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Ticino Tribunale penale cantonale 24.07.2019 72.2019.109

24. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,666 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere senza essere autorizzato, in un certo periodo, importato, trasportato, detenuto, transitato, esportato, alienato e procurato in altro modo a terzi 533.34 g di cocaina

Volltext

Incarto n. 72.2019.109

Lugano, 24 luglio 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IMPU_1 rappresentato dall’avv. DUF1

in carcerazione preventiva dal 29 gennaio 2019 al 23 aprile 2019 (85 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 24 aprile 2019 al 10 giugno 2019 (48 giorni), in esecuzione anticipata della pena dall’11 giugno 2019;

imputato, a norma dell’atto d’accusa __________ del 24 aprile 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a ________ di _______, _______, __________, _________ e altre imprecisate località del Canton Ticino,

nel periodo compreso tra il 27.03.2018 e il 29.01.2019,

agendo in parte in correità con __________, _________, ____________ e altre non meglio identificate terze persone,

importato, trasportato, detenuto ed esportato dall’Italia, attraverso la Svizzera e per l’Italia, nonché alienato e procurato in altro modo a terzi complessivamente almeno 603.74 grammi lordi di cocaina,

sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

                               1.1.   a ________ di _________e in altre imprecisate località di confine del _____________, nel periodo compreso tra il 27.03.2018 e il 29.01.2019, agendo in parte in correità con ____________, _____________, ______________ e altre non meglio identificate terze persone, segnatamente il 27.03.2018, il 02.04.2018, il 22.04.2018, il 26.04.2018, il 03.05.2018, il 14.05.2018, il 04.06.2018, il 29.08.2018 e il 19.09.2018, a bordo del veicolo marca Audi modello ______targato ____________, e in altre 20 occasioni tra cui il 01.11.2018, il 09.11.2018, il 23.11.2018 e il 29.01.2019, a bordo del veicolo marca Audi modello A5 targato ____________, adottando, in almeno 12 di queste occasioni, la modalità denominata “staffetta” per verificare l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine e delle Autorità di polizia, importato in Svizzera, poi detenuto e trasportato fino a _____________ e lì esportato in Italia (___________), complessivamente almeno 447.74 grammi lordi di cocaina (trasportandone la prima volta 7.9 grammi lordi, altre 27 volte 15.8 grammi lordi e infine, il 29.01.2019, 13.24 grammi netti);

                               1.2.    a __________ e _____________, nel periodo compreso tra il 05.07.2018 e il 30.11.2018, agendo in correità con ____________ e _______________, alienato (al prezzo di CHF 100.00 al grammo) e procurato in altro modo (offrendoglieli) a ___________ complessivamente 156 grammi lordi di cocaina, sostanza stupefacente consegnata a quest’ultimo per il tramite dei correi _____________ e ___________ e solo in due occasioni personalmente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup e dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

Presenti:                  -   il Procuratore pubblico PP1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF1, a sua volta assistito dall’MLaw DUF2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:42 alle ore 15:45.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: quando il 29 gennaio 2019 IMPU_1 è stato fermato in possesso di stupefacenti, egli ha subito dichiarato di avere fatto, anche in altre occasioni, il corriere trasportando cocaina. Sul modus operandi ha affermato di avere fatto i trasporti sempre utilizzando l’Audi _____. Ha riferito di non avere venduto né direttamente né tramite terzi, ciò che tuttavia non corrisponde al vero. Vi sono 12 transiti con la modalità della staffetta, con 2 diverse automobili. Di questi 12 trasporti, 9 sono stati fatti con l’Audi _____ e dall’8 novembre 2018 entra in scena l’Audi _____. Nonostante le diverse auto, tutti e 12 i trasporti hanno molte cose in comune, e meglio avvengono sempre tramite il valico non presidiato di __________ di _______, sempre la sera dopo le 17:00 e sempre con la modalità della staffetta. IMPU_1 ha dichiarato che l’Audi _____da marzo a ottobre 2018 la usava lui e quindi anche questi 9 transiti altro non sono che ulteriori 9 trasporti di cocaina fatti da IMPU_1 che si aggiungono ai 20 da lui ammessi. IMPU_1 ha dichiarato dapprima di non conoscere i correi, poi di conoscerli solo di vista e in fine che forse lavoravano anche loro per le stesse persone con cui lavorava anche lui. IMPU_1, a mente dell’accusa, non era un mero corriere, ma si è occupato anche di vendita di cocaina, ciò che è stato scoperto quasi per caso nel corso dell’inchiesta, quando _________ ha riferito di avere incontrato in carcere la persona che contattava per i suoi acquisti di cocaina, persona che ha riconosciuto in IMPU_1. La PP riassume le dichiarazioni rese da _______ al proposito, osservando che egli ha riconosciuto i ragazzi che gli portavano lo stupefacente in _____ e ______, guarda caso proprio le persone che facevano da staffetta a IMPU_1, e che le sue dichiarazioni trovano conferma nell’arresto di questi ultimi, trovati in possesso di cocaina confezionata proprio come quella sequestrata a IMPU_1. Osserva inoltre che ______ ha riferito anche di altri dettagli, di cui può essere venuto a conoscenza solo direttamente tramite IMPU_1, e meglio la questione dello sblocco del telefono e della giustificazione per le sue entrate in Svizzera. ______ non ha mentito, ma non ha fatto altro che riferire quanto appreso da IMPU_1; egli, al contrario del qui imputato, ha voluto collaborare con le autorità e non aveva nessun motivo di mentire, anche perché in questo modo ha pure aggravato la sua posizione. IMPU_1 inizialmente ha addirittura dichiarato di non sapere chi fosse _______. La videosorveglianza del carcere del 5 febbraio, proprio la data indicata da ______, riprende IMPU_1 che parla con ______ per un’oretta. IMPU_1 nega, ritratta e mente, ostinandosi a sostenere di essere un semplice corriere. Quello che è certo è che le tracce papillari non prendono il volo e quindi egli, contrariamente a quanto sostiene, non si è limitato a prendere in consegna le bolas, ma le ha anche confezionate. Come indicato nel rapporto delle guardie di confine, IMPU_1 non è stato in _______ tutto il mese di agosto, come da lui dichiarato, ma unicamente per un certo periodo. Inoltre, la sua Audi _____ è scura e ha i vetri scuri, come descritto da ______. Di possibilità per collaborare IMPU_1 ne ha avute tante, ma ha deciso di non farlo, limitandosi ad ammettere i 20 trasporti, che non poteva negare, perché degli stessi aveva già riferito a una delle guardie di confine al momento del fermo. Se avesse voluto davvero collaborare avrebbe fornito il codice di sblocco anche del secondo cellulare. Ritiene quindi corretto il quantitativo trafficato così come indicato nell’atto d’accusa, e meglio 603.74 grammi di cocaina, che potrebbero anche diventare 533.34 grammi netti visto il peso netto dello stupefacente sequestrato.

