Incarto n. 72.2019.17
Lugano, 29 marzo 2019/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 9
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 3,
rappresentato dall’avv. DUF 3
IM 4,
rappresentato dall’avv. DUF 4
IM 5,
rappresentato dall’avv. DUF 5
IM 6,
rappresentato dall’avv. DUF 6
IM 7,
rappresentato dall’avv. DUF 7
IM 8,
rappresentato dall’avv. DUF 8
imputati, a norma dell'atto d'accusa 17/2019 del 23 gennaio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a __________, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8,
e meglio, per avere,
dopo iniziali reciproche provocazioni verbali tra IM 6 e IM 2, iniziate al cancello della sezione I e proseguite all’interno e indi all’esterno della palestra,
provocazioni che hanno comportato una discussione “chiarificatoria” tra IM 2 e IM 4 in merito a quanto accaduto poco prima con IM 6,
discussione alla quale si sono aggiunti anche IM 1, IM 8 e IM 3, che si è presto tramutata in una rissa, consumatasi all’esterno della palestra e nel “prato verde”, a cui hanno preso parte,
in particolare,
IM 6 colpendo IM 2 con dei pugni e IM 8 con dei calci,
IM 2 colpendo IM 6 con dei pugni e un calcio alla gamba nonché sferrando dei pugni in direzione di IM 3,
IM 8 buttandosi verso IM 3 e IM 6,
IM 3 sferrando dei pugni in direzione di IM 2, colpendo IM 8 con un calcio e trattenendo quest’ultimo,
IM 4 gettandosi su IM 8, facendolo cadere a terra nonché sferrando un calcio verso quest’ultimo,
IM 5 colpendo ripetutamente IM 8 con dei calci,
IM 1 buttandosi nella mischia, inizialmente senza riuscirci, e impedendo a IM 8 di rialzarsi respingendolo a terra,
IM 7 scagliandosi verso IM 8 e sferrando un calcio verso quest’ultimo,
nonché IM 6, IM 4, IM 4, IM 5, IM 1 e IM 7 inseguendo, insieme e di corsa, IM 8,
che ha avuto quale conseguenza il ferimento di IM 8 segnatamente le fratture delle ossa facciali (frattura del pavimento dell’orbita sinistra con erniazione di tessuto adiposo endo-orbitario nel seno mascellare e incarceramento del muscolo retto inferiore omolaterale pneumo-orbita sinistra, frattura scomposta dell’arcata zigomatica destra e frattura della spina nasale anteriore), la ferita lacero contusa infra-orbitaria sinistra e il trauma cranico lieve, come risulta dalla cartella medica del pronto soccorso dell’Ospedale __________ e dal Kurzbericht 01.07.2018 dell’__________ di __________ dove è stato degente dal 27.06.2018 al 02.07.2018, agli atti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: dall’art. 133 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 9;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- l’imputato IM 4, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 4;
- l’imputato IM 5, assistito dal suo difensore d’ufficio, MLaw __________ (al posto dell’avv. DUF 5);
- l’imputato IM 6, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 6;
- l’imputato IM 7, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 7;
- l’imputato IM 8, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. __________ (al posto dell’avv. DUF 8);
- in qualità di interpreti per la lingua ________, __________ e __________, i cui dati sono noti alla Corte.
Espletato il
pubblico
dibattimento: giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 09:35 alle ore 18:30;
venerdì 29 marzo 2019, dalle ore 12:10 alle ore 12:30.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: nessuno fra i presenti si sarebbe aspettato di rivedere gli imputati in un’aula giudiziaria così presto, dopo la loro ultima condanna. Oggi sono chiamati a rispondere di un reato commesso all’interno del penitenziario la Stampa, dove stavano espiando la loro pena. Per meglio far comprendere agli imputati la gravità dei loro comportamenti, cita la definizione del termine “rissoso” nel vocabolario: corrisponde al comportamento dei qui imputati. Ripercorre i fatti: quella mattina, IM 6, verso le 8:10, ha raggiunto la sezione I per chiamare un altro detenuto con cui voleva allenarsi. Si è fermato all’entrata (non potendo accedere), e lo ha chiamato a gran voce, tanto che anche un agente di custodia lo ha ripreso, essendo che altri detenuti dormivano. IM 6 ha chiamato di nuovo ad alta voce l’amico. La reazione è presto arrivata, dalla sua cella è uscito IM 2 che ha redarguito IM 6 “oh stai zitto che la gente qua dorme”, senza utilizzare toni aggressivi, come riporta l’agente presente. IM 6 si irrita, infastidito dal fatto che un detenuto si è permesso di dirgli stare zitto, mancandogli di rispetto. “Che cazzo vuoi, tu chi sei per dirmi di stare zitto?” __________ (agente di custodia) riporta che IM 2 ha risposto a sua volta nuovamente di stare zitto. Intervenuto l’agente, IM 6 se n’è andato. Le cose sono andate così, e non come riporta IM 6 in modo pittoresco. Lo riporta __________ e pure IM 2. IM 6 ha percepito questo diverbio senza senso come un affronto. Un’ora più tardi, IM 6, accompagnato da IM 1, si avvicina a IM 2. Checché ne dica IM 6, è lui a chiamare IM 2, le immagini della videosorveglianza all’interno della palestra lo dimostrano. Bisogna far capire a IM 2 che in carcere non è lui a comandare. In palestra si ritrovano IM 6 e IM 2, attorniati da IM 1, IM 8, __________ e __________ (altri detenuti), e tematizzano la discussione del mattino. Durante quell’incontro ognuno dei due è convinto di aver ragione e l’ha fatto capire all’altro, di sicuro c’è che IM 2 ha detto a IM 6 di fare meno il figo, perché altrimenti l’avrebbe spezzato in due. IM 6 ha dichiarato di aver allora chiamato IM 3 per fare da traduttore, questa versione è poi cambiata riferendo che sarebbe stato IM 2 a chiedergli di chiamare IM 3 per tradurre. Questo frangente è stato descritto in modo diverso ad ogni interrogatorio di IM 6, le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. A mente della PP è assai più credibile che sia stato IM 6 a decidere di andare a chiamare qualcuno, ma come rinforzi e non come interprete. Raggiunta la Sezione, IM 6 non si è limitato a chiedere ad IM 3 di fare da interprete, ma ha cercato il sostegno di chi c’era. Con lui sono usciti altri otto detenuti dalla Sezione, e non solo IM 3. Nel mentre, IM 4, è rientrato in palestra e ha raggiunto IM 2, invitandolo ad uscire per discutere di quanto accaduto con IM 6. Qui va detto che IM 4 inizialmente aveva riferito di aver sentito tutta la discussione che c’era stata dal primo piano della palestra. Solo successivamente ha spiegato che dopo l’allenamento, all’esterno della palestra, ha appreso quanto avvenuto. IM 4 ha dichiarato di aver detto a IM 7 e IM 1 che gli avrebbe parlato lui, in quanto erano amici da circa un anno, ovvero da quando si trovava alla Stampa. Per questo motivo ha raggiunto IM 2 in palestra, chiedendogli di uscire fuori (e fuori dal campo visivo delle telecamere). IM 4 sostiene di avergli chiesto di uscire perché non voleva che gli altri detenuti sentissero “i fatti loro”, assurdità: non erano fatti che lo riguardavano. IM 4 ha deciso di fare anche un po’ suo il litigio che vi era stato tra IM 6 e IM 2, intromettendosi, proprio come prevede la definizione del termine “rissoso”. Così, mentre IM 4, IM 2, IM 8, __________ e __________, uscivano dalla palestra, dall’altro capo della palestra gli otto detenuti usciti con IM 6 stavano scegliendo da che parte stare, come fatto da IM 4. Il litigio tra IM 6 e IM 2 stava diventando un po’ loro. Riporta le dichiarazioni dell’agente di custodia che ha visto un gruppetto di detenuti __________ uscire dalla sezione e stazionare, ha percepito aria di discussione, ha quindi chiamato a voce i suoi colleghi e ha detto loro di prestare attenzione perché la situazione non gli piaceva. L’impressione era che il gruppetto stesse sondando la situazione. Nel frattempo, sotto al portico, IM 4 e IM 2 discutevano di quanto accaduto quella mattina. Riprende le parole di IM 4: voleva dare una mano ad IM 2, voleva fare la pace, non voleva che succedesse un casino. A comprova del fatto che c’era dunque aria di casino. Gli chiedeva dunque perché aveva minacciato IM 6, IM 2 spiegava la sua versione. IM 1 a sua volta si rivolgeva ad IM 2 dicendo “fai il bravo, altrimenti finisce male”, IM 8 lo conferma. IM 1, in merito, guarda caso, dice di non aver proferito parola. In difesa di IM 2 è intervenuto IM 8, che, dopo aver messo una mano sulla spalla di IM 1, lo avrebbe avvisato di non minacciare. IM 4 diceva a IM 8 e IM 1 di andar via, perché non c’entravano nulla. Paradosso evidenziato dalla PP: IM 4, che a sua volta non c’entrava nulla, riusciva a riprendere IM 8 e IM 1 per aver fatto la stessa cosa, ovvero essersi intromessi. IM 8 a quel punto si allontanava di qualche metro in direzione dell’infermeria, incrociava IM 3 che si stava dirigendo verso IM 2, e tornava dunque indietro. A detta di IM 2, IM 6 è sbucato improvvisamente colpendolo con un pugno sul labbro, pugno al quale ha risposto sferrandone due nella sua direzione. IM 6 ha finalmente ammesso di essere stato il primo a sferrare il pugno, nonostante l’invito di stare da parte. Avrebbe sentito IM 8 dire ad IM 2 “oh picchia questo figlio di puttana”, e così avrebbe deciso di colpire IM 2, anticipandolo. Sul proseguo le dichiarazioni divergono non poco: è da questo momento che cominciano a girare le botte e quindi le responsabilità. Se da un lato abbiamo IM 2 che ammette di aver tirato qualche colpo ed essersi buttato nella mischia, dall’altro abbiamo IM 3 che dice di essersi messo in mezzo per separarli, toccando IM 2 involontariamente. IM 4 dice di aver visto IM 8 agitato buttarsi come un leone verso IM 6, lui si sarebbe messo in mezzo provando a fermarlo dicendo “__________ stai calmo, dobbiamo dividerli”, lui invece di fermarsi l’avrebbe colpito con alcuni pugni alla testa e alla spalla destra. IM 8 secondo IM 4 avrebbe continuato a dirigersi verso IM 6 e l’avrebbe dunque preso ai fianchi facendolo finire per terra. IM 4 sostiene di aver riportato conseguenze dalla rissa, ma secondo il medico del carcere egli non ha subito lesioni, non necessita di alcuna presa a carico, sta bene. IM 4 al medico, dopo la rissa, ha riferito di star bene. Solo in seguito, dopo aver capito che viste le dichiarazioni da lui rese, doveva aver anche riportato delle conseguenze dal punto di vista fisico per essere credibile, il 5 luglio 2018 ha dichiarato di accusare dei capogiri a seguito della rissa e dei problemi alla spalla. Problemi che si è scoperto aveva già prima, da marzo 2018. Come può ora pretendere che si creda alla sua versione dei fatti? Tornando alla rissa: IM 8 ha raccontato di essersi buttato verso i due __________ (IM 3 e IM 6), poi solo verso IM 3 perché era il più vicino, e di essere stato placcato al fianco da IM 4 cadendo entrambi, IM 4 sopra di lui. Da lì in poi ha ricevuto diversi colpi, non sapendo però dire da chi. Queste dichiarazioni combaciano con quelle degli agenti di custodia. Per quanto attiene quanto accaduto in seguito, fortunatamente le immagini della videosorveglianza sono più chiare senza zone d’ombra. Tutte le assurde dichiarazioni dei coinvolti che affermano di aver voluto solo fare da paciere, sono state sconfessate. La PP le ripercorre. Quello che inizialmente era un diverbio tra IM 6 e IM 2, si è presto trasformato in una vera bagarre, IM 2 e IM 8 da una parte, e gli altri sei dall’altra. Questi sono i fatti, a mente dell’accusa configurano il reato di rissa 133 CP. Tutti e otto gli imputati hanno attivamente partecipato alla rissa, intervenendo direttamente. Non si può sostenere che i qui imputati abbiano respinto attacchi o difeso altre persone. Su questo vedasi il TF nella sentenza 6B_443/2017 del 5 aprile 2018 al consid. 2.1.2. Il cpv. 2 dell’art. 133 CP si applica unicamente laddove con il proprio comportamento chi interviene non provoca e non alimenta in alcun modo la lite, non aumenta quindi il rischio proprio della rissa, bensì cerca di eliminarlo. I qui imputati con la loro corsa hanno fatto branco, si sono fatti vicendevolmente forza. Per questi motivi ritiene che tutti e 8 hanno partecipato a una rissa la mattina del 23 giugno 2018. Accertati i fatti e il diritto, occorre stabilire la giusta pena per ognuno. Fortunatamente la rissa non ha avuto conseguenze più gravi. IM 8, che a sua volta ha partecipato, di colpi al capo ne ha ricevuti parecchi. Le testimonianze e le immagini video e i referti medici attestano la violenza dei colpi. Episodi del genere non si dovrebbero vedere, soprattutto in un penitenziario. In questo caso il luogo in cui si sono volti i fatti, carcere, gioca un ruolo importante. Da un qualsiasi condannato ci si deve aspettare un comportamento adeguato. Non è un merito non fare degli sbagli, è un demerito però farli. La colpa di IM 6 è grave, sentitosi offeso da delle parole decide di passare ai fatti e lo fa coinvolgendo anche altre persone. Con il suo primo pugno dà il via alla rissa. Non è nuovo ad episodi di violenza, già in ottobre era giunto alle mani con qualcuno. Attenuanti per l’accusa non ce ne sono. Ha agito per motivi futili. Ne ha fatto una questione di orgoglio. Non c’è stata collaborazione. Solo dopo il confronto ha ammesso di essere stato il primo a colpire, dopo aver percepito una certa irritazione dei cugini __________ di fronte alle fantasiose dichiarazioni che stava rendendo. Chiede una pena detentiva di 8 mesi da espiare, vista la prognosi assolutamente negativa nei suoi confronti. Anche la colpa di IM 2 è grave, non è nuovo alla violenza e si trova in attesa dell’esito del ricorso contro la sentenza di condanna per omicidio. Egli, con estrema facilità, è passato alle mani. Atteggiamento spavaldo e di sfida. La detenzione finora sofferta non è servita a nulla. Non ha attenuanti, se non che da parte sua vi è stata collaborazione: ha ammesso già di fronte agli agenti di custodia quanto accaduto e quanto da lui riferito. Chiede anche per lui una pena detentiva di 8 mesi da espiare, vista la prognosi nefasta. Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 6 mesi di cui al DAC 30 giugno 2015 del MP, revoca già sub iudice 6b_100.2018. Per quanto riguarda IM 4, IM 3, IM 5, IM 1 e IM 7: valgono le stesse considerazioni generali: è grave anche la colpa di chi decide di far proprio un litigio che non lo riguarda, che fomenta il litigio, genera scintille, come hanno fatto loro. IM 4 più volte si è tirato fuori, agli agenti di custodia ha però dichiarato che quando è finito a terra con IM 8 la lite è continuata fintanto che gli agenti “ci hanno separato”. Solo in interrogatorio finale si è assunto in parte le responsabilità, affermando di aver tirato un calcio “ma non l’ho colpito”. Oggi ha confermato di essersi buttato verso IM 8, non ha fatto da paciere e lo sa bene. IM 3 continua a sostenere di aver solo cercato di dividerli, ma le sue azioni riprese dal video mostrano ben altro: lo immortalano mentre sferra almeno un calcio in direzione di IM 8 a terra vicino alla porta da calcio. IM 3 ha prodotto un rapporto del 2017 dell’assistente sociale che allora lo seguiva, che descrive un comportamento impeccabile in carcere. Non corrisponde alla realtà, egli già il 8 luglio 2016 si era reso protagonista di violenza, colpendo con un pugno un detenuto. IM 1 ne ha dette tante: addirittura inizialmente ha sostenuto di essere andato a sedersi su una panchina all’inizio della lite, per poi essere smentito dalla sorveglianza. Neppure un mese prima era già venuto alle mani con un altro detenuto nel carcere in cui allora si trovava. Anche IM 5 ha partecipato alla rissa, non erano fatti suoi ma non si è fatto problemi a tirare dei calci. IM 7, alla Polizia e alla PP e oggi ha sostenuto che non voleva colpire IM 8, ma solo spaventarlo. Agli agenti di custodia e al direttore ha invece detto che voleva colpire IM 8 ma non c’è riuscito. Tutti e cinque la mattina del 23 giugno 2018 anziché farsi i fatti loro e allontanarsi, da quella che tutti, anche le guardie, avevano riconosciuto come una situazione calda, hanno deciso di menare le mani e perseverare inseguendo IM 8 sul prato. Visto tutto quanto precede, chiede che IM 4, IM 3, IM 7 IM 5 e IM 1 siano condannati ad una pena detentiva di 6 mesi da espiare, vista la prognosi assolutamente negativa anche nei loro confronti. Infine, per IM 8 va detto che sebbene egli abbia avuto la peggio durante la rissa, tanto da subire degli interventi chirurgici, egli non è esente da colpa. Anche lui quella mattina ha sbagliato, intervenendo in una questione che non lo riguardava, spalleggiando come sempre l’amico IM 2 e intervenendo in maniera offensiva nella rissa, contribuendo ad alimentarla. Tenuto conto che IM 8 è colui che ha riportato delle conseguenze, conclude che egli venga condannato alla pena detentiva di 3 mesi, anche per lui (anche se negli ultimi 5 anni non ha subito pene superiori ai 6 mesi) la prognosi non è positiva. Ha dei precedenti per violenza fisica ed è pendente un procedimento per omicidio. Chiede la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di cui alla sentenza CARP del 18 dicembre 2017. Per l’espulsione si rimette al giudizio della Corte, non essendo obbligatoria per questo capo d’accusa;
- l’avv. DUF 8, difensore dell’imputato IM 8, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il CV del suo rappresentato è noto alla Corte. Con riferimento ai fatti, sorvola sull’antefatto di quanto successo la mattina tra IM 2 e IM 6, in quanto IM 8 non c’era. Per quanto concerne la discussione in palestra, rileva che anche in questo caso egli non vi ha preso parte, come si vede bene dai filmati, il suo rappresentato si avvicina mantenendo una certa distanza e si limita ad ascoltare quanto dicono gli altri, senza intervenire. Per venire alla rissa, per comodità la divide in due tempi. Comincia dal secondo tempo: in tal caso a mente del difensore non si tratta di una rissa, ma di un’aggressione di un branco nei confronti di IM 8, solo, circondato e già gravemente ferito alla testa. Lo si è visto nelle immagini che impressionano per la loro brutalità. La prima parte dell’aggressione era conclusa, le guardie erano impegnate a sfollare i detenuti, e tutto si reggeva su di un fragile equilibrio, interrotto da IM 7 che si precipita su IM 8 con un calcio, che egli schiva. IM 8 cosa fa, tenuto conto che è già ferito gravemente alla testa, in stato confusionale? Fugge, o meglio tenta di fuggire per mettersi in salvo, se non che il branco lo butta nuovamente a terra e lo tempesta di calci e pugni. IM 8 non ha avuto alcun ruolo se non quello della vittima in quella che in realtà è stata un’aggressione, terminata solo quando è riuscito a rialzarsi grazie all’intervento di altri detenuti e guardie carcerarie. Resta da chiarire per valutare la sua posizione oggi, cosa ha fatto nei primi istanti della colluttazione. Nell’AA si legge che il comportamento rimproverato a IM 8 è di essersi buttato verso IM 3 e IM 6, è quindi la portata ed il significato di questo “buttarsi” che deve essere definita. La versione di IM 8 e IM 2 ha trovato riscontro nella videosorveglianza, al contrario degli altri che non sono credibili. Contrariamente a quanto dichiarato da questi ultimi, tutti i testimoni hanno visto IM 8 essere aggredito, nessuno lo ha visto colpire o prendere parte alla colluttazione. Egli, quando ha visto l’amico IM 2 colpito, si è fatto avanti con l’intento di afferrare uno degli aggressori e allontanarlo per difendere il proprio amico, per poi essere placcato da IM 4. Di fatto IM 8 non ha preso parte alla rissa, egli non ha sferrato nemmeno un colpo, non ha incitato le parti, non ha avuto alcun ruolo nella dinamica dei fatti, se non quella di prenderle di santa ragione. Già solo per questo motivo egli non può essere condannato per rissa ai sensi dell’art. 133 CP. Qualora questa Corte dovesse ritenere che egli abbia preso parte alla rissa, seppure in maniera del tutto atipica, egli non è punibile, poiché giusta l’art. 133 cpv. 2 CP, egli se ha partecipato lo ha fatto con il chiaro ed esclusivo intento di difendere IM 2, cercando di afferrare uno degli aggressori e allontanarlo (AI 88). Agli atti non vi è un solo elemento che possa far intendere anche solo indirettamente che le intenzioni di IM 8 potessero essere altre. Fuori dalla palestra non ha partecipato alla discussione, se non per dire a IM 1 di non minacciare nessuno. È stato sempre in disparte fino a quando è scattata l’aggressione nei confronti di IM 2. Egli è credibile quando afferma di essersi mosso verso la bagarre con l’unico intento di difendere l’amico, non riuscendoci. Egli non è pertanto punibile. Non si possono inoltre omettere le gravi conseguenze subite e potenzialmente letali, se è vero che nel rapporto medico risulta che le lesioni subite non erano tali da mettere in pericolo la vita, è altrettanto vero che in un’aggressione del genere, con una persona a terra colpita ripetutamente da calci e pugni, l’esito fatale è dietro l’angolo e lui è stato fortunato. Descrive le lesioni da lui riportate citando i certificati medici agli atti. Oltre alle conseguenze sulla salute, egli ha subìto già una sanzione disciplinare di 20 giorni di isolamento, scontato 47 gg al Farera in regime detenzione preventiva, e ora è stato trasferito presso il penitenziario di __________, che prevede un regime carcerario molto più duro di quello della Stampa, trovandosi inoltre lontano dai suoi cari. Le conseguenze subìte a seguito della brutale aggressione sono tali e tante da giustificare in ogni caso l’applicazione dell’art. 54 CP. Chiede dunque l’assoluzione dall’accusa di rissa;
