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Ticino Tribunale penale cantonale 27.09.2019 72.2019.98

27. September 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·11,234 Wörter·~56 min·4

Zusammenfassung

Detenuto e depositato 832.8 gr di eroina, mettendo a disposizione la propria abitazione a persone dedite allo spaccio; facilitato il soggiorno illegale di più cittadini stranieri; consumato in tot. 64.78 gr di eroina, 1425 gr di marijuana, 1015 gr di hashish e 1.3 gr di cocaina; furto per fr 1’320.7

Volltext

Incarto n. 72.2019.98 72.2019.240

Lugano, 27 settembre 2019 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                giudice Amos Pagnamenta, Presidente

                                         GI 1, giudice a latere

                                         GI 2, giudice a latere

                                         Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

e in qualità di accusatore privato

ACPR

contro                             IM 1,

rappresentata dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 30 agosto 2018 al 30 novembre 2018 (93 giorni)

imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 81/2019 del 17.4.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________, presso la propria abitazione in Via __________,

nel periodo dal mese di aprile 2018 al 29 agosto 2018,

agendo in correità con tale __________ cittadino di origine albanese non meglio identificato, tale __________ cittadino di origine albanese non meglio identificato, __________, __________, __________ e __________,

mettendo a disposizione la propria abitazione a persone che sapeva dedite allo spaccio di eroina, detenuto, alienato e procurato in altro modo un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 832.80 grammi di eroina,

e meglio:

                               1.1.   nel corso del mese di aprile 2018, per venti giorni, al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, avendo quest’ultimo alienato un imprecisato quantitativo di eroina rispettivamente detenuto un imprecisato quantitativo di eroina destinata all’alienazione;

                               1.2.   nel corso del mese di maggio 2018, per dieci giorni, al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, avendo quest’ultimo alienato un imprecisato quantitativo di eroina rispettivamente detenuto un imprecisato quantitativo di eroina destinata all’alienazione;

                               1.3.   dal 16 luglio 2018 al 20 agosto 2018, a __________, avendo quest’ultimo alienato 596 grammi di eroina rispettivamente detenuto 88.08 grammi netti di eroina destinata all’alienazione;

                               1.4.   dal 26 agosto 2018 al 29 agosto 2018, a __________ e a __________, avendo questi ultimi in correità con __________, alienato 148.72 grammi di eroina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LStup;

                                   2.   incitazione al soggiorno illegale, ripetuta

per avere, facilitato il soggiorno illegale di più cittadini stranieri e meglio per avere, a __________, presso la propria abitazione in Via __________,

                               2.1.   nel periodo dal mese di aprile 2018 al 20 agosto 2018, procurato alloggio rispettivamente al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, al sedicente __________, cittadino di origine albanese, non meglio identificato e a __________, cittadino albanese,

                               2.2.   nel periodo dal 26 agosto 2018 al 29 agosto 2018, fornito base logistica diurna per lo spaccio di eroina a __________, cittadino albanese,

sapendoli tutti sprovvisti del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto come sapesse che l’unico motivo del loro soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________ a __________ e in altre località del Canton Ticino,

                               3.1.   nei periodi compresi tra il 15 novembre 2017 al 30 agosto 2018 e tra il 30 novembre 2018 e il 10 aprile 2019, consumato 64.78 grammi di eroina, sostanza stupefacente principalmente offertale dai cittadini albanesi e sedicenti cittadini di origine albanese indicati al punto 1, oltre a 1425 grammi di marijuana, 1015 grammi di hashish e 1.3 grammi di cocaina, sostanze stupefacenti acquistate da occasionali spacciatori non meglio identificati;

                               3.2.   il 30 agosto 2018, a __________, detenuto 1,1 grammi lordi di marijuana, sostanza destinata al proprio consumo personale;

atti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LStup;

ed inoltre, imputata, a norma dell’atto d’accusa 208/2019 del 23.9.2019, emanato dal

procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   furto

per avere,

il 28.08.2019 verso le ore 13:15 circa,

a __________ presso il ACPR,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene una borsa beauty da viaggio contenente prodotti da bagno, e le confezioni tester dei profumi “eau Dissey Pure”, “eau Dissey”, “Chloé”, “Chloé Nomade”, “Chloé Love Story”, “Angel” e due confezioni “Trussardi uomo”, per un valore complessivo della refurtiva quantificato in CHF 1'320.70 (refurtiva interamente recuperata e restituita all’accusatrice privata);

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 10:20.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa 81/2019 del 17 aprile 2019 nel senso che l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che l’agire dell’imputata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa 81/2019 del 17 aprile 2019 può adempiere al reato di cui all’art. 19 LStup nelle varianti della detenzione e del deposito, ma non dell’alienazione o dell’avere procurato in altro modo.

Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che i fatti di due atti d’accusa sono stati ammessi da IM 1. Comunica che è stato raggiunto un accordo con la difesa per quella che è la pena, che sottopone a questa Corte per approvazione, evitando una discussione, per tenere conto della particolare situazione della signora IM 1, vuoi per un precedente penale da revocare con la necessità di formulare una pena unica, vuoi per il rapporto del ________ che propone un percorso in parte alternativo al carcere, per reinserire la signora IM 1 socialmente. Propone una pena unica di 30 (trenta) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare, con periodo di prova di 4 (quattro) anni, e di sottoporre la signora IM 1 al ________. Per la contravvenzione, l’accordo è di CHF 300.00 di multa. Chiede in fine che la signora IM 1 sia sottoposta al trattamento ambulatoriale come proposto dall’Ufficio del ________;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa conferma i contenuti dell’accordo raggiunto con la pubblica accusa, sulla base anche delle risultanze dell’esposizione del ________ in merito al percorso della signora IM 1, la quale ha riconosciuto la responsabilità di quanto commesso, se pure in stato di scemata responsabilità, e la soluzione di tentare un percorso ambulatoriale corrisponde all’accordo raggiunto con la pubblica accusa nell’interesse dell’imputata.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   Con l’accordo delle parti, il punto 3 dell’atto d’accusa è stato

modificato nel senso che l’imputazione di contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Al termine dell’interrogatorio dibattimentale, il Presidente ha comunicato di intendere scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che l’agire dell’imputata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa 81/2019 del 17 aprile 2019 può adempiere al reato di cui all’art. 19 LStup nelle varianti della detenzione e del deposito, ma non dell’alienazione o dell’avere procurato in altro modo.

                                   II)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

                                   2.   IM 1 è nata a __________ (Brasile) il __________. Queste le sue dichiarazioni relativamente alla propria situazione personale:

" lo sono nata in Brasile. Mio padre è morto presto. Mia madre si prostituiva e io dovevo occuparmi dei miei __________ fratellini. …OMISSIS…”

(VI PP 31.08.2018, AI 89, p. 3-4)

                                   3.   In occasione del verbale del 25 marzo 2019, IM 1 ha aggiornato la propria situazione personale affermando che:

" A partire dal lunedì successivo alla mia scarcerazione mi sono recata all'__________ perprendere le mie terapie. Con una frequenza settimanale ho visto la psicologa __________ che mi segue e mi seguiva anche in precedenza. A seconda del bisogno ho anche avuto degli incontri con la psichiatra __________ per la adeguare la farmacoterapia. Vengo anche seguita più in generale per i miei problemi di salute dal medico __________ sempre al __________. Ho provato a lavorare come __________ presso __________ anche se non svolgevo questa attività con scadenze regolari fino a quando non sono stata ricoverata presso la clinica __________ dal __________ al __________ (in mattinata). Sono stata ricoverata su mia richiesta perché volevo scalare il metadone. Al momento della mia scarcerazione prendevo 17 pastiglie. Ad oggi assumo 9 ketalgine anche se i medici erano contrari e ritenevano che dovessi continuare a prendere 17 pastiglie. Mentre ero alla __________ dopo circa una settimana, mi sono stati misurati dei parametri di aritmia strana. Dall'ECG è emerso che avevo qualcosa di strano e meglio una massa all'esterno. In seguito sono stata al __________ e hanno riscontrato questi tumore benigno e un episodio di ischemia cerebrale. La causa del tumore è stata ricondotta al consumo eccessivo di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuto il __________ ed è andata a buon fine ed hanno esportato il tumore benigno. A breve termine il mio progetto è rimettermi al 100% con la salute, facendo della fisioterapia. Mi piacerebbe anche fare una riqualifica per fare la __________. Al momento attuale è solo un progetto per il quale mi sono informata. Vorrei anche trovare un appartamento. Quando sono stata scarcerata, la mia curatrice aveva disdetto l'affitto pensando che sarei stata più tempo in carcere e da quando sono stata scarcerata ho alloggiato presso gli appartamenti del ________ fino a quando il __________ ho trovato la stanza presso __________. Da due giorni prendo 9 Ketalgine. Sto reggendo il colpo anche se ho crampi la sera e nausea”.

(VI PP 25.03.2019, AI 525, p. 2)

                                   4.   Agli atti figurano le indicazioni fornite dal ________ penale il 31 luglio 2019. Da tale documento si evince che:

" Il 30 novembre 2018 l'interessata è stata posta in libertà provvisoria. Nuovamente agganciata al __________, è stata accolta temporaneamente in una stanza del nostro "foyer". Il 17 dicembre 2018 l'alloggio si è spostato sul ristorante-pensione La __________, dove già in passato la signora IM 1 aveva alloggiato. Tale soluzione ha voluto contenere le possibilità di ospitare nuovamente presso il proprio alloggio terze persone, in particolare spacciatori/consumatori di sostanze illecite, di cui tra l'altro, spesso e volentieri, l'interessata si è invaghita. Si sono inoltre ripristinati i controlli tossicologici, con cadenza settimanale. Dopo essersi presentata in due occasioni, il 10 e il 14 dicembre 2018 (con positività al THC nella seconda analisi, laddove le positività al metadone alle benzodiazepine sono giustificate in quanta prescritte dai medici), la signora IM 1 non si è più presentata ai controlli. La signora IM 1 ha indicato che le mancate presentazioni — segnalate nuovamente dal nostro ufficio al GPC - andavano attribuite a dimenticanze o a malesseri che le hanno impedito di recarsi presso l'__________.

Il 29 marzo 2019 il GPC ha deciso per il mantenimento della misura terapeutica ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP.

II progetto a medio-lungo termine auspicato per la signora IM 1 dai servizi della rete, in realtà fin da quando l'interessata era collocata presso __________, è quello di un inserimento in un foyer/appartamento protetto per persone invalide, capace di accogliere, contenere e sostenere l'interessata in maniera continua e sui vari fronti (medico, farmacologico, lavorativo e sociale). Essendo la signora IM 1 al beneficio di una rendita di invalidità al 100%, i requisiti medici e amministrativi sono dati, mentre che le altre condizioni per un inserimento, vale a dire l'adesione della stessa signora IM 1 e l'astinenza dall'uso di sostanze, sono purtroppo ancora lungi dall'essere adempiute.

Un nuovo collocamento presso un Centro per le dipendenze è stato per il momento escluso. Dopo i 4 anni di permanenza presso __________ si ritiene poco plausibile che un nuovo periodo di residenzialità possa garantire nuove e decisive prospettive evolutive. Si ritiene per contro più ragionevole il mantenimento della (forte) presa a carico ambulatoriale, garantita in particolare dall'importante e proficuo seguito garantito dal __________) e da una soluzione logistica (quella di una camera in una pensione) che limiti le possibilità della signora IM 1 di ospitare nuovi spacciatori e/o consumatori. Si tratta sostanzialmente di una presa a carico volta a contenere gli agiti della signora IM 1, per quanto concerne il consumo (di sostanze, ma anche di psicofarmaci), lo spaccio (o forse più la collaborazione allo spaccio di terze persone) e altre infrazioni, in particolare furti, in un'ottica terapeutica di riduzione del danno. Come in passato, e come tra l'altro sta accadendo in questi giorni, laddove la situazione si fa più difficile, il ricovero in ambito ospedaliero costituisce lo strumento di elezione nei momenti di scompenso psichico (in particolare sul fronte depressivo e ansiogeno) e/o di eccessivo consumo di sostanze illecite e/o medicamenti non prescritti.

Accanto ai rischi di recidiva penale, permangano a nostro parere quelli di passaggio all'atto autolesivi. Il disagio psichico e sociale che accompagna la signora IM 1 da ormai molti anni, la induce talvolta a pensare che questa vita poco le ha riservato - e poco le riserverà - in termine di benessere psichico e sociale. IM 1 sarà naturalmente sempre sostenuta a migliorare la propria situazione di vita e a cogliere gli aspetti positivi che questa può riservarle. Rimaniamo convinti che, come accadde dopo il primo difficile periodo di collocamento presso __________, la soluzione prospettata di un foyer protetto potrebbe garantire con il tempo maggiore benessere alla signora IM 1, che possiede buone risorse individuali, relazionali e lavorative e che sa (e ha saputo) spesso e volentieri farsi apprezzare su molteplici fronti.

Visto quanto sopra, ritenuta la complessa situazione psicosociale della signora IM 1, malgrado talune difficoltà a rispettare la norma relativa ai controlli tossicologici, si ritiene dunque che la soluzione ambulatoriale, per quanto di non sempre facile attuazione per i servizi e per la paziente stessa, possa essere mantenuta.”

(cfr. scritto __________ 31.07.2019, doc. TPC 12)

                                   5.   L’imputata non è sconosciuta alla giustizia. Dalla lettura del casellario giudiziale (AI 70) emergono le seguenti precedenti condanne:

                                     -   decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino del 3 agosto 2009, con condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 200.00, per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

                                     -   decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino del 17 maggio 2010, con condanna alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 200.00, per infrazione alla LF sugli stupefacenti;

                                     -   decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino del 23 aprile 2012, con condanna alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 300.00, per lesioni semplici (con veleno/un’arma o oggetto pericoloso) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

                                     -   sentenza della Corte delle Assise correzionali di _______ dell’11 agosto 2017, con condanna alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, e al trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, per infrazione alla LF sugli stupefacenti, furto, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, danneggiamento e rapina.

                                   6.   In sede dibattimentale l’imputata ha confermato tali indicazioni, precisando che:

" Sono seguita in modo ambulatoriale. Vado a __________ tutti i giorni per prendere i miei medicamenti. Ho una curatrice e sono seguita anche dal punto di vista psicoterapeutico da una psichiatra e da una psicologa. (…) vorrei proseguire in questo modo”.

(VI DIB, 27.09.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

                                   7.   IM 1 è stata oggetto di due sanzioni disciplinari in carcere, la prima volta il 1. ottobre 2018 (AI 233), per avere comunicato attraverso la finestra, e nuovamente il 5 novembre 2018 (AI 327), per avere disegnato sui muri in occasione del passeggio.

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

                                   8.   L’inchiesta ha preso avvio a seguito di un furto avvenuto ai danni del negozio __________ di __________ a seguito del quale sono stati fermati __________ e __________. Recatasi presso la loro abitazione al fine di procedere ad una perquisizione, la Polizia vi ha trovato un cittadino albanese, __________, in possesso di CHF 1'789.00 nonché di eroina per un quantitativo di circa 30 grammi.

L’istruttoria che ne è seguita, segnatamente le censure telefoniche poste in essere, ha permesso di identificare svariate persone che, a vario titolo, erano coinvolte nel traffico di eroina.

In tale contesto, il 30 agosto 2018 la Polizia ha proceduto a svariati fermi, tra i quali figura la qui imputata. Già nel coso del suo primo verbale la donna ha ammesso di aver ospitato nel corso dell’anno 4 differenti cittadini albanesi attivi nella vendita di stupefacente in cambio di eroina o denaro contante (cfr. allegato 31 ad AI 85).

                                   9.   In accoglimento dell’istanza formulata dal PP (AI 100), il GPC ne ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 30 novembre 2018 (AI 105/119).

                                10.   Il 30 novembre 2018 il PP ha disposto la scarcerazione dell’imputata (AI 394)

                                11.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha deferito l’imputata dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per i reati di infrazione aggravata alla LStup, incitazione al soggiorno illegale e contravvenzione alla LStup.

                                12.   In data 23 settembre 2019, il Ministero pubblico ha emanato un atto d’accusa aggiuntivo nei confronti dell’imputata relativamente all’ipotesi di furto ai danni del negozio ACPR.

                                 IV)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                13.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

14.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

                                   V)   Fatti e diritto

                                    i)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

                                15.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di cui a margine, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, per avere, senza essere autorizzata, a __________, presso la propria abitazione in Via __________, nel periodo dal mese di aprile 2018 al 29 agosto 2018, agendo in correità con tale __________ cittadino di origine albanese non meglio identificato, tale __________ cittadino di origine albanese non meglio identificato, __________, __________, __________ e __________,

mettendo a disposizione la propria abitazione a persone che sapeva dedite allo spaccio di eroina, detenuto, alienato e procurato in altro modo un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 832.80 grammi di eroina,  e meglio, nel corso del mese di aprile 2018, per venti giorni, al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, avendo quest’ultimo alienato un imprecisato quantitativo di eroina rispettivamente detenuto un imprecisato quantitativo di eroina destinata all’alienazione; nel corso del mese di maggio 2018, per dieci giorni, al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, avendo quest’ultimo alienato un imprecisato quantitativo di eroina rispettivamente detenuto un imprecisato quantitativo di eroina destinata all’alienazione; dal 16 luglio 2018 al 20 agosto 2018, a __________, avendo quest’ultimo alienato 596 grammi di eroina rispettivamente detenuto 88.08 grammi netti di eroina destinata all’alienazione; dal 26 agosto 2018 al 29 agosto 2018, a __________ e a __________, avendo questi ultimi in correità con __________, alienato 148.72 grammi di eroina.

                                16.   Come già anticipato, in occasione del suo primo verbale d’interrogatorio successivo al fermo, IM 1 ha affermato che:

" tutto è cominciato un giorno al parco __________, se non ricordo male era in marzo 2018, dove ho incontrato casualmente un certo __________, presumo si trattasse di un cittadino italiano. (…) __________ si è avvicinato a noi e ha detto “c’è un ragazzo che ha bisogno di un posto per dormire”. Da parte mia gli ho risposto che per me andava bene ospitarlo. Quindi __________ mi ha preso in disparte e mi ha spiegato come funzionava, informandomi pure che v erano due modi di compensazione per il favore. La prima era ricevere 1000 CHF per il tempo che sarebbe rimasto da me, circa 1 mese. La seconda era che avrei ricevuto 800 CHF più 2 sacchetti di eroina da 5 grammi l’uno. (…) Visto che la proposta mi interessava gli ho dato il mio numero di telefono. Qualche ora dopo sono stata contattata da un certo __________, di origine albanese (…). Da parte mia rispondevo che ero interessata per la seconda opzione, ovvero i soldi e l’eroina. (…) Infatti, circa due/tre settimane dopo, mi richiamava dicendomi che a breve sarebbe arrivato un ragazzo. Circa due giorni dopo mi ha chiamato nuovamente dicendomi che il ragazzo era arrivato e sarebbe giunto al mio domicilio dopo circa un’oretta. (…) Quindi confermo che il primo è arrivato nel mese di aprile 2018. Si faceva chiamare __________, ma non conosco esattamente altre sue generalità, ma mi aveva detto che aveva 27 anni. E’ rimasto da me circa 20 giorni e durante questo periodo lui spacciava/vendeva eroina. In cambio della mia ospitalità posso dire di aver ricevuto un po’ di soldi, circa 300 CHF e dell’eroina, e non gli 800 CHF come pattuito. (…) In totale ho ricevuto circa 20 grammi di eroina. (…) non so quanta eroina abbia venduto __________. (…) ha iniziato a spacciare dal giorno del suo arrivo”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 4-5)

Dopo questo primo ospite, ne sarebbe giunto un secondo. In particolare, dopo la partenza del citato __________:

" (…) dopo circa una settima, nel mese di maggio 2018, mi ha ricontattato __________ chiedendomi se potevo ospitare un altro ragazzo. Il gli rispondevo di si e dopo 3 / 4 giorni è arrivato un nuovo albanese. In questo caso gli avevo chiesto soldi e eroina. Il ragazzo si faceva chiamare __________, aveva 24 anni. __________ è rimasto a casa mia per circa 10 giorni. In quel periodo ha spacciato eroina, non so quanta. Per la mia ospitalità ho ricevuto 200 CHF e circa 10 grammi di eroina. (..) ha cominciato a spacciare dal giorno del suo arrivo. Dopo circa 10 giorni __________ se né andato (…)”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 5-6)

Venendo al terzo ospite, IM 1 ha affermato quanto segue:

" dopo alcuni giorni sono stata ricontattata da __________ il quale mi chiedeva nuovamente se era disposta a ospitare un nuovo ragazzo. Rispondevo di si e dopo una settimana è arrivato __________. Doveva essere a inizio giugno. Questo ragazzo però sé fermato unicamente qualche ora per poi andare ad alloggiare in un altro appartamento vicino alla __________. Comunque da __________ ho ricevuto 150 CHF”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 6)

Il racconto della donna è proseguito riferendo che:

" partito __________, come sempre mi richiama __________ e mi chiede nuovamente se volevo ospitare un ragazzo. Io rispondevo di si e dopo qualche giorno, a luglio, arriva __________ o __________ che aveva 21 anni. Questo ragazzo è rimasto da me circa un mese. Pure lui spacciava eroina e in cambio della mia ospitalità mi ha dato dell’eroina, sigarette e del denaro contante. Ricordo che lui usciva giornalmente e spacciava eroina nella zona dove abito. (…) ha cominciato a spacciare eroina dal giorno del suo arrivo. (…) posso dire che l’eroina la teneva da me. La nascondeva in bagno e ho visto che la teneva pure nei vestiti (…) In un’occasione gli ho pure “rubato” 10 grammi di eroina, sempre per mio uso personale. (…) per il mese che è rimasto da me posso dire di aver ricevuto circa 30 grammi di eroina, circa 100 CHF e qualche pacchetto di sigarette”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 6-7)

L’imputata ha, peraltro, identificato __________ (o __________) in __________.

IM 1 ha poi affermato che, mentre si trovava volontariamente ricoverata alla clinica __________, __________ si è recato a trovarla, circostanza in cui gli sarebbero state date le chiavi dell’appartamento:

" quindi gli ho detto che poteva andare nel mio appartamento anche perché mi trovavo in ospedale e l’abitazione era libera. (…) L’appartamento era  solo per lui. (…) comunque __________ mi ha raccontato che capitava che __________, persona che ho riconosciuto nel doc. A, veniva nel mio appartamento e vi rimaneva per non stare in giro per strada. (…) non so se teneva l’eroina da me e neppure se la confezionava. (…) io mi trovavo in clinica pertanto ero all’oscuro di cosa facessero nel mio appartamento. Ieri, il 29.08.2018, sono stata dimessa dall’ospedale e ho raggiunto il mio appartamento. Al mio arrivo erano presenti sia __________ che __________. (…) ho visto che __________ ha tirato fuori dalle tasca dei pantaloni delle confezioni di eroina e che le ha pesate sulla bilancia che avete trovato in casa. Inoltre aveva del denaro contante”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 10-11)

IM 1 ha poi riconosciuto “__________” ovvero __________, precisando che:

" (…) intorno a maggio di quest’anno sono stata contattata da un certo __________ (__________) sul mio telefono cellulare. Sorpresa gli ho chiesto come avesse avuto il mio recapito telefonico e lui mi aveva risposto che gli era stato dato da __________. (…) Da quella volta ha cominciato a contattarmi molto spesso e mi chiedeva in continuazione il mio appartamento. Da parte mia non volevo e pertanto non gli ho mai consegnato le chiavi e l’appartamento. E’ capitato pure di averlo visto in qualche occasione, una volta l’ho visto e mi aveva chiesto di ospitare lui e __________ e un certo __________. In quella occasione ho accettato e hanno passato una notte da me. (…) se non ricordo male poteva essere giugno / inizio luglio”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 4-5)

Relativamente a __________, IM 1 ha, peraltro, affermato che:

" (…) __________ è un boss e che contatta lui i suoi uomini che vendono l’eroina. So che è lui che procura la sostanza ai sui ragazzi. Questo lo dico in quanto mi era stato detto proprio da lui”.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 12)

                                17.   Interrogata dal Magistrato inquirente il giorno seguente, IM 1 ha ribadito che:

" (…) riconosco di avere ospitato a casa mia cittadini albanesi che spacciavano eroina. Per quello che so i capi albanesi ai quali è riconducibile lo spaccio di eroina sono __________ (che di regola vive in Albania e a volte viene in Ticino) e __________. Sono loro che cercano alloggi per i ragazzi che dovevano vendere eroina. Sono stata contattata la prima volta, quando sono uscita dalla CPC, da __________ per telefono mentre mi trovavo al Parco __________. È stato __________ a dare a __________ il mio numero di telefono. __________ aveva infatti chiesto ai presenti chi era interessato a ospitare un ragazzo albanese. lo mi sono dichiarata d'accordo. Inizialmente non sapevo che il ragazzo albanese sarebbe stato un spacciatore. Dopo che ho accettato __________ mi ha spiegato che la persona albanese era uno spacciatore e che per l'alloggio mi avrebbe pagato 1'000.--per un mese e in alternativa CHF 800.-- + due sacchetti di eroina da 5 grammi. A D del PP rispondo che io ho scelto la seconda opzione. Questo primo ragazzo che si faceva chiamare __________ è rimasto da me una 20ina di giorni. Lui mi dava 1 grammo di eroina al giorno e CHF 300.--. Prima di partire, __________ ero stato contattato da __________ e che sarebbe dovuto andare a __________ per recuperare l'eroina. Lui era abbastanza scocciato. Il mattino dopo è partito e non l'ho più visto e ho poi saputo da voci che era stato arrestato a __________. Poco tempo dopo mi ha di nuovo chiamata __________ per chiedermi se potevo ospitare il ragazzo e io ho dato il mio accordo, Il secondo si faceva chiamare __________. È rimasto al massimo 10 giorni. Lui si sentiva osservato dalla Polizia e ha deciso di andarsene. Lui mi ha dato CHF 100.—al massimo e ca. 1.5 grammi di eroina. Partito lui, __________ mi ha di nuovo chiamato per ospitarne un altro. II terzo da me ospitato si chiama __________. (…) __________ è stato a casa mia solo qualche ora, non so perché. __________ è poi andato a vivere vicino alla __________. Ho infine ospitato __________ o __________. Lui è rimasto un mesetto. Mi ha consegnato CHF 20.--/30.—al massimo in più occasioni per complessivo CHF 100.--. Mi ha consegnato inoltre 20 grammi di eroina, lo pulendo casa ho scoperto dove teneva l'eroina. Ho trovato un minigrip grande. lo ne ho presa un po'. Lui mi disse che mancavano 9/10 grammi e mi chiedeva spiegazioni. lo ho negato. Lui è poi stato arrestato fuori casa mia. È stato arrestato lo stesso giorno che sono stata ricoverata alla __________. Era lunedì della settimana scorsa. (…) se ho ospitato gli albanesi è perché mi sentivo sola. (…) nel periodo in cui sono stata ricoverata alla __________ __________ mi ha contattata per chiedermi se __________ poteva stare a casa mia. lo gli ho dato il mio accordo. Ho immaginato che potesse usare il mio appartamento per vendere”.

(VI PP 31.08.2018, AI 89, p. 2-3)

                                           18.    IM 1 è stata sentita nuovamente dagli inquirenti il 17 ottobre 2018, circostanza in cui ha fornito maggiori ragguagli relativamente alla sua conoscenza di __________ e __________, riconfermando di averli ospitati, unitamente a tale __________, per una notte.

L’imputata ha poi affermato, relativamente alla vendita di sostanze, che:

" (…) lo spaccio di droga dei “cavallini” inviati da “__________” era nelle immediate vicinanze dell’asilo di __________. (…). Per quanto riguarda __________ e __________, inizialmente avevano iniziato all’asilo (…). In seguito non so dove si sono spostati”.

(VI PG 17.10.2018, AI 278, p. 2-3)

Alla domanda a sapere quali fossero le disposizioni impostele a seguito della sua scarcerazione e se le avesse seguite, l’imputata ha risposto:

" mi ricordo che dovevo andare a fare il prelievo delle urine una volta al mese all’ospedale __________, che dovevo andare da __________ e dovevo farmi seguire da varie persone che non ricordo. Da parte mia sono andare 2-3 volte e ricordo che in una circostanza erano sporche di CBD. Poi non sono più andata, perché mi pesava andare fino all’ospedale per fere l’esame”.

(VI PG 17.10.2018, AI 278, p. 5)

Ritornando sul fatto di aver dato le chiavi ad __________, l’imputata ha affermato che:

" (…) quando è venuto a prendere le chiavi in clinica __________ li avevo detto che lui era responsabile dell’appartamento e che quindi doveva controllare lui che andasse tutto bene”.

(VI PG 17.10.2018, AI 278, p. 6)

Confrontata alle dichiarazioni di __________, secondo cui l’imputata gli avrebbe presentato uno spacciatore, la stessa ha risposto che ciò non corrisponde al vero (cfr. VI PG 17.10.2018, AI 278, p. 6-7).

                                19.   La Polizia ha interrogato IM 1 il 30 novembre 2018, circostanza in cui, prendendo atto che gli accertamenti svolti fino a quel punto avevano permesso di stabilire che __________ e __________ avevano utilizzato il di lei appartamento quale base logistica per la vendita di eroina tra il 26 agosto ed il 30 agosto 2018, la donna ha affermato che:

" (…) confermo il fatto che ero al corrente che __________ e __________ vendevano eroina ed usavano il mio appartamento quale base logistica, aiutati da __________”.

(VI PG 30.11.2018, AI 395, p. 2)

La donna ha tuttavia affermato, confrontata alle dichiarazioni di __________ circa la sua attività presso l’appartamento, di non esserne stata fino a quel momento a conoscenza, aggiungendo che:

" (…) lui è stato a casa mia solamente in tre occasioni, oltre ai 15 giorni che era li per spacciare. Una volta è capitato che per una notte ho ospitato nel mio appartamento a dormire __________, __________ e __________. Questo unicamente per una volta”.

(VI PG 30.11.2018, AI 395, p. 2-3)

Prendendo atto delle dichiarazioni di __________ secondo cui il di lei appartamento sarebbe servito quale base logistica per concretizzare la vendita di 150/200 grammi di eroina, la donna ha risposto che:

" (…) fino ad ora non ne ero a conoscenza”.

(VI PG 30.11.2018, AI 395, p. 3)

                                20.   Il PP ha interrogato IM 1 il 25 marzo 2019, allorquando, confrontata alle risultanze dell’inchiesta secondo cui ospitando __________, __________, __________, __________ e __________ si sarebbe resa correa relativamente a complessivi 804,08, la donna ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, affermando che:

" a me tutti gli albanesi mi avevano detto che non tenevano l’eroina in casa. Io più di un’occasione avevo chiesto alle persone che ospitavo se avevano dell’eroina in casa e loro mi hanno sempre detto che non ne tenevano. (…) se lo chiedevo loro era perché ne volevo per il mio consumo. Questa domanda l’ho fatta  a tutti. L’unica volta in cui ho visto eroina in casa è quella che poi ho rubato a __________”.

(VI PP 25.03.2019, AI 525, p. 4)

Interrogata a sapere se poteva escludere che tenessero l’eroina in casa, l’imputata ha risposto che:

" non lo potevo escludere. Per me il fatto che tenessero l’eroina in casa non era una condizione per accettare o meno il loro soggiorno. Io non avevo idea del quantitativo di eroina che potevano vendere. Poteva trattarsi di piccoli quantitativi come di grandi quantitativi”.

(VI PP 25.03.2019, AI 525, p. 4)

                                21.   Interrogata il 10 aprile 2019, l’imputata è stata confrontata al fatto che il totale della sostanza trafficata dai vari personaggi che hanno gravitato attorno al suo appartamento doveva essere rettificato in complessivi 832,80 grammi, e ciò in particolare in ragione del fatto che dai 150 grammi riferiti da __________, dovevano essere dedotti 1,28 grammi, sostanza corrispondente a quanto dalla stessa ricevuti da __________ e – conseguentemente – non oggetto di alienazione a terzi. Questa la presa di posizione di IM 1:

" io non conoscevo gli importi esatti che venivano venduti o detenuti a casa mia, ma io chiudevo gli occhi su quello che succedeva a casa mia da parte di queste persone che sapevo vendevano eroina”.

