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Ticino Tribunale penale cantonale 29.11.2019 72.2018.197

29. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·10,647 Wörter·~53 min·4

Zusammenfassung

Colpevole di aver aiutato nell’alienazione di eroina (almeno 309.1 gr), mettendo a disposizione il proprio appartamento sapendo che lì erano tenute in deposito e confezionate le buste dosi che poi venivano vendute e offerte a consumatori, ricevendo in cambio dell’aiuto complessivi 105 gr di eroina

Volltext

Incarto n. 72.2018.197

Lugano, 29 novembre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                 Mauro Ermani, Presidente

GI 1

GI 2

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1

rappresentata dall’avv.  DUF 1

in carcerazione preventiva dal 29.05.2018 al 20.7.2018 (53 giorni);

posta in esecuzione anticipata della pena/della misura dal 21.7.2018,

imputata, a norma dell’atto d’accusa 161/2018 dell’1.10.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativi di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo da novembre 2017 al 29 maggio 2018,

a __________ in Via __________,

intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un quantitativo di eroina quantificato in almeno 309.1 grammi (di grado di purezza non noto),

mettendogli a disposizione il proprio appartamento sapendo che lì egli teneva in deposito e confezionava le buste dosi di eroina che poi vendeva rispettivamente offriva a consumatori locali;

ricevendo quindi da __________ in cambio dell’aiuto prestatogli complessivi 105 grammi di eroina per il proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b, c in relazione con l’art. 25 CPS;

                                   2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo da novembre 2017 al 29 maggio 2018,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

agendo in correità con __________,

intenzionalmente acquistato, finanziato e alienato sostanze stupefacenti destinate a terze persone,

e meglio, per avere,

                                2.1   acquistato, su indicazione di __________, con il denaro che quest’ultimo le aveva consegnato, 10 grammi di eroina da __________, stupefacente destinato poi alla vendita;

                                2.2   finanziato il traffico di eroina consegnando in circa 14 occasioni a __________ importi nell’ordine di CHF 50.-, 100.- e 150.-, per complessivi CHF 1'400.-, denaro destinato all’acquisto di eroina designata alla vendita;

                                2.3   confezionato in almeno 7 occasioni le buste dosi di eroina destinate alla vendita (nella misura di circa 70 grammi) nonché alienato, su indicazione di __________, buste dosi a __________ nella misura di 2 grammi, a __________ nella misura di 0.25 e a __________ nella misura di 1 grammo (eroina venduta in buste dosi da 0.15 grammi a CHF 20.- l’una, da 0.25 grammi a CHF 40.- l’una);

                                2.4   alienato, su indicazione di __________, in due distinte occasioni, a __________ complessivamente 20 flaconi da 10 ketalgin l’uno a CHF 20.- cadauno;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 1 lett. c, d, e LStup;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

nel periodo febbraio 2017 – 29 maggio 2018,

a __________ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino,

intenzionalmente consumato almeno 215 grammi di eroina e 480 grammi di hashish;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19a cifra 1 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione e si rimettono al giudizio della Corte. La PP precisa di chiedere la confisca di tutto quanto sotto sequestro come pure una multa di CHF 100.- per il consumo di stupefacenti. C’è inoltre una vecchia condanna del 2015 per la quale chiede venga pronunciato l’ammonimento. La difesa non si oppone.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   CURRICULUM VITAE

Dalla perizia psichiatrica 3 settembre 2018 del dr. __________, emerge il seguente CV dell’imputata:

" (…) è nata in __________ a __________, dov’è cresciuta i primi tre anni di vita, prima dello spostamento della madre con i due figli in Ticino per sposare un uomo __________ che sarebbe diventato il patrigno della peritata. Non ha informazioni sul padre biologico, i genitori si sarebbero separati poco dopo la nascita della peritata e non l’ha mai incontrato. Non avrebbe nemmeno mai visto una foto del padre (…) era noto per utilizzo incongruo di alcol e per maltrattamenti fisici nei confronti della madre. La peritata è cresciuta con la madre e il secondo marito, il fratello maggiore di un anno e i due fratellastri nati rispettivamente nel __________ e nel __________. La madre era __________, il patrigno invece __________ (…). La madre si è separata dal patrigno quando la peritata aveva 13 anni, per andare a vivere con il nuovo compagno a __________; ella avrebbe mantenuto un contatto con i figli tramite visite nel weekend. La peritata riferisce un’infanzia difficile sia a causa di violenze fisiche dal patrigno (picchiata regolarmente con la cintura) ma anche per via delle conseguenze sopraggiunte dopo l’abbandono da parte della madre; era la peritata ad occuparsi infatti dei compiti casalinghi e dei fratelli più piccoli. Ella è dunque cresciuta a __________ con il patrigno, con il fratello e con i fratellastri mentre la madre aveva una nuova relazione in __________.