La colpa di IMPU_1 è almeno mediamente grave, vista la quantità e la pericolosità della sostanza da lui trafficata, che aveva inoltre un elevato grado di purezza. Dal punto di vista soggettivo la colpa di IMPU_1 è grave, ha agito per mero scopo di lucro e conoscendo l’effetto della cocaina. IMPU_1 ha ostacolato gli accertamenti degli inquirenti, non fornendo il codice di sblocco del suo secondo telefono. Chiede la condanna alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi di cui 10 mesi da espiare e i restanti 24 sospesi con un periodo di prova di 3 anni e l’espulsione per 7 anni;

                                     -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata riassume si esprime sulla vita anteriore dell’imputato, osservando che egli non trovando lavoro è sempre stato a carico dei suoi genitori e della sua fidanzata. Da 3 anni è in disoccupazione e ha iniziato purtroppo a frequentare cattivi ambienti, bar, casinò e bordelli. Frustrato dalla mancanza di lavoro ha iniziato a frequentare un gruppo di persone che approfittando della sua debolezza lo hanno coinvolto in attività illecite. IMPU_1 si è mostrato collaborativo nel corso dell’inchiesta, ammettendo il suo coinvolgimento nel traffico.

Per quanto concerne il punto 1.1 la difesa rileva che IMPU_1 ha riconosciuto di avere effettuato da novembre 2018 al giorno del suo arresto complessivamente 20 trasporti, 20 bolas in 19 occasioni e 10 bolas nel primo trasporto. Egli ha funto da corriere, non sapeva il quantitativo di cocaina trasportata e neppure conosceva il grado di purezza. IMPU_1 riconosce di avere importato, trasportato, detenuto ed esportato 258.18 grammi di cocaina. Non vi è la prova che anche nei viaggi precedenti a quello che ha portato al fermo la purezza della cocaina fosse la medesima. Il rapporto di servizio rileva 12 passaggi doganali di IMPU_1, con una distanza temporale variabile da altri veicoli. L’accusa deduce erroneamente la presenza di cocaina in ogni viaggio a staffetta come pure lo stesso quantitativo di cocaina nei 20 viaggi di cui sopra. IMPU_1 ha dichiarato di non avere trasportato stupefacente prima di novembre 2018 e afferma di avere sempre agito da solo, negando ogni collaborazione con gli altri detentori di veicoli. IMPU_1 effettuava diversi passaggi doganali per accompagnare la fidanzata sul lavoro in Svizzera o recarsi da parenti o amici in Svizzera. Non vi è agli atti la minima risultanza che indichi una collaborazione con i detentori degli altri veicoli nonché che nel corso dei 20 viaggio fossero presenti 20 bolas di cocaina, la tesi accusatoria è fondata su ipotesi e non può che applicarsi il principio in dubio pro reo.

