Incarto n. 72.2019.181
Lugano, 3 ottobre 2019/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Ugo Peer, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 31.12.2018 al 15.05.2019 (136 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 16.05.2019
imputato, a norma dell’atto d’accusa 149/2019 del 12 luglio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. furto aggravato, in parte tentato
per avere,
nel periodo 09.10.2016 – 31.12.2018, in dieci distinte occasioni, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
agendo in banda e per mestiere con tale __________ (alias __________/__________) __________ e, in parte, anche con tale __________
recandosi a commettere i furti a bordo di un non meglio precisato veicolo appartenente a __________ per quanto attiene ai fatti avvenuti in Ticino,
nonché, utilizzando il veicolo Dacia Logan targato BE __________, affittato in più occasioni da __________, nipote della compagna di IM 1, per quanto attiene ai furti avvenuti nei Cantoni di Berna e di Zurigo,
utilizzando ogni qualvolta lo stesso modus operandi, ovvero avvicinandosi ad un’abitazione apparentemente disabitata poiché non illuminata,
provando a suonare il campanello e, in assenza di risposta, irrompendo nella stessa danneggiando gli infissi mediante oggetti atti allo scasso,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 69’080.70, EUR 197'740.00 nonché USD 22'085.00,
suddividendosi equamente la refurtiva, rispettivamente il provento di vendita,
refurtiva parzialmente trasportata in Italia ed ivi venduta a non meglio precisate persone,
venduta in Svizzera a non meglio precisate persone o, ancora,
ripartita direttamente tra i correi,
e meglio per avere,
1.1. tra le ore 14:00 del 09.10.2016 e le ore 01:50 del 05.11.2016, a __________, in salita __________, agendo con __________,
sottratto 2 X-Box-controller (valore denunciato CHF 200.00),
ai danni di ACPR 1,
per un valore complessivo denunciato di CHF 200.00 (refurtiva non recuperata);
1.2. tra le ore 10:00 e le ore 20:00 del 30.10.2016, a __________, in Via __________, al primo piano, agendo con __________,
sottratto 1 cassaforte mobile con codice digitale (valore denunciato CHF 1'000.00) contenente 1 orologio marca Patek Philppe 5496 R-001 in oro (valore denunciato EUR 75'000.00), 1 orologio marca Blancpain 7002-1127-58 (valore denunciato EUR 5'000.00), 1 orologio marca Gevril Soho in oro (valore denunciato EUR 10'000.00), 1 orologio marca Audemars Piguet Royal Oak in platino nr. fabbricazione __________ (valore denunciato EUR 100'000.00), 1 chiave marca Mercedes SLK (valore denunciato CHF 500.00), documenti vari e passaporti, denaro contante denunciato ammontante a complessivi USD 20'000.00 e corrispettivi EUR 5'000.00 in valuta estera,
ai danni di ACPR 2,
per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 1'500.00, di almeno EUR 195'000.00 nonché di USD 20'000.00 (refurtiva non recuperata);
1.3. tra le ore 10:00 e le ore 20:00 del 30.10.2016, a __________, in Via __________, al secondo piano, agendo con __________,
tentato di sottrarre beni di proprietà di ACPR 3;
1.4. tra le ore 10:00 e le ore 20:00 del 30.10.2016, a __________, in Via __________, al terzo piano, agendo con __________,
tentato di sottrarre beni di proprietà di ACPR 3;
1.5. tra le ore 17:30 del 24.02.2018 e le ore 17:30 del 27.02.2018, a __________, in Via __________, agendo con tale __________,
sottratto 6 medaglie d’oro con incisioni (valore denunciato CHF 4'000.00), 6 medaglie d’argento con incisioni (valore denunciato CHF 200.00), 1 orologio marca Bucherer d’oro (valore denunciato CHF 2'500.00) e 1 orologio marca Breitling (valore denunciato CHF 1'000.00),
ai danni di ACPR 4,
per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 7'700.00 (refurtiva non recuperata);
1.6. tra le ore 13:00 e le ore 18:00 dell’08.07.2018, a __________, in __________ al pianoterra, con tale __________ e con __________,
sottratto denaro contante denunciato ammontante a CHF 150.00, 1 paio di occhiali marca Götti (valore denunciato CHF 663.00), denaro contante denunciato ammontante a CHF 39.70 e denaro contante denunciato ammontante a CHF 450.00,
ai danni di ACPR 6,
per un valore complessivo denunciato di CHF 1'302.70 (refurtiva non recuperata);
1.7. tra le ore 15:00 del 22.12.2018 e le ore 15:00 del 30.12.2018, a __________, in __________, agendo con tale __________,
tentato di sottrarre beni di proprietà di ACPR 5;
1.8. tra le ore 13:30 e le ore 18:15 del 28.12.2018, a __________, in __________, agendo con tale __________,
sottratto 1 cassaforte (valore denunciato CHF 139.00) contenente 1 carta di credito Credit Suisse (valore denunciato CHF 30.00), 1 attestato di nascita, 2 libretti di famiglia, 1 carta della cassa malati, 1 mappa di viaggi con prospetti, 2 tesserini per la protezione civile, 1 attestato di nascita, 1 libretto servizio militare, 1 permesso di soggiorno di __________ e 3 monete d’oro “Goldvreneli” del valore nominale di CHF 20.00 (valore denunciato CHF 690.00), nonché 1 collana in argento (valore denunciato CHF 310.00), 1 collana in argento (valore denunciato CHF 218.00 e, 1 paio orecchini oro (valore denunciato CHF 600.00),
ai danni di ACPR 11 e di ACPR 12,
per un valore complessivo denunciato di CHF 1'987.00 (refurtiva in parte recuperata);
1.9. tra le ore 14:30 del 28.12.2018 e le ore 23:00 del 30.12.2018, a __________/BE, in __________, agendo con tale __________,
