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Ticino Tribunale penale cantonale 19.12.2019 72.2019.232

19. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·5,615 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Infrazione aggravata LStup: in un det. periodo alienato e/o procurato in altro modo, nonché detenuto, complessivi 1’497 gr di eroina. Contravvenzione LStup: in un det. periodo consumato 241 gr di eroina, detenuto 3.14 gr di eroina (grado di purezza tra 23.6 e 25.2%) destinata al consumo personale

Volltext

Incarto n. 72.2019.232

Lugano, 19 dicembre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                 Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, Giudice a latere

GI 2, Giudice a latere

Ugo Peer, Cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                              IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 15.5.2019 al 5.6.2019 (22 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 6.6.2019,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 207/2019 del 18.9.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente, eroina, che sapeva o doveva presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, alienato e procurato in altro modo, detenuto complessivi 1497 grammi di eroina,

in particolare, per avere, senza essere autorizzato,

                                1.1   nel periodo dal 2012 al 15.05.2019, a __________, __________, e in altre imprecisate località alienato a __________ un imprecisato quantitativo ma almeno 840 grammi, a __________ un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 48 grammi, a __________ un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 50 grammi, nel corso del 2017, sempre a __________ e in altre imprecisate, a __________ un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 30 grammi, per complessivi 968 grammi di eroina

                                1.2   nel periodo dal 1.01.2012 al 15.05.2019 a __________ e altre imprecisate località procurato in altro modo a __________ 504 grammi di eroina, e __________ grammi 5 di eroina, per complessivi 509 grammi di eroina,

                                1.3   a __________ il 15.05.2019 detenuto, a scopo di vendita, 20 grammi di eroina (con una purezza tra il 23.6% e il 25.2%),

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art.19 cifra 2 richiamato il cpv. 1 lett. c e d LStup

                                   2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località,

nel periodo da luglio 2016 al 14 maggio 2019,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 288 grammi nonché detenuto per consumo personale, in data 15 maggio 2019, 3.14 grammi di eroina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art.19a LStup.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 12:20.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: dichiara di avere preso contatto con l’avv. DUF 1 e che, di comune accordo, hanno deciso di proporre per l’imputato una pena di 30 mesi di detenzione di cui 11 mesi da espiare ed i restanti sospesi condizionalmente. Non hanno concordato la lunghezza del periodo di prova. La Pubblica accusa propone di fissare un periodo di due anni. Propone, infine, di impartire norme di condotta per ovviare al rischio che l’imputato commetta nuovi reati;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale conferma il predetto accordo sulla pena esposto dalla PP in requisitoria.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I.   Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

                                   1.   Queste le informazioni date agli inquirenti da IM 1, incensurato, sulla sua situazione personale:

" Mi vengono ricordate le mie precedenti dichiarazioni: '…OMISSIS… lo percepisco l'AI dal __________ e ogni mese ricevo fr. __________ al mese. Ho qualche debito (imposte e tasse e non pagate) prima dell'anno 2000. Non so se ci siano ancora visto che sono passati tanti anni'.

R.: confermo le mie precedenti dichiarazioni. Preciso alla verbalizzante che …OMISSIS… Preciso che io ho smesso di lavorare nel __________ / __________, prima avevo sempre lavorato come __________. Negli ultimi anni lavoravo alle __________ di __________, un po' vivevo a __________ e un po' stavo dai miei genitori che vivevano a __________. Sono in cura dal medico dal __________ / __________ per problemi di depressione. Avevo iniziato a stare male e mi ero rivolto ad un medico specialista che mi aveva trovato un medico curante. Stavo male sia psicologicamente che fisicamente, non so dire quale sia il motivo scatenante. Sono in Al al 100% dal __________.

ADR che i miei consumi di eroina sono iniziati dopo i miei 30 anni, dopo che ero già in cura dal medico. L'eroina mi faceva sentire meglio. Dal 2005 avevo smesso per un periodo, forse di 4 o 5 anni. Poi avevo ripreso a consumare, non c’è stato un vero e proprio motivo ma era per via delle amicizie. Ai primi tempi il consumo era occasionale, preciso che io ho sempre e solo consumato eroina. Penso che negli ultimi 3 anni il consumo è diventato quotidiano, che quantifico tra 0.5 e 1 grammo a dipendenza delle pastiglie che prendevo.