- l’avv. DUF 9, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre brevemente i fatti. Dalla videosorveglianza del carcere, zona palestra, all’ora 9:02:44, si nota IM 2 che viene raggiunto da IM 6 e IM 1. In palestra la discussione non si è placata, anzi, i due si sarebbero rivolti reciproche minacce. Interrogato circa un suo coinvolgimento, IM 1 ha sempre contestato di aver proferito minacce o provocazioni. Riguardo agli scontri, IM 1 il 10.12.18 ha dichiarato di non c’entrare nulla e di essere intervenuto unicamente per separare i gruppi. Egli era da poco arrivato alla Stampa, voleva separarli e fare qualcosa di umano, non aveva alcun motivo per tenere le parti a qualcuno. In una seconda fase, egli ha rincorso IM 8, lo si vede con le braccia protese verso quest’ultimo, ma ha sempre dichiarato di non averlo toccato. Diversi agenti di custodia hanno reso dichiarazioni contrastanti, tanti non lo hanno riconosciuto come partecipante alla rissa. Solo dopo aver visto il video, un agente lo ha indicato come partecipante, e un altro ha affermato che avrebbe colpito IM 8 con dei calci quando si trovava a terra. Il difensore sottolinea come la video sorveglianza riprende tutto da una distanza tale per cui la dinamica dei fatti risulta poco chiara. Sia come sia, le videoregistrazioni agli atti non permettono di indicare con certezza che egli abbia toccato o colpito qualcuno. Nemmeno le relazioni medico legali su IM 1 permettono di giungere a qualche conclusione. Per la commisurazione della pena, per arrivare ad una sentenza di condanna la colpevolezza dell’imputato deve emergere ed essere provata in modo chiaro, qualsiasi dubbio deve andare a suo favore. La PP imputa a IM 1 di aver preso parte attivamente alla rissa, aggiungendosi alla discussione tra IM 6 e IM 2 in palestra, buttandosi nella mischia sotto il portico, inseguendo IM 8 sul prato, impedendogli poi di alzarsi. Ma a mente del difensore gli elementi non fugano i dubbi circa una concreta partecipazione attiva di IM 1 alla rissa. Non vi è alcuna certezza che i fatti siano andati come riportato dalla PP. A livello soggettivo, IM 1 non ha mai avuto l’intenzione di compiere atti di violenza contro chicchessia, né tantomeno di intervenire nella rissa e provocare il ferimento di IM 8, che nemmeno conosceva. È molto dispiaciuto per quanto successo a quest’ultimo. Alla luce di tutto quanto precede, la difesa evidenzia come l’agire dell’imputato non adempie i requisiti oggettivi e soggettivi del reato. Chiede pertanto il proscioglimento del suo assistito;
- l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre il passato del suo rappresentato. Egli si trova a scontare una pena di lunga durata e in carcere, salvo una singola sanzione del 2016, si è sempre comportato correttamente. Cita il rapporto dell’Ufficio del patronato per descrivere la persona di IM 3. Egli ha un buon rispetto di tutti ed è degno di fiducia tanto da poter lavorare come __________ in carcere. Rinvia a quanto già detto dai colleghi e dalla PP circa il reato di rissa. L’interpretazione del termine “partecipante” alla rissa deve essere fatta in senso esteso: chi colpisce o prende parte con un atto di violenza, o chi vi partecipa psicologicamente. Il cpv. 1 dell’art. 133 CP presuppone la morte o la lesione di una persona. Dal profilo soggettivo, il dolo eventuale è sufficiente. L’autore accetta di partecipare quale terzo elemento di un alterco tra altre due persone (DTF 106 IV 251). Secondo il cpv. 2 della stessa norma, non è punibile chi si limita a respingere attacchi altrui, chi si attiva solo per proteggere sé stesso o un terzo dall’aggressione, per separare gli avversari e mettere fine alla lite. Ad IM 3 viene contestato di avere sferrato pugni in direzione di IM 2, un calcio a IM 8, di aver trattenuto IM 8 e di averlo inseguito a corsa con gli altri __________. Il difensore si chiede quali siano le prove agli atti. Ci sono le dichiarazioni degli agenti di custodia, degli imputati e le telecamere. Il filmato non può essere l’unica prova, in quanto non è riuscito a riprendere tutti gli accadimenti, ombre, sfocature, da questo non si può trarre nessuna conclusione certa. Deve dunque essere letto ed interpretato insieme alle altre prove. Cita le dichiarazioni degli agenti __________, __________, __________, __________. Nessuno ha visto IM 3 sferrare un colpo ai danni degli altri imputati o trattenere chicchessia. Anzi, __________ lo ha visto allontanare il cugino e urlare “basta, basta” AI 92, pag. 8 riga 11. Cita anche le dichiarazioni di IM 6 nel corso del verbale di confronto (AI 141), e le versioni contraddittorie rese da IM 8 in due verbali distinti. IM 2 pure non è coerente, scambiando a volte i ruoli dei partecipanti e contraddicendosi con IM 8. Non è stato IM 3 a dare il via alla rissa. Secondo il difensore l’unica cosa che si può trarre da queste dichiarazioni è che IM 3 era presente sul luogo della rissa, ma nulla di più. A questo punto può intervenire l’ausilio del video: IM 3 è entrato in scena chiamato da IM 6 per fare da interprete. Dal video no. 2992 dal minuto 9:12:20 in poi, lo si vede allontanarsi da IM 2 e poi restare fermo davanti a IM 2. IM 2 ha la guardia alzata ed è pronto per colpire, IM 3 ha le mani basse, lo guarda e poi gli dà le spalle. A mente del difensore, egli voleva solo dividere i due, mai attaccare né partecipare alla lite. Al minuto 9:12:31 circa, si nota IM 3 correre in direzione di IM 8 e cugino che si trovavano a terra, si vede che alza una gamba, ma se si presta attenzione si nota che proprio in quel momento egli era stato da poco spinto. Circa tale gesto il PP l’ha interpretato come un calcio, gesto sempre negato da IM 3. C’è solo un soggetto che sostiene che questo era un calcio indirizzato a IM 8, ed è IM 2. Ma guardando le immagini si nota che quando IM 3 si sta dirigendo verso IM 8, IM 2 è girato di spalle impegnato con altre tre persone. La difesa conclude dunque che egli non poteva vedere quanto stava accadendo: con il che non c’è una prova agli atti che dimostri questo calcio. Chiede pertanto il proscioglimento da questo punto. Per la questione dell’inseguimento e della trattenuta di IM 8, anche questa è contestata. Sull’aspetto della trattenuta nessuno dei presenti alla lite ha mai riferito niente al riguardo, né tantomeno questo aspetto emerge evidente dal video. IM 3 tra tutti è quello che rimane più indietro. Egli non corre in direzione di IM 8, ma corre verso gli altri imputati alzando la mano per fare quello che ha fatto sin dall’inizio: cercare di interrompere la rissa. Non si nega la presenza di IM 3 sui luoghi, ma egli non ha provocato né alimentato lo scontro, si è limitato ad intervenire per dividere i contendenti. Chiede pertanto che venga assolto in applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP. Tutto ciò considerato, chiede anche l’accoglimento dell’istanza di risarcimento per spese legali ex art. 429 CPP;
