato coinvolto da __________ in attività simili nel 2009 con condanna in Romania (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 7). In particolare sul ruolo avuto conferma sostanzialmente il dire di IM 1, in particolare che erano __________ e __________ a fornire l’apparecchiatura, a dare le istruzioni sul da farsi, ad anticipare le spese di trasferta e a procedere poi ai prelevamenti mentre che lui si limitava ad apporre i deep insert nei bancomat (PS IM 2 22.11.2019 a pag. 18 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 8 rispettivamente 10.1.2020 a pag. 3 con sostanziale conferma nel VD all. 1 a pag. 3).

A parte __________ (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) questo imputato esclude di aver mai effettuato prelevamenti con le carte clonate, nega di essersi occupato dei programmi per l’elaborazione dei dati necessari alla successiva clonazione delle carte bancarie (PP IM 2 10.1.2020 a pag. 5) e che i viaggi oltre oceano risultanti dal suo passaporto, a parte quello ad __________, fossero riconducibili all’attività di skimming. Ciò posto riconosce di sapere “che a __________ __________ andava anche a fare quest’attività illegale” (PP IM 2 10.1.2020 a pag. 7), precisato che “io non ero a conoscenza dell’entità dei prelevamenti effettuati” (PP IM 2 10.1.2020 a pag.16).

Infine, sul compenso, riferisce che riceveva Euro 500.- per apparecchiatura posata e non, come invece sostenuto da IM 1, per giorno di attività della medesima (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) e per il suo intervento dichiara di aver ricevuto un guadagno minimo di circa Euro 3'000.- che gli sarebbe stato corrisposto da __________ (PP IM 2 10.1.2020 a pag.15 con conferma nel VD all. 1 a pag. 3).

                                 VI)   Diritto

                                   9.   In merito ai vari capi d’imputazione dell’atto d’accusa si ricorda come:

                               9.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente, ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

                               9.2.   giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP.

Secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV 246 consid. 3a nonché CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia l’esecuzione dell’infrazione manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF 6B_997/2009 del 22.12.2009 consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la formulazione di non compie, il legislatore si è rivolto all’autore che non rinuncia a sua sponte all’atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF 6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a), mentre che con l’espressione compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest’ottica, secondo la vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);

                               9.3.   giusta l’art. 143 cpv. 1 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile.

Per dato bisogna intendere ogni informazione che può essere oggetto di una comunicazione umana. Per essere qualificato di informatico, il dato deve essere stoccato o trattato da un computer. Con elettronicamente o secondo un modo simile il legislatore ha voluto inglobare tutti i procedimenti tecnici presenti o futuri prevedibili. Si tratta sia di dati stoccati sia di dati trasferiti. La dottrina ritiene che la disposizione non concerna unicamente i dati stessi, ma anche i programmi ovvero i procedimenti che permettono di trattare i dati.

Il dato non deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa analogia con la cosa appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente accessibile a tutti, in particolare non si tratta di un’informazione contenuta in una banca dati alla quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143 CP concerne solo i dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso. Il dato deve inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore. La dottrina vi vede un equivalente del possesso. La protezione deve essere appropriata alle circostanze e deve essere adatta a rendere l’accesso relativamente difficile per l’autore, si pensa di principio a una protezione informatica codice d’accesso o criptaggio - ma non è escluso che sia sufficiente, secondo le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi in luogo chiuso.

Il comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite un qualunque mezzo, accede al dato informatico, di cui non è destinatario, specialmente protetto contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è totale, ritenuto che la vittima non perde necessariamente il dato che le viene sottratto. Poco importa che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha sottratto, allo stesso modo è irrilevante che non abbia agito per acquisire egli stesso il dato, o solamente per trasmetterlo a un terzo.

Il dato protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve essere confusa con il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui l’autore ha avuto accesso al dato protetto, per esempio leggendolo, lo ha sottratto, siccome gli è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare l’informazione in qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si impossessi di un dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca elettronicamente il dato su un suo dispositivo, è sufficiente che acquisisca conoscenza del dato in maniera tale da poterlo utilizzare.

