Incarto n. 72.2018.43
Lugano, 13 marzo 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa 294/2017 del 16.10.2017 emanato dall’allora Procuratore pubblico __________, di
1. guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Peugeot targata (D) __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida germanica, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 03.03.2016, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ l’11.08.2017;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr. in rel. con l’art. 45 cpv. 1 OAC;
Presenti: - l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, assente ingiustificato
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:21.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente costata l’assenza ingiustificata di IM 1.
Il Presidente costata che l’imputato è stato regolarmente citato, per la seconda volta, con lettera raccomandata dell’11.1.2019 (doc. TPC 41) e tramite pubblicazione sul FU dell’11.1.2019 (doc. TPC 41) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
La Corte e l’avv. DUF 1 si danno reciprocamente atto che sono date le condizioni per un giudizio contumaciale ex art. 366 segg. CPP.
Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda che l’opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
Il Presidente propone al difensore d’ufficio le seguenti modifiche al decreto d’accusa in opposizione:
-- a pag. 1, alle generalità, prima di __________ (D) si aggiunge __________;
-- a pag. 1, all’imputazione, richiamato l’AI 1, si aggiunge 306 dopo Peugeot.
Il difensore d’ufficio si dichiara d’accordo con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di conseguenza.
Sentiti: - l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Il mio intervento si basa unicamente sugli atti istruttori in quanto non sono riuscito a contattare il mio assistito. I fatti contestati all’imputato non trovano nessun riscontro oggettivo agli atti. Emerge unicamente che l’imputato è stato oggetto di un controllo di polizia mentre dormiva in auto. Quest’ultimo ha infatti riferito di non aver condotto il veicolo ma che a farlo era stato un suo amico. Non vi sono dunque evidenze materiali che attestino il fatto che il signor IM 1 ha condotto l’auto. Sulla base di cosa allora l’imputato deve essere condannato, su una deduzione degli agenti di polizia? Vero che il signor IM 1 non ha collaborato, ma si ricorda che l’onere della prova spetta all’autorità inquirente. Nemmeno i suoi precedenti possono essere utilizzati per valutare la credibilità delle sue affermazioni. Per tutti questi motivi e richiamato il principio in dubio pro reo, si chiede il proscioglimento dell’imputato. Nella denegata ipotesi in cui questa Corte ritenesse adempiuti gli elementi del reato, si chiede una riduzione della pena, considerate le condizioni economiche del signor IM 1. Si chiede infine il dissequestro del veicolo. A titolo completivo produce la sua arringa in forma scritta che viene assunta quale doc. Dib. 2.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34 segg., 40, 41, 46, 47 e 89 CP;
95 cpv. 1 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg., 366 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. guida senza autorizzazione
per avere, a __________, l’11.8.2017, condotto l’autovettura Peugeot, targata (D) __________, malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida germanica emanato nei suoi confronti dalla competente autorità amministrativa il 3.3.2016 per un periodo indeterminato;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.
2. Di conseguenza, trattandosi di pena integralmente aggiuntiva ai decreti d’accusa del 4.1.2018 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino e del 22.3.2018 dell’Untersuchungsamt __________, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
3. È revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.- decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa del 12.2.2015 dell’Untersuchungsamt __________, __________.
4. Si rinuncia al ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 88 giorni dipendente dalla liberazione condizionale di data 8.4.2017 per le condanne emesse nei suoi confronti il 22.1.2014, 31.3.2014, 12.2.2015, 29.9.2015 e 28.4.2016.
5. A deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa è ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura Peugeot 306, targata (D) __________.
6. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 3'000.- (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale del 13.3.2019 dell’avv. DUF 1, __________ è approvata per:
onorario fr. 1'149.00
spese fr. 201.90
IVA (7.7%) fr. 103.50
totale fr. 1'454.40
7.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'454.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. IM 1 è reso attento del fatto che:
8.1. entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);
8.2. parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368 cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 9 del presente dispositivo.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubblicazione su FU fr. 651.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 92.50
fr. 2'443.50
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