- l’avv. DUF 7, difensore dell’imputato IM 7, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: le accuse sono in toto respinte. IM 7 si è sempre comportato in modo esemplare e prova un forte sentimento di dispiacere per la reazione che ha avuto quel giorno. Egli è intervenuto in maniera marginale in un secondo momento della rissa, per un breve lasso di tempo. Egli si trovava all’interno della sala d’aspetto dell’infermeria, stava lavorando. È rimasto all’oscuro delle discussioni che si erano avviate nel frattempo quella mattina e dei motivi che hanno poi fatto sfociare la lite. Ha assistito da spettatore da dietro la porta della sala d’aspetto, mentre stava sistemando il locale. La sala è separata da una porta che rimane chiusa a chiave. Dopo la discussione iniziale in palestra, è seguito un momento all’esterno in cui è continuata la discussione. IM 7 si è preoccupato della situazione e ha cercato di capire cosa stesse succedendo. Ha chiesto a IM 1 prima e a IM 8 dopo. Quest’ultimo gli ha risposto che stavano solo parlando. La situazione è degenerata in una rissa, ed egli non aveva l’esatta percezione di quello che stava succedendo. Solo il giorno successivo gli sarebbero stati raccontati i dettagli di quanto accaduto. Con una scusa ha chiesto di uscire dalla sala, vedendo tensioni e ostilità, nella zona della bagarre. IM 8 era in posizione di combattimento, come da questi confermato in interrogatorio. La tensione dopo la prima fase era ancora alta, lui ha visto IM 8 ancora in fermento, e, uscito dalla sala, è intervenuto, ma non per buttare benzina sul fuoco e riaccendere la lite, che comunque era ancora in atto. D’impulso e senza ragionarci particolarmente IM 7 ha reagito, pur mostrando ora pentimento per quanto accaduto. Ha più volte confermato di non aver avuto intenzione di colpirlo, voleva solo spaventarlo e ciò trova conferma nella circostanza che IM 7 avrebbe potuto approfittare dello stato di smarrimento di IM 8, che aveva già ricevuto dei colpi, ma così non è stato. IM 7 ha sferrato un calcio in aria ma non l’ha colpito, voleva solo spaventarlo e difendere gli altri, ha agito per farlo desistere dal dare seguito alla rissa. A mente del difensore, IM 8 non era in grado di schivare il colpo, IM 7 ha dato appositamente un calcio nell’aria, perché voleva che la rissa in corso terminasse. Preso dalla foga del momento ha avuto una reazione esagerata e sproporzionata rispetto alla finalità che voleva perseguire. IM 8 non vi è rimasto indifferente e ha reagito, cercando di colpire IM 7, ed è questa sua mossa che ha riacceso di nuovo gli animi presenti. IM 7 non ha arrecato danni agli altri, neppure nella fase successiva della corsa dove è inciampato a terra. Egli non ha mai colpito nessuno, non ci sono segni di colluttazione. Lo stesso IM 8 ha confermato a più riprese che i rapporti fra lui e IM 7 non erano tesi, andavano d’accordo. È da escludere che egli fosse mosso da sentimenti di odio, risentimento o astio verso IM 8. Il suo intervento non era dettato da motivi di tutela dei suoi connazionali, egli ha visto confusione e scompiglio ed è intervenuto. Nessun altro coimputato ha dichiarato di aver visto IM 7 compiere atti violenti. Nemmeno gli agenti di custodia. Esaminando il profilo personale dell’imputato, all’interno del carcere IM 7 ha avuto una condotta impeccabile, mai un comportamento violento. Ha sfruttato l’esperienza del carcere in maniera produttiva, ha frequentato corsi e lavorato con impegno. Egli svolge ancora l’attività di __________ e si è sempre distinto. Un detenuto modello, come confermato dall’agente __________. Qualche mese prima egli era intervenuto a difesa di una guardia preservandolo dal pericolo di morte. Non è mai stato una persona violenta, minacciosa o pericolosa in generale. Anche nel caso specifico non ha agito con intenti violenti, egli voleva che IM 8 evitasse di riattivare la rissa scagliandosi contro gli altri presenti, non voleva colpirlo pur essendo nella posizione di farlo, ha desistito. Dal casellario risulta una sola condanna penale grave in Svizzera, non ha reati contro l’integrità fisica e proviene buon contesto famigliare. Ad oggi ancora continua a mantenere un comportamento esemplare e a frequentare corsi in carcere, oltre che a lavorare. Egli non si è abbattuto e, nonostante i fatti, si è iscritto ad un corso di tedesco. È una persona equilibrata che nonostante si sia trovato costretto ad affrontare la dura esperienza del carcere preventivo, ha saputo reagire. In conclusione: è rammaricato per il suo intervento, seppure limitato ad una minima parte della colluttazione, si è reso conto di aver avuto una reazione spropositata, ma voleva interrompere la bagarre e ha agito in buona fede. Ha percepito pericolo e tensione, ma non voleva colpire ed i fatti lo confermano. In dubio pro reo, ne chiede l’assoluzione. In caso contrario, fosse ritenuto colpevole, chiede una pena ridotta rispetto a quella richiesta dalla PP, considerato che a differenza degli altri egli ha rivestito un ruolo minimo, è intervenuto in seconda battuta e non ha provocato danni. Chiede l’attenuante del sincero pentimento per il gesto compiuto, le intenzioni e la buona fede dell’imputato sono da considerare. Si rimette all’apprezzamento del giudice per una pena adeguata, tenuto conto della sua posizione diversa rispetto gli altri correi;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: quanto accaduto quel giorno è stato ripreso dalle telecamere, e riportato in modo preciso e lineare da IM 2 e IM 8. Non si tratta di una rissa o di un alterco, ma di una vera e propria aggressione. Stupisce che la PP sia di altro avviso, poiché l’attacco unilaterale nei confronti dei due emerge in modo chiaro e univoco da tutti gli atti istruttori. Il gruppo di cittadini __________ ha mentito, ancora oggi in aula, sulle loro intenzioni. Ripercorre la versione del proprio assistito. Il 23 giugno, ha chiesto a IM 6 di non urlare, come confermato dalle guardie presenti. Per lui la questione poteva finire lì. Diverso invece per IM 6, che si è presentato dopo da lui in stato alterato, provocando la reazione di IM 2 che gli disse di levarsi dai piedi, altrimenti l’avrebbe spezzato in due. Questa non è stata una minaccia né un invito alle mani, ma un atteggiamento da spaccone che nasconde fondamentalmente una persona tranquilla che non desidera problemi di alcun genere. A seguito di questo contatto, gli __________ si sono radunati, tanto da far insospettire gli agenti di custodia. Inizialmente hanno fatto credere loro che tutto fosse risolto, allontanandosi dalla palestra per poi farci ritorno, facendo uscire IM 2 nel campo verde, fuori dal campo visivo delle telecamere, accerchiandolo in modo astuto, finché IM 6 di sorpresa lo ha colpito al volto con un pugno. Dopo tale colpo, altri colpi, anche a IM 8, che dopo essere riuscito a scappare si è ritrovato a terra a causa di IM 7, che come una furia è uscito dall’infermeria e gli si è scagliato contro, provocando la reazione immediata del gruppo di __________ che lo ha rincorso fino a farlo cadere a terra e riempirlo di nuovo di calci e pugni. Un’esecuzione, un attacco spiegato, prima verso IM 2, che si è messo in posizione di difesa pugni alzati, e poi verso IM 8, in modo brutale, “come se stessero calciando una punizione” ha riferito una guardia, stupita dalla violenza dei colpi degli __________ che hanno continuato a picchiare selvaggiamente IM 8. In diritto questo attacco unilaterale non può che configurare un’aggressione a carico del gruppo di __________ che vede come vittime IM 2 e IM 8, il cui comportamento è stato puramente difensivo, certo a tratti attivo, ma sempre e solo con l’intento di allontanare gli aggressori. Se seguissimo il ragionamento del PP, le vittime di un’aggressione non dovrebbero più cercare di difendersi, ma dovrebbero subire passivamente l’attacco unilaterale di terzi a scapito della loro vita, onde evitare di incorrere nel reato di rissa, e questo è inaccettabile. IM 2 involontariamente con la sua frase ha causato l’ira degli __________, ma mai e poi mai avrebbe immaginato un simile attacco. A differenza di IM 2, gli altri detenuti __________ vantano già dei precedenti per comportamenti violenti in carcere. Chiede il proscioglimento dal reato di rissa, trattandosi di un’aggressione nei suoi confronti. Qualora la Corte dovesse sposare la tesi del PP, chiede che venga considerato l’art. 133 cpv. 2 CP e che non venga punito. Se si osservano bene le immagini della videosorveglianza e si presta particolare attenzione alle dichiarazioni degli agenti di custodia, IM 2 si dimena per cercare di parare i colpi e allontanare gli __________, ma niente di più. Egli non ha alimentato il conflitto. Il calcio a cui fa riferimento la PP non è altro che un calcio di poco conto che non ha provocato né la reazione di IM 6, né dei componenti del gruppo di __________. Chiede che le spese della difesa vengano poste a carico dello Stato esclusivamente, senza obbligo di restituzione da parte dell’imputato, quale istanza di indennizzo ex art. 429 CPP. Non vi sono invece richieste di indennizzo per l’ingiusta carcerazione, essendo che sta comunque espiando un’altra pena;