Anche il patrigno si è risposato con una donna __________ con cui la peritata ha avuto da subito difficoltà relazionali e, appena possibile, sia quest’ultima (16enne) che il fratello hanno lasciato il domicilio del patrigno. I due sarebbero andati a vivere per qualche mese in un centro sociale a __________, dove ella avrebbe conosciuto un uomo di sette anni più grande con cui sarebbe poi andata a vivere, malgrado il fatto che, sin dall’inizio della relazione, egli la picchiasse. In quel periodo ella avrebbe vissuto beneficiando dell’assistenza sociale. Dopo la separazione da tale compagno la peritata ha conosciuto un altro uomo con il quale ha vissuto a __________ per 12 anni (…) Riferisce di aver iniziato a bere alcol e a consumare cocaina in quel periodo, in quanto sia il compagno che il padre del compagno erano dipendenti da alcol. Il compagno lavorava come __________ presso la __________; dopo la morte del padre del compagno la coppia avrebbe venduto la casa paterna andando a vivere in appartamento. La peritata in quel periodo non era in assistenza in quanto mantenuta dal compagno. Dopo la separazione nel 2012 la IM 1 ha conosciuto l’attuale compagno, __________. Attualmente la peritata vede il patrigno solo una volta all’anno, il giorno di Natale; egli si è separato dalla precedente compagna __________ e si è risposato.

La madre della peritata è morta in seguito a un carcinoma della mammella con metastasi cerebrali. Riferisce una buona relazione con la madre omettendo il grave abbandono subito durante l’infanzia. (…) non ha informazioni in merito ai nonni. (…) La peritata ha concluso le scuole medie senza particolari problemi. Ha iniziato una formazione presso la __________ di __________, che ha tuttavia interrotto dopo un anno. Non ha mai concluso una formazione e non ha mai lavorato nel mercato libero. Per la maggior parte della sua vita è stata mantenuta dai partners e solo negli ultimi anni ha beneficiato dell’assistenza sociale. Con l’aiuto dell’assistenza ha partecipato a due progetti di integrazione in ambito lavorativo. Dichiara che le piace lavorare e vorrebbe nel futuro trovare un posto di lavoro. (…) la paziente ha sempre vissuto relazioni con uomini problematici che l’hanno mantenuta finanziariamente, ad eccezione dell’ultimo compagno che invece era suo fornitore di eroina. L’ultimo compagno è anche l’unico partner che non l’avrebbe mai maltrattata fisicamente. La relazione sembra essere stata interrotta già da qualche anno ma pare che la coppia condivida la quotidianità tuttora e che talora viva insieme per abitudine e, non da ultimo, per l’interesse comune nei confronti dell’eroina. (…) La peritata riferisce di aver iniziato a consumare cannabis e marijuana all’età di 13 anni senza interromperne il consumo per lunghi periodi. Ha iniziato ad utilizzare alcol qualche anno più tardi ed il consumo di alcol si è configurato come problematico durante la convivenza con il secondo compagno e il padre dello stesso, entrambi dipendenti da alcol. Avrebbe interrotto l’abuso dopo la fine di tale relazione, senza rilevare significativi disturbi da sospensione. Sostiene di non aver mai sviluppato una dipendenza da alcol, di non apprezzare particolarmente l’etile né l’effetto psicofisico di tale sostanza. Ella riferisce un pregresso consumo di cocaina per un periodo di circa due anni (dall’età di 26 a 28 anni). Il consumo di eroina è iniziato invece 9 anni fa, per via intranasale (primo utilizzo a circa 30 anni), in quel periodo il suo compagno consumava regolarmente la sostanza. La peritata dichiara che, i primi tempi, l’utilizzo di eroina le provocava un effetto tranquillizzante e rilassante. Col tempo l’abuso è diventato invece indispensabile, anche e soprattutto per prevenire i sintomi di astinenza.

È in cura metadonica presso la dott.ssa __________, a __________, la quale le prescrive 6 Ketalgine al giorno. Ammette di vendere frequentemente il metadone per comprare eroina. Non fuma né s’inietta eroina.