L’infrazione richiede l’intenzione di conseguire un indebito profitto. È ad esempio sufficiente che l’autore voglia risparmiarsi una spesa. Se tale volontà fa difetto potrebbe entrare in considerazione l’art. 143bis CP.

L’infrazione è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati informatici, poco importa il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi entrare in concorso con una disposizione che protegge un segreto in quanto tale.

                               9.4.   giusta l’art. 147 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni (art. 147 cpv. 2 CP).

L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa, nella quale subentrano, da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente alla loro elaborazione e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer.

Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona.

Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta, da un lato, dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le omissioni.

Sanzionando la registrazione indebita di dati si colpisce il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per sé esatta, nell’elaborazione di dati, ad esempio l’autore usurpa l’altrui codice di accesso a un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale in modo analogo viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di dati che non rientrano nelle fattispecie menzionate dalla norma, come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, in cui a essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione di dati.

A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento.

Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione di dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale.

                                10.   In concreto, è indubbio che IM 1, come pure IM 2, abbia agito come membro di un gruppo composto da più persone che agivano ognuna con un ruolo specifico - chi era addetto alla fornitura del materiale, chi, come IM 1 e IM 2, all’acquisizione dei dati, chi all’elaborazione dei medesimi, chi alla clonazione delle carte e chi, infine, ai prelevamenti di denaro - e con lo scopo comune di conseguire indebiti guadagni.

                             10.1.   Il fatto di applicare nei bancomat i dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte di credito - quanto appunto facevano IM 1 e IM 2 - e così acquisire il relativo PIN - quanto facevano le altre persone del gruppo - realizza appieno il reato sanzionato dall’art. 143 cpv. 1 CP, col che il pto. A.1 dell’atto d’accusa, neppure contestato e supportato dagli estratti delle videosorveglianze agli atti, va integralmente confermato (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1).

                             10.2.   Pure va confermata l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa, reato consumato per le fattispecie descritte ai pti. da 2.1 a 2.9 e rimasto allo stadio del tentativo (art. 22 cpv. 1 CP) in altri 50 casi in cui non si è riusciti ad effettuare dei prelevamenti (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 1 e 1.2).

Benché in tutte le fattispecie elencate nell’atto d’accusa l’utilizzo o il tentato utilizzo dei dati sia avvenuto all’estero (un caso negli USA, a __________, e tutti gli altri in Indonesia, a __________), il successivo trasferimento degli attivi a danno delle vittime si è invece prodotto in Svizzera, nel luogo di situazione dei conti bancari depredati, ciò che è sufficiente per l’applicazione dell’art. 147 CP in virtù del principio dell’ubiquità di cui all’art. 8 cpv. 1 CP, secondo cui un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui si verifica l’evento (in questo senso STF 6B_386/2008 dell’1.7.2008 consid. 2.2.1).

D’altro canto si rileva che IM 1, in quanto membro di una banda internazionale dedita allo skimming, sapeva benissimo che i dati raccolti in Svizzera sarebbero stati elaborati e poi usati dall’altra parte del globo attraverso le carte di credito clonate per compiere degli indebiti prelevamenti o acquisti e conseguire così i guadagni da ripartire tra i membri del gruppo di cui faceva parte. Così come l’agire di chi si procurava i dati, anche l’agire di chi andava all’estero ad effettuare i prelevamenti ricade su tutto il gruppo. D’altro canto non si può dire che IM 1 fosse totalmente estraneo a questo ultimo atto del disegno criminoso, dal momento che i timbri sul suo passaporto attestano chiaramente che perlomeno nel periodo 6.3.2017 / 17.3.2017, ossia pochi giorni dopo le manomissioni avvenute nei cantoni Soletta (pti. A.1.12 e A.1.13 dell’atto d’accusa) e Basilea (pto. A.1.15 dell’atto d’accusa), egli si trovasse proprio a __________, dove sono avvenute le transazioni illecite di cui ai pti. A.2.7 e A.2.8 dell’atto d’accusa.