ADR che per la depressione prendo il tritico 0.5 mg attualmente, prima prendevo altri farmaci. Sono seguito dal Dott. __________, al quale non ho mai accennato dei miei problemi di stupefacenti. Lui comunque non si è mai accorto e io non l'ho mai accennato, anche perché se glielo dicevo lui mi avrebbe sconsigliato. Il Dott. __________ Io vedo una volta negli ultimi 2 mesi o una volta al mese.

ADR che in fondo negli ultimi mesi l'eroina mi faceva stare male, forse anche gli effetti cambiano con il tempo. lo ho sempre consumato eroina sniffandola. Mi viene chiesto chi mi consegnava il metadone e io rispondo che a quell'epoca nei primi anni ______ io ero domiciliato nei __________ e mi veniva somministrato dal Dott. __________, sempre nei __________.

ADR che con __________ siamo solo amici, in passato avevamo avuto una storia. Poi abbiamo deciso di vivere insieme come amici. Nel frattempo ho avuto qualche relazione occasionale. …OMISSIS…

La verbalizzante mi comunica che io risulto domiciliato a __________ dal _______ e io rispondo che può essere corretto che io e __________ abbiamo iniziato la convivenza a partire da quell'anno. Tuttavia, per un breve periodo sono anche stato da mia madre a __________.

R: è corretto. Preciso che i miei consumi, oggi che sono più lucido, posso quantificarli in al massimo 7/8 grammi al mese.

ADR che al momento sono a 7 pastiglie di Ketalgine, sono partito da 10, e ora ho ridotto anche l'aiuto della psichiatra. In carcere ho avuto tre crisi forte di depressione, due in Farera e una alla stampa, devo ringraziare le guardie che mi hanno aiutato molto, a sorpassare queste crisi parlando con me. Sono seguito dalla psichiatra non è una cosa fissa, posso richiederla di vederla, mi hanno aumentato la dose di Trittico, da 100 mg a 150 e hanno aggiunto un altro medicamento tipo ansiolitico, ma non ricordo il nome, sono tre pastiglie al giorno.

Mi viene letta l'anamnesi resa nel corso della perizia Al, 2005, e mi viene chiesto se confermo questi aspetti.

Confermo è tutto corretto, nel periodo in cui lavoravo alla …OMISSIS...

ADR che le crisi non sono sparite anche prendendo le pastiglie, come detto anche alla stampa ho avuto delle crisi.

Mi viene fatto prendere atto che dal __________ sono al beneficio di una rendita Al al 100%.

Si è corretto

Mi viene fatto prendere atto delle seguenti considerazioni del 23.10.2012 dell'Al.

…OMISSIS…

R: è tutto corretto. Devo dire che la mia vita non è mai cambiata negli ultimi anni, l'unica cosa che è cambiata nel senso che …OMISSIS…

Mi viene chiesto come mai ho sottaciuto i problemi di tossicomania.

R: l'unico medico con cui ho parlato è il dottore __________, con il dottore __________ ho cercato di essere sempre lucido, __________ lo ritengo un buon medico mi ha aiutato tanto, poi come precisato nel 2005 non consumavo più e ho riiniziato nel 2016 ad andare a Zurigo e quindi di conseguenza nei miei consumi che tuttavia come già precisato quantificherei in 7/8 grammi al mese, e non consumavo tutti i giorni. Non c'è un motivo per cui non ne avevo parlato in passato”

(VI PP 12.7.2019, Al 36, p. 2 segg.).

                                    2.   Al dibattimento, IM 1 ha affermato:

" …OMISSIS…”

(VI dib., p. 1).

                                   3.   Con riferimento allo scritto 10 dicembre 2019 dell’Ufficio di Patronato (doc. TPC 15) e in generale in merito alle sue prospettive di vita, IM 1 si è così espresso al dibattimento:

" Io non lo sapevo che il prossimo incontro è previsto per il mese di gennaio. Io sono favorevole a seguire questa presa a carico”

(VI dib., p. 2).

                                   II.   Circostanze dell’arresto

                                   4.   Il 15 maggio 2019 l’appartamento, la cantina e le auto in uso a IM 1 sono state perquisite dall’autorità di polizia, in quanto indiziato di essere attivo nello spaccio sulla base delle risultanze istruttorie emerse nell’inchiesta a carico di una terza persona.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti, segnatamente, 23.14 grammi netti di eroina, bilance, cellulari e porta carte sim (AI 10).

                                   5.   Messo a confronto con le risultanze della perquisizione, IM 1 ha rilasciato agli inquirenti delle parziali ammissioni nel corso di un interrogatorio avvenuto il giorno stesso, al termine del quale veniva posto in stato di arresto (AI 10 e 12).

                                   6.   In data 16 maggio 2019 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dalla PP il giorno precedente, constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi a carico di IM 1 e considerando sussistere un pericolo di collusione (AI 14).

In data 6 giugno 2019 la PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dallo stesso giorno (AI 30).

                                   7.   Con l’atto d’accusa 207/2019 del 18 settembre 2019, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1).

                                  III.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   8.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

                                   9.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

                                10.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                 IV.   Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte

                                11.   IM 1 è reo confesso avendo ammesso al dibattimento, così come già nel corso dell’inchiesta, tutti i fatti ascrittigli per ciascun reato contestatogli nell’atto di accusa.

L’attendibilità di queste confessioni è suffragata dalle risultanze processuali, segnatamente dalla sostanziale linearità e coerenza delle dichiarazioni dell’imputato, che è andata sempre più delineandosi fino a confermare, al dibattimento, quanto già dichiarato dinanzi agli inquirenti. Essa è altresì corroborata dall’esito della perquisizione.

                                  V.   In diritto

                                12.   In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

                              12.1   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

                              12.2   giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista, detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 12 grammi di sostanza pura (DTF 119 IV 180; 109 IV 145; Maurer, STGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmugen des SVG, BetmG una AuG/AIG, 20. Edizione, 2018, p. 1015), è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup);

                              12.3   ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa.

                                 VI.   Colpevolezza

                                13.   la Corte ha deciso quanto segue:

                              13.1   in merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, alienato e/o procurato in altro modo, nonché detenuto, complessivi 1'497 grammi di eroina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, e meglio per avere alienato, nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, complessivi 968 grammi di eroina, nonché procurato in altro modo, nel medesimo periodo, complessivi 509 grammi di eroina, e aver detenuto, il 15 maggio 2019, a __________, 20 grammi di eroina (grado di purezza tra il 23.6 e il 25.2%), sostanza stupefacente destinata alla vendita;

                              13.2   in merito all’imputazione di cui al punto 2 dell’AA, l’imputato è stato riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal 19 dicembre 2016 al 14 maggio 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 241 grammi di eroina, così come detenuto, il 15 maggio 2019, a __________, 3.14 grammi di eroina (grado di purezza tra il 23.6 e il 25.2%), sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale;

                              13.3   queste sue condanne si basano, essendone pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulle risultanze processuali così come sopra evidenziate (consid. 11).

                                VII.   Colpa, prognosi, pena

                                14.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                              14.1   giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                              14.2   giusta l’art. 106 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 seg. CP;

                              14.3   ai sensi dell’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire;

                              14.4   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

                              14.5   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

                              14.6   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

                                15.   Richiamate le sentenze del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) nel quadro edittale dell’infrazione aggravata alla LStup, la colpa dell’imputato è di grado medio, mentre in relazione al reato di contravvenzione alla legge in questione, di grado tendenzialmente medio.

Con riferimento all’infrazione aggravata alla LStup, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in circolazione, pari a complessivi 1'477 grammi di eroina e da quella, pure ragguardevole, di 20 grammi netti di eroina (grado di purezza tra 23.6% e 25.2%) da lui detenuti a scopo di vendita.

Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

Aggrava la colpa di IM 1 l’estesa durata del delinquere, considerato che l’attività delinquenziale si è protratta negli anni. La sua attività si è interrotta unicamente a seguito del suo arresto.

Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid, 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. L’agire di IM 1 è stato dettato prevalentemente per assicurarsi il proprio consumo personale di eroina.

Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica di 30 mesi. In ragione della contravvenzione va poi infilita una multa di fr. 100.-.

                                16.   La pena di 30 mesi corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

Al riguardo, va detto, da un lato, che IM 1 aveva gli strumenti per condurre una vita onesta. Ha conseguito il diploma di ______, ambito nel quale ha lavorato per circa un decennio. Non si possono tuttavia trascurare gli elementi destabilizzanti che hanno segnato la sua vita così come emergono dagli atti.

Nella commisurazione della pena si è inoltre tenuto conto della collaborazione processuale dell’imputato.

In una ponderazione complessiva dei fattori legati all’autore, i cui effetti a carico e discarico si compensano tra loro, questa Corte condanna IM 1 alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’imputato è inoltre, come detto, condannato al pagamento della multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni uno.

Venendo alla disamina di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono, sulle prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa.

In concreto, sebbene quanto scritto dall’Ufficio di Patronato e le risposte rese dall’imputato alla Corte lascino ben sperare, non vi sono ancora sufficienti elementi concreti rassicuranti. Se ciò non basta a fondare una prognosi chiaramente negativa, queste circostanze gettano sul quadro dei presumibili comportamenti futuri dell’imputato ombre pesanti che impongono di sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena solo parzialmente sospesa.

La parte di pena da espiare è stata fissata in 11 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

                               VIII.   Sequestri e confische

                                17.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto il restante sotto sequestro a eccezione dei seguenti oggetti: cellulare Apple con astuccio marrone (n. rep. 71002), per il quale è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza, con la precisazione che il telefono sarà da restituire previa cancellazione dei dati della memoria con anticipo dei costi da parte del condannato; 1 pistola marca Browing calibro 6.35 n. __________ con caricatore, 1 pistola marca Sig 220 n. __________ con caricatore e astuccio in pelle, 1 rivoltella marca Smith & Wesson calibro 38 n. __________ con astuccio in pelle, per i quali è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza nelle mani del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Bellinzona.

                                 IX.   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                18.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

                                19.   Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

                                20.   Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato la nota professionale 9 dicembre 2019, che è stata tassata, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 6'076.45, e meglio per fr. 5'040.- a titolo di onorari, per fr. 602.- a titolo di spese e per fr. 434.45 a titolo di IVA (7,7%).

                                21.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'076.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                  X.   Tassa di giustizia e spese

                                22.   Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

visti gli art.                      12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19a n. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup in rel. con il cpv. 1 lett. c) e d);

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino,

nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, alienato e/o procurato in altro modo, nonché detenuto, complessivi 1497 grammi di eroina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone;

e meglio per avere,

                            1.1.1.   alienato, nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, complessivi 968 grammi di eroina;

                            1.1.2.   procurato in altro modo, nel periodo dal 2012 al 15 maggio 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, complessivi 509 grammi di eroina;

                            1.1.3.   il 15 maggio 2019, a __________, detenuto 20 grammi di eroina (grado di purezza tra il 23.6 e il 25.2%), sostanza stupefacente destinata alla vendita;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                            1.2.1.   nel periodo dal 19 dicembre 2016 e il 14 maggio 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 241 grammi di eroina;

                            1.2.2.   il 15 maggio 2019, a __________, detenuto 3.14 grammi di eroina (grado di purezza tra il 23.6 e il 25.2%), sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è abbandonato limitatamente al periodo dal luglio 2016 al 18 dicembre 2016 e al consumo di 47 grammi di eroina.

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               3.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata;

                               3.2.   al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 19 (diciannove) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

                                   5.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto il restante sotto sequestro a eccezione dei seguenti oggetti:

cellulare Apple con astuccio marrone (n. rep. 71002),

per il quale è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza, con la precisazione che il telefono sarà da restituire previa cancellazione dei dati della memoria con anticipo dei costi da parte del condannato.

-      1 pistola marca Browing calibro 6.35 n. __________ con caricatore, 1 pistola marca Sig 220 n. __________ con caricatore e astuccio in pelle, 1 rivoltella marca Smith & Wesson calibro 38 n. __________ con astuccio in pelle,

per i quali è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza nelle mani del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Bellinzona.

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale 9 dicembre 2019 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.        5'040.00

spese                          fr.           602.00

IVA (7,7%)                  fr.           434.45

totale                           fr.        6'076.45

                               7.2.   Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'076.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       Il Cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           483.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           125.60

                                                             fr.        1'708.60

                                                             ============

72.2019.232 — Ticino Tribunale penale cantonale 19.12.2019 72.2019.232 — Swissrulings