Nega di procurarsi i soldi per vie illegali (furti ecc.) o tramite prostituzione. Riferisce di procacciarsi l’eroina tramite il suo compagno; ella sosterrebbe le attività di spaccio di lui mettendo a disposizione il proprio appartamento per il deposito delle sostanze e per la confezione dei pacchetti. La peritata avrebbe partecipato sia alla confezione che, in poche occasioni, alla vendita. La paziente fuma circa un pacchetto di sigarette al giorno. (…)

La peritata vive con il sostegno dell’assistenza sociale che copre direttamente i costi per l’affitto, la cassa malati, ecc. Ella abita in un appartamento autonomo ed ha a disposizione 150 franchi messi a disposizione dall’assistenza sociale per l’acquisto di cibo, vestiti, ecc. Non ha debiti. Non ha mai avuto una curatela.”

(AI 73).

Dal mese di luglio 2018, IM 1 si trova collocata presso __________ (v. in ambito di commisurazione della misura per il dettaglio sul percorso terapeutico ex art. 60 CP da lei intrapreso). Da subito astinente dalle sostanze stupefacenti, attualmente ha anche completamente scalato il metadone, di cui non necessità più. Sono stati unicamente riscontrati alcuni episodici consumi di alcol, sebbene in esigue quantità, di cui anche si dirà.

                                   2.   PRECEDENTI PENALI

Dal casellario giudiziale di IM 1 figura un precedente penale del 15.06.2015, per titolo di delitto alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico il quale l’ha condannata ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere a CHF 30.- l’una, sospese per un periodo di prova di 3 anni, nonché ad una multa di CHF 400.- (AI 7).

                                   3.   CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

Il 29 maggio 2018, a __________, la Polizia cantonale ha proceduto all’arresto di __________ e dell’allora sua compagna, qui imputata, IM 1. Il fermo è avvenuto a seguito di controlli telefonici sulle utenze in uso al __________, da cui emergeva il suo ruolo di venditore di eroina a diversi consumatori della regione. A seguito della perquisizione al domicilio della IM 1, si rinveniva dello stupefacente, a dire della donna di sua proprietà (0.7 gr di eroina e 2.3 gr di hashish). La IM 1 ha da subito ammesso il suo coinvolgimento nel traffico, avendo ella messo a disposizione del compagno il proprio appartamento per il deposito di eroina destinata alla vendita, in cambio sempre di sostanza stupefacente (AI 8 – rapporto di arresto).

                                   4.   FATTI E MOTIVI A DELINQUERE

IM 1 è accusata di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo novembre 2017 – 29 maggio 2018, aiutato __________ nell’alienazione di almeno 309.1 grammi di eroina, mettendogli a disposizione il proprio appartamento per il deposito e la confezione delle buste dosi, ricevendo in cambio 105 grammi di eroina per il proprio consumo personale.

L’imputata è inoltre accusata di infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti, per avere acquistato 10 grammi di eroina da __________ (per rivenderla); per aver consegnato in circa 14 occasioni complessivi CHF 1'400.a __________ (per acquistare eroina da rivendere); per avere confezionato in almeno 7 occasioni le buste dosi di eroina (ca. 70 grammi), nonché per averle vendute a terzi su indicazione di __________; e per avere alienato ad un terzo 20 flaconi da 10 ketalgin l’uno a CHF 20.- ciascuno.

Infine, IM 1 è accusata di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere consumato almeno 215 gr di eroina e 480 gr di hashish.

Dal giorno del suo arresto e nel corso dei vari verbali d’interrogatorio resi dinanzi alla Polizia e alla PP, l’imputata ha sempre fornito piena collaborazione, avendo quale unico limite la sua memoria ed il suo stato di lucidità, che col tempo è andato peraltro migliorando, visto l’interrompersi del consumo di sostanze stupefacenti. Grazie alle sue dichiarazioni, nonché a quelle di __________, __________ e __________, sono stati ricostruiti i quantitativi così come sopra indicati e dettagliatamente riportati nel rinvio a giudizio.

Così la IM 1, nel corso del verbale finale 14 agosto 2018:

" (…) quanto dichiarato da __________ (…) può essere corretto, gli avrei quindi consegnato in 7 mesi complessivamente CHF 1'400, cifra che ritengo possa corrispondere al reale corso dei fatti.