sottratto 1 cassaforte (valore denunciato CHF 500.00) contenente 1 orologio marca Longines con diamanti incastonati (valore denunciato CHF 3'600.00), 1 paio di orecchini oro bianco con 8 diamanti (valore denunciato CHF 1'200.00), 1 paio di orecchini oro bianco con 10 diamanti (valore denunciato CHF 1'200.00), 1 paio di orecchini argento (valore denunciato CHF 400.00), 1 collana di perle (valore denunciato CHF 850.00), 1 collana di perle marca Rentsch (valore denunciato CHF 800.00), 1 collana di perle (valore denunciato CHF 300.00), 1 catenina in oro con pendente (valore denunciato CHF 280.00), 1 catenina in oro con pendente (valore denunciato CHF 250.00), 1 orologio marca Movado (valore denunciato CHF 500.00), 1 anello in argento con perla (valore denunciato CHF 200.00), 1 anello in oro con diamante (valore denunciato CHF 300.00), 1 anello in argento (valore denunciato CHF 100.00), diversa bigiotteria (valore denunciato CHF 500.00), 1 orologio marca Zeppelin (valore denunciato CHF 780.00), 1 orologio marca Jordi 1991 Nr. __________ (valore denunciato CHF 2'991.00), 1 orologio marca Jordi 1991 Nr. __________ (valore denunciato CHF 2'991.00), 1 orologio marca Citizien (valore denunciato CHF 550.00), 1 orologio marca Chrono Boss (valore denunciato CHF 390.00), 1 orologio marca Breitling Chronograph (valore denunciato CHF 2'750.00), 2 orologi Swatch Chrono (valore denunciato CHF 720.00), 2 chiavi cassetta sicurezza banca, 1 libretto di famiglia, 1 contratto di compravendita immobiliare, denaro contante denunciato ammontante a USD 85.00, denaro contante denunciato ammontante a EUR 1'700.00, denaro contante denunciato ammontante a CHF 4'200.00, 4 monete d’oro “Goldvreneli” (valore denunciato CHF 3'200.00), 1 moneta in argento (valore denunciato CHF 200.00), nonché EUR 240.00, 1 pellame vaccino marca Neuenschwander (valore denunciato CHF 499.00) e 2 bottiglie magnum di vino marca Brunello (valore denunciato CHF 600.00),
ai danni di ACPR 10 e ACPR 9,
per un valore complessivo denunciato di CHF 30’851.00, EUR 1940.00 e USD 85.00 (refurtiva non recuperata);
1.10. in data 31.12.2018, a __________/BE, in __________, agendo con __________ e __________,
sottratto denaro contante denunciato ammontante a EUR 300.00, denaro contante denunciato ammontante a USD 2'000.00, 1 moneta d’oro “Goldvreneli” del valore nominale di CHF 100.00 (valore denunciato CHF 18'500.00), 1 fucile finto revolver in miniatura marca Andres Dworsky Austria 3822 (valore denunciato CHF 40.00), 1 anello in oro con diamante incastonato (valore denunciato CHF 2'500.00), 1 anello in oro con 5 diamanti incastonati (valore denunciato CHF 3'000.00), 1 anello in oro bianco con zaffiro e piccoli diamanti incastonati (valore denunciato CHF 1'500.00) e denaro contante denunciato ammontante a Eur 500.00,
ai danni di ACPR 7 e di ACPR 8,
per un valore complessivo denunciato di CHF 25’540.00, EUR 800.00 e di USD 2'000.00 (refurtiva non recuperata);
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1, 2 e 3 CP, in parte in relaz. con l’art. 22 CP;
2. danneggiamento, ripetuto
per avere,
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,
agendo in banda e per mestiere, al fine di commettere i furti di cui ai punti 1.1, 1.2., 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 nonché i tentativi di furto di cui ai punti 1.3., 1.4 e 1.7 con tale __________ (alias __________/__________) __________,
così come i furti di cui ai punti 1.6 e 1.10 anche con tale __________,
intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui, cagionando un danno complessivo denunciato di almeno CHF 36'985.85,
e meglio per avere,
mediante strumenti atti allo scasso, danneggiato
2.1. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.,
un armadio a muro all’entrata, la parete dietro alla cassaforte all’entrata, la plafoniera all’entrata, il telaio della porta del balcone, il tavolino all’entrata, la cassetta di sicurezza all’entrata, lo specchio all’entrata e la parete all’entrata,
ai danni di ACPR 1,
cagionando un danno complessivo denunciato di almeno CHF 3'600.00;
2.2. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2.,
la finestra del bagno, una porta del corridoio, l’armadio della camera, il faretto adiacente al bagno, la porta d’entrata principale e le scale interne,
ai danni di ACPR 2,
cagionando un danno denunciato di almeno CHF 4'940.00;
2.3. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.3.,
la porta del pianerottolo e il rivestimento della scala,
ai danni di ACPR 3,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 3'834.00;
2.4. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.4.,
la porta del pianerottolo,
ai danni di ACPR 3,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 3'294.00;
2.5. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.5.,
la porta finestra della camera e l’armadio con specchio all’ingresso,
ai danni di ACPR 4,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 11'022.85;
2.6. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.6.,
una panchina “Sheldon” ed una porta scorrevole,
ai danni di ACPR 6,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 1'049.00;
2.7. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.7.,
il telaio e la chiusura della finestra,
ai danni di ACPR 5,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 1'000.00;
2.8. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.8.,
la parete dietro alla cassaforte, la finestra in salotto, le tende e la chiusura del portagioielli,
ai danni di ACPR 11 e di ACPR 12,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 4'746.00;
2.9. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.9.,
il vetro della porta-finestra del balcone e la stanga di acciaio al cromo ubicata in cantina,
ai danni di ACPR 10 e di ACPR 9,
cagionando un danno complessivo denunciato di almeno CHF 2'000.00;
2.10. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.10.,
la porta-finestra, la relativa maniglia nonché il telaio,
ai danni di ACPR 7 e di ACPR 8,
cagionando un danno complessivo denunciato di CHF 1'500.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
3. violazione di domicilio, ripetuta
per essersi,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti da 1.1. a 1.10., quale membro di una banda ed agendo per mestiere,
ripetutamente introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto nelle abitazioni in questione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 186 CP;
4. ricettazione
per avere,
tra il 14 ed il 15.10.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Ticino,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio
e meglio,
per avere aiutato un suo non meglio precisato conoscente ad alienare 1 orologio marca Rolex nr. serie __________ e 1 orologio marca Panerai nr. serie __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 160 CP;
5. abuso di un impianto di elaborazione di dati, in parte tentato
per avere,
tra le ore 21:11 del 28.12.2018 e le ore 00:02 del 29.12.2018, a __________ presso il Postomat in __________
in correità con tale __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo della carta di credito intestata a ACPR 11 sottratta, nelle modalità di tempo e di luogo di cui al summenzionato punto 1.8 durante le quali è venuto a conoscenza anche del relativo codice PIN,
influito, rispettivamente, tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati
e meglio,
per avere utilizzato detta carta
5.1. in data 28.12.2018, alle ore 21:11, prelevando CHF 1'000.00;
5.2. in data 28.12.2018, tra le ore 21:12 e le ore 21:14, tentato in 4 occasioni, di effettuare prelevamenti per importi compresi tra CHF 20.00 e CHF 1'000.00;
5.3. tra le 23:59 del 28.12.2018 e le ore 00:02 del 29.12.2018, tentato in 4 occasioni, di effettuare prelevamenti per importi compresi tra CHF 500.00 e CHF 1'000.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 147 CP in parte in relaz. con l’art. 22 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1 e dalla dott. iur __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 18:20.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato è fondamentalmente reo confesso, con alcune differenze legate alla refurtiva. La fattispecie è semplice, ma i fatti che ne sono alla base sono estremamente gravi. IM 1 ha sottratto beni di lusso e di valore affettivo per un ammontare denunciato di circa fr. 300'000.-, arrecando danneggiamenti denunciati per circa fr. 40'000.-. Egli lo ha fatto in 10 episodi, delinquendo per un periodo di 2 anni ponendo in essere dei veri e propri raid in Svizzera. La prima volta ha scelto __________, quartiere ricco, con vista lago, fiore all’occhiello di __________ e zona non facilmente accessibile. In questo quartiere avvengono i furti di maggiore entità. Successivamente va a __________ in un rinomato appartamento al primo piano, rubando oggetti per un valore di fr. 800'000.- fra medaglie e orologi. Ad __________, dove abita la suocera, commette due furti in correità con __________ e __________. Poi si reca nel Canton Zurigo e nel Canton Zurigo e nel Canton Berna, dove perpetra altri furti. Egli, stando alle sue stesse dichiarazioni, suonava il campanello prima di accedere alle case, ma nulla assicurava all’imputato che all’interno dell’abitazione non vi fosse nessuno. Col suo agire, l’imputato ha aumentato il senso di insicurezza nelle zone da lui prese di mira. IM 1 ha commesso tanti furti in poco tempo ed è stato un vero e proprio turista del crimine. Le stesse autorità italiane lo hanno definito un soggetto pericoloso e un professionista del crimine. L’imputato ha asportato una cassaforte in una palazzina di tutto rispetto. Egli non era uno sprovveduto, vendeva oro, e si è assunto il rischio che l’orologio rubato fosse di platino. Ciò deve darsi per acquisito, indipendentemente dalla percezione soggettiva che al riguardo in quel momento potesse avere l’imputato. Egli ha intenzionalmente scelto zone di un certo livello, come quella di __________ a __________, per rubare. Quale corollario dei furti, egli ha commesso danneggiamenti e violazioni di domicilio. Nell’ambito del furto commesso a __________ ha rubato una carta di credito. Dinanzi agli inquirenti bernesi, egli ha ammesso di essere stato presente all’ultimo tentativo fatto con la carta di credito per prelevare. Oltre al furto, la parte lesa ha subito la beffa di vedersi prelevati indebitamente dei soldi dal suo conto. IM 1 avrebbe poi ricevuto da un conoscente non meglio precisato un Rolex ed un Panerai, orologi di un certo prestigio, per farsi aiutare ad alienarli. Anche quando ha delinquito con __________ svolgendo il ruolo del palo, egli ha agito da correo. Con __________ e __________ vi era un sodalizio, agivano in un team consolidato e stabile nel colpire le abitazioni. Sono adempiuti gli elementi costitutivi della banda e pertanto è realizzata la relativa aggravante. I furti sono stati commessi in Cantoni diversi, in regioni differenti, durante un lasso limitato di tempo. L’emorragia di furti sarebbe continuata se l’imputato non fosse stato arrestato. Venendo alla pena, IM 1 ha agito in banda e per mestiere, con modalità pericolose e con spregiudicatezza, raggiungendo un valore della refurtiva pari a circa fr. 300'000.-. In Svizzera è incensurato, ma in Italia ha diverse condanne pregresse, una delle quali alla reclusione per 14 anni. Il suo casellario giudiziale è un romanzo criminale. Ha delinquito a __________, ad __________, a __________ dimostrando di essere un nomade del crimine. È un delinquente professionista che prende di mira le abitazioni. È stato in carcere per 2 anni. Ha beneficiato di condoni. Egli se ne frega del futuro suo e di quello dei suoi figli. Quanto alla sua malattia, in carcere in Svizzera l’imputato è seguito. In Italia le ASL impongo lunghi tempi di attesa e le visite mediche alle quali si sottoporrebbe sarebbero per lui onerose. Non è credibile che IM 1, con un contratto lavorativo che prevedeva un salario mensile di euro 1'500.-, non riuscisse a far fronte alle sue spese quotidiane. Era in una condizione privilegiata. Aveva un posto di lavoro ben retribuito, per giunta a tempo indeterminato. Il PP si augura che i figli dell’imputato non seguano la strada del padre. Egli ha esportato le proprie conoscenze criminali anche in Svizzera. IM 1 sapeva che, qualora fosse stato arrestato in Svizzera, vi avrebbe dovuto scontare la pena. Se ne è assunto il rischio. La sua collaborazione è stata di facciata, sapendo che aveva in ogni caso lasciato sue tracce di DNA nei luoghi die furti. Egli ha agito per conseguire un lucro facile ed immediato, nonostante avesse un lavoro di __________ che gli assicurava una retribuzione mensile di euro 1'500.-. La prognosi di questo delinquente professionale che ha percorso centinaia di chilometri per commettere i furti è nefasta. Tenuto conto di tutto quanto suesposto, la Pubblica accusa chiede che IM 1 sia condannato alla pena detentiva di 3 anni integralmente da espiare. Postula inoltre l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di 8 anni.
Domanda che i due orologi rimangano sotto sequestro in vista che il legittimo proprietario possa rivendicare quanto di sua spettanza. Si rimette al giudizio della Corte per quel che concerne le pretese avanzate dagli accusatori privati;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: preliminarmente osserva che si tratta di un caso non facile avendo il suo assistito commesso tanti reati. Accenna alla peculiare situazione delle comunità di etnia Rom che vive nella periferia di __________ in uno stato di indigenza conclamata anche dai servizi sociali. Una situazione in sé difficile che impone una certa clemenza. Ciò premesso, il difensore precisa che IM 1 ammette i fatti di cui all’atto di accusa. Contesta che il suo assistito abbia fornito una collaborazione di facciata, precisando di contro che si è trattato di una buona collaborazione, di una confessione lineare che ha riguardato tutti i reati, anche quello di abuso di un impianto di elaborazione di dati. La difesa intende soffermarsi sul punto 1.2 dell’atto di accusa ovvero sul furto commesso a __________. È vero che è avvenuto in un quartiere di lusso, ma è altrettanto vero che la Palazzina dove abitava l’accusatore privato derubato non era degna del blasone che ha il quartiere. Il difensore contesta che il furto abbia avuto per oggetto l’orologio marca Patek Philippe e l’orologio marca Audemars Piguet Royal Oak denunciati. La difesa, pur conscia che per giurisprudenza gli oggetti denunciati si addebitano al ladro, precisa che orologi di quel genere si trovano in castelli, palazzi medievali e non in uno stabile modesto. Rileva la difficoltà di reperire dati certi per distinguere materiali quali l’oro, l’acciaio e il platino. Eccepisce che sia per l’orologio marca Patek Philippe sia per quello marca Blancpain non ci son ricevute di acquisto o attestazioni di proprietà e valore. Il difensore chiede che, in applicazione del principio in dubio pro reo, il suo assistito sia prosciolto dal reato di furto limitatamente ai predetti orologi. Quanto al punto 1.9 dell’atto di accusa, IM 1 ha sempre sostenuto di non avere visto nulla della refurtiva ed ha mantenuto con coerenza questa versione fin dal primo interrogatorio dinanzi agli inquirenti. Il difensore pur riconoscendo che il suo cliente è “un ladro consumato”, eccepisce che questi non deve assumersi colpe non sue. Precisa che l’imputato vive una situazione personale molto difficile, dovendo curare sé stesso, in quanto è affetto da __________, e sua figlia (__________), la quale deve sottoporsi a sedute di chemioterapia presso un laboratorio pediatrico __________, essendo malata di __________. Precisa che il target di IM 1 è quello italiano dove nelle abitazioni si trovano oggetti tutt’altro che di pregio. Aggiunge che se è vero che in Italia l’imputato guadagnava euro 1'500.- al mese è altrettanto vero che con quei soldi doveva far fronte a più persone, alla sua intera famiglia. L’avv. DUF 1, tenuto conto di tutto quanto suesposto, postula un drastico ridimensionamento della pena proposta dalla Pubblica accusa. Chiede che la pena detentiva sia contenuta in 24 mesi e che il suo assistito possa rientrare quanto prima al suo domicilio. Non si oppone alla misura di espulsione dal territorio Svizzero per un periodo di 8 anni proposta dalla Pubblica accusa, potendo la stessa estendersi finanche a 10 anni, sempre che sia contenuta l’entità della pena detentiva.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato
1. Queste le informazioni date da IM 1 agli inquirenti sulla sua situazione personale e finanziaria (VI SG 15.5.2019, p. 11, AI 44):
“…OMISSIS…”.
Al dibattimento l’imputato ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta precisando quanto segue (VI dib., p. 1 seg.):
“…OMISSIS…
ADR che dinanzi agli inquirenti bernesi ho taciuto l’esistenza di parenti in Svizzera perché avevo paura che avessero dei casini. Sono asilanti. Poi gliel’ho detto”.
In merito alle sue prospettive di vita, l’imputato si è così espresso al dibattimento (VI dib., p. 3):
“…OMISSIS…”.
2. Incensurato in Svizzera, dall’estratto del casellario giudiziale italiano risultano a carico di IM 1 diverse condanne, anche in relazione ai reati di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e ricettazione (doc. TPC 15).
Al dibattimento l’imputato, in relazione alle condanne italiane, ha spiegato (VI dib., p. 2):
" A quei tempi non lavoravo ed avevo difficoltà familiari. So che non è giusto quello che ho fatto. __________ a quel tempo faceva chemioterapia. Io dovevo provvedere alla mia famiglia”
ADR che è vero che negli ultimi 10 anni guadagnavo come __________. Prima dell’agosto 2018 guadagnavo 700.- / 800.- euro mensili.
Dal __________ __________ ha iniziato a fare chemioterapia per circa 8 anni”.
3. In punto all’eventualità di un’espulsione dal territorio elvetico, al dibattimento l’imputato ha dichiarato (VI dib., p. 10):
" Chiedo scusa a voi e alla Svizzera. Per l’espulsione sono d’accordo. Vorrei solo poter ritornare dalla mia famiglia e riprendere a lavorare per poterla mantenere”.
II. Circostanze dell’arresto dell’imputato
4. Dal rapporto di polizia 14.1.2018 (AI 1, p. 4 seg.) risulta che:
" In data 14.10.2018 ore 23:20 in territorio di __________ le Guardie di Confine avevano modo di controllare la vettura BMW 535 (I) __________ che da nord si stava dirigendo verso l'Italia, a bordo vi era una coppia identificate in IM 1 — __________ e __________ — __________. Dal controllo approfondito della vettura, venivano trovati in un vano sotto il volante della vettura due orologi: Rolex in acciaio n°serie __________; Panerai in acciaio, n°serie __________. Le versioni dei due occupanti sul motivo della loro presenza in CH come pure della provenienza dei due orologi erano discordanti. Visti i vari precedenti di furto giunti via CCPD dall'Italia (…), i due venivano sottoposti ai rilievi biometrici e sequestrati gli orologi da parte delle Guardie di Confine (…). Al termine venivano lasciati proseguire in quanto null'altro era emerso.
Successivamente al fermo, quando i vari dati biometrici sono stati inseriti nelle rispettive banche dati nazionali, il DNA di IM 1 veniva collegato ad una serie di furti. Si tratta di 4 furti con scasso: avvenuti nel Canton Berna (1X) e in Ticino (3x). Reati a cui si cui si aggiungono altri 2 episodi in Ticino perché commessi all'interno dello stesso stabile e nelle stesse circostanze di tempo e modus.
Osservazioni:
Facciamo notare che la Polizia del Canton Berna, il 07.01.2019 ed il 09.01.2019 (allegato 9) ha diramato una diffusione nazionale a seguito di un furto con scasso avvenuto tra il 30.12.2018 ed il 02.01.2019 a 3800 __________.
Nella medesima zona il 31.12.2018 ore 1620 è stato fermato e controllato IM 1.
Al momento del controllo non era ancora stato annunciato II furto e pertanto non è stato possibile procedere nei confronti di IM 1, per cui dopo il controllo è stato lasciato proseguire.
Per questo episodio, come in quello citato sopra dove è stato rilevato il DNA di IM 1 (fatto avvenuto a __________ il 08.07.2018) saranno i colleghi di Berna a completare le indaqini.
Alla luce di quanto esposto nel presente rapporto, dove appare incontestabile il coinvolgimento di IM 1 nella commissione di diversi furti con scasso nelle abitazioni, chiediamo che venga emesso un mandato di cattura alfine di poter fermare l'agire delittuoso del soggetto e completare quanto emerso dalle nostre attività investigative”.
5. Insospettita dai loro atteggiamenti, in data 31.12.2018 la polizia bernese ha fermato IM 1 e altre due persone, poi identificate in __________ e __________, a __________. L’imputato è stato quindi posto in stato di arresto provvisorio. Sentito dal PP, questi ne ha ordinato la continuazione. In data 3.1.2019 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal PP. Constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi a carico dell’imputato, nonché del pericolo di fuga e di quello di collusione/inquinamento delle prove, ha ordinato la stessa fino al 30 marzo 2019. Con decisione 7.3.2019 il GPC si è chinato sulla richiesta della difesa di scarcerazione di IM 1 e quella del PP di invece prolungare il carcere preventivo, rigettando la prima e accogliendo la seconda, nel senso di prolungare il carcere preventivo fino al 7.6.2019 (AI 4). Tradotto in Ticino, a partire dal 16 maggio 2019 l’imputato è stato posto dal PP in esecuzione anticipata della pena detentiva (AI 45).
III. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
6. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
7. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).
8. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
IV. Fatti non contestati, quelli contestati e relativi accertamenti della Corte
9. L’imputato è reo confesso, avendo ammesso tutti i fatti di cui all’atto di accusa fatta eccezione per alcuni aspetti inerenti la refurtiva.
L’attendibilità di queste confessioni è suffragata dalle risultanze processuali, segnatamente dalla sostanziale linearità e coerenza delle dichiarazioni dell’imputato nonché da quanto denunciato dagli accusatori privati, dagli esiti delle analisi dei profili di DNA (rapporto di arresto 14.1.2018, AI 1, nonché AI 4 e diversi verbali di interrogatorio).
V. In diritto
10. In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:
10.1 giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;
10.2 giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del rato può essere punito con pena attenuta;
10.3 giusta l’art. 139 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1); il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto (n. 2); il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato l furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (n. 3);
10.4 giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
10.5 giusta l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
10.6 giusta l’art. 160 n 1 cpv. 1 CP chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediate un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria;
10.7 giusta l’art. 147 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sa o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
VI. Colpevolezza
11. la Corte ha deciso quanto segue:
11.1 in merito all’imputazione di cui al punto 1. dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di furto aggravato, in parte tentato, per avere, avendo agito per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti, nel periodo 9.10.2016 - 31.12.2018, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in correità con uno o più terzi, sottratto in 7 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 69'080.70, Eur 197'740.- e USD 22'085.-
Questa sua condanna si basa, essendone pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulla base delle risultanze processuali così come sopra evidenziate (consid. 9).
Sulla qualifica di “banda” basti qui aggiungere che essa sussiste poiché l’imputato e il correo __________, talvolta anche __________, avevano quale scopo comune di entrare in Svizzera per perpetrare i furti e i tentati furti. Lo ha detto l’imputato anche al dibattimento dinanzi a questa Corte: siamo venuti a __________ e a __________ con l’intento di rubare. Che, poi, a __________ l’incontro con i due sia avvenuto casualmente in un bar, come dichiarato da IM 1, nulla cambia all’esistenza di tale qualifica. Anche volendo seguire tale versione, si ha che il trio era ben rodato e che bastava incontrarsi anche casualmente per poi agire di conseguenza (“Loro al bar mi hanno detto che intendevano fare un furto e io ho accettato e sono andato con loro per rubare”). La loro volontà era quella di commettere più furti insieme, poco importa che taluni sia stati definiti, per così dire, all’ultimo momento.
Quanto all’aggravante del mestiere, chiara era l’intenzionalità di procacciarsi una fonte alternativa di reddito, peraltro di una certa importanza visto le abitazioni scelte per perpetrare i reati di cui oggi IM 1 deve rispondere. Al proposito, la Corte non crede che l’imputato abbia scelto a caso via __________ a __________ e il quartiere di __________. Non è per nulla credibile che, entrati in una dogana in prossimità di __________, abbiano poi scelto casualmente proprio queste due zone pregiate della Città di __________. Semmai, tali quartieri, già a prima vista, denotano un certo tenore di vita, indipendentemente se trattasi di uno stabile, in sé, più o meno bello dal profilo soggettivo.
11.2 IM 1, richiamato il punto 2 e 3 dell’AA, è anche condannato per il reato di ripetuto danneggiamento commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al punto 1.1 del dispositivo e di cui si è detto al considerando precedente, in correità con uno o più terzi, cagionando un danno complessivo denunciato di almeno fr. 36'985.85, così come di ripetuta violazione di domicilio commessa in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al punto 1.1 del dispositivo, agendo in correità con uno o più terzi, avendone manifestamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi di legge (consid. 9). La volontà dell’imputato e dei correi era quella di danneggiare, come in concreto avvenuto, scassinando quanto precludeva loro l’ingresso nei luoghi dove hanno poi rubato o tentato di rubare. Per il resto, il modo in cui gli autori si sono introdotti nei luoghi presi di mira è in sé eloquente della consapevolezza circa la natura illecita del loro agire,
11.3 Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 4 dell’AA, la Corte ha riconosciuto colpevole l’imputato di ricettazione per avere, tra il 14 e il 15.10.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino, aiutato una non meglio identificata persona ad alienare 1 orologio marca Rolex e 1 orologio marca Panerai, dovendo presumere che erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto.
Al dibattimento IM 1 ha spiegato di aver immaginato che si trattasse del provento di un furto, dato che ha dichiarato di aver chiesto al conoscente i documenti degli orologi e le fatture ma che egli non glieli ha dati malgrado dovesse varcare la frontiera. L’imputato ha altresì precisato che tale conoscente è un commerciante di oro al quale ogni tanto gli vendevano qualcosa, nel senso della refurtiva. L’imputato li ha poi nascosti in un sacchetto sotto il volante della vettura (VI dib., p. 7). Dagli elementi agli atti vi è, quindi, che tali oggetti sono provento di reato e che l’imputato non poteva non presumere ciò. Sono di conseguenza riuniti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
11.4 Passando all’imputato di cui al punto 5 dell’AA, la Corte ha riconosciuto IM 1 colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, in parte tentato, per avere, il 28.12.2018 e il 29.12.2018, a __________, in 9 occasioni, in correità con un terzo, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo della carta di credito intestata a ACPR 11, previamente a questi sottratta, influito e ripetutamente tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati.
Anche in questo caso il reato è stato ammesso dall’imputato, con la precisazione che i prelevamenti e i tentativi sono stati eseguiti personalmente da __________ mentre lui non era presente. IM 1, tuttavia, era al corrente di tali operazioni, tant’è che le stesse erano state concordate insieme a __________ e i fr. 1'000.- sono poi stati suddivisi tra loro a metà. Vi è quindi chiara correità indipendentemente da chi fisicamente ha posto in essere il prelievo e i tentativi di prelievo. Ne consegue che sono adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato.
VII. Colpa, prognosi, pena
12. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
12.1 giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;
12.2 ai sensi dell’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.
12.3 giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
12.4 giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
12.5 giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
13. Richiamate le sentenze del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) la colpa dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente di una certa gravità.
L’agire delinquenziale di IM 1, seppur ha subìto a un certo punto una pausa, è stato intenso. Attività che si è interrotta solo grazie al suo arresto. Egli è venuto in Svizzera perlopiù con l’intento di delinquere.
Ad aggravare la colpa dell’imputato vi è poi il fatto che i furti sono avvenuti in abitazioni, con il rischio concreto di ingenerare paura, panico o pericolo per terze persone. Non basta certo suonare il campanello in abitazioni dove la luce è spenta per escludere l’assenza delle persone o il sopraggiungere delle stesse. Le poche volte in cui l’imputato ha funto da “palo” lo ha fatto, come da lui affermato in questa sede, perché “se c’erano delle case vicine a quelle dove rubavamo stavo fuori per vedere se veniva qualcuno”. Mai hanno pensato che potesse sopraggiungere il proprietario o l’inquilino dell’abitazione. Se ne desume una modalità di esecuzione che lascia spazio ad ampi rischi. Ma questo a IM 1, evidentemente, non interessava. Ciò che gli interessava era lucrare. Tutto ciò malgrado i consistenti aiuti forniti alla sua famiglia, giova ribadirlo, dal Comune italiano.
Sugli oggetti sottratti, questa Corte crede a quanto dichiarato dagli accusatori privati e indicato nell’AA. La loro credibilità è confortata da ulteriori elementi agli atti, segnatamente dalle foto degli oggetti e dal tipo di abitazioni scelte. Sul valore dei medesimi, non vi è certezza, tant’è che gli stessi, come indicato nel prosieguo, sono rinviati al foro civile. Lo stesso dicasi per il contante che non è stato ammesso dall’imputato. Ciononostante, per quanto di pertinenza per la commisurazione della pena, determinante non è tanto il valore preciso della refurtiva, bensì il fatto che si tratta di oggetti di chiaro valore e che lo stesso è forzatamente di importante entità.
Vi è inoltre il significativo ammontare dei danneggiamenti, denunciato in almeno fr. 36'985.-. Importo non contestato dalla difesa.
La collaborazione dell’imputato è avvenuta perlopiù a traino di inequivocabili risultanze, quali la presenza del DNA sui luoghi. Se ne è comunque tenuto conto per la minima parte che esula tale aspetto.
Ciò detto, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, la Corte condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata
14. Venendo alla disamina di un’eventuale sospensione parziale della pena detentiva, va considerato che la prognosi è negativa. Pesano, come visto, le precedenti e numerose condanne inflitte dai tribunali italiani e il fatto che l’imputato, lo ha detto dinanzi a questa Corte, ha scelto la Svizzera perché in Italia, viste le sue precedenti condanne, aveva paura che lo arrestassero di nuovo e che finiva in galera. Ha detto di aver scelto la Svizzera insieme ai correi perché speravano di non essere arrestati. Dimostra, quindi, di non aver nulla imparato dalle precedenti condanne e carcerazioni avvenute in Italia. Restano solo dei proclami generali, quali le scuse che l’imputato ha esternato nei confronti della Svizzera dinanzi a questa Corte, e promesse dichiarate agli inquirenti di non commettere più reati. Proclami generali che non bastano certo a cambiare la prognosi in questione. Ne consegue che la pena è interamente da espiare.
VIII. Espulsione dalla Svizzera
15. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per furto qualificato nonché furto in combinazione con violazione di domicilio.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
16. IM 1 è stato qui riconosciuto autore colpevole, tra l’altro, di furto aggravato in parte tentato e contestuale ripetuta violazione di domicilio. Reati indicati nell’elenco di cui all’art. 66a cpv. 1 CP (lett. c, d).
La pena detentiva inflitta all’imputato nell’ambito del presente procedimento è di 2 anni e 6 mesi, corrispondente ad una colpa tutt’altro che trascurabile nel compimento di reati di una certa gravità.
Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP.
Ciò non è il caso: IM 1, per sua stessa ammissione, ha i legami famigliari stretti in Italia, tant’è che, come visto, ha riferito di voler tornare dagli stessi e di essere d’accordo con l’espulsione.
In considerazione delle considerazioni suesposte, l’interesse pubblico all’espulsione dell’imputato è maggiore rispetto a quello privato – inesistente – di quest’ultimo a restare in Svizzera.
S’impone, pertanto, la sua espulsione dalla Svizzera.
17. Ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento dev’essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di una certa intensità – e in funzione del livello d’integrazione, come visto nullo (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2), questa Corte ritiene adeguata una durata dell’espulsione del condannato dal territorio elvetico di 7 anni.
IX. Le pretese di diritto civile degli accusatori privati
18. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
18.1. giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
18.2. giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);
18.3. giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
18.4. giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;
18.5. giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.
19. Ciò posto, per quanto attiene le pretese di diritto civile degli accusatori privati, la Corte, tenuto anche conto delle dichiarazioni dell’imputato in sede dibattimentale, ha deciso di condannare l’imputato a versare agli accusatori privati ACPR 1 fr. 3'600.- (danneggiamenti), ACPR 2 USD 10'000.- (refurtiva) e fr. 4'940.- (danneggiamenti), ACPR 3 fr. 7'128.- (danneggiamenti), ACPR 4 fr. 11'022.85 (danneggiamenti), ACPR 6 fr. 639.70 (refurtiva) e fr. 1'049.- (danneggiamenti), ACPR 5 fr. 1'000.- (danneggiamenti), ACPR 11 e ACPR 12 fr. 4'746.- (danneggiamenti), ACPR 13 fr. 1'714.80 (danneggiamenti), ACPR 10 e ACPR 9 fr. 285.20 (danneggiamenti), ACPR 7 e ACPR 8 fr. 1'500.- (danneggiamenti). Per il rimanente della loro pretesa gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
X. Confische e dissequestri
20. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
20.1. giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;
20.2. giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;
20.3. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per essere restituiti ai danneggiati o per essere confiscati;
20.4. giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
21. Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e del fatto che gli aventi diritto non sono noti, la Corte ha deciso di mantenere il sequestro sull’orologio Rolex (rep. n. 69346) e sull’orologio Panerai (rep. n. 69347) per permettere agli eventuali interessati di annunciare le loro pretese. A tal fine, si ordina, ai sensi dell’art. 267 cpv. 6 CPP, la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino dell’elenco degli oggetti in questione e sequestrati all’imputato, con la precisazione che se entro cinque anni dalla pubblicazione in questione nessuno avanzasse legittime pretese, tali oggetti sequestrati sono devoluti all’Ente pubblico.
XI Retribuzione del difensore d’ufficio
22. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
23. Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.
24. Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato ha ritirato il reclamo interposto alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del loro onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali 23.04.2019, 01.07.2019, 23.09.2019 e 03.10.2019, che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 10'735.05, e meglio per fr. 8'750.55 a titolo di onorari, per fr. 1'217.00 a titolo di spese e per fr. 767.50 a titolo di IVA (7,7%).
25. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10'735.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
XII. Tassa di giustizia e spese
26. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
visti gli art.: 12, 22 cpv. 1, 40, 47, 49, 51, 66a, 139 n. 2 e n. 3 cpv. 2, 144 cpv. 1,
147 cpv. 1, 160 n. 1, 186 CP;
135, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. furto aggravato, in parte tentato
per avere,
avendo agito per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti,
nel periodo 9.10.2016 - 31.12.2018, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in correità con uno o più terzi,
sottratto in 7 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 69'080.70, Eur 197'740.- e USD 22'085.-;
1.2. ripetuto danneggiamento
commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al
punto 1.1 del dispositivo,
in correità con uno o più terzi,
cagionando un danno complessivo denunciato di almeno fr. 36'985.85;
1.3. ripetuta violazione di domicilio
commessa in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al punto 1.1 del dispositivo, agendo in correità con uno o più terzi;
1.4. ricettazione
per avere, tra il 14 e il 15.10.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino, aiutato una non meglio identificata persona ad alienare 1 orologio marca Rolex e 1 orologio marca Panerai, dovendo presumere che erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto;
1.5. abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, in parte tentato
per avere,
il 28.12.2018 e il 29.12.2018, a __________,
in 9 occasioni,
in correità con un terzo,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo della carta di credito intestata a ACPR 11, previamente a questi sottratta,
influito e ripetutamente tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.
3. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.
4. IM 1 è condannato a versare agli accusatori privati ACPR 1 fr. 3'600.- (danneggiamenti), ACPR 2 USD 10'000.- (refurtiva) e fr. 4'940.- (danneggiamenti), ACPR 3 fr. 7'128.- (danneggiamenti), ACPR 4 fr. 11'022.85 (danneggiamenti), ACPR 6 fr. 639.70 (refurtiva) e fr. 1'049.- (danneggiamenti), ACPR 5 fr. 1'000.- (danneggiamenti), ACPR 11 e ACPR 12 fr. 4'746.- (danneggiamenti), ACPR 13 fr. 1'714.80 (danneggiamenti), ACPR 10 e ACPR 9 fr. 285.20 (danneggiamenti), ACPR 7 e ACPR 8 fr. 1'500.- (danneggiamenti). Per il rimanente della loro pretesa gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
5. È mantenuto il sequestro sull’orologio Rolex (rep. n. 69346) e sull’orologio Panerai (rep. n. 69347).
5.1. Ai sensi dell’art. 267 cpv. 6 CPP è ordinata la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino dell’elenco degli oggetti in questione e sequestrati all’imputato (1 orologio Rolex n. serie __________ e 1 orologio Panerai n. serie __________).
5.2. Se entro cinque anni dalla pubblicazione in questione nessuno avanza legittime pretese, tali oggetti sequestrati sono confiscati.
6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. Le note professionali 23.04.2019, 01.07.2019, 23.09.2019 e 03.10.2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 8'750.55
spese fr. 1'217.00
IVA (7,7%) fr. 767.50
totale fr. 10'735.05
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10'735.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 337.30
fr. 2'637.30
============