- l’avv. DUF 5, difensore dell’imputato IM 5, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 5 al momento dei fatti si trovava alla Stampa da un paio di mesi, dove era stato trasferito anche grazie alla sua buona condotta. Si ritrova ora imputato in questo procedimento siccome l’accusa è convinta che egli abbia sferrato ripetutamente dei calci a IM 8. Questa teoria, sarebbe basata su quanto risultato da una serie di interrogatori e sul video. Nessuno dei testimoni ha tuttavia riferito di aver visto IM 5 colpire qualcuno, nemmeno la presunta vittima dei calci. Gli agenti di custodia hanno indicato IM 5 solo dopo aver visto le immagini della videosorveglianza. Ripercorre le loro dichiarazioni (__________, __________). A dispetto di quanto sostenuto dall’accusa, non ci sono elementi oggettivi, ed i filmati non bastano: sono di pessima qualità e mostrano immagini incomprensibili. La difesa si chiede come IM 5 possa figurare fra gli imputati. Egli non viene quasi mai citato negli interrogatori e non è nemmeno stato invitato a partecipare al confronto. Non ci sono prove di un qualsivoglia atto violento. Al minuto 9:12:21 del video, si nota solo una figura nell’ombra che si muove nella mischia, pare stia dando dei calci a qualcosa o a qualcuno che non è nemmeno visibile. La verità è che quella figura potrebbe essere chiunque e non si capisce cosa stia facendo. Piuttosto che dare dei calci pare che stia perdendo l’equilibrio all’indietro, come mostrato da IM 5 stamane in aula. Per usare le parole di IM 6 (verbale 5.12.18, pag. 4, riga 12 segg.) tutti erano lì, non si sa chi ha fatto cosa, c’era chi si picchiava e chi cercava di dividere ma non sa dire chi faceva cosa. A fronte di una tale confusione, in assenza di prove concrete che permettano di escludere ogni ragionevole dubbio, deve trovare applicazione il principio in dubio pro reo. La prima parte della rissa si è svolta al limite del campo di calcio all’ombra del porticato dove si è formato un groviglio di persone, durante questa fase secondo l’accusa sulla base del video al minuto 9:12:21 IM 5 avrebbe sferrato ripetutamente una serie di calci. Ma secondo il difensore, anche analizzando al microscopio l’immagine non si riesce a distinguere un bel niente. Lui ed il suo praticante ci hanno provato più volte, quello che l’accusa sostiene essere IM 5 non è altro che un ammasso di pixel che ad un certo punto sembra stia per perdere l’equilibrio, ma di certo non ha sferrato ripetutamente dei calci. IM 5 comunque non si è mai riconosciuto in questa persona. Quando due minuti più tardi la telecamera zoomma sulla scena, si possono contare almeno altre tre persone che indossano quei vestiti di quei colori. La rissa si è svolta in un penitenziario, è normale che i detenuti non dispongano di chissà quali abiti di colori differenti. Egli non nega di essere stato in mezzo alla mischia durante la prima fase della rissa, ma solo e soltanto per separare i contendenti. Stamattina ha prodotto tre immagini estrapolate dalla telecamera, trattasi di fermo immagine che secondo l’accusa dovrebbero provare la colpevolezza, ma che a mente del difensore non provano un bel niente. Ad ogni modo, come se tutto ciò non bastasse, attira l’attenzione della Corte sul fatto che IM 5 è stato sottoposto immediatamente a visita medica approfondita con lo scopo di accertare lesioni, il medico legale sul corpo di tutti ha riscontrato dei segni evidenti, e su IM 5 niente, se non un segno in alto sulla gamba destra in avanzata fase di guarigione. Egli era a piedi nudi, se avesse sferrato ripetutamente dei calci a piedi nudi lo si sarebbe visto. Ad ogni modo, terminata la prima fase della rissa gli animi sembrano placarsi. Dopo qualche minuto le ostilità ripartono, zona più illuminata, le persone presenti non sono così ammassate e si possono distinguere con maggior chiarezza. Ecco che si scorge IM 5, l’accusa sostiene che in questa fase egli avrebbe partecipato alla rissa rincorrendo IM 8, invece a mente del difensore si nota chiaramente IM 5 che cerca continuamente di allontanare un’altra persona, riuscendoci alla fine. L’accusa stessa nella ricostruzione dei fatti riconosce esplicitamente come IM 5 separa due contendenti. Egli non ha né provocato né alimentato gli scontri, ma ha contribuito a contenere i rischi e le conseguenze di quanto accaduto. Il suo comportamento non è dunque punibile. Il suo comportamento è sempre stato e continua ad essere esemplare. Questo emerge dall’inchiesta: egli è l’unico che è riuscito a separare dei contendenti, dunque trova applicazione l’art. 133 cpv. 2. Chiede in via principale proscioglimento da ogni accusa. Subordinatamente, qualora la Corte dovesse giungere al convincimento che l’imputato ha avuto un comportamento punibile, chiede che nella commisurazione della pena la Corte tenga conto del fatto che egli è già stato punito per quanto successo, nonché degli effetti che un’ulteriore condanna potrebbe avere sulla sua vita. Egli ha già subito una serie di provvedimenti carcerari che hanno avuto un impatto pesantissimo sulla sua vita. IM 5 è stato posto in regime di isolamento da 25 giugno al 7 agosto 2018, in seguito è stato trasferito a __________ dove ha passato più di un mese e mezzo nella sezione di massima sicurezza. Si tratta di un regime carcerario durissimo, dove i detenuti sono sorvegliati 24h su 24h e non possono parlare con nessuno. Poi regime __________, anche questo molto duro, e lui è stato l’unico detenuto sottoposto a questo tipo di regime, ancora paragonabile all’isolamento. Egli ha deciso di non presentare ricorso contro queste decisioni per evitare ulteriori ripercussioni. Dunque bisogna tenere conto del fatto che egli è stato già duramente punito per questi fatti. Egli durante questi mesi ha tenuto un comportamento esemplare. Chiede pertanto una condanna massima di 30 giorni detenzione, sospesi condizionalmente. Ritiene che le spese per la difesa d’ufficio siano da porre integralmente a carico dello Stato;