Per quando riguarda l’ipotesi di (…) infrazione aggravata (…) l’inchiesta ha fatto emergere in particolare grazie ai seguenti atti istruttori (…) ossia:

- le dichiarazioni da me rese durante l’interrogatorio di polizia del 29.5.2018 (allegato all’AI 8) quando ho dichiarato che da novembre 2017 __________ aveva ripreso a spacciare eroina, rispettivamente che teneva lo stupefacente in deposito presso la mia abitazione e che mi offriva l’eroina destinata e meglio 0.5 grammi al giorno;

- le dichiarazioni da me rese dinnanzi alla verbalizzante (…) 5.7.2018, (AI 37) quando ho dichiarato che mediamente __________ mi consegnava 3.5 grammi di eroina alla settimana e che io gli permettevo di tenere in deposito l’eroina a casa mia, circa 20 grammi alla settimana; medesimo interrogatorio durante il quale ho riferito che qualche volta consegnavo a __________ CHF 50.-, 100.- o 150.- che provenivano dall’assistenza aiutandolo a finanziare l’acquisto dell’eroina destinata in parte alla vendita e in parte al nostro consumo personale; interrogatorio durante il quale ho riferito di avere consegnato eroina per conto di __________ e __________ e __________;

- le dichiarazioni rese da __________ (VPol 29.5.2018, all’allegato all’AI 8; VPol 11.6.2018, AI 21; VPol 16.7.2018, AI 50 e ancora durante l’odierno interrogatorio) interrogatori durante i quali ha ammesso che teneva in deposito l’eroina a casa mia, che confezionava le buste dosi a casa mia – talvolta con il mio aiuto – che in un’occasione ho acquistato per suo conto l’eroina da __________ (10 grammi), ho consegnato 1 grammo di eroina a __________, 0.25 grammi di eroina a __________;

- le dichiarazioni rese da __________ (VPol __________ del 14.6.2018, AI 24) il quale ha ammesso che nel corso del mese di febbraio 2018 gli ho consegnato 3 buste dose di eroina a CHF 40.- l’una, per complessivi 0.75 grammi;

- l’esito della perquisizione sulla persona di __________ al momento del fermo, quando è stato trovato in possesso di 9 buste dosi contenenti complessivamente 4.6 grammi lordi di eroina, nonché l’esito della perquisizione domiciliare presso la mia abitazione dove all’interno di un armadio sono stati rinvenuti ulteriori 5.8 grammi lordi di eroina che __________ ha riferito essere destinati almeno in parte alla vendita;

- il contenuto della telefonata di data 22.05.2018 delle ore 20:27 (allegato C al verbale di polizia __________ 29.5.2018) dalla quale emerge che io e __________ collaboravamo nello spaccio (…)

Vengo invitata a prendere posizione.

R riconosco i fatti che mi sono stati contestati. Mi rendo conto di aver sbagliato.

Per quanto riguarda quindi l’ipotesi di (…) infrazione alla LF sugli stupefacenti, l’inchiesta ha fatto emergere in particolare grazie ai seguenti atti istruttori che mi vengono letti/riassunti, ossia:

- le dichiarazioni rese da __________ (VPol __________ del 19.6.2018, AI 33) il quale ha ammesso che nel corso del mese di maggio 2018, in due distinte occasioni gli ho alienato complessivamente 20 flaconi di metadone da 10 ketalgine l’uno;

- le dichiarazioni da me rese in merito all’avere alienato a __________ complessivamente 20 flaconi di metadone da 10 ketalgine l’uno (VPP IM 1 del 05.07.2018, AI 38, p. 3); (…)

Vengo invitata a prendere posizione.

R che riconosco i fatti che mi sono stati appena contestati.

(…) Per quanto riguarda quindi l’ipotesi di (…) contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’inchiesta ha fatto emergere in particolare grazie ai seguenti atti istruttori che mi vengono letti/riassunti, ossia:

- le dichiarazioni da me rese il 22.06.2018 (AI 34) quando ho dichiarato di avere acquistato da giugno 2017 al 29.5.2018 in media 10 grammi di hashish alla settimana, quindi 480 grammi di hashish da __________ (…) destinato al mio consumo personale;

- le dichiarazioni da me rese dinnanzi alla verbalizzante (VPP del 5.7.2018, AI 37) quando ho dichiarato che mediamente __________ mi consegnava 3.5 grammi di eroina alla settimana, quindi nel periodo novembre 2017 – 29.5.2018, mi ha consegnato almeno 105 grammi di eroina; (…) Vengo invitata a prendere posizione.

R che riconosco questi quantitativi. Posso precisare che per quanto concerne l’hashish vanno aggiunti i quantitativi che mi ha offerto __________.”

(AI 68).

Il consumo di stupefacenti è stato inoltre accertato dagli esami tossicologici effettuati sull’imputata (AI 44, rapporto 8 giugno 2018