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Ticino Tribunale penale cantonale 14.03.2019 72.2018.258

14. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·873 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Imputato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere circolato alla velocità di 138 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h. Esecuzione della pena pecuniaria sospesa

Volltext

Incarto n. 72.2018.258

Lugano, 14 marzo 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 303/2018 del 29 novembre 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con alla velocità di 138 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________ il 25 agosto 2018;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

Presenti:                   -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

Sentiti:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la fattispecie è semplice. Il signor IM 1 circolava sulla strada cantonale in territorio di __________, quando effettuava un sorpasso. La manovra è avvenuta in piena sicurezza, con fondo asciutto, visibilità perfetta e senza traffico in contromano. Dopo il superamento non ha frenato, volendo lasciare che l’auto decelerasse lentamente. Purtroppo, prima che questo accadesse, è incappato nell’apparecchio radar alla velocità di 138 km/h.

Nonostante non vi fosse il posto di blocco, egli si è subito notificato motu proprio, ammettendo di essere alla guida. Altri avrebbero magari voluto vedere prima la foto e, se non fosse stata chiara, negare di essere il conducente.                

Il decreto d’accusa del 29 novembre 2018 è stato emanato quale pena unica a fronte di una precedente condanna per lesioni colpose (60 aliquote sospese), legate a un incidente durante una manovra di carico quando era al comando di un __________. Purtroppo non ha impugnato quel decreto, sia per un consiglio mal riposto, sia perché la pena era mite e con la condizionale. È comunque importante rilevare che si era trattato di un errore in buona fede, non avendo verificato nello specchietto che l’assistente aveva agganciato un carico. E quest’ultimo non aveva avvisato dell’aggancio del carico quando il IM 1 stava per __________. __________. Purtroppo per sfortuna l’assistente è rimasto impigliato e ferito a un braccio.

Il secondo decreto commina 180 aliquote; pena che non viene contestata. Le aliquote sono troppo elevate sia per numero che in entità.

Ciò che appare invece eccessivo è la mancata concessione della sospensione condizionale.

Il signor IM 1 non è un delinquente, ma un onesto lavoratore che è incappato in un incidente involontario (primo decreto) e poi in un controllo di velocità eccessiva.

Se pensiamo che i “pirati” (le virgolette sono più che opportune) della strada vengono di regola puniti con un anno di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale, se ne conclude che non si comprende come in questo caso non sia stata data anche a lui la prognosi favorevole. È vero che ha un precedente di circolazione, ma è di molti anni fa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

3, 27, 32, 90 LCStr.; 4a ONC; 22 OSS;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere, a __________ il 25 agosto 2018,

circolato con la vettura Subaru targata TI __________ alla velocità di 138 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

- alla pena pecuniaria di fr. 12'000.-, corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna;

- alla multa di fr. 1’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 10 (dieci) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a 110.- fr l’una, di cui al DAC 08.03.2017, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             73.60

                                                             fr.        1'773.60

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