La ripetitività e la frequenza dell’agire dell’imputato e dei suoi correi, durato nell’arco di più di un anno e mezzo, ben pianificato e organizzato in banda con attrezzature specifiche al solo scopo di ottenere regolari e illeciti guadagni, accertati nella misura di complessivi fr. 108'945.65, configura senz’ombra di dubbio l’aggravante del mestiere ai sensi dell’art. 147 cpv. 2 CP (sulla nozione di mestiere CARP 17.2015.218 dell’11.3.2016).

                                VII)   Colpa, prognosi, pena

                                11.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             11.1.   giusta l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni, ritenuto che giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria;

                             11.2.   giusta l’art. 40 CP previgente l’1.1.2018 di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni o a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                             11.3.   giusta l’art. 42 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2018 il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

                                         Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei cinque anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione, integrale o parziale, della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3, STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3 e STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).

Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2 non pubblicato in DTF 135 IV 152) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 6B_812/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2.1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 e STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 6B_244/2010 del 4 gugno 2010 consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 nonché STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2);

                             11.4.   giusta l'art. 43 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2018 il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

                                         Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015 consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra tutto o niente (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015 consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti;

                             11.5.   giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

                             11.6.   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

In concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul primato della colpa DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, valutandone, dapprima, le circostanze oggettive. La colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni di risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Passando a esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid 2.1 nonché CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Infine vanno considerate, a ponderazione in senso attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc..), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 132 e 129 IV consid. 6.1, STF 6B_109212009, 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012);

                             11.7.   giusta l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

                             11.8.   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

                             11.9.   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

                           11.10.   giusta l’art. 51 CP previgente l’1.1.2018 il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

                                12.   In concreto la colpa di IM 1 è grave, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

Oggettivamente la sua colpa lo è per la ripetitività e la costanza nell’agire, quasi senza sosta nell’arco di diversi mesi, e perché si è trattato di un agire criminale fermato solo dall’intervento della polizia, allo scopo di ottenere il maggior numero possibile di dati sensibili, ciò che ha poi effettivamente messo in pericolo il patrimonio di un elevato numero di titolari di carte di credito, concretizzando un pregiudizio, pure importante, di oltre centomila franchi.

Soggettivamente la sua colpa è parimenti grave poiché mosso, più che per necessità, dall’egoismo di ottenere facili e sicuri guadagni e dimostrando una notevole propensione a delinquere, non solo per il numero delle infrazioni e la durata dell’attività criminale, ma anche, e soprattutto, poiché non ha esitato a unirsi e inserirsi in gruppo ben organizzato e attivo su scala internazionale. E che egli fosse ben radicato in un’organizzazione dedita allo skimming lo dimostrano altresì il suo viaggio in Indonesia, proprio dove avvenivano gli abusi patrimoniali mediante le carte di credito clonate, e l’ultima sua trasferta nelle Antille Olandesi, che gli è costato l’arresto e una condanna proprio per fattispecie simili a quelle qui in esame.

In mancanza di circostanze attenuanti specifiche, a favore dell’imputato la Corte ha potuto tenere unicamente conto della collaborazione prestata, che non gli vale comunque alcun reale pentimento visto il tentativo di sminuire le proprie responsabilità e la contestazione del reato di cui all’art. 147 CP, della sofferta carcerazione nelle Antille Olandesi e della sensibilità alla pena, visto che dovrà essere da lui scontata lontano da casa.

Tutto ben ponderato, e richiamata anche la sentenza della Corte delle assise criminali dell’1.2.2018 nei confronti dei correi __________ e __________, ai quali è stata inflitta una pena detentiva di 3 anni per fattispecie numericamente e economicamente meno importanti della presente, la Corte ha ritenuto equa la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 36 mesi, come peraltro richiesto dalla difesa, da dedursi il carcere preventivo e l’anticipata esecuzione della pena già sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).

