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Ticino Tribunale penale cantonale 29.03.2018 72.2018.37

29. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,750 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Alienato, procurato in altro modo a terzi e detenuto per l’alienazione 88.65 gr di eroina; consumato 330 gr di eroina e 100 pastiglie di metadone, nonché detenuto 29 gr di eroina destinata al proprio consumo. Agito in stato di scemata imputabilità

Volltext

Incarto n. 72.2018.37

Lugano, 29 marzo 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 21.11.2017 al 18.01.2018 (58 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 19.01.2018

imputato, a norma dell’atto d’accusa 25/2018 del 5 febbraio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2017 - 21.11.2017, a __________, __________ e in più località del Cantone Ticino, alienato, procurato in altro modo a terzi e detenuto per l’alienazione, un totale complessivo di circa 88.65 grammi di eroina, e meglio,

                               1.1.   nel periodo luglio 2017 - 21.11.2017, a __________ ed in altre località del Sottoceneri, alienato, sotto forma di singole buste dosi da 0.2 grammi l’una al prezzo di CHF 40.00, ma pure di buste da 1 grammo l’una al prezzo di CHF 100.00/200.00 e procurato in altro modo a consumatori perlopiù identificati, un totale di circa 78.65 grammi lordi di eroina; sostanza stupefacente da lui acquistata a __________ e a __________;

                               1.2.   detenuto, a scopo di alienazione, il 21.11.2017, ad __________, al momento del fermo di polizia, circa 10 grammi netti di eroina (con grado di purezza attestato tra l’11% e il 14%).

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                               2.1.   consumato, a __________ ed in altre località della Svizzera, dal luglio 2017 al 21.11.2017, un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma almeno  330 grammi di eroina, un imprecisato quantitativo di cocaina e 100 pastiglie di metadone; nonché

                               2.2.   detenuto, ad __________, il 21.11.2017, un quantitativo di circa 29 grammi netti di eroina destinata al proprio consumo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 let. c e d LStup e art. 19a cifra 1 LStup 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 15:16.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti inseriti nel rinvio a giudizio sono quelli che emergono dagli accertamenti agli atti e sono stati ammessi dall’imputato anche in aula. L’accusa rileva che l’imputato è recidivo specifico, essendo stato da poco condannato alla pena detentiva di 20 mesi per infrazione alla LStup. La PP riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato, rilevando che questi, soggiornante in Italia, si recava giornalmente in Ticino ai fini del suo traffico e si era anche premurato di creare una base logistica nel nostro Cantone. A modo suo si era organizzato per continuare a garantirsi il suo consumo vendendo eroina. A mente dell’accusa, non si può dire che l’imputato abbia collaborato attivamente, avendo egli ammesso solo ciò che non poteva negare. Egli in particolare non ha fornito i nomi delle persone da cui si procurava lo stupefacente, né quelli degli acquirenti che non fossero già stati identificati.

Rileva che i fatti sono stati commessi nel periodo di prova della precedente condanna a 20 mesi di pena detentiva, e quindi con l’obbligo di pronunciarsi su un’eventuale revoca. A mente dell’accusa, la sospensione condizionale della precedente condanna andrebbe revocata, anche perché le precedenti condanne sono specifiche e di una certa importanza. Occorre inoltre tenere conto del fatto che IM 1 agiva sì per garantirsi il suo consumo, ma non ha certo agito come uno sprovveduto. Egli avrebbe le risorse fisiche secondo l’accusa, perché il suo stato di dipendenza è altalenante, ha avuto diversi periodi in cui non ha avuto bisogno dell’eroina, ha intelligenza e buona manualità ed è anche un ottimo __________; non gli mancherebbero quindi le risorse per trovare un impiego e allontanarsi dalla droga. L’imputazione in oggetto, a mente dell’accusa, merita una pena detentiva di almeno 14 (quattordici) mesi da espiare. Non si può non considerare che il lungo periodo carcerario passato non ha avuto un buon effetto deterrente, tenuto conto dei suoi precedenti. L’esame oggettivo degli atti fa propendere per una prognosi negativa futura e quindi per una revoca della sospensione condizionale della precedente pena. Nel caso di revoca si giustificherebbe, a mente dell’accusa, anche una compressione della pena per i fatti del procedimento in oggetto, di modo da arrivare a una pena complessiva di 28 (ventotto)/30 (trenta) mesi. Per la contravvenzione alla LStup, visto l’importante consumo, ritiene equa una multa di CHF 1'000.00 (mille);

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti sono sostanzialmente ammessi. Per scrupolo di patrocinio segnala che in inchiesta vi erano alcuni casi in cui le dichiarazioni di IM 1 e degli acquirenti non collimavano; per queste divergenze si rimette al giudizio della Corte. Rileva che la piccola attività di spaccio del suo assistito era finalizzata sostanzialmente a garantirsi il proprio consumo e al massimo a pagare qualche bolletta o il mutuo se avanzava qualcosa.

Quanto alla commisurazione della pena, il difensore fa un breve riassunto della vita dell’imputato, sottolineando che lo stesso ha sofferto molto della morte del padre, avvenuta quando lui era ancora adolescente, e da qui è anche nato il suo problema dapprima con l’aggressività e poi con l’eroina. I precedenti penali dell’imputato sono quasi tutti legati al consumo di stupefacenti, che sopraggiunge sempre quando questi si trova senza lavoro, con conseguenti problemi finanziari e troppo tempo libero. Per la prognosi rileva che il lavoro l’ha sempre tenuto lontano dai guai e che non ha mai seguito un percorso terapeutico per risolvere la questione della droga, in cui si rifugia quando ha dei problemi. Come emerge dalla documentazione prodotta il 21 marzo 2018, questi elementi positivi oggi ci sarebbero, in quanto IM 1 ha trovato un lavoro presso una persona disposta ad assumerlo purché possa cominciare già nei prossimi mesi, e l’imputato ha preso contatto anche con una psicologa che lo seguirà non appena uscito dal carcere, ciò che non era mai avvenuto in precedenza; è la prima volta che l’imputato si è deciso a cambiare, anche perché si è reso conto per la prima volta che ha qualcosa da perdere, ovvero la casa che ha insieme alla madre __________; la madre non può onorare da sola il mutuo e se IM 1 non paga vi è il rischio che la casa venga pignorata e realizzata. A favore dell’imputato va poi considerata, a mente dell’accusa, una scemata imputabilità di grado lieve e il fatto che ha agito per procurarsi lo stupefacente, un comportamento processuale discreto e il fatto che è una persona che ha le risorse per fare bene e uscire dall’illegalità. È vero che è piuttosto pesantemente recidivo, ma con riferimento alla condanna del 29 settembre 2014 la difesa segnala che perlomeno i fatti odierni sono meno gravi degli ultimi. Riconosce che le condizioni per sospendere la pena nuova non siano date, ma sostiene che per revocare la sospensione della pena precedente serve una prognosi negativa e per la prognosi bisogna tenere conto anche di tutti gli elementi positivi. Conclude chiedendo, in via principale, per i fatti odierni, una pena detentiva da espiare di 8 (otto)/10 (dieci) mesi e la proroga del periodo di prova della pena precedente per 1 (un) anno. In via subordinata, se la Corte decidesse per la revoca, chiede che venga fissata una pena unica in applicazione dell’art. 49 CP, che non sia superiore a 22 (ventidue)/24 (ventiquattro) mesi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 69 CP;

19, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo luglio 2017 – 21 novembre 2017, a __________, __________ e in più località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, alienato, procurato in altro modo a terzi e detenuto per l’alienazione 88.65 grammi di eroina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

                            1.2.1.   nel periodo luglio 2017 – 21 novembre 2017, a __________ e in altre località della Svizzera, consumato 330 grammi di eroina e 100 pastiglie di metadone, nonché per avere,

                            1.2.2.   il 21 novembre 2017, ad __________, detenuto 29 grammi di eroina destinata al proprio consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 20 mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 29 settembre 2014 della Corte delle assise correzionali di __________.

                                   3.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

                               3.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP;

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro, nonché la confisca di tutto il restante sotto sequestro, eccezion fatta per i cellulari, che sono dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 750.00 con motivazione scritta o di fr. 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario            fr.    10'719.90

spese                fr.         869.00

totale                 fr.    11'588.90

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’588.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.      16'148.30

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           122.05

                                                             fr.      16'970.35

                                                             ============

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