Contestata è anche l’alienazione di cocaina di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa. La difesa riassume le dichiarazioni rese da ______, osservando che le stesse non sono coerenti, lineari e credibili. Nel mese di agosto 2018 IMPU_1 era in ferie in ______ ed è rientrato unicamente il 22 agosto, come comprovato dai timbri di transito. Inoltre egli non è mai stato in possesso di un veicolo con i vetri oscurati, dunque non può essere lui la persona identificata da ________. Nel suo secondo interrogatorio ______ ha apportato sorprendenti aggiunte alla sua versione dei fatti. Innanzitutto pare ricordarsi d’un tratto che l’auto scura era sempre presente al momento della consegna e di avere incontrato IMPU_1 anche in un’altra occasione. A rendere tutto ancora più inattendibile vi è il fatto che _______ sia addirittura ricorso a degli appunti per riferire le sue dichiarazioni agli interroganti. Tutte le dichiarazioni di ______ sono interamente contestate da IMPU_1, il quale ha dichiarato di non averlo mai incontrato e di on averli mai venduto della droga, neppure tramite altre persone. Nel verbale di confronto del 4 marzo 2019 _____ conferma di avere avuto contatti con il fantomatico ________ unicamente tramite messaggio, mentre in precedenza aveva affermato di averlo sentito al telefono. _____ e _____ si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al di là di una conoscenza superficiale non vi è alcuna prova che vi fosse una collaborazione tra i due. Per quanto attiene al rapporto riassuntivo prodotto dalla PP comprova unicamente la presenza di IMPU_1 al bar. IMPU_1 è arrivato un’ora dopo il passaggio del primo veicolo e si è limitato a bere un caffè come è solito fare. Per quanto riguarda le dichiarazioni della signora _______ e il fatto che la droga fosse confezionata in maniera simile, si tratta unicamente di vaghi indizi di una connessione e non certo una prova. Non vi sono elementi che sostengano la tesi che IMPU_1 fosse a capo o collaborasse con questi cavallini. Si rileva inoltre che le perquisizioni al suo domicilio hanno dato esito negativo. Anche tale reato poggia unicamente su delle supposizioni. Capo saldo del procedimento penale è sicuramente il principio in dubio pro reo. La difesa ritiene che tale accusa a carico dell’imputato non è fondata e non è data la responsabilità penale di IMPU_1.

La difesa concorda che gli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per il quantitativo e l’agire riconosciuto da IMPU_1, sono dati.

Quanto alla commisurazione della pena, osserva che il grado di purezza della cocaina trasportata e rinvenuta è piuttosto alto, ma IMPU_1 non ne aveva idea. Va inoltre ribadito che si è a conoscenza della purezza unicamente di un piccolo quantitativo trasportato. IMPU_1 non ha mai avuto nessun influsso sulle condizioni di vendita e operava come mero strumento dei suoi capi e operava come pedina di poco conto. Di principio viene considerata meno grave la colpa del corriere rispetto a chi acquista lo stupefacente per rivenderlo. IMPU_1, inoltre, era in debito con i suoi capi e per questo motivo ha effettuato i trasporti. Egli si è sempre trovato confrontato con gravi difficoltà lavorativa e la situazione economica è sempre stata precaria. IMPU_1 si sentiva un grande peso per i suoi genitori e per la sua fidanzata, che dovevano mantenerlo. Egli è inoltre incensurato e non ha mai nascosto di essere stato coinvolto in gioventù in reati bagatellari con le autorità ______. IMPU_1 ha collaborato sin dall’inizio e ha fornito dettagli sull’organizzazione di cui non è che l’ultimo anello, pur temendo per l’incolumità della sua famiglia e della sua fidanzata. In carcere IMPU_1 ha lavorato con profitto e piacere, sempre mantenendo un comportamento corretto e una volta uscito ha intenzione lavorare; a comprova di ciò vi è la dichiarazione dello zio. Chiede una riduzione della pena proposta, di modo che ammonti al massimo a 20 (venti) mesi, e che l’esecuzione sia sospesa condizionalmente secondo l’art. 42 CP, non essendo data una prognosi negativa, ma al contrario favorevole, e ch e IMPU_1 sia rilasciato a seguito del giudizio. Qualora la corte dovesse ritenere una pena supeiore ai 24 meis chiede che sia sospesa parzialmente e che la parete da epiare non superi i 6 mesi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 66a, 69, 70 CP;

19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

                                   1.   è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo 27 marzo 2018 – 29 gennaio 2019, a _______ di _______, _______, _______, ________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, importato, trasportato, detenuto, transitato, esportato, alienato e procurato in altro modo a terzi 533.34 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IMPU_1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti nella misura di 70.40 grammi di cocaina.

                                   3.   Di conseguenza,

IMPU_1 è condannato

                               3.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IMPU_1 dal territorio _______ per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

                                   6.   È ordinata la confisca del telefono cellulare e della carta SIM.

                                   7.   È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese dell’autoveicolo Audi _____.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.00 (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF1 è approvata per:

onorario                      fr.        6'903.90

spese                          fr.           529.90

totale                           fr.        7'433.80

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’433.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           123.05

                                                             fr.        1'623.05

                                                             ============

72.2019.109 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.07.2019 72.2019.109 — Swissrulings