- l’avv. DUF 6, difensore dell’imputato IM 6, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputazione è ammessa. Anche se nel primo interrogatorio IM 6 ha mostrato una certa reticenza, già dal secondo verbale nel confronto e poi a verbale finale, come pure oggi in aula, ha mostrato una discreta collaborazione ammettendo di avere colpito IM 2 con un pugno. È comunque compito della difesa delimitare le circostanze che hanno determinato il coinvolgimento di IM 6 in questi fatti. Descrive come sono andati i fatti, rimarcando le provocazioni fatte da IM 2, rivolgendosi a IM 6 sempre con toni poco gentili, tanto da farlo sentire offeso. Dopo il primo contatto, i due si sono ritrovati in palestra, e la discussione si è riaccesa. IM 2 lo ha nuovamente minacciato mostrando un atteggiamento intimidatorio. Di fronte a queste minacce è normale che IM 6 si sia sentito intimorito e turbato. IM 6 non ha chiesto il raggruppamento degli __________. Questo è contestato anche da IM 4. Su come sono andate realmente le cose si esprimono IM 6 e IM 3 in maniera univoca e attendibile: IM 3, IM 4 e IM 6 sono concordi nel dire che quest’ultimo è andato a cercare IM 3 per fare da traduttore, siccome era anche amico di IM 2. Qui si evince la reale intenzione di IM 6 di quel momento, egli voleva chiarirsi con IM 2, nessuna intenzione bellicosa né raduno di gruppo per spedizione punitiva. Sotto il portico il gruppo stava chiarendo quella che era stata una mancanza di rispetto nei confronti di IM 6. IM 6 descrive quel momento a verbale, affermando di ricordare di avere sentito IM 8 dire a IM 2 “picchia questo figlio di puttana” e di aver reagito sferrando il primo pugno. Ha voluto colpire per primo vedendo IM 8 avvicinarsi per colpirlo a sua volta. IM 6 ha ammesso il primo colpo sebbene non vi fossero riscontri oggettivi contro di lui. In seguito è iniziata la scazzottata. Anche IM 6 è stato quindi letteralmente aggredito alle spalle da IM 2. Sottolinea come dal profilo oggettivo, IM 6 si è lasciato trascinare dall’istinto che è l’origine della rissa. Dal profilo soggettivo invece egli si trovava in uno stato di commozione d’animo, la sua libertà di determinarsi era palesemente minata. La sua capacità di trattenersi era turbata e si deve considerare nella valutazione della colpa. Dal secondo interrogatorio egli ha collaborato con gli inquirenti, affermando anche fatti che non sono sostenuti da nessun riscontro oggettivo. Così facendo egli mostra sincero pentimento.
Chiede di considerare la sua situazione famigliare: è sposato e ha una figlia nata quando si trovava già in carcere, ha una formazione ed è integrato. Sta scontando una pena di 3 anni e 6 mesi e sarà espulso dalla Svizzera per 8 anni. Egli, salvo questo episodio, ha sostanzialmente mantenuto una buona condotta in carcere, anche l’episodio del 10.10.17 ha portato ad una sanzione disciplinare di 20 franchi, non si può dunque considerare un precedente di violenze in carcere. Il rapporto prodotto dal carcere attesta quindi una buona condotta, tanto che la sua liberazione condizionale era prevista per il 10 marzo 2019. Egli ha pure lavorato durante la carcerazione ed ha effettuato corsi di formazione. È evidente che questo episodio avrà un peso sulla prognosi e ben difficilmente potrà essere liberato a breve. Oltre alla liberazione ambisce anche alla ripresa di un’attività lavorativa, come da documentazione prodotta. Egli dispone anche di un possibile alloggio, si è attivato per cambiare vita una volta rientrato in __________. Chiede una sensibile riduzione della pena richiesta dalla PP. Sulla sospensione condizionale questa è possibile solo se possono esserci circostanze particolarmente favorevoli. La difesa ravvede solide basi che sminuiscono la portata della precedente condanna, quali la buona condotta in carcere, il fatto che egli ha un lavoro per quando sarà scarcerato, come pure il fatto che l’infrazione da giudicare oggi non ha nessun rapporto con l’infrazione anteriore che riguardava gli stupefacenti. Chiede dunque una pena detentiva condizionalmente sospesa per un congruo periodo di prova per la cui durata si rimette alla Corte. Subordinatamente, chiede una pena parzialmente sospesa, e che la parte da espiare non sia superiore alla metà. Chiede infine l’approvazione della sua nota d’onorario;
- l’avv. DUF 4, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in carcere vigono regole diverse ed ogni aspetto della vita è vissuto in modo diverso. Il carcere serve per scontare le pene di quello che si commette fuori dal carcere, di solito. Ad alcuni detenuti non è nemmeno noto che all’interno del carcere si applichi il codice penale. Permane la percezione che tutto resterà sanzionato solo disciplinarmente durante la detenzione, senza ulteriori pene. Questo è quello che ha percepito IM 4. Continue pressioni, provocazioni, che vengono risolte internamente, direttamente, tra uomini. Questo è il contesto socioculturale in cui si è mosso il suo rappresentato, giusto o sbagliato che sia, sarà da considerare nella commisurazione della pena. Non entra nel merito delle fasi mattutine e battibecchi tra gli altri detenuti. Per IM 4 l’intenzione era quella di placare gli animi, ma la discussione è degenerata subito in una rissa. IM 4 ritiene non aver partecipato alla rissa, o di aver avuto quell’atteggiamento che figura nel cpv. 2 dell’art. 133 CP. IM 4 ha placcato IM 8 facendolo cadere, ma questo non gli è rimproverato nell’AA. L’AA imputa a IM 4 di essersi gettato su IM 8, di averlo fatto cadere a terra, di avergli sferrato un calcio e di averlo inseguito insieme ad altri. Il difensore rimarca che l’inseguimento non è un atto di violenza e quindi va scartato dai comportamenti che configurano il reato. La parte fondamentale che lo riguarda è quella del secondo atto. Si rallegra del fatto che il carcere abbia inteso aumentare la videosorveglianza a seguito di questi fatti. Ripercorre le dichiarazioni rese dagli agenti di custodia, per nulla concordanti (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________). La situazione delineata è poco evidente, le telecamere non aiutano a mostrare la realtà dei fatti, la qualità essendo è pessima. Tutti gli agenti hanno avuto delle visioni parziali, confuse e frammentarie, sia prima che dopo aver visionato i video agli atti. Circa le deposizioni degli agenti, vengono confermate le teorie scientifiche sui rischi di affidarsi alle deposizioni dei testimoni. Per i verbali degli imputati, premesso che ognuno cerca di tirare l’acqua al suo mulino, è certamente credibile il verbale di IM 2, che sin dalle prime dichiarazioni ricorda come l’intervento di IM 4 avesse avuto lo scopo di riappacificare i due. IM 6 ha ammesso di essere stato lui a picchiare IM 8 e IM 2, mentre che durante la seconda fase IM 4 ha solo tentato in ogni modo di calmare gli animi. Cita la DTF 131 IV 150, caso specifico che ha concluso per l’esenzione da ogni pena. La difesa rimarca come è difficile concepire un atteggiamento difensivo, o volto a separare i contendenti, restando puramente passivi. Contesta il fatto che IM 4 avrebbe sferrato un calcio a IM 8, dalle telecamere questo non risulta e i testimoni non lo hanno dichiarato. IM 4 verrebbe condannato per aver dato uno spintone e un calcio andato a vuoto, non fosse che questi due gesti si ritrovano nel contesto di una rissa, avrebbero potuto essere sanzionati con un decreto d’accusa. Dire che egli era presente al momento della rissa e che è stato visto correre è corretto, ma il punto è capire cosa egli abbia effettivamente fatto e con quale intenzione. A mente del difensore non vi sono elementi certi. Se IM 4 purtroppo non è riuscito nel suo intento, visto le gravi conseguenze patite da IM 8, se ne dispiace. Se rissa c’è stata, chiede l’applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP, essendo che tutti hanno sottolineato il ruolo rappacificatore