Incarto n. 72.2019.293 72.2020.92
Lugano, 21 luglio 2020/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Ugo Peer, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1, i cui dati sono noti alla Corte;
ACPR 2, i cui dati sono noti alla Corte;
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1, __________
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 1° giugno 2018 al 10 luglio 2018
(40 giorni), nei confronti del quale sono state adottate le misure sostitutive all'arresto del 10 luglio 2018 cfr. AI 56;
imputato, a norma dell’atto d’accusa 249/2019 del 28.11.2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con fanciulli, ripetuti
per avere,
nel periodo dal 2008 al 2011 e dal luglio 2016 al mese di maggio 2018, a __________, __________, __________ e __________, approfittando del legame parentale, dell’amicizia e della sua maggiore età rispetto alle vittime,
in un numero imprecisato di occasioni,
compiuto atti sessuali con i minori ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________), di età inferiore agli anni sedici,
e meglio,
1.1. per avere, a __________ e __________, presso le abitazioni di loro padre in occasione dell’esercizio dei diritti di visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel periodo dal 2008 al 2011, compiuto, in un numero non meglio precisato di occasioni, atti sessuali con il minore ACPR 1 (__________), masturbandolo, toccandogli il pene sopra e sotto i vestiti, e applicandogli del nastro adesivo sul pene;
1.2. per avere, a __________ presso il domicilio della madre della vittima e a __________ presso il domicilio dell’imputato, nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto, in un numero non meglio precisato di occasioni, atti sessuali con il minore ACPR 2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal 2016 al dicembre 2017, e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018 sino al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le mutande, e sul pene sopra e sotto le mutande;
2. coazione sessuale, ripetuta
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
in un numero imprecisato di occasioni,
usando pressioni psicologiche che minavano la loro capacità di opporre resistenza concreta, derivanti dalla differenza di età e dal particolare legame famigliare e di amicizia, sfruttando in particolare il legame affettivo, l’ingenuità, l’attaccamento e il rispetto che le vittime avevano nei suoi confronti,
ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________), a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali descritti al punto 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 187 cpv. 1 CP, art. 189 cpv. 1 CP;
richiamato l’art. 19 cpv. 2 CP
ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 96/2020 del 15.05.2020, emanato
dal Procuratore pubblico __________, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto la vettura __________ targata TI __________, di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: a __________, il 27.12.2019;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:30 alle ore 17:20.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti contemplati nell’atto di accusa 249/2019 del 28.11.2019 nonché nell’atto di accusa aggiuntivo 96/2020 del 15.05.2020 sono stati ammessi da IM 1. Quelli descritti nel primo sono fatti gravi. L’imputato li ha commessi nel periodo 2008 – 2011 allorquando era minorenne, nonché nel periodo 2016 – 2018 quando era maggiorenne, in entrambe le fasi nell’ambito di un contesto particolare per così dire di famiglia allargata. IM 1 è fratellastro di ACPR 1 Entrambi sono figli dello stesso padre ma hanno madri diverse. I due non hanno mai vissuto insieme. ACPR 2 e ACPR 1 hanno di contro la stessa madre ma padri differenti. La natura degli atti sessuali perpetrati da IM 1 sulle vittime è indubbia trattandosi di masturbazioni, toccamenti del pene sopra e sotto i vestiti e/o sul sedere sopra e sotto le mutande e finanche dell’applicazione di un nastro adesivo sul pene di ACPR 1 Nell’ambito di un ricovero a seguito di atti autolesionistici, ACPR 1 confida a chi lo ha in cura di atti sessuali subiti. Per ACPR 1 si trattava di “ferite ancora aperte” per abusi che dal 2008 si erano protratti fino al 2011. ACPR 1 riferisce che di questi abusi compiuti da IM 1 è stato vittima anche ACPR 2. IM 1 aveva il vizio di toccare. La credibilità della deposizione di ACPR 1 trova conferma nelle parole dello stesso IM 1 proferite agli inquirenti: “ACPR 1 non è solito dire bugie”. IM 1 ha, del resto, perfettamente compreso le imputazioni a suo carico e il carattere illecito dei fatti ascrittigli. Il perito parla di debilità mentale congenita di grado lieve. La dr.ssa __________ ha precisato che a causa della debilità mentale dell’imputato l’approccio terapeutico non può essere di tipo psicoanaltico. IM 1 comprende gli aspetti pratici; egli è dotato di una memoria di fissazione, estremamente breve. Bisogna continuare a ripetergli che gli atteggiamenti oggi in discussione sono sbagliati. La terapia educativa messa in atto durerà parecchio tempo, e verrà posta in essere con modalità diverse che andranno elaborate nel corso degli anni. In futuro, potrà pure essere possibile una terapia psicoanalitica. IM 1 non è un pedofilo, ma è una persona che necessita di cure durature. Nel suo caso vi è un pericolo di recidiva. Egli deve stare alla larga da situazioni in cui interagisce con bambini ad esempio in contesti sportivi. Posto a contatto con bambini che lo vedono come una persona capace di insegnare loro a giocare, può commettere gli stessi atti per poi accorgersi di avere sbagliato quando viene messo di fronte allo sbaglio commesso. Nel caso concreto, i problemi sono circoscritti al contesto familiare. IM 1 si sottopone ad una terapia farmacologica. Assume paliperidone (Invega) 3mg con l’obiettivo di ridurre eventuali aspetti impulsivi.
Venendo alla guida senza autorizzazione, il PP ricorda che trattasi di fatti ammessi dall’imputato.
Con riferimento alla commisurazione della pena, a mente del magistrato la colpa di IM 1 è grave. Vittime sono due bambini che non potevano capire le attenzioni sbagliate riservate loro da IM 1, che non potevano capire che quello non era un gioco. Col tempo, sia ACPR 1 che ACPR 2 hanno compreso che qualcosa non andava, che l’atteggiamento dell’imputato era troppo invadente. ACPR 1 ha manifestato preoccupazioni per il fratellino ACPR 2. Quest’ultimo ha pure desiderato che le cose cambiassero, che IM 1 la smettesse con quel suo “vizio”. IM 1 nell’ultimo anno ha ridotto il suo comportamento molesto nei confronti di ACPR 2. Gli amici lo avrebbero preso in giro e questo non piaceva all’imputato. IM 1 ha poi subito uno shock quando è stato arrestato. Ha patito il regime carcerario. Il PP si domanda se ciò lo ha scosso a sufficienza per tenerlo lontano dai minorenni. A mente del magistrato vi è una parte dell’imputato che non si riesce ad inquadrare. IM 1 ha assunto comportamenti molesti fin dall’adolescenza. Perché egli individua nei toccamenti qualcosa di giocoso? Resta il fatto che con il suo agire, ha messo a repentaglio il naturale ed equilibrato sviluppo sessuale delle vittime. A suo favore, va tenuto conto della collaborazione processuale nonché del fatto ch’egli si è sottoposto alle misure terapeutiche propostegli. La dr.ssa __________, a mente della Pubblica accusa, sta facendo un ottimo lavoro. Alla luce di tutto quanto sopra, il PP chiede che a carico di IM 1 sia inflitta la pena detentiva di 36 mesi di cui almeno 6 mesi da espiare. Trattasi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto 2015 e 21 settembre 2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. È postulata, infine, la continuazione del trattamento ambulatoriale;
- l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti perpetrati da IM 1 non lasciano spazio a grandi discorsi in un Tribunale. In altri ambiti bisogna occuparsi dell’accusato in modo compiuto per proteggere lui e la collettività. Nel caso che ci occupa tutti sono vittime. Lo sono ACPR 1 e ACPR 2 a causa dell’agire gravissimo dell’imputato, lo sono i familiari, e infine lo è IM 1 stesso, vittima del suo agire patologico. È l’imputato a definirsi persona in difficoltà, seppur trasparente nelle sue difficoltà. Egli non può bluffare o raccontarci frottole. Può solo descrivere quello che si ricorda. Resta il fatto che bisogna tenere conto dell’enorme gravità di quello che ha commesso. Fatti che, per quanto riguarda ACPR 2, sono ancor più gravi. Trattasi di fatti ripetuti con regolarità, in modo costante, per tanto tempo, perpetrati in un ambito giocoso ma pur sempre gravidi di conseguenze nefaste. Conseguenze che non sono ancora state superate dalle vittime. C’è da sperare che ACPR 1 abbia uno sviluppo sessuale normale. Il danno morale subito è incalcolabile e il risarcimento che chiede ha valore meramente simbolico. Più complessa è la situazione di ACPR 1 sia a livello psicologico che psichiatrico. Imputare all’accusato ogni problema legato a ACPR 1 sarebbe errato. Nell’ambito di un ricovero presso una clinica psichiatrica egli ha scoperchiato la realtà sottaciuta. Egli ha raccontato ai suoi terapeuti quanto da lui vissuto e quanto patito dal suo fratellino. Quello che continua a spaventare della vicenda è che l’imputato non ha memoria. Tutto potrebbe ripetersi. Il difensore tende ad escludere che potrebbero ripetersi gli stessi errori ai danni di ACPR 1 e di ACPR 2 in quanto oggi questi ragazzi sono più forti e più attrezzati. Essi hanno capito che ciò che subivano è sbagliato. Gli stessi errori potrebbero però danneggiare altri bambini. Per scongiurare il peggio, IM 1 deve sottostare a protocolli molto semplici: “con chi devi approcciarti tu bambino vestito da adulto? Con chi devi giocare? I bambini, assolutamente no, non devono avvicinarsi a te”. Il difensore prosegue dicendo che “è la regola che fa il convento”. In concreto, è importante che IM 1 segua la regola, non che la capisca. L’importo risarcitorio, concordato dagli accusatori privati con l’imputato, è inferiore a quello concesso in procedimenti analoghi. A livello soggettivo, è, tuttavia, una somma importante. Trattasi di un importo che mese dopo mese, nella misura di complessivi fr. 400.- mensili (fr. 300.- a favore di ACPR 2 e fr. 100.- a favore di ACPR 1), sarà decurtato dallo stipendio dell’imputato. ACPR 1 e ACPR 2 mese dopo mese vedranno accreditato del denaro sul loro conto. Le scuse di IM 1 sono manifestate attraverso un risarcimento costante. Egli ha compiuto così un passo nella giusta direzione. Va da sé che egli, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dovrà pure rimborsare lo Stato del Cantone Ticino delle spese per il patrocinio d’ufficio degli AP;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il procedimento a carico di IM 1 è stato ed è un procedimento assolutamente particolare, vista la persona dell'imputato, essenzialmente un bambino dell'età mentale indicativa di 9-12 anni imprigionato nel corpo di un adulto.
Questo fatto ha richiesto da tutte le parti coinvolte una particolare sensibilità. Sensibilità che sinora tutti gli attori coinvolti hanno saputo avere e che non si dubita, avrà anche questa lodevole Corte, nel valutare e comprendere la particolarità della persona dell'imputato e nel determinarsi in punto alla giusta pena da comminare nel caso di specie.
In primis hanno saputo mostrare particolare sensibilità gli organi inquirenti, dalla Polizia al PP PP 1, che già in fase d'inchiesta hanno sempre saputo interrogare l'imputato tenendo adeguatamente conto delle importanti limitazioni di cui egli soffre.
Il Procuratore pubblico in particolare, nonostante la gravità oggettiva dei fatti che venivano già a quel momento imputati a IM 1, ha saputo resistere alla facile tentazione di mantenerlo in regime di carcerazione preventiva sino all'odierno dibattimento, in quanto ha saputo riconoscere che il carcere non è la soluzione adeguata al caso di specie, né dal punto di vista sanzionatorio, né tantomeno da quello puramente di rieducazione e risocializzazione dell'autore dei reati che oggi siamo chiamati a discutere.
Concetto ribadito dall'accusa anche oggi in aula, accusa che ha già in parte svolto il lavoro al quale è chiamato anche lo scrivente legale, spiegando a questa lodevole Corte perché nei confronti di IM 1 non deve essere pronunciata una pena espiativa di lunga durata, che lo vedrebbe confinato alla Stampa, in un regime di carcerazione che per lui non solo sarebbe sostanzialmente inutile, da un punto di vista rieducativo, ma finanche deleterio. Sensibilità avuta poi anche dal patrocinatore degli accusatori privati. Anch'egli non ha mai puntato il dito, o accusato veementemente IM 1, neppure oggi al dibattimento, e ha formulato delle giuste ed eque richieste di risarcimento del torto morale, alle quali la difesa non ha potuto che integralmente aderire. Ma sensibilità è stata usata anche da parte dell'imputato stesso. L'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato ineccepibile. Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse completamente realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha mai cercato di ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue colpe o di arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì ha integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio poteva quanto accaduto.
Per quanto concerne l'accaduto con ACPR 2, sufficientemente vicino nel tempo affinché l'imputato lo potesse ricordare, egli non si è limitato a confermare la versione della vittima, che inevitabilmente, anche in ragione della tenera età, non aveva potuto con precisione dare indicazione sulla natura di quanto commesso da IM 1, oppure sulla frequenza di quanto succedeva. La vittima infatti si era limitata a dire che i toccamenti e le attenzioni improprie che riceveva da IM 1 erano "un vizio".
È stato IM 1, con l'aiuto del suo difensore e della pubblica accusa, a precisare natura e frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di fatto ad autoaccusarsi del reato di coazione sessuale, precisando che i toccamenti di cui aveva parlato la vittima erano talvolta in realtà vere e proprie masturbazioni, rispettivamente a quantificarne la frequenza in ragione di almeno una volta a settimana inizialmente, per poi ridursi nell'ultimo periodo, dopo essersi confrontato con ACPR 1 e i suoi amici, a circa due volte al mese.
Altrettanto indicativa dell'assunzione di responsabilità di IM 1 è la fattispecie inerente alla seconda vittima: ACPR 1. Lo sappiamo e lo ha confermato il perito giudiziario: IM 1 ha severi problemi di memoria a lungo termine. Di fatto le sue limitazioni mentali lo fanno vivere in una sorta di presente costante e i fatti del passato, soprattutto quando remoti nel tempo, semplicemente egli li dimentica.
Ora, i fatti evocati da ACPR 1 sono estremamente lontani nel tempo. Risalgono ad un momento in cui anche l'imputato era ancora minorenne. Nessuno di questi fatti è presente nella memoria dell'imputato. Nondimeno, dopo aver ascoltato il racconto di ACPR 1, IM 1 non si è limitato ai non ricordo. Egli ha invece ammesso anche questi fatti, basandosi sul semplice assunto che ACPR 1 non dice le bugie e se quindi lui sostiene che questi fatti sono avvenuti allora devono esserlo per davvero e lui se ne assume pienamente la colpa. Questo atteggiamento processuale dell'imputato ha semplificato in modo estremo il procedimento penale, permettendo di chiarire rapidamente la fattispecie.
Ma i vantaggi dell'atteggiamento processuale dell'imputato non si sono limitati unicamente al rapido chiarimento della fattispecie. Ne hanno tratto immenso beneficio anche le vittime stesse. Nei procedimenti penali per reati sessuali, sovente si assiste ad un imputato che tenta di sminuire i fatti, o finanche che prova a rovesciare sulle vittime stesse delle responsabilità per quanto accaduto. Questo costringe gli organi inquirenti a procedere con reiterati interrogatori tanto delle vittime che dell'imputato, al fine di stabilire la credibilità di vittime e autore e in questo modo di chiarire i fatti da porre alla base del procedimento.
Ciò provoca nelle vittime di reati sessuali un immenso dolore: anzitutto paura di non essere credute, ovvero che la versione dell'autore del reato venga preferita al loro già sofferto racconto e in secondo luogo le costringe in ogni caso a rivivere avvenimenti che risvegliano sofferenze del passato e a doverli spiegare davanti agli inquirenti e al legale dell'imputato, rispettivamente all'imputato stesso in dolorosi confronti.
Tutto questo non è stato necessario in questo caso visto l'atteggiamento processuale dell'imputato, che non solo ha confermato il dire delle vittime, ma nel caso di ACPR 2 è andato finanche oltre, chiarendo lui medesimo i contorni della vicenda, di modo che non dovesse farlo la vittima. E da ultimo, l'odierno procedimento ha richiesto una particolare sensibilità anche da parte della difesa. Difesa che anche in presenza di un'ammissione integrale da parte dell'imputato è di principio chiamata a verificare la confessione, rispettivamente, per scrupolo di patrocinio, perlomeno a sentire le vittime per porre loro delle domande, atte a trovare appigli di difesa magari necessari a limitare la colpa dell'imputato, rispettivamente a scendere comunque in dettagli sui fatti e sull'accaduto, in particolare quando ci si trova in presenza dell'imputazione del reato di coazione sessuale, che presuppone, per la sua realizzazione, che la vittima si sia trovata in uno stato di incapacità a resistere, causata dall'autore, che ha spezzato il loro rifiuto all'atto commesso dall'imputato. Nel caso di specie ciò non è stato fatto, lo si precisa, dietro esplicita ed insistente richiesta dell'imputato medesimo, che ha dunque ritenuto di non avvalersi dei suoi diritti di difesa. In simili circostanze, il compito della difesa si complica evidentemente, perché occorre prendere delle chiare decisioni sull'estensione delle eventuali contestazioni da sollevare in merito a fatti e diritto in discussione oggi. Per finire, la difesa non ha ritenuto di dover presentare particolari contestazioni ai fatti e al diritto elencati nell'atto di accusa, aderendo in questo senso alle richieste dell'imputato di mantenere il tutto su di un piano di semplicità e il più indolore possibile per tutte le parti in causa. Essenzialmente la difesa intende qui e oggi discutere dunque principalmente di colpevolezza e di commisurazione della pena e per fare ciò, occorre anzitutto chinarsi sul comprendere la persona che abbiamo davanti e sui motivi che la hanno condotta a delinquere. Bisogna comprendere a fondo la mente e la psicologia della persona dell'imputato. IM 1 non è infatti un normale giovane adulto. Il modo migliore per descriverlo è invero un bambino dell'età mentale approssimativa di 9-12 anni imprigionato nel corpo di un adulto (vedi rapporto intermedio Dr. Med. __________, pagina 2, perizia pag. 13). Dal punto di vista sessuale, il suo sviluppo corrisponde a quello di un bambino di 9-10 anni (vedi rapporto intermedio Dr. Med. __________, pagina 3, perizia, pag. 13). Sin dalla tenera età infatti egli ha iniziato a manifestare tratti autistici, che hanno portato a porre inizialmente la diagnosi di autismo vero e proprio, e che hanno fatto in modo che la figura paterna si allontanasse da lui.
IM 1 è stato essenzialmente cresciuto dalla madre, che da sola ha dovuto farsi carico delle spese di mantenimento della famiglia. Il padre di IM 1 se ne è sostanzialmente sempre disinteressato e anzi, la madre di IM 1 ci riferisce che egli era anche verbalmente e forse fisicamente violento nei suoi confronti (verbale __________ dello 09.07.2018, pag. 5). Questo accadeva anche con l'altro figlio, ACPR 1. Sin dall'età di ______ egli ha solo frequentato istituti, inizialmente il __________ di __________, e poi dai __________ anni __________ di __________. Dalla maggiore età è seguito da curatori che si sono alternati nel tempo. Va anche detto che i problemi di IM 1 con la sfera sessuale non sono nuovi, ed erano noti sin dalla minore età a più persone. A partire dai sospetti che IM 1 stesso, quando era piccolo, fosse stato vittima di attenzioni indesiderate da parte di un prete. Ci riferiscono di questi fatti in particolare il fratellastro ACPR 1 (verbale 07.06.2018 pag. 7) e la madre di ACPR 2, che a sua volta lo aveva saputo dal padre di IM 1 (verbale __________ 01.06.2018, pag. 5). La madre di IM 1 non ricorda di episodi di abuso su IM 1, se non che il sospetto c'era stato allorquando un educatore dell'istituto __________ era stato arrestato per tali fatti (verbale __________ 09.07.2018, pag. 3), ma il figlio, da lei interpellato al riguardo non le aveva detto nulla. Lo ha fatto evidentemente con il fratellastro, che infatti se ne è ricordato e lo ha riferito a verbale. Del resto tuttavia, una persona dalla mente semplice quale è IM 1, non si è di certo semplicemente immaginata gli atti che egli ha commesso anzitutto su ACPR 1, ovvero gli atti più datati, rispettivamente le problematiche emerse sin dalla sua frequentazione dell'istituto __________ a partire dai __________ anni di età: l'esperienza insegna che quando minorenni, in particolar modo quelli con problemi di sviluppo, si lasciano andare ad atti con connotazione sessuale non lo fanno per intrinseca cattiveria, o per ricercare un piacere sessuale. Spesso e volentieri si tratta della ripetizione di situazioni che hanno vissuto in primis sulla loro pelle. Per la difesa è emblematico che tali problemi si siano posti già in età molto precoce, ovvero almeno dai __________ anni, se non prima, dal momento che si dà accenno ad eventi del genere già presso la __________ di __________ (cfr. rapporto peritale 11 novembre 2015, pag. 6), ovvero in un'età in cui è difficile immaginare che questi non siano comportamenti riprodotti. Tale indizio, unitamente alle dichiarazioni di ACPR 1 al riguardo e della madre di ACPR 2, corroborano la tesi che IM 1 abbia egli stesso vissuto durante la sua infanzia delle situazioni di abuso, che egli ha riproposto sulle sue vittime. Di tale assunto, ovvero della verosimiglianza che IM 1 sia stato a sua volta vittima di abusi, anche questa Corte dovrà dare atto, e tenerne conto nella valutazione della colpa e delle attenuanti, se non altro in virtù del principio in dubio pro reo. Ad ogni modo, come detto, tracce dei problemi di IM 1 nella sua gestione della sfera sessuale se ne hanno da tempo. La difesa si rifà in questo senso soprattutto ai due rapporti agli atti del __________ di __________, del 27 agosto 2008 e novembre 2015. I comportamenti di carattere potenzialmente sessuale descritti nei suddetti rapporti lasciano propendere per la conclusione che IM 1 non comprenda e capisca a fondo i limiti fra gioco e attività sessuale, dimostrando di avere seri problemi nella normale maturazione della sfera sessuale. Ciò del resto coincide con i riscontri che troviamo nel presente procedimento, con riferimento in particolare ai rapporti peritali agli atti, che intravedono in IM 1 una maturità sessuale analoga a quella di un bambino di 10 anni, con dei problemi evidenti nella gestione dei limiti della sfera intima personale. Gli atti che lui compie non presentano in generale connotazione sessuale, nel senso che i suoi non sono atti volti al raggiungimento di un piacere sessuale, bensì atti che scaturiscono dall'incapacità di gestire i limiti fra il gioco e le coccole e l'atto sessuale in sé.
Si sottolinea, per ricollegarsi a quanto detto invece dalla pubblica accusa, che non deve affatto sorprendere che gli atti commessi da IM 1 fossero privi di intento sessuale. Tutti gli esperti si sono espressi in questa direzione: il problema di IM 1 non è l'attrazione sessuale per i bambini, la ricerca della propria soddisfazione sessuale negli atti che compie, bensì un problema di limiti. Egli non ha gli strumenti mentali per gestire e definire adeguatamente e correttamente i confini, come detto.
Per il resto, per quanto concerne la sfera sessuale dell'imputato strictu sensu, IM 1 dice di essere attratto essenzialmente dalle donne della sua età. Ha avuto delle relazioni, ma non è mai arrivato al compimento dell'atto sessuale in sé. Ci confermano queste relazioni tanto la madre dell'imputato (verbale __________ 09.07.2018, pag. 8) che la madre di ACPR 2 (verbale __________ 01.07.2018, pag. 5). Solo con le donne IM 1 dice di aver sperimentato eccitazione sessuale (verbale imputato 16.07.2018, pag. 3).
Ad ogni modo, la difesa intendeva in questo modo sottolineare come i problemi di IM 1 sono noti da tempo e, a mente della difesa, sono stati ampiamente sottovalutati dalle Autorità preposte, in primis dall'Autorità tutoria, rispettivamente Autorità di protezione. Sorprende ad esempio il constatare come, nonostante un rapporto quale quello dell'11 novembre 2015, IM 1 non fosse affatto seguito da un terapeuta e non assumesse alcuna terapia farmacologica atta a sostenerlo.
È forse brutto da dire, ma considerato quanto sappiamo oggi, considerato anche come sta andando la terapia posta in atto su IM 1, se si fosse reagito con maggiore tempestività in precedenza forse oggi non ci troveremmo qui in aula a discutere dei fatti dell'odierno procedimento, perlomeno per quanto attiene ai fatti più gravi, ovvero a quanto avvenuto su ACPR 2.
Sempre per quanto attiene allo specifico caso di ACPR 2, va detto che la difesa intravede una parziale responsabilità anche della madre di quest'ultimo, che benché avvertita delle potenziali problematiche tanto dalla madre di IM 1 (verbale __________ 09.07.2018, pag. 5 e 7) che da parte di ACPR 1 (per sua stessa ammissione, verbale __________ 01.06.2018, pag. 5) ha continuato ad affidare ACPR 2 in cura a IM 1.
Questo per dire come in generale le persone che stavano intorno a IM 1, quelle che avrebbe dovuto vigilare ed aiutarlo, non sembrano aver fatto abbastanza nel corso degli anni per gestire adeguatamente la situazione, non permettendo a IM 1 di formarsi quel complesso di regole che gli permettono di gestire correttamente le sue problematiche.
Diametralmente opposta la situazione oggi. In questo senso l'odierno procedimento, per quanto doloroso per l'imputato e per tutte quante le persone coinvolte, sembra aver dato una proverbiale svolta. IM 1 è oggi attentamente seguito dalla Dr.ssa __________, sia dal profilo terapeutico che farmacologico, e adeguatamente consigliato anche dal suo curatore __________, che si adopera anch'egli moltissimo per spiegare e istruire IM 1 sul comportamento da tenere quotidianamente. Per IM 1 è ovviamente una sofferenza non poter più trascorrere del tempo con i bambini, con i quali, vista la sua età mentale, egli ha maggiore affinità rispetto ai suoi coetanei, ma si attiene scrupolosamente alle regole e ai paletti che gli sono stati posti. IM 1 si è completamente affidato alle istruzioni che riceve da chi lo sta attivamente seguendo e di questo fatto abbiamo anche riscontro agli atti. Mi riferisco in particolare ai due episodi in cui ACPR 1 si è recato a casa di IM 1, non invitato, successivamente al suo rilascio. IM 1 ha saputo ricordare che non aveva diritto di vederlo e ha subito chiesto consiglio e conferma del suddetto divieto, evitando per quanto possibile il contatto con ACPR 1 La situazione appare dunque oggi sotto controllo, anche e soprattutto dal profilo del rischio di recidiva identificato in sede peritale, e ciò è stato finalmente possibile anche in ragione del presente procedimento penale, che ha dunque sortito sull'imputato un effetto positivo, a prescindere dall'aspetto sanzionatorio della pena che gli verrà irrogata oggi. Per la difesa occorre a questo punto evitare che la rete sociale e terapeutica che è stata costruita attorno all'imputato successivamente alla sua scarcerazione rischi ora di essere compromessa, per esempio dalla pronuncia di una lunga pena espiativa, che per la difesa avrebbe quale solo effetto quello di compromettere la stabilità raggiunta con così tanti sforzi dall'imputato e da chi ha lavorato per lui in questi mesi. Attenendomi a quanto già detto in apertura, la difesa non ritiene necessario spendere lunghe parole per quanto attiene al diritto applicabile alla presente fattispecie.
Con riferimento al reato di atti sessuali con fanciulli, giusta l'art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale. Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all'atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP). Per atto di natura sessuale s'intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all'eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP). Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non riconducibili all'art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell'autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2). Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente dell'età della vittima o della differenza d'età tra le persone coinvolte, della durata dell'atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall'autore (DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3h; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra l'altro se l'intenzione dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Stratenwerth/jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12). Nei casi in cui l'atto coinvolge un fanciullo, l'esame va fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev'essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una tendenza all'ammissione dell'esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che provocherebbero, per l'adulto, l'applicazione dell'art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7). A dipendenza dell'età della vittima e/o della differenza d'età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo dell'atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell'art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o delle gambe.
La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l'atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di applicazione dell'art. 187 CP. Dal profilo soggettivo, il reato di cui all'art. 187 CP deve essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L'intenzione deve portare sia sul carattere sessuale dell'atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21). Con riferimento al reato di coazione sessuale, chiunque, usando minaccia, violenza, esercitando pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere, costringe una persona, a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, si rende punibile di coazione sessuale ai sensi dell'art. 189 CP.
Gli elementi oggettivi della coazione sono dunque: un atto analogo alla congiunzione carnale. Tale atto si concretizza quando i genitali dell'autore entrano in stretto contatto con il corpo della vittima o quando i genitali della vittima entrano in stretto contatto con il corpo dell'autore. Per seguire Stratenwerth, nel suo Handkommentar, occorre che vi sia "ein besonders engen Kontakt". Dunque: non occorre solo un contatto tra genitali di uno e il corpo dell'altro, come non è sufficiente che i genitali dell'uno entrino in stretto contatto con il corpo dell'altro. Occorre bensì che vi sia un contatto particolarmente stretto tra i genitali dell'uno e il corpo dell'altro. Particolarmente stretto, "ein besonders engen Kontakt".
Oppure un altro atto sessuale: dove per atto sessuale si intende tutte quelle azioni che ad un osservatore esterno abbiano una chiara connotazione sessuale, ovvero direttamente destinate all'eccitazione e/o alla soddisfazione della libido. La DTF 125 IV 58 parla di azioni che "für den Aussenstehenden nach ihrem äusseren Erscheinungsbild eindeutig sexualbezogen sind". Secondo la giurisprudenza occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale, che non rientrano negli atti puniti dalla legge, da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale. Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente dell'età della vittima o della differenza di età tra le persone coinvolte, della durata dell'atto o della sua intensità, come pure del luogo scelto dall'autore e infine se l'intenzione dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui. E, ad aggiungersi agli elementi oggettivi del reato, vi è un atto di costrizione: ovvero un agire dell'autore che permetta di superare lo stato di rifiuto della vittima. La costrizione può derivare da minaccia o da violenza, elementi palesemente non applicabili al nostro caso e pertanto che non necessitano di approfondimento. La costrizione, nel nostro caso, è pretesa essere stata esercitata in forma di pressione psicologica. La coazione di natura psicologica deve essere il risultato di una situazione creata dall'autore. Non va pertanto confuso l'esercizio di una "violenza strutturale" con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005). L'autore deve creare concretamente e fattivamente (e non limitandosi ad approfittarne -DTF 131 IV 107-) una situazione di costrizione, strumentalizzando il modo attivo, ai propri fini, i legami sociali. Pertanto la subordinazione cognitiva e di dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica soltanto quando l'autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (STF 6P.200/2006). Il Tribunale federale ha già avuto modo di dire al riguardo che una situazione di inferiorità fisica o di dipendenza sociale possono essere sufficienti (DTF 124 IV 159). Tuttavia in questo caso la pressione deve avere una certa intensità atta a provocare una situazione di costrizione: non è ad esempio sufficiente che la vittima decida di cedere alle sollecitazioni soppesando gli interessi, come ad esempio la possibilità di perdere un amico o un terapeuta apprezzato (DTF 131 IV 109). La coazione è un'infrazione intenzionale e quindi l'autore deve sapere che la vittima non è consenziente (DTF 122 IV 100) e deve volere che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (STF 6S. 121/2003). Un errore sui fatti è in questo caso possibile. L'infrazione è infine causale ovvero la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta. Naturalmente nel caso di specie è data assolutamente per pacifica la sussistenza del reato di cui al p.to 1 dell'AA, segnatamente gli atti sessuali con fanciulli. Per la difesa potrebbero sussistere invece potenziali dubbi sull'applicabilità alla presente fattispecie del reato di cui al p.to 2 dell'AA, ovvero quello di coazione sessuale in concorso con gli atti sessuali con fanciulli. Dubbi in particolare potrebbero sussistere in relazione con l'effettivo atto coattivo, che nel caso di specie non può che essere quello dell'indebita pressione psicologica, che avrebbe dovuto essere sfruttata dall'autore del reato per sopprimere un rifiuto esplicito da parte della vittima. Dubbi che avrebbero in primis dovuto tuttavia essere chiariti esperendo ulteriori dolorosi atti d'inchiesta - segnatamente interrogatori e confronti con la vittima ACPR 2 in particolare - e che l'imputato stesso ha chiesto esplicitamente di non effettuare. In simili circostanze, la difesa non ha né gli strumenti, né la volontà per contestare la sussistenza del reato di coazione sessuale nel caso di specie. Per la difesa è in ogni caso del tutto irrilevante il vestito giuridico che si vuole dare alla presente fattispecie. I fatti restano quelli, a prescindere del nome con il quale essi vengono chiamati.
Rilevante per la difesa è invece solo e soltanto la valutazione del grado di colpevolezza dell'imputato e la relativa commisurazione della pena che ne deriva. Soltanto su questi aspetti la difesa intende concentrare i suoi sforzi. Per quanto riguarda invece la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati nell'atto di accusa la difesa si rimette al prudente giudizio di questa lodevole Corte. Quanto al reato di circolazione stradale previsto nell'atto di accusa aggiuntivo ACC 96/2020, la difesa non lo contesta in alcun modo in fatto o in diritto, dal momento che il reato sussiste ed è stato pacificamente ammesso. Il difensore puntualizza che il suddetto atto di accusa rischia di avere delle conseguenze assolutamente gravose dal momento che inevitabilmente dovrà comportare la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il 21 settembre 2017 dal Ministero pubblico per infrazione analoga a quella del 27 dicembre 2019. La suddetta revoca dovrebbe comportare l'aggiunta di 3 mesi alla condanna che IM 1 riceverà oggi in aula, nel caso in cui non si possa aderire alla proposta della pubblica accusa di pronunciare una pena unica per l'insieme dei reati, proposta alla quale la difesa si allinea.
Nella denegata ipotesi in cui ciò non possa avvenire, il difensore chiede che la condanna che verrà inflitta a IM 1 tenga comunque conto del potenziale influsso negativo della suddetta revoca della condizionale, affinché non sia un’infrazione triviale per rapporto a quelle contenute nell'atto di accusa principale a causare una pena privativa della libertà per IM 1.
Venendo alla valutazione della colpevolezza dell'imputato e alla relativa commisurazione della pena, la difesa ricorda che ex l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contra l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP infine, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Dal profilo oggettivo, a qualificare la colpa di IM 1 è il fatto che egli ha agito ripetutamente, sull'arco di diverso tempo e ai danni di due persone. Con la sua condotta, egli ha violato il diritto all'autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime, e ne ha potenzialmente messo a repentaglio il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Benché non vi siano, agli atti, certificati medici al riguardo, già solo sulla base della comune conoscenza della vita è evidente anche al profano la natura lesiva dell'essere sottoposto a toccamenti quali quelli descritti da parte di una persona nella quale nutrivano fiducia, vuoi per l'età, vuoi per il tipo di relazione esistente fra le parti.
I minori hanno, infatti, dovuto vivere passivamente un'esperienza, attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto non è di un'intensità trascurabile. Vista e considerata anche l'imputazione concomitante del reato di coazione sessuale, la colpa, dal profilo oggettivo, può essere definita medio-grave. Dove per la difesa vi è ampio margine di manovra nella riduzione dell'entità della colpa è invece nella sua valutazione dal punto di vista soggettivo. Per la difesa la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo deve essere qualificata soltanto come lieve e ciò per i seguenti motivi:
- Egli non ha anzitutto agito per fini egoistici. Non era alla ricerca di alcun genere di soddisfazione delle proprie pulsioni sessuali. Come ampiamente già detto, e riconosciuto in sede peritale, rispettivamente come ha avuto modo di raccontare anche la sua terapista, IM 1 ha agito come ha agito per un problema di riconoscimento dei limiti fra gioco, rispettivamente coccole, e atto sessuale;
- Per la difesa, deve anche essere dato poi atto che quanto IM 1 ha posto in atto sulle sue vittime, deriva con ogni probabilità da sue proprie esperienze pregresse, di cui egli non ha memoria, ma che sono state raccontate da chi lo conosce, segnatamente da una delle vittime e dalla madre della seconda. Per la difesa, il problema con la sfera sessuale di IM 1 trae la sua origine da violenze di analogo genere subite in infanzia e di cui egli non ha memoria, ma che avrebbero pacificamente influito sul suo sviluppo psicosessuale;
Dal profilo soggettivo della valutazione della colpa occorre ancora considerare la sua debilità mentale, e la conseguente lieve scemata imputabilità stabilita in sede peritale.
Debilità mentale per la quale la pubblica accusa ha ritenuto adeguata, conformemente alla prassi, una riduzione della colpa e della relativa pena pari al 25%. Ora, in questo la difesa rileva che in virtù della giurisprudenza federale sviluppata in relazione con l'art. 19 cpv. 2 CP (cfr. DTF 136 IV 55, consid. 5.6 e DTF 76 IV 34, consid. 2), di principio una riduzione lineare in percentuale della pena non è giustificata. Occorre piuttosto sempre prendere in considerazione le circostanze del caso di specie, segnatamente la sussistenza concomitante di ulteriori elementi di riduzione della colpa. Il caso di specie, per la difesa non fa eccezione, proprio perché ci troviamo a valutare la colpa dell'imputato nella commissione di reati sessuali, in presenza di un imputato che, a causa della sua debilità mentale, ma verosimilmente anche poiché vittima in precedenza di abusi, aveva una comprensione limitata e difficoltosa dei limiti di ciò che è giusto e sbagliato nelle manifestazioni di affetto verso quelli che, nella sua forma mentis (quella di un bambino di 9-12 anni di età) sono di fatto dei coetanei. Inoltre, ancora deve essere considerato che egli agiva con gli strumenti e la maturità sessuale di un bambino di 9-10 anni, come riconosciuto in sede di perizia giudiziaria. Letta in questi ambiti, la disabilità di IM 1, unita al suo difficile vissuto personale sin dalla tenera età, ha per la difesa influito in modo molto più marcato rispetto a quanto può tenere in considerazione la riduzione lineare della sua colpa e della relativa pena pari al 25%. È proprio in virtù di tali considerazioni che la difesa chiede che nel caso di specie questa lodevole Corte abbia a considerare la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo quale lieve, ciò che controbilancia la colpa derivante dagli elementi oggettivi dei reati compiuti. In ragione di ciò, vi è margine, a mente della difesa e in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP per un'ulteriore riduzione della colpa per rapporto a quanto stabilito dalla pubblica accusa, con conseguente ulteriore riduzione della pena a carico di IM 1. Stabilito il grado di colpa occorre a questo punto ancora considerare le attenuanti sia generiche che specifiche applicabili al caso di specie in virtù dell'art. 48 CP. Fra queste, la più rilevante di tutte nel caso di specie è senz'altro l'attenuante specifica del sincero pentimento giusta l'art. 48 lett. d CP. La difesa chiede che a IM 1 sia garantita l'attenuante del sincero pentimento in virtù anzitutto del comportamento da egli tenuto in fase d'inchiesta.
L'ho già detto: l'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato ineccepibile.
Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse completamente realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha mai cercato di ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue colpe o di arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì ha integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio poteva quanto accaduto. Significativo è in particolare quanto ammesso dall'imputato in relazione con ACPR 2. È stato IM 1 stesso a precisare natura e frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di fatto ad autoaccusarsi del reato di coazione sessuale, precisando che i toccamenti di cui aveva parlato la vittima erano talvolta in realtà vere e proprie masturbazioni, rispettivamente a quantificarne la frequenza. Senza le spontanee ammissioni di IM 1, il reato di coazione sessuale non avrebbe nemmeno potuto essergli imputato. È a seguito delle sue ammissioni che il reato è stato aggiunto in corso d'inchiesta. La sua situazione deve essere dunque paragonata a chi si è spontaneamente costituito in giustizia per il reato commesso.
Anche l'ammissione di IM 1 per quanto attiene il fratello ACPR 1 è stata significativa. Egli ha accettato le imputazioni benché nemmeno le ricordasse, sulla base dell'assunto che il fratello non mente. Da ultimo, non va neppure dimenticato il risarcimento alle vittime, per le quali è stato consegnato al patrocinatore delle stesse un riconoscimento di debito che contiene l'incarico irrevocabile al suo curatore, ovvero in questo ad un funzionario pubblico, di procedere con i necessari bonifici. Avuto riguardo a tutti gli elementi che precedono, la difesa chiede che a IM 1 venga garantita l'attenuante del sincero pentimento.
Continuando con le attenuanti specifiche, la difesa chiede anche l'applicazione al caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 48 lett. e CP, ovvero il lungo tempo intercorso fra i fatti e l'odierno dibattimento, senza che l'imputato abbia reiterato gli atti per i quali viene perseguito e abbia tenuto una buona condotta. A mente della difesa, vi è spazio per la concessione anche di questa attenuante, nonostante lo scivolone del dicembre dello scorso anno in materia di circolazione stradale, al fine di tenere conto degli sforzi profusi dall'imputato, sin dal momento della sua scarcerazione, nel seguire la terapia che gli è stata indicata e nell'attenersi strettamente alle gravose condizioni della sua liberazione provvisoria. IM 1 ha mostrato impegno e costanza nel seguire la terapia, da cui trae immenso giovamento, ne dà atto la sua terapeuta nel rapporto del 13 luglio 2020. Egli, scarcerato ormai due anni orsono, si è sempre ben comportato e ha confermato con fatti concreti di aver ben compreso come deve comportarsi nei confronti dei minori e delle vittime dei suoi reati, che non ha più frequentato. Ha continuato a lavorare presso il laboratorio protetto per il quale ha sempre lavorato e ha dimostrato assoluto impegno nel ricostruire la sua vita. Del resto, occorre anche dire, il procedimento penale nei confronti di IM 1 ha avuto i suoi tempi morti. Una prima lunga pausa successiva alla sua scarcerazione, e un'altra sino all'emanazione dell'atto di accusa. Si comprendono senz'altro le ragioni alla base di queste lunghe pause, che sono del resto state utili per valutare l'efficacia delle misure terapeutiche poste in atto, tuttavia non si può non considerare che l'imputato è in libertà da oltre due anni e nel frattempo è tornato alla sua vita e che di ciò si deve di certo tenere conto nella valutazione della giusta condanna. Tenuto conto delle suddette circostanze, la difesa chiede dunque che IM 1 possa beneficiare anche dell'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP. Da ultimo, occorre ancora tenere conto delle attenuanti generiche interne ed esterne alla sua persona, segnatamente:
- La difficoltà di vita anteriore, ovvero l'abbandono da parte del padre, la vita trascorsa in istituti, le sue difficoltà di memoria che gli impediscono di formarsi una propria storia personale e in generale la difficile vita che egli vive giorno per giorno confrontato con la sua disabilità e le limitazioni che ne derivano;
- La probabilità che egli sia stato a sua volta vittima in passato di illecite attenzioni indesiderate;
- Per quanto attiene ai fatti concernenti ACPR 1, occorre considerare che IM 1 all'epoca dei fatti era minorenne e come tale deve essere giudicato;
- Relativamente alla vittima ACPR 2 invece, egli va ancora considerato un giovane adulto all'epoca dei fatti;
- Da ultimo occorre considerare il dato di fatto che se egli è giunto in quest'aula di Tribunale oggi è verosimilmente dovuto al fatto che le persone a lui più vicine e finanche le Autorità di protezione preposte, hanno sottovalutato i numerosi campanelli di allarme che già da tempo suonavano in relazione con i turbamenti della sfera sessuale di cui IM 1 è sempre stato protagonista e di cui ho già ampiamente parlato.
Tirando le somme, per la difesa nel caso concreto vi è ampio margine per ridurre la pena da infliggere a IM 1 in modo ben più massiccio rispetto a quanto richiesto dalla pubblica accusa, sia perché il grado di colpa, soprattutto con riferimento alla colpa soggettiva è più basso rispetto a quanto ritenuto dall'accusa, sia per le attenuanti generiche e specifiche di cui non si è tenuto conto nella formulazione della pena proposta. Avuto riguardo a tutto quanto sin qui detto, la difesa chiede in definitiva che IM 1 sia condannato ad una pena unica non eccedente i 24 mesi. Nel caso in cui la pena unica non possa essere pronunciata in virtù della revoca della sospensione condizionale alla pena pronunciata dal Ministero pubblico in data 21 settembre 2017, ad una pena di 21 mesi ai quali si aggiungeranno i 3 mesi previsti dalla suddetta condanna precedente, per un totale comunque di 24 mesi. Quanto alla sospensione condizionale della pena, l'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti. Ora, nel caso di specie, vero è che la perizia giudiziaria sancisce in capo all'imputato un possibile rischio di recidiva, in particolare nel caso in cui egli continuasse a frequentare minorenni. Questo rischio di recidiva può adeguatamente essere contenuto sottoponendo l'imputato ad una psicoterapia in regime ambulatoriale di lunga durata. Ora, i due anni trascorsi con l'imputato in libertà ci hanno dimostrato che egli sa seguire alla lettera le norme di comportamento e la terapia alla quale è stato assoggettato e che lo fa di buon grado. Nessuna segnalazione di comportamenti scorretti è mai stata indirizzata a chicchessia. Si deve dunque dare atto tanto della sua buona volontà, quanto dell'efficacia delle misure di controllo preposte, che vanno in conseguenza mantenute.
Premesso che tali misure vengano mantenute e ordinate per un periodo di lunga durata che si lascia alla prudente valutazione di questa lodevole Corte, per la difesa può comunque essere formulata nel caso di specie una prognosi moderatamente favorevole, sicché deve essere pronunciata la sospensione condizionale integrale della pena.
Concludendo, quella di IM 1 è in definitiva una storia molto molto triste. Nato senza essere stato baciato dalla fortuna e con sensibili problemi congeniti è stato abbandonato dal padre sin dai __________ anni di età. Il piccolo IM 1 era un bambino iperattivo e autistico. L'infermità e la malattia mentale non erano tollerabili per il padre. Così questo se ne è semplicemente andato, lasciando la madre sola ad occuparsi di lui. La madre ha fatto quello che ha potuto e ha sempre cercato di proteggere IM 1, ma le sue condizioni lo portano ad essere sostanzialmente cresciuto fra istituti. Probabilmente in uno di questi luoghi, IM 1 ha anche subito degli abusi. Egli comincia infatti ad avere problemi nell'approccio con gli altri bambini della sua età dapprima e, man mano che cresce, con quelli più piccoli. L'età con la quale lui interagisce è sempre la stessa, 9-12 anni, esattamente come la sua età mentale. Nel frattempo, chi gli sta attorno e dovrebbe proteggerlo non lo fa. La madre fa la chioccia e cerca forse anche un po' di negare l'evidenza degli accaduti che riguardano il figlio. Le Autorità invece condiscono i loro rapporti e resoconti di paroloni, fra i quali si legge anche più volte la parola "pedofilo". Ma nonostante ciò nessuno si dà la briga di fattivamente fare qualche cosa, di intervenire, di dare a IM 1 gli strumenti per capire le regole del gioco, quali sono i limiti e distinguere adeguatamente fra gesto di affetto e atto illecito. Non segue una terapia, e non riceve un supporto medico professionale. Quella con cui ci siamo trovati confrontati oggi in aula, gli atti indicibili che questo bambino imprigionato nel corpo di un adulto ha commesso, sono per la difesa la diretta conseguenza di tutto questo. La difesa è convinta, e ci si augura che lo sarà anche questa lodevole Corte, che IM 1 non è cattivo. Che IM 1 non è un maniaco. Che IM 1 non è una minaccia. È solo un bambino più fragile degli altri a cui per troppo tempo è mancata una vera guida. E che quindi la sua risocializzazione debba avere la priorità, perfino sulla stretta applicazione di una sanzione penale. Per la difesa a IM 1 va finalmente data una chance. Se l'è guadagnata, impegnandosi fattivamente per oltre due anni nel seguire la strada che per la prima volta grazie a questo procedimento, gli è stata tracciata davanti. Ora è rimasta una sola cosa da fare: bisogna lasciarlo camminare.
Considerato, in fatto ed in diritto
-- che in merito alla vita ed ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si rinvia al suo verbale d’interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico (INC.2018.4583: VI 02.06.2018 PP in AI 10, pag. 7-8), allo scritto 18.06.2018 del curatore __________ (INC.2018.4583: AI 34), all’estratto del casellario giudiziale svizzero aggiornato al 30.01.2020 (doc. TPC 5; INC.2018.4583: AI 48 e AI 9; INC.2020.1920: AI 2), al verbale d’interrogatorio della madre dinanzi alla Polizia (INC.2018.4583: VI 09.07.2018 PS __________ in AI 53, pag. 2-9), nonché al verbale d’interrogatorio dibattimentale dell’imputato del 21.07.2020 (allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 1-3);
-- che le ammissioni di IM 1 dei fatti così come indicati al punto 1.2 dell’AA (quelli che concernono ACPR 2) sono ampiamente confortate dagli elementi agli atti. L’imputato ha invece affermato di non ricordare quelli di cui al punto 1.1 dell’AA, ossia gli atti perpetrati nei confronti di ACPR 1, precisando nondimeno che quest’ultimo non dice bugie (VI 10.07.2018 PP in AI 56). Le risultanze di causa, segnatamente le dichiarazioni di ACPR 1, corroborano l’accusa anche su questo punto (INC.2018.4583: trascrizione videoregistrazione VI 01.06.2018 PS IM 1 in AI 28, pag. 1-30; videoregistrazione del VI 01.06.2018 PS ACPR 2 in USB e videoregistrazione prodotta da ACPR 1 in USB entrambe annesse a Rapporto di arresto provvisorio 01.06.2018 in AI 8, Rapporto di audizione video registrata - specialista - 04.06.2018 in AI 25; VI 02.06.2018 PP IM 1 in AI 10, pag. 2-7; trascrizione videoregistrazione VI 07.06.2018 PS ACPR 1 in AI 33, pag. 1-31; trascrizione videoregistrazione VI 28.06.2018 PS IM 1 in AI 63, pag. da 1 a 21; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56, pag. 2-5; VI 06.09.2019 PP IM 1 in AI 100, pag. 2-6; allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 3-5);
-- che è pacifico che gli atti perpetrati da IM 1 nei confronti delle vittime sono, dal profilo oggettivo, atti sessuali. Va evidenziato, poi, che la norma in questione protegge i minori di anni 16 in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Vi è, inoltre, coazione sessuale. L’imputato, invero, non ha unicamente approfittato di relazioni private preesistenti, ma ha altresì fattivamente creato una situazione di coazione di natura psichica. Egli ha, infatti, incrementato finanche a dismisura i rapporti con ACPR 2 e le attività che faceva con lui. Significative sono le parole di ACPR 2: “mi sta un po’ troppo addosso (…)”, “… vado in cucina a bere… viene anche lui…mi segue… mi sta un po’ troppo addosso… (…)” (dichiarazioni di ACPR 2 nell’audizione videoregistrata del 1° giugno 2018), o quelle di ACPR 1: “il ACPR 2 per IM 1 stava diventando un’ossessione”, “troppo appiccicati” (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33). Dall’istruttoria è emerso che l’imputato ha più volte chiuso porte a chiave (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33), così come ha sfruttato l’ascendenza di persona che accudisce, che ha più anni rispetto alle vittime, entrambe in tenera età. Nei confronti di ACPR 1 ha anche sfruttato la sua figura di fratello maggiore. Per quanto concerne la differenza di età, basti pensare che, in un episodio in cui ha applicato lo scotch da elettricista sul pene di ACPR 1, questi aveva solo 7 anni e lui, l’imputato, 14. Così ha riferito ACPR 1 di quanto accaduto: “...io... io gli stavo dicendo "no basta" e lui ha detto "no, dai, ancora per favore, dai, dai, facciamo..." eccetera, con lo scotch ha detto "lo, lo faccio solo una volta" di qua e di là, ma io continuavo a dirgli di no finché.., gli continuavo a dire di no” (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33);
-- che dal profilo soggettivo, come evidenziato nella relazione del perito giudiziario, l’imputato ha compreso il carattere illecito dei suoi atti, seppur parzialmente nel senso che vi è una lieve scemata imputabilità. Egli aveva la capacità di agire secondo tale valutazione. D’altra parte, che IM 1 comprendesse il carattere illecito o perlomeno immorale dei suoi atti vi sono evidenze chiare nelle risultanze istruttorie. Basti pensare all’episodio, rievocato da ACPR 1 e che a suo dire avrebbe portato al suo allontanamento da IM 1: la vittima ha ricordato che all’arrivo del padre nella stanza, IM 1 aveva smesso di masturbarlo. Perché interrompere un atto che non si percepisce come sbagliato? Basti pensare, inoltre, al fatto che dopo che ACPR 1 gli aveva detto di averlo filmato e che se non avesse smesso lo avrebbe detto alla mamma, ha continuato a perpetrare gli atti sessuali nei confronti di ACPR 2, seppur in maniera minore, malgrado l’imputato abbia ammesso di aver capito che era una cosa sbagliata;
-- che in forza alle risultanze istruttorie e dibattimentali, così come indicate sopra, essendone adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato di atti sessuali con fanciulli, ripetuti (art. 187 n. 1 CP) di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ACC 249/2019 del 28.11.2019 e di coazione sessuale, ripetuta (art. 189 cpv. 1 CP) di cui al punto 2 del predetto atto di accusa;
-- che, sulla scorta di quanto agli atti, sono chiaramente riuniti anche i presupposti del reato di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) di cui all’atto d’accusa aggiuntivo ACC 96/2020 del 15.05.2020 (INC.2020.1920: Rapporto di costatazione 03.02.2020 della Polizia cantonale in AI 1; VI 14.01.2020 PS __________ all. ad AI 1, pag. 1-3; VI 13.01.2020 PS IM 1 all. ad AI 1, pag. 3-4);
-- che la colpa di IM 1 è stata stabilita da questa Corte in medio-grave. Dal profilo oggettivo, l’imputato risponde di atti sessuali perpetrati su un lungo lasso di tempo (più anni) e con intensa frequenza. Non ha da essere argomentato molto per dimostrare la gravità della lesione dei beni protetti causata dall’agire di IM 1. Agendo come ha fatto, egli ha leso, non solo il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle vittime, ma ne ha gravemente messo a rischio il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale, mettendole precocemente e anzitempo a contatto con manifestazioni della sfera sessuale che nulla avevano a che fare con la loro età e la loro persona, costringendole a confrontarsi con esse quando ancora non avevano né gli strumenti per comprenderle né per elaborare senza traumi le loro reazioni più intime. Dal profilo soggettivo, eloquente di una certa pervicacia a delinquere è la circostanza che IM 1 abbia insistito nonostante il no reiterato del fratello ACPR 1, all’epoca di anni 7, ad avvolgere il pene della vittima con dello scotch da elettricista;
-- che nel determinare la colpa dell’imputato si è chiaramente tenuto conto, come detto, della lieve scemata imputabilità attestata nella perizia giudiziaria (inc.2018.4583: rapporto intermedio 02.07.2018 Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 1-7; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________ in AI 79, pag. 1 – 17; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8);
-- che con riferimento ai fattori legati all’autore, vi è che l’autore ha posto in essere parte dei suoi atti quando era ancora minorenne o giovane adulto. Egli ha prestato collaborazione processuale e ha anche riconosciuto le pretese avanzate dalle parti civili;
-- che dal punto di vista delle attenuanti specifiche, la Corte ha reputato esserci sincero pentimento (art. 48 lett. d CP). Vi è l’impegno, serio e concreto, a risarcire il torto morale alle vittime. Ma vi è di più. IM 1, bambino di 9-10 anni in un corpo di adulto, ha rinunciato, e lo ha dimostrato con atti concreti, alla vicinanza di altri bambini. Ciò che nella sua logica fanciullesca comporta la rinuncia, gravosa, a una parte della sua individualità;
-- che la Corte ha anche tenuto conto, per parte degli atti di cui al punto 1.1 dell’AA, del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP);
-- che, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali, IM 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, ritenuto inoltre il lungo tempo trascorso, è stato condannato, trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28, 04. 2014, 31,08.2015 e 21.09.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la cui esecuzione è stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi con un periodo di prova di 4 anni, mentre per il resto è da espiare. È stata ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21.09.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
-- che, ben precisato che non tocca a questa Corte determinarsi al riguardo, trattandosi di specifica competenza del giudice di applicazione della pena, la scrivente autorità, alla luce del sincero pentimento dimostrato da IM 1 nonché del lungo tempo trascorso dai fatti e ricordato, come evidenziato dallo stesso perito giudiziario (rapporto intermedio 02.07.2018 Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 7, pto 3.5; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________ in AI 79, pag. 17, pto 4.6), che l’imputato “per le sue scarse capacità neurocognitive” vive in uno stato di “notevole ansietà e sopporta poco il regime penitenziario”, così come tenuto conto del percorso terapeutico riconosciuto adeguato dal perito, non si oppone fin d’ora a modalità di esecuzione della pena al condannato più favorevoli;
-- che, nel medesimo giudizio, sulla base delle risultanze istruttorie, predibattimentali e dibattimentali (scritto 09.07.2018 __________ in AI 52; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56, pag. 6-7; scritti della Dr.ssa Med. __________ del 24.07.2018 in AI 69 del 27.07.2018 in AI 72, del 10.08.2018 in AI 77, del 24.08.2018 in AI 76, del 26.10.2018 in AI 88 e del 05.02.2019 in AI 95; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________ in AI 79, pag. 17; relazione medica 05.03.2019 Dr.ssa __________ in AI 96, pag. 1-3; VI 06.09.2019 PP IM 1 in AI 100, pag. 2-3, 5-6; VI 02.10.2019 PP Dr.ssa __________ in AI 102, pag. 2-6; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8; scritto 22.10.2018 Dr. Med. __________ in AI 86; doc. TPC 25; allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 3), nei confronti di IM 1 è stata ordinata la continuazione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Al condannato è, inoltre, stato fatto divieto assoluto, fino all’inizio dell’espiazione della parte di pena non sospesa, di contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, e gli è stato ordinato di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri da loro. Gli è, infine, stato interdetto, per la durata di 10 anni, l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (art. 67 cpv. 3 lett. a e b CP);
-- che IM 1 ha raggiunto un accordo con gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, riconoscendo, quale risarcimento per torto morale, in favore del primo l’importo di fr. 1'000.- e in favore del secondo l’importo di fr. 3'000.-. In esecuzione dell’accordo, l’imputato si è obbligato a versare ogni mese, la prima volta il 31 luglio 2020, fino a estinzione del riconosciuto debito, fr. 100.- a favore di ACPR 1 e fr. 300.- a favore di ACPR 2. IM 1 ha dato incarico irrevocabile al suo curatore __________ per il relativo adempimento (verbale del dibattimento pag. 2; allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 6; doc. dibattimentale 2);
-- che, richiamate le prese di posizione delle parti in merito ai sequestri (allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 6), in applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP è stato ordinato il mantenimento agli atti della chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284) mentre, non essendo date le condizioni della predetta norma, né quelle degli art. 69 e 70 CP, richiamato l’art. 267 cpv. 1 CPP, è stato ordinato il dissequestro, a passaggio integrale della sentenza, della Microcamera Race Mini GoXtreme (nr. Reperto 63283) (allegato 2 al verbale del dibattimento pag. 4 pto. 8);
-- che la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono state poste a carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP);
-- premettendo che la relativa tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, allegato 2 al verbale del dibattimento pag. 4 pto. 10.1), l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dall’01.06.2018 (AI 15) di IM 1, ha presentato tre note professionali, la prima datata 07.11.2019 (AI 107), la seconda 25.03.2020 (doc. TPC 12) e la terza 21.07.2020 (verbale del dibattimento 2 luglio 2020 a pag. 2 e doc. dibattimentale 1), che sono state tassate per fr. 14'086.25 e meglio fr. 12'709.15 per l’onorario, fr. 370.- per spese nonché fr. 1'007.10 per l’imposta sul valore aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 14'086.25 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP);
-- premettendo che la relativa tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 138 cpv. 1, 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP), l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (art. 136 segg. CPP) dal 18.06.2018 (AI 31) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, ha presentato due note professionali, la prima datata 04.11.2019 (AI 113) e la seconda 16.07.2020 (doc. TPC 28), che sono state tassate per fr. 6'869.95 e meglio fr. 5’878.80 per l’onorario, fr. 500.- per spese nonché fr. 491.15 per l’imposta sul valore aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 6'869.95 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 19 cpv. 1, 40, 43, 44, 46 cpv. 1, 47, 48 lett. d) e e), 49, 51, 63, 67, 94, 187 n. 1, 189 cpv. 1 CP;
95 cpv. 1 lett. a) LCStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. atti sessuali con fanciulli, ripetuti
per avere,
1.1.1. a __________ e __________, presso le abitazioni della vittima, in occasione dell’esercizio dei diritti di visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel periodo dal 2008 al 2011, compiuto, in un numero imprecisato di occasioni, atti sessuali con il minore ACPR 1 (__________), masturbandolo, toccandogli il pene sopra e sotto i vestiti, nonché applicandogli del nastro adesivo sul pene;
1.1.2. a __________ presso il domicilio della madre della vittima e a __________ presso il proprio domicilio, nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto atti sessuali con il minore ACPR 2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal luglio 2016 al dicembre 2017 e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018 sino al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le mutande, e sul pene sopra e sotto le mutande;
1.2. coazione sessuale, ripetuta
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando pressioni psicologiche, ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________) a subire gli atti sessuali di cui al punto 1.1 del dispositivo;
1.3. guida senza autorizzazione
per avere,
il 27 dicembre 2019, a __________, condotto la vettura __________ targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
avendo dimostrato sincero pentimento,
ritenuto il lungo tempo trascorso,
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto 2015 e 21 settembre 2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21 settembre 2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
5. Nei confronti di IM 1 è ordinata la continuazione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.
6. Fino all’inizio dell’espiazione della parte di pena non sospesa, IM 1 ha il divieto assoluto di contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, nonché deve mantenersi a una distanza di almeno 200 metri da loro.
7. Richiamato l’art. 67 cpv. 3 lett. a) e b) CP a IM 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.
§ Richiamato l’art. 67c cpv. da 5 a 9 CP IM 1 è informato che:
-- può chiedere all’autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un’interdizione di esercitare un’attività dopo almeno 5 (cinque) anni di esecuzione;
-- l’autorità competente sopprime l’interdizione di esercitare un’attività se non vi è da temere che l’autore commetta altri crimini o delitti nell’esercizio dell’attività in questione e se ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato;
-- se disattende un’interdizione di esercitare un’attività o si sottrae all’assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione che possono porre fine all’assistenza riabilitativa o disporne una nuova;
-- se disattende, durante il periodo di prova, un’interdizione di esercitare un’attività sono applicabili l’art. 294 CP e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.
8. In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti del seguente reperto probatorio: Chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284). A passaggio in giudicato integrale della presente è ordinato il dissequestro della Microcamera Race Mini GoXtreme (nr. Reperto 63283).
9. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1. Le note professionali 07.11.2019, 25.03.2020 e 21.07.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 12'709.15
spese fr. 370.00
IVA (7,7%) fr. 1'007.10
totale fr. 14'086.25
10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’086.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11. Le spese per il gratuito patrocinio degli accusatori privati ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________) sono sostenute dallo Stato.
11.1. Le note professionali 04.11.2019 e 16.07.2020 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:
onorario fr. 5'878.80
spese fr. 500.00
IVA (7,7%) fr. 491.15
totale fr. 6'869.95
11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'869.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizie fr. 6'014.95
Trascrizioni fr. 1'375.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 351.90
fr. 9'041.85
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