(VI PP 10.04.2019, AI 553, p. 4)

                                22.   In corso d’inchiesta __________, ovvero l’albanese che avrebbe risieduto presso l’imputata tra luglio e agosto 2018, ha affermato che:

" sono arrivato in Svizzera e meglio a __________ circa 1 mese fa (…). Una volta arrivato in stazione a __________ sono andato in Taxi dove mi avete fermato. Preciso che mi sono recato a casa di una certa IM 1. (…) da IM 1 sono rimasto fino ad oggi. (…) prima di partire questa persona mi ha dato le indicazioni per SMS come raggiungere la casa di IM 1 e mi ha spiegato in cosa consisteva la mia attività. (…) IM 1 mi aveva dato le chiavi di casa in modo che io potevo entrare ed uscire quando volevo. (…) A IM 1 ogni tanto gli davo CHF 20-30 in base a quello che mi diceva la persona in Albania”

(VI PG 20.08.2018, AI 1, 6, 7, p. 4, inc. TPC 72.2018.271)

Lo stesso __________ ha poi affermato che:

" (…) questa bilancia non mi è stata data da IM 1, come pure la sostanza da taglio; era stato l’uomo che per primo mi ha avvicinato in Albania a dirmi dove si trovavano bilancia e sostanza da taglio. (…) sia la bilancia che la sostanza da taglio si trovavano all’interno di un cartone bianco posato a terra in un angolo della cucina vicino ad un mucchio di vestiti di IM 1. (…) La scatola era “in bella vista”, chiunque entrava in cucina vedeva a terra questo cartone dalle dimensioni 30x30x20 cm circa, nonostante fosse chiuso”.

(VI PG 21.08.2018, AI 4, p. 4-5, inc. TPC 72.2018.271)

L’uomo ha quindi riconosciuto di aver alienato, durante la sua permanenza in Ticino, complessivi 596 grammi di eroina, affermando che:

" non contesto nulla ritenuto come la conclusione a cui è giunta l’interrogante non è altro che il risultato di mie specifiche ammissioni”.

(VI PP 11.10.2018, AI 15, p. 6, inc. TPC 72.2018.271)

Si dirà, in fine, che __________ è stato condannato, nella formula del rito abbreviato, per avere alienato 596 grammi di eroina (cfr. sentenza 72.2018.271 del 18 gennaio 2019 della Corte delle assise criminali) avendo egli riconfermato anche in sede dibattimentale tale circostanza fattuale.

                                23.   Relativamente ad __________, questi ha riferito che:

" (…) mi sono fatto ospitare a __________ a casa di IM 1. Specifico che lei i primi 5 giorni sono stato a casa sua senza di lei in quanto era in ospedale. Anche qui con le stese modalità io e __________ abbiamo continuato a fare le consegne di eroina. Anche qui io ho consegnato almeno 10 sacchetti di eroina sempre da 5 grammi. Preciso che l’ultimo giorno è tornata a casa IM 1 e lei sapeva quanto stavamo facendo. Il giorno dopo siamo poi stati arrestati”.

(VI PG 9.10.2018, allegato 45 ad AI 443, p. 4)

In un successivo verbale l’uomo ha riferito che:

" (…) quando mi sono trasferito a casa di IM 1, __________ arrivava verso mezzogiorno con i sacchetti da 5 grammi di eroina già pronti, attendeva telefonicamente gli ordini di __________ e poi mi incaricava di uscire solo e fare le varie consegne. Come sopra detto confermo in tutto questo periodo i 30 sacchetti di eroina da me consegnati”.

(VI PG 12.11.2018, allegato 45 ad AI 443, p. 3)

L’entità delle proprie alienazioni mentre era ospitato a casa di IM 1 è stata ribadita dall’imputato anche in seguito, segnatamente allorquando è stato confrontato alle allegazioni di __________, secondo il quale il quantitativo sarebbe stato di 215 grammi:

" ne prendo atto, io ricordo di aver venduto, come già detto dai 25 ai 30 sacchetti da 5 grammi l’uno di eroina, sempre su commissione di __________”.

(VI PG 27.11.2018, allegato 48 ad AI 443, p. 2)

__________ ha pure avuto modo di riferire che:

" Io sono rimasto a vivere a casa di __________ fino al 25.08 quando __________ mi ha detto che IM 1 aveva dato la sua disponibilità per usare il suo appartamento come base logistica. Io ci vivevo anche. In questo periodo eravamo io e __________ a fare le consegne. (…) In questo periodo ho fatto diverse consegne e mi veniva dato un grammo al giorno di eroina per le consegne per complessivi 5 grammi di eroina”

(VI 08.02.2019, AI 483)

Di seguito, l’uomo ha pure affermato che:

" (…) confermo di avere consegnato a __________ 30 grammi di eroina. (…) tre volte (15 grammi) quando abitavo da IM 1.(…) confermo di avere consegnato a IM 1, pochi giorni prima di andare a vivere a casa sua, probabilmente il 24 o il 25 agosto 2018 1 grammo di eroina. Gliel’ho portata in ospedale e si trattava di un regalo di __________ per il fatto lei gli avesse prestato il suo appartamento”.

(AI 532, p. 6-7).

Si dirà che in occasione del verbale del 29 marzo 2019 ad __________ è stato contestato di aver alienato personalmente 61 grammi di sostanza tra il 26 ed il 29 agosto 2019 (cfr. AI 532, p. 11), il rimanente essendo stato, per contro, alienato da __________ (cfr. AI 553, p. 3).

__________ è stato è stato condannato per un quantitativo complessivo di 782 grammi di eroina con sentenza 72.2019.93 del 23 maggio 2019 della Corte delle assise criminali, pronunciata secondo la formula del rito abbreviato.

                                24.   Quanto a __________, egli ha indicato di essersi spostato, unitamente a __________, in vari appartamenti occupati da consumatori della regione, osservando che “il luogo dello spaccio ha sempre seguito le abitazioni messe a disposizione da __________, in sostanza prima il suo appartamento, poi quello di __________ e per finire quello di IM 1” (VI PG 12.09.2018, AI 136, p. 7).

Relativamente al quantitativo trattato durante la permanenza presso l’abitazione di IM 1, si dirà che l’inchiesta relativa ai menzionati __________, __________ e __________ ha permesso di stabilire che questi alienavano, mediamente 30-40 grammi di eroina al giorno, ciò che pure suffraga le dichiarazioni di __________ relative ad un quantitativo di circa 150 grammi.

                                25.   __________ e __________, sono stati condannati in data 24 settembre 2019 per aver trafficato, complessivamente, 1'937.75 grammi di eroina.

                                26.   Dal profilo oggettivo, giova segnalare che presso l’abitazione della donna è stato sequestrato un bilancino di colore nero che l’imputata ha riferito appartenere a __________ e 1,1 grammo di marijuana (cfr. AI 553, p. 4).

                                27.   In sede dibattimentale, l’imputata ha ammesso integralmente i fatti di cui all’atto d’accusa, sostenendo di aver ospitato i menzionati cittadini albanesi poiché mossa da solitudine, ricerca di denaro e di stupefacente, seppur aggiungendo che quest’ultimo aspetto sarebbe stato soltanto marginale (cfr. VI DIB 27.09.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

IM 1 ha pure affermato di essere stata in chiaro, quanto meno da un certo momento in poi, che i suoi ospiti trafficavano eroina, senza essere tuttavia in grado di indicare l’entità del loro traffico. L’imputata ha, peraltro, aggiunto che:

" io una volta ho visto l’eroina in bagno, ma non saprei dire il quantitativo esatto”.

(cfr. VI DIB 27.09.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

                                   ii) Imputazione di incitazione al soggiorno illegale, ripetuta (punto 2 dell’atto d’accusa)

                                28.   La promozione dell’accusa ascrive a IM 1 il reato di cui in epigrafe per avere facilitato il soggiorno illegale di più cittadini stranieri e meglio per avere, a __________, presso la propria abitazione in Via __________, nel periodo dal mese di aprile 2018 al 20 agosto 2018, procurato alloggio rispettivamente al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, al sedicente __________, cittadino di origine albanese, non meglio identificato e a __________, cittadino albanese, nel periodo dal 26 agosto 2018 al 29 agosto 2018, fornito base logistica diurna per lo spaccio di eroina a __________, cittadino albanese, sapendoli tutti sprovvisti del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto come sapesse che l’unico motivo del loro soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti.

                                29.   L’imputata ha ammesso, fin dal suo primo verbale, di aver ospitato cittadini albanesi giunti in Svizzera al fine di alienare stupefacente. Al proposito vedasi quanto contestato all’imputata il 10 aprile 2019, circostanza in cui la stessa ha riconfermato le proprie dichiarazioni (cfr. VI PP 10.04.2019, AI 553, p. 4)

                                30.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputata ha ammesso integralmente i fatti così come esposti nell’atto d’accusa (cfr. (cfr. VI DIB 27.09.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

                                  iii)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3 dell’atto d’accusa)

                                31.   L’atto d’accusa ascrive all’imputata la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzata, a __________ a __________ e in altre località del Canton Ticino, nei periodi compresi tra il 15 novembre 2017 al 30 agosto 2018 e tra il 30 novembre 2018 e il 10 aprile 2019, consumato 64.78 grammi di eroina, sostanza stupefacente principalmente offertale dai cittadini albanesi e sedicenti cittadini di origine albanese indicati al punto 1, oltre a 1425 grammi di marijuana, 1015 grammi di hashish e 1.3 grammi di cocaina, sostanze stupefacenti acquistate da occasionali spacciatori non meglio identificati; il 30 agosto 2018, a __________, detenuto 1,1 grammi lordi di marijuana, sostanza destinata al proprio consumo personale.

                                32.   Interrogata a sapere quanto stupefacente avesse assunto nei tre anni precedenti, IM 1 ha affermato trattarsi di 60 grammi di eroina e circa 1 grammo di marijuana.

(VI PG 30.08.2019, allegato 31 ad AI 85, p. 13)

Ritornando sulla questione nel successivo verbale, l’imputata ha affermato che:

" (…) negli ultimi 3 anni 40 grammi di eroina, 24 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish (…)”.

(VI PG 17.10.2018, AI 278, p. 7)

L’imputata ha affermato, in occasione del verbale del 25 marzo 2019, di aver consumato 0,5 grammi di marjuana o hashish al giorno dopo la sua scarcerazione, nonché 0,6 grammi di eroina e 0,7 grammi di cocaina (cfr. VI PP 25.03.2019, AI 525, p. 2).

In fine, in occasione del verbale 10 aprile 2019, sulle basi delle dichiarazioni dell’imputata stessa, il consumo di eroina è quantificato in 64,28 grammi. IM 1 ha inoltre sostenuto di aver consumato 50 grammi a settimana di marijuana o hashish, per 1'425 grammi di marijuana e 1'015 grammi di hashish, nonché 1,3 grammi di cocaina (cfr. VI PP 25.03.2019, AI 525, p. 5).

                                33.   Anche relativamente a questa imputazione, l’imputata ha, in sede dibattimentale, riconosciuto la correttezza di quanto riportato sull’atto d’accusa (cfr. VI DIB 27.09.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3).

                                34.   L’art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, produce in altro modo o aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

                                35.   Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                36.   Nel caso concreto, i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risultano essere realizzati.

Si dirà, relativamente ai quantitativi di cui IM 1 è chiamata a rispondere, che la Corte ha considerato corretto quanto indicato nell’atto d’accusa. In particolare, come sopra evidenziato, __________ – soggiornando unicamente presso l’imputata – ha alienato 596 grammi di eroina e ne ha detenuti 88,08. Egli è, del resto, stato condannato proprio per tale ammontare di stupefacente.

Analogamente, __________ ha più volte indicato in circa 150 grammi l’eroina venduta durante il soggiorno presso l’abitazione della donna.

Agli 832,80 grammi di eroina che derivano dall’attività di questi due personaggi, occorrerebbe pure aggiungere la sostanza trafficata da tali __________ e __________, i cui quantitativi non hanno potuto essere stabiliti dall’inchiesta avendo gli stessi lasciato il nostro Paese prima dell’intervento della Polizia. Si dirà che, già soltanto in ragione della durata del soggiorno dei due albanesi – di circa 20 e 10 giorni - il loro traffico ha sicuramente riguardato quantitativi rilevanti.

La Corte ha certo considerato che IM 1 non sapeva l’entità del traffico posto in essere dai personaggi che ospitava. Ciò nondimeno, ospitando personaggi che la donna sapeva essere giunte in Svizzera per vendere stupefacente, la stessa si è assunta il rischio di quanto poi da loro commesso.

In tale contesto, pure considerando l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), ne discende un quantitativo di 83,28 grammi di sostanza pura, ovvero quasi sette volte oltre il limite richiesto per l’applicazione dell’all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup. 

Relativamente al fatto che si sia trattato di correità o complicità, la Corte si limita qui a richiamare la giurisprudenza sopra menzionata. In particolare, l’Alta Corte ha già avuto modo di sancire che affinché tale ruolo sia riconosciuto, è sufficiente che l’autore realizzi anche soltanto una delle attività censurate dall’art. 19 LStup. Nel caso specifico, come rilevato in ingresso, la Corte ha ritenuto accertato che IM 1 ha, unitamente ai cittadini albanesi sopra menzionati, tenuto in deposito e detenuto l’eroina che questi poi alienavano a consumatori della regione.

Giova al proposito rilevare che __________ ha riferito di aver sempre detenuto l’eroina presso l’abitazione dell’imputata; da parte sua, __________ ha dichiarato che lo spaccio avveniva negli appartamenti messi a disposizione. Peraltro, il fatto che l’eroina fosse presente nell’appartamento di IM 1 risulta pacificamente dal fatto che vi è stata trovata la bilancia con tracce di stupefacente. Analogamente, in sede dibattimentale, IM 1 ha riferito di aver lei stessa visto dell’eroina depositata nel bagno dell’abitazione.

Ne discende che il punto 1 dell’atto d’accusa è stato confermato

                                37.   Giusta l’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque,

in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero.

Secondo il cpv. 3 lett. a del presente disposto, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento.

Posto che l’imputata era evidentemente consapevole della provenienza dei personaggi che ospitava, nonché della loro attività sul nostro territorio, la Corte ha confermato tale imputazione.

                                38.   L’art. 19a cifra 1 LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo.

Essendo, come visto, i fatti ammessi e considerata corretta la sussunzione in diritto, il punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

                                 iv)   Imputazione di furto (punto 1 dell’atto d’accusa aggiuntivo)

                                39.   L’atto d’accusa del 23 settembre 2019 imputa a IM 1 il reato di furto per avere,

il 28.08.2019 verso le ore 13:15 circa, a __________ presso il ACPR, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene una borsa beauty da viaggio contenente prodotti da bagno, e le confezioni tester dei profumi “eau Dissey Pure”, “eau Dissey”, “Chloé”, “Chloé Nomade”, “Chloé Love Story”, “Angel” e due confezioni “Trussardi uomo”, per un valore complessivo della refurtiva quantificato in CHF 1'320.70 (refurtiva interamente recuperata e restituita all’accusatrice privata).

Si dirà che l’imputata è rea confessa e, ancora in sede dibattimentale, ha ammesso i fatti.

                                40.   Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

                                41.   Nella fattispecie, risultando adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, l’imputazione è stata confermata così come esposta nell’atto d’accusa.

                                 VI)   Commisurazione della pena

                                41.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

                                42.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

                                43.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

                                44.   Nel caso concreto, la corte ha ritenuto di media gravità la colpa dal profilo oggettivo. Di fatto, malgrado gli ingenti quantitativi trafficati dai personaggi da lei ospitati, IM 1 non aveva alcun controllo sulla loro attività. Di fatto, per quanto attiene alle attività di alienazione, il di lei ruolo sarebbe, semmai, assimilabile a quello di un complice. Ricordando che la correità è comunque data già solo per l’aver detenuto presso la propria abitazione lo stupefacente e, quindi, tenuto in deposito e detenuto lo stesso, si tratta di una compartecipazione di livello piuttosto basso, posto che – come la presente fattispecie dimostra in modo palese – i trafficanti possono fare ricorso a svariati consumatori disposti ad ospitarli in cambio di denaro e/o eroina.

La colpa di IM 1 risulta essere più grave dal profilo soggettivo. L’imputata ha infatti agito a mero scopo egoistico, segnatamente per guadagnare denaro o ottenere eroina in cambio dell’ospitalità prestata.

Soprattutto, non va scordato che la donna è tornata a delinquere durante il periodo di prova impartitole nell’ambito della precedente condanna. Non solo. Per quanto attiene al furto presso la ACPR, IM 1 lo ha commesso quando addirittura era già stato aggiornato il presente dibattimento.

Questo suo agire, unitamente ai numerosi precedenti penali, getta ombre preoccupanti sulla reale volontà e capacità dell’imputata di distanziarsi da comportamenti delinquenziali.

A favore dell’imputata la Corte ha ritenuto la collaborazione fornita, così come pure il grado di lieve scemata imputabilità che deriva dal suo consumo di eroina.

In tale contesto, unicamente poiché la Corte ritiene di non poter escludere che il percorso intrapreso con il ________ possa condurre ad un risultato positivo, la Corte ha ritenuto di non dover revocare la sospensione condizionale alla pena di 18 mesi e di optare per una pena solo parzialmente da espiare.

In particolare, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 30 (trenta) mesi di detenzione.

Tale pena, in ragione di 24 mesi, viene posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 4 anni. Per contro, i rimanenti 6 (sei) mesi, deduzione fatta del carcere preventivo sofferto, sono da espiare.

Per tutta la durata del periodo di prova a IM 1 è ordinata l’assistenza riabilitativa, nonché la norma di condotta rappresentata dall’obbligo di sottoporsi al trattamento ambulatoriale già in essere.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, è stata comminata una multa di CHF 300 (trecento).

                                VII)   Sequestri

                                45.   Aderendo alla richiesta del PP, cui ha aderito la difesa, è ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro, nonché la confisca di tutto il restante sotto sequestro. 

                               VIII)   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                46.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

                                47.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 9’532.35, comprensiva di onorario, spese e IVA.

visti gli art.:                    12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 94, 106, 139 CP;

19, 19a LStup;

116 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo da aprile 2018 al 29 agosto 2018, a __________, senza essere autorizzata, agendo in correità con tale __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, tale __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, __________, __________, __________ e __________, mettendo a disposizione la propria abitazione a persone che sapeva dedite allo spaccio di eroina, detenuto e depositato 832.80 grammi di eroina;

                               1.2.   incitazione al soggiorno illegale ripetuta

per avere,

facilitato il soggiorno illegale di più cittadini stranieri e meglio per avere, a __________, nella propria abitazione,

                            1.2.1.   nel periodo da aprile 2018 al 20 agosto 2018, procurato alloggio al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato, al sedicente __________, cittadino di origine albanese non meglio identificato e a __________, cittadino albanese,

                            1.2.2.   nel periodo dal 26 agosto 2018 al 29 agosto 2018, fornito base logistica diurna per lo spaccio di eroina a __________, cittadino albanese,

sapendoli tutti sprovvisti del richiesto permesso in caso di

soggiorni non turistici, ritenuto come sapesse che l’unico motivo

del loro soggiorno in Svizzera era quello di conseguire

illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze

stupefacenti.

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

senza essere autorizzata,

                            1.3.1.   nel periodo tra il 15 novembre 2017 e il 10 aprile 2019, a __________, __________ e in altre località del Canton Ticino, consumato 64.78 grammi di eroina, 1'425 grammi di marijuana, 1'015 grammi di hashish e 1.3 grammi di cocaina, nonché per avere,

                            1.3.2.   il 30 agosto 2018, a __________, detenuto 1.1 grammi lordi di marijuana, sostanza destinata al proprio consumo personale;

                               1.4.   furto

per avere,

il 28 agosto 2019, a __________, ai danni dei ACPR, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di refurtiva di CHF 1'320.70;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

                                         avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannata

                               2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto,

a valere quale pena unica vista la revoca di cui al punto 3 del

presente dispositivo;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

                               2.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare.

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi emanata nei confronti di IM 1 con sentenza dell’11 agosto 2017 della Corte delle Assise correzionali di __________.

                                   4.   Per la durata del periodo di prova, è ordinata l’assistenza riabilitativa e la norma di condotta di sottoporsi al trattamento ambulatoriale.

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

                                   6.   È ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro. 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       8’505.00

spese                          fr.          345.85

IVA (7,7%)                  fr.          681.50

totale                           fr.       9’532.35

                               8.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’532.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del ________, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Perizia                                                fr.           209.80

Multa                                                   fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           137.10

                                                             fr.        1'946.90

                                                             ===========

72.2019.98 — Ticino Tribunale penale cantonale 27.09.2019 72.2019.98 — Swissrulings