Incarto n. 72.2018.90
Lugano, 24 maggio 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 6 GI 2 7
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1. i cui dati sono noti alla Corte; rappresentato dalla __________, __________
contro
IM 1 e residente a rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 13 gennaio 2016 al 24 febbraio 2016 (43 giorni);
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 71/2018 del 20 aprile 2018, emanato dal PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo aprile 2012 – 13 gennaio 2016, a __________,
importato, trasportato, depositato, alienato e procurato in altro modo a terze persone complessivamente 660.3 grammi di cocaina,
1.1 di cui 557.7 grammi di cocaina da lui alienati, in più occasioni, e meglio,
1.1.1 per avere, nel periodo aprile 2012 – giugno 2013, a __________, alienato 335 grammi di cocaina a consumatori locali, tra i quali __________, __________, __________, tale __________ e tale Steve, stupefacente confezionato in involucri da 0.7/0.8 grammi al prezzo di CHF 150.00/180.00 l’uno;
1.1.2 per avere, nel periodo metà marzo 2015 – 13 gennaio 2016, agendo parzialmente in correità con __________, a __________, alienato 222.7 grammi di cocaina a consumatori locali, tra i quali __________ e __________, stupefacente confezionato in involucri da 1 grammo al prezzo di CHF 100.00 l’uno, rispettivamente in sacchetti da 4.3 grammi al prezzo di CHF 850.00 l’uno;
1.2 per avere, in tre distinte occasioni, dall’Italia, attraverso il valico doganale di __________, importato in Svizzera e trasportato 150 grammi di cocaina di cui 50.2 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 78.3%) da lui depositati all’interno di un armadietto nello spogliatoio dello __________ da lui gestito, e più precisamente nell’armadietto in uso a __________ che ha custodito lo stupefacente destinato a essere alienato a terze persone;
1.3 di cui 52.4 grammi di cocaina, da lui procurati gratuitamente, alla ex moglie __________ e a __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. b, c LStup;
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo settembre/dicembre 2015, a __________, procurato gratuitamente alla sua compagna __________ 16 grammi di eroina, stupefacente precedentemente acquistato da __________ e __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 1 lett. c LStup;
3. appropriazione indebita
per essersi, il 07.06.2013, __________,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
appropriato di una cosa mobile altrui a lui affidata,
e meglio, per essersi,
in qualità di genitore titolare dell’autorità parentale sul figlio __________, ai danni di quest’ultimo, appropriato indebitamente a profitto proprio di CHF 2'500.00, prelevando detto importo dal conto risparmio del figlio minorenne, giustificando all’impiagato di banca che detto prelievo sarebbe stato invece destinato all’acquisto di una nuova cameretta per il figlio ai sensi dell’art. 318 segg. CCS;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 138 cifra 1 CP;
4. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 01.07.2014 – 31.01.2016, a __________, omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di versare al figlio __________), il contributo alimentare fissato dalla Pretura di __________ il 21.05.2014 in CHF 700.00 mensili, accumulando così arretrati dal mese di luglio 2014 al mese di gennaio 2016 per complessivi CHF 6’000.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 217 cpv. 1 CP;
5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2014 – 13 gennaio 2016, a __________, intenzionalmente consumato 56 grammi di cocaina, 38 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 19a cifra 1 LStup;
Presenti: - il PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 11:14.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal Procuratore pubblico nell’atto d’accusa e propone quindi alle parti, per quanto attiene ai fatti imputati a IM 1 di cui al punto 3. dell’atto d’accusa n. 71/2018 del 20 aprile 2018, di aggiungere l’ipotesi subordinata del reato appropriazione semplice ai sensi dell’art. 137 CP.
Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la persona che si è presentata in aula quest’oggi non è la stessa vista due anni fa. IM 1 ha infatti abbandonato il mondo della droga che per quattro anni lo aveva rapito, rovinandogli la vita, sia privata che professionale.
Ciò non toglie, comunque, ch’egli abbia sbagliato, come ha del resto riconosciuto nel corso dell’odierno dibattimento. Ammessi dall’imputato sono pure stati tutti i fatti di cui all’AA.
Pur dando atto dell’impegno profuso dall’imputato dopo la sua scarcerazione, la PP rileva che, per gli sbagli commessi, IM 1 deve comunque pagare e ciò nonostante il pentimento espresso dal prevenuto, la sua collaborazione e l’incensuratezza.
Prosegue ricordando ch’egli ha importato, trasportato, alienato e depositato circa 660 grammi di cocaina, oltre ai 16 grammi di eroina procurati a titolo gratuito alla propria compagna. L’accusa rammenta che IM 1 ha anche prelevato fr. 2'500.- dal conto risparmio del figlio minorenne, denaro che ha nel frattempo restituito. Non da ultimo, dal 1 luglio 2014 al 31 gennaio 206, l’imputato ha pure omesso di versare i contributi di mantenimento a favore del figlio. Anche in questo caso quanto in arretrato è stato poi corrisposto. Tutto quanto precede è stato commesso dall’imputato ad un solo scopo; sniffare cocaina.
Con tutte le incognite del caso, la PP rileva che ad oggi si può credere che la prognosi dell’imputato è favorevole. Egli sembra infatti determinato a portare avanti la nuova vita che ha saputo costruirsi nel corso degli ultimi due anni, sebbene nel mondo della droga parrebbe essere a suo tempo finito senza motivo.
Tenuto conto di quanto sopra, l’accusa chiede che l’imputato sia condannato a una pena detentiva di 30 mesi, di cui almeno 6 da espiare, con sospensione condizionale dei restanti 24 mesi per un periodo di prova di 4 anni. Chiede altresì la condanna alla multa di fr. 100.- per la contravvenzione alla LStup, e meglio per il consumo di cocaina.
Venendo ai sequestri, l’accusa chiede la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei tre cellulari, per i quali non si oppone al dissequestro, purché ciò avvenga previa cancellazione della memoria a spese di IM 1;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: è imperativo evitare che IM 1 debba interrompere il rientro ad una vita normale. Quanto riferito nell’odierno interrogatorio ha reso evidenti i miglioramenti intervenuti nella vita dell’imputato dopo l’infausta sbandata che lo ha condotto qui. Non è da tutti riuscire a rimettersi in careggiata ed avere, oggi, una vita personale e professionale corretta, riuscendoci anche senza fare capo, salvo per quanto attiene ad Ingrado, ad un aiuto professionale. Quest’ultimo aspetto, e meglio la decisione di non ricorrere all’aiuto di uno psicoterapeuta/psichiatra non deve, a mente del difensore, giocare a sfavore dell’imputato, la cui forza di volontà deve, anzi, essere ritenuta ammirevole.
L’avv. DUF 1 ricorda in tal senso che IM 1 ha già indicato che, se del caso, sarebbe disposto a continuare la sua presa a carico da parte di Ingrado, oltre che a seguire un trattamento ambulatoriale.
Rileva che la prognosi del proprio assistito è sicuramente favorevole. Un ritorno in carcere coinciderebbe con la distruzione di quello che IM 1, in oltre due anni, ha creato. Vorrebbe dire costringerlo a tornare al palo, probabilmente con una motivazione minore di quella che aveva uscendo dal carcere preventivo.
La difesa rileva che i quantitativi di stupefacenti imputatigli sono considerevoli, ma, rammenta il legale, IM 1 non ha precedenti penali e, seppur dopo qualche iniziale reticenza, ha fornito piena collaborazione nell’accertamento dei fatti.
Egli si è poi sottoposto a circa 40 controlli tossicologici, sempre con esito negativo. IM 1 vi si è mai sottratto, pur dovendosi ogni volta sobbarcare un viaggio di __________ ore per sottoporvisi.
La sua condotta, negli ultimi due annin è quindi da considerarsi talmente buona che non vi è spazio per alcun timore di sue ricadute.
Occorre tener conto, per riuscire a contenere la pena in due anni, da porre al beneficio della sospensione condizionale, anche del fatto che, nel limite delle sua possibilità, IM 1 ha restituito, sia all’ACPR 2, che al figlio, quanto doveva, rispettivamente che i quasi due anni e mezzo trascorsi dalla fine del carcere preventivo andrebbero in fumo dovendo ora egli tornare in carcere.
Il difensore chiede quindi che nei confronti dell’imputato sia pronunciata una pena totalmente sospesa. Per prevenire meglio eventuali ricadute, comunque molto improbabili, il legale indica che il proprio assistito si sottoporrebbe senz’altro ad un seguito ambulatoriale, atto a completare il sostegno che lui stesso in questi due anni e mezzo si è dato e che ha ricevuto dalla propria compagna.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 94, 95, 106, 137, 138 cifra 1 CP;
19 cpv. 1 lett. c, 19 cpv. 2 lett. a, 19a cifra 1 LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo aprile 2012 - 13 gennaio 2016, a __________,
e meglio, per avere,
1.1.1. alienato 335 grammi di cocaina a consumatori locali nel periodo aprile 2012 – giugno 2013;
1.1.2. agendo parzialmente in correità con __________, a ____________________, alienato 222.7 grammi di cocaina a consumatori locali nel periodo metà marzo 2015 – 13 gennaio 2016;
1.1.3. importato in Svizzera dall’Italia e trasportato 150 grammi di cocaina in tre distinte occasioni, attraverso il valico doganale di __________, di cui 50.2 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 78.3%) poi depositati all’interno di un armadietto nello spogliatoio dello __________ da lui gestito;
1.1.4. procurato gratuitamente alla ex moglie __________ e a __________ complessivi 52.4 grammi di cocaina;
1.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo settembre – dicembre 2015, a __________, procurato gratuitamente alla propria compagna, __________, 16 grammi di eroina;
1.3. appropriazione semplice
per essersi,
il 7 giugno 2013, a __________,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
a danno del proprio figlio __________,
appropriato a profitto proprio di CHF 2'500.00, prelevando detto importo dal conto risparmio del figlio minorenne;
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo 24 maggio 2015 – 13 gennaio 2016, a __________, intenzionalmente consumato 26.8 grammi di cocaina.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Il procedimento nei confronti di IM 1,
2.1. è abbandonato per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, di cui al punto 4. dell’AA n. 71/2018;
2.2 è abbandonato limitatamente a quanto riferito al periodo dal gennaio 2014 al 23 maggio 2015 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, di cui al punto 5. dell’AA 71/2018.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. alla multa di CHF 100.- (cento), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno).
4. L’esecuzione della pena detentiva
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
5. Per la durata di un anno è ordinato, quale norma di condotta, l’obbligo di sottoporsi a regolari controlli tossicologici, presso Ingrado, come finora.
6. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
7. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.- (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'756.20
spese fr. 401.70
IVA (7,7%) fr. 848.85
totale fr. 13'006.75
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'006.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'658.10
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 143.65
fr. 4'401.75
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