La differenza di pena rispetto a quella inflitta a IM 2 (VD all.2 a pag. 2 pto. 4), benché considerati entrambi sullo stesso piano - nessun elemento agli atti permette infatti di concludere, salvo le indicazioni Interpol, che IM 1, tra i due, avesse un ruolo predominante - si spiega essenzialmente per il fatto che IM 2 ha dovuto rispondere di un minor numero di infrazioni commesse durante un periodo più breve.

D’altro canto, come per IM 2, anche per IM 1 la prognosi è senz’altro negativa. Se è vero che prima della condanna di __________, intervenuta dopo i reati qui in discussione, IM 1 era tecnicamente incensurato, d’altra parte questa recente condanna dimostra come egli fosse tutt’ora attivo in una seconda organizzazione dedita allo skimming e che, quindi, perlomeno per quanto accertato in questa sede a far tempo dal settembre 2015 (pto. A.1 dell’atto d’accusa), egli vivesse continuamente nella delinquenza. Analogicamente a quanto previsto dall’art. 42 cpv. 2 CP, comunque non applicabile direttamente, egli non ha portato alcun elemento concreto a sostegno di prospettive rassicuranti e particolarmente favorevoli sulla sua vita futura in Bulgaria se immediatamente scarcerato. La sua prognosi resta, come detto, totalmente negativa, col che, difettando i presupposti per la concessione di una sospensione condizionale, anche solo parziale ai sensi dell’art. 43 CP, la pena detentiva inflittagli è interamente da espiare (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).

                               VIII)   Espulsione

                                13.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP) ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla se l’espulsione costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera, tenuto in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

                                14.   Evidenziato che IM 1, sia in istruttoria (PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19) sia al dibattimento (VD all. 1 a pag. 4), ha dichiarato di non aver nessun legame con la Svizzera e di non opporsi alla sua espulsione dal territorio nazionale (VD all. 1 a pag. 4), alla luce delle risultanze processuali e ritenuta la manifesta inapplicabilità dell’art. 66a cpv. 2 CP, la Corte, proporzionalmente alla fattispecie e alla tipologia dei reati per i quali è stato riconosciuto colpevole, ha condannato l’imputato all’espulsione (art. 66a cpv. 1 CP) dal territorio svizzero per 12 anni (VD all. 2 a pag. 3 pto. 5).

                                 IX)   Le pretese di diritto civile degli AP

                                15.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             15.1.   giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ritenuto come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

                             15.2.   giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);

                             15.3.   giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

                             15.4.   giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;

                             15.5.   giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ritenuto che l’azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a CPP), se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

                                16.   IM 1 non ha contestato le pretese di risarcimento degli accusatori privati così come riportate da pag. 11 a 15 dell’atto d’accusa (verbale d’interrogatorio dibattimentale a pag. 4). Non di meno, in mancanza di sufficienti riscontri in merito all’effettivo pregiudizio patito, segnatamente per le banche interessate e la ACPR 14 il possibile intervento di una qualche compagnia assicurativa rispettivamente per i singoli privati la possibile copertura del danno da parte della banca intestataria della carta, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile (VD all. 2 a pag. 3 pto. 7).

                                  X)   Confische

                                17.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             17.1.   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;

                             17.2.   giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente confiscati (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).

                                18.   In quanto instrumenta sceleris, ciò che peraltro né IM 1 né IM 2 hanno contestato (VD all. 1 a pag. 4), la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro e meglio due telecamere per registrazione PIN con schede MicroSD16GB Samsung e quattro dispositivi per la clonazione di carte bancarie “deep insert” (VD all. 2 a pag. 3 pti. da 8 a 8.6).

                                 XI)   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                19.   Richiamato l’art. 135 cpv. 4 CPP IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'348.95 relativo alla nota professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________, __________ (AI 107) per la sua difesa d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (AI 98, 106 e 109), già tassata definitivamente dal Ministero pubblico con decisione del 24.7.2019 (AI 108 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 11).

                                XII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                20.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             20.1.   giusta l’art. 418 cpv. 1 CPP se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le stesse sono ripartite proporzionalmente tra di loro ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma l’autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido di quelle da esse causate congiuntamente;

                             20.2.   giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;

                             20.3.   giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. e) di detta norma sono ritenuti disborsi le spese per la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi;

                             20.4.   giusta l’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento, sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;

                             20.5.   giusta l’art. 426 cpv. 1 prima frase CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali;

                             20.6.   giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. c) LTG la tassa di giustizia nei processi davanti a una Corte criminale è fissata da fr. 1'000.- a fr. 100'000.-.

                                21.   La natura del processo, che ha comportato la convocazione di una corte criminale a tre membri, e la durata della procedura dibattimentale, un giorno di udienza oltre al tempo di preparazione da parte dei membri della Corte, giustificano di fissare la tassa di giustizia in fr. 6'000.- (art. 22 cpv. 1 lett. c LTG e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9), mentre che le spese procedurali, cioè le spese per la procedura preliminare e gli altri disborsi del tribunale, ammontano a fr. 9'810.35 (art. 422 cpv. 1 e 2 CPP). Tassa e spese sono poste a carico di IM 1 e IM 2 in solido, con una ripartizione interna in ragione di due terzi a carico di IM 1 e di un terzo a carico di IM 2 (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9).

Visti gli art.                     12, 22 cpv. 1, 42, 47, 48a, 49, 51, 66a cpv. 1 lett. c, 69 cpv. 1 e 2, 143 cpv. 1 e 147 cpv. 1 e 2 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata

per avere, nel periodo 29.9.2015/13.5.2017, in svariate località dei Cantoni Ticino, Vaud, Argovia, Basilea, Soletta e Berna, agendo in correità con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming, procurato dati sensibili relativi a 8’348 carte bancarie rispettivamente tentato di procurare dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;

                               1.2.   abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere

per avere, nel periodo 10.10.2015/13.5.2017, agendo in correità con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, effettuando prelevamenti ai bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di fr. 108'945.65, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata

per avere, nel periodo 23.2.2017/13.5.2017, in svariate località dei Cantoni Ticino, Soletta, Berna, Basilea e Argovia, agendo in correità con IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming, procurato dati sensibili relativi a 5’688 carte bancarie rispettivamente tentato di procurare dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;

                               2.2.   abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere

per avere, nel periodo 15.2.2017/13.5.2017, agendo in correità con IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming di cui al punto 2.1 del presente dispositivo, effettuando prelevamenti ai bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di fr. 34'442.10, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’anticipata esecuzione della pena.

                                   4.   IM 2 è condannato alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’anticipata esecuzione della pena.

                                   5.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art. 66a lett. c CP.

                                   6.   È ordinata l’espulsione di IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art. 66 a lett. c CP.

                                   7.   Tutti gli accusatori privati indicati da pagina 11 a pagina 15 dell’atto d’accusa sono rinviati al competente foro civile.

                                   8.   È ordinata la confisca e la distruzione di:

                               8.1.   1 apparecchio deep insert lettura banda - caso __________;

                               8.2.   1 apparecchio deep insert lettore carte - caso __________;

                               8.3.   1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________,

                               8.4.   1 apparecchio deep insert lettore carte - caso __________;

                               8.5.   1 telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________;

                               8.6.   1 dispositivo deep insert acquisito dal Canton Soletta.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 6’000.- (seimila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in ragione di 2/3 (due terzi) a carico di IM 1 e 1/3 (un terzo) a carico di IM 2.

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

                             10.1.   Le note professionali del 5.2.2020 e del 20.5.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                                           fr.             4'482.00

spese                                               fr.                448.20

trasferte                                           fr.                  60.00

totale                                                fr.             4'990.20

                             10.2.   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'990.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                11.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'348.95 relativo alla nota professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________, __________ per la sua difesa d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (art.

72.2020.30 — Ticino Tribunale penale cantonale 26.05.2020 72.2020.30 — Swissrulings