di IM 4. Chiede che venga prosciolto, così da rientrare a casa propria già dal 30 marzo, com’era stato deciso. In via subordinata, ai fini della commisurazione della pena, chiede di considerare la colpa dell’autore in funzione della lesione del bene giuridico, ovvero le lesioni semplici riportate da IM 8, senza l’uso di armi. IM 4 avrebbe fatto propria una lite che non era sua, ma se così non fosse non avrebbe senso l’art. 133 cpv. 2 CP. Il CV di IM 4 è agli atti, egli ha solo voglia di tornare al suo paese per lavorare. Agli atti una dichiarazione giurata dei genitori che non stanno bene e non hanno nessuno a cui affidarsi, contano sul suo sostegno. Ha versato agli atti anche un contratto di lavoro in un mobilificio. IM 4 era incensurato fino al 2015. Chiede di considerare l’effetto che la pena avrà sulla sua vita e rammenta che con decisione del GPC vodese del 4 febbraio 2019, IM 4 è stato ritenuto meritevole di beneficiare della liberazione condizionale ex art. 86 CP, avendo avuto un comportamento più che adeguato nel corso della sua carcerazione. La decisione in questione è stata emessa in perfetta conoscenza del procedimento penale aperto in Ticino. Gli è stata riconosciuta una prognosi favorevole anche tenuto conto dell’espulsione dalla Svizzera. Per i fatti di specie, ha già pagato con altri 6-7 mesi di carcere chiuso. È in giovane età e vorrebbe tornare a casa, crearsi una famiglia. L’art. 42 cpv. 2 fa riferimento alla possibilità di sospendere la pena, anche in caso di precedenti, in presenza di condizioni particolarmente favorevoli. I precedenti di IM 4 sono di tutt’altra natura, la sua prognosi non è quindi per forza negativa. La PP nella sua requisitoria ha chiesto per IM 4 6 mesi da espiare. La difesa chiede invece che venga messo in libertà e possa rientrare a casa, riducendo la pena di 6 mesi in modo che anche la sospensione possa essere concessa. Accetta senza discussione la condanna che verrà emessa qualora fosse sospesa, sull’espulsione per 10 anni non ha nulla da dire né da rimproverare. Sulle spese si accoda agli altri.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Visti gli art. 12, 40, 46, 47, 133 CP;
82, 135, 220 e segg., 422 e segg., 429 CPP
22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 6 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
2. IM 2 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
3. IM 7 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
4. IM 3 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
5. IM 4 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
6. IM 5 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
7. IM 1 è autore colpevole di:
rissa
per avere,
il 23.06.2018, alle ore 09:10 circa,
a Cadro, presso il campo da calcio “prato verde” del penitenziario cantonale La Stampa,
preso parte a una rissa,
che ha visto coinvolti due gruppi di detenuti, ovvero da una parte IM 6, IM 4, IM 3, IM 7, IM 1 e IM 5, tutti di nazionalità __________, e dall’altra IM 2 e IM 8,
e che ha avuto quale conseguenza la lesione di IM 8 così come descritta dal certificato medico in atti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
8. IM 8 è prosciolto da ogni accusa.
9. Di conseguenza,
9.1. IM 6
è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) mesi.
9.2. IM 2
è condannato
9.2.1. alla pena detentiva di 5 (cinque) mesi.
9.2.2. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 6 (sei) mesi di cui al DAC no. 2015.1643 del 30 giugno 2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, fatto salvo l’esito della procedura ricorsuale pendente presso il Tribunale federale (6B_100/2018).
9.3. IM 7
è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) mesi.
9.4. IM 3
è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) mesi.
9.5. IM 4
è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) mesi.
9.6. IM 5
è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) mesi.
9.7. IM 1
è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) mesi.
10. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- senza motivazione scritta o di fr. 10'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/8 ciascuno, il resto a carico dello Stato.
11. Le spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. La nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 945.00
spese fr. 484.00
IVA (7,7%) fr. 110.00
totale fr. 1'539.00
11.2. La nota professionale dell’avv. DUF 9 è approvata per:
onorario fr. 3'268.80
spese fr. 63.00
IVA (7,7%) fr. 256.55
totale fr. 3'588.35
11.3. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 7'395.00
spese fr. 488.00
totale fr. 7'883.00
11.4. La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per:
onorario fr. 6270.00
spese fr. 85.50
IVA (7,7%) fr. 489.40
totale fr. 6'844.90
11.5. La nota professionale dell’avv. DUF 4 è approvata per:
onorario fr. 15'174.00
spese fr. 1'827.70
IVA (7,7%) fr. 1'309.15
totale fr. 18'310.85
11.6. La nota professionale dell’avv. DUF 5 è approvata per:
onorario fr. 5'572.70
spese fr. 500.00
IVA (7,7%) fr. 467.60
totale fr. 6'540.30
11.7. La nota professionale dell’avv. DUF 6 è approvata per:
onorario fr. 8'790.00
spese fr. 1'366.00
IVA (7,7%) fr. 782.00
totale fr. 10'938.00
11.8. La nota professionale dell’avv. DUF 7 è approvata per:
onorario fr. 12'845.00
spese fr. 642.25
IVA (7,7%) fr. 1'038.55
totale fr. 14'525.80
11.9. La nota professionale dell’avv. DUF 8 è approvata per:
onorario fr. 15'431.40
spese fr. 1'559.00
IVA (7,7%) fr. 1'308.25
totale fr. 18'298.65
11.10. Il condannato IM 1 (avv. __________ e avv. DUF 9) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'127.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.11. Il condannato IM 2 (avv. DUF 2) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’883.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.12. Il condannato IM 3 (avv. DUF 3) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’721.65 (fr. 6'844.90 qui approvati, più fr. 1'334.80 e fr. 2'541.95 già tassati dal MP ad AI 192 e AI 123), non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.13. Il condannato IM 4 (avv. DUF 4) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 18’310.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.14. Il condannato IM 5 (avv. DUF 5) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’540.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.15. Il condannato IM 6 (avv. DUF 6) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’938.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.16. Il condannato IM 7 (avv. DUF 7) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'525.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.17. La nota professionale dell’avv. DUF 8 per un totale di fr. 18'298.65 è posta integralmente a carico dello Stato (art. 135 segg. e art. 429 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 593.60
fr. 5'793.60
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 4 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 5 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 6 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Distinta spese a carico di IM 7 (1/8)
Tassa di giustizia fr. 625.--
Inchiesta preliminare fr. 25.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.20
fr. 724.20
============
Il rimanente 1/8 è a carico dello Stato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera