Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 18.11.2019 72.2019.26

18. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,586 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sfruttamento dello stato di bisogno di clandestini: in cambio di denaro, in manifesta sproporzione, offerto viaggio dalla Croazia alla Svizzera. Impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria

Volltext

Incarto n. 72.2019.26

Lugano, 18 novembre 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv.  DUF 1

 IM 2

rappresentato dall’avv.  DUF 2

IM 2 in carcerazione preventiva dal 13 aprile 2017 al 4 maggio 2017 (22 giorni);

imputati, a norma dell'atto d'accusa 22/2019 del 31 gennaio 2019, emanato dall’allora Procuratore pubblico __________, di

                                   1.   IM 1 e IM 2, in correità fra loro

ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

per avere, agendo in banda con __________ (perseguito in separato procedimento) e __________ (perseguito in separato procedimento), nell’intento di procurare a sé ed ai summenzionati altri correi un indebito profitto, proposto a __________ il trasporto in Svizzera di persone sprovviste dei documenti necessari e/o colpite da divieto d’entrata, a bordo dell’autofurgone __________ di proprietà di IM 2 e condotto da __________, e meglio per avere:

                               1.1.   nel corso del mese di febbraio 2017 a __________, su sollecitazione di tale __________ e dietro compenso da quest’ultimo prospettato in EUR 1'500.00, assoldato da parte del IM 1 il IM 2, quale proprietario del summenzionato autofurgone, e __________ quale conducente dell’autofurgone, al fine di organizzare ed effettuare trasporti così come sopra descritti, dietro una promessa di compenso di € 4-5'000.00 da poi spartirsi fra loro e con __________;

                               1.2.   il 4 marzo 2017, dietro il compenso prospettato indicato al punto 1.1, agevolato l’entrata illegale in Svizzera di otto cittadini __________ trasportati con il summenzionato furgone attraverso il valico doganale di __________, di cui tre, successivamente all’entrata in Svizzera, trasportati dal IM 1 sul suo autoveicolo __________ fino a __________ ed altri 5 dal __________ fino a __________;

                               1.3.   il 13 marzo 2017, dietro compenso di EUR 3'000.00 a testa e sempre tramite il summenzionato furgone, agevolato l’entrata illegale in Svizzera di __________, __________ e __________, tutti colpiti da divieto di entrata in Svizzera, nonché di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, tutti sprovvisti di documenti validi per l’entrata in Svizzera;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 3 lett. a) e b) LStr.;

                                   2.   IM 2, singolarmente

impiego di stranieri sprovvisti di permesso,

per avere, tra il mese di aprile 2017 e il 3 maggio 2017 a __________ ed in altre località del Cantone Ticino ed in Serbia, intenzionalmente impiegato __________ (perseguito in separato procedimento) quale autista sia personale sia per il trasferimento di autoveicoli tra la Svizzera e la Serbia, pur sapendolo sprovvisto del relativo permesso;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 117 cpv. 1 LStr;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:50.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Preliminarmente la Presidente, richiamato lo scritto 14.11.2019 della pubblica accusa (doc. TPC 10), rileva che in applicazione dell’art. 333 CPP, è stata aggiunta alle imputazioni a carico degli imputati l’ipotesi accusatoria di usura ai sensi dell’art. 157 CP.

Con riferimento all’imputazione in questione, i fatti prospettati sono i seguenti:

                                     -   a carico di IM 1:

usura, per avere, il 04.03.2017, tra __________, __________ Cremenaga e __________, agendo in correità con IM 2 e __________, sfruttato lo stato di bisogno di 8 clandestini, facendosi promettere come corrispettivo del viaggio dalla Croazia alla Svizzera, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

                                     -   a carico di IM 2:

usura, per avere, il 04.03.2017 e il 13.03.2017, tra __________ e __________, agendo in correità con __________, in 2 occasioni, sfruttato lo stato di bisogno di 19 clandestini, facendosi promettere come corrispettivo del viaggio dalla Croazia alla Svizzera, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione.

Le parti nulla osservano.

Le parti dichiarano di rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione orale,

ritenuto come le stesse convengano sulla responsabilità penale degli imputati, così

come sulla quantificazione della pena, per la cui esatta determinazione si rimettono al

giudizio della Corte.

La Presidente dichiara chiusa la fase della discussione.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 66a, 157 CP;

116, 117 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 2 è autore colpevole di:

                               1.1.   usura

per avere,

il 04.03.2017 e il 13.03.2017, tra __________ e __________, agendo in correità con terzi e in un’occasione con IM 1, in 2 occasioni sfruttato lo stato di bisogno di 19 clandestini, facendosi promettere come corrispettivo del viaggio dalla Croazia alla Svizzera, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

                               1.2.   ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, aggravata

per avere,

nel periodo compreso tra febbraio 2017 ed il 13.03.2017, agendo in correità con terzi e in un’occasione con IM 1, nell’intento di ottenere un indebito arricchimento, agevolato l’entrata illegale in Svizzera di 19 clandestini;

                               1.3.   impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere,

tra il mese di aprile 2017 e il 03.05.2017 a __________ ed in altre località del Cantone Ticino ed in Serbia, intenzionalmente impiegato __________ quale autista sia personale sia per il trasferimento di autoveicoli tra la Svizzera e la Serbia, pur sapendolo sprovvisto del relativo permesso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è autore colpevole di:

                               2.1.   usura

per avere,

il 04.03.2017, tra __________, __________ e __________, agendo in correità con IM 2 e __________, sfruttato lo stato di bisogno di 8 clandestini, facendosi promettere come corrispettivo del viaggio dalla Croazia alla Svizzera, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

                               2.2.   ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, aggravata

per avere,

nel periodo compreso tra febbraio 2017 ed il 04.03.2017, agendo in correità con terzi e con IM 2, nell’intento di ottenere un indebito arricchimento, agevolato l’entrata illegale in Svizzera di 8 clandestini;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, aggravata, limitatamente al punto 1.3 dell’atto d’accusa.

                                   4.   Di conseguenza,

                               4.1.   IM 2, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato alla pena pecuniaria di fr. 6’300.-, corrispondenti a 210 (duecentodieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            4.1.2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                               4.2.   IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondenti a 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna.

                            4.2.2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   5.   Nei confronti di IM 2, non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 40.- l’una, stabilita con decreto d’accusa del 20.05.2014, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

                                   6.   Non si fa luogo all’espulsione di IM 2, trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 66a cpv. 2 CP.

                                   7.   Non si fa luogo all’espulsione di IM 1, trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 66a cpv. 2 CP.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido tra loro. In caso di richiesta di motivazione scritta (ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 1'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario                      fr.        1'323.00

spese                          fr.             98.00

IVA (7,7%)                  fr.           109.42

totale                           fr.        1'530.42

                               9.2.   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'491.52, comprensivo delle prestazioni già tassate dal Ministero pubblico in data 03.10.2017 (AI 47), non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.        4'395.60

spese                          fr.           439.55

IVA (8%)                     fr.           218.30

IVA (7,7%)                  fr.           162.20

totale                           fr.        5'215.65

                             10.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’215.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           139.50

                                                                 fr.           839.50

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             69.75

                                                                 fr.           419.75

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             69.75

                                                                 fr.           419.75

                                                                 ============

Intimazione a:

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

72.2019.26 — Ticino Tribunale penale cantonale 18.11.2019 72.2019.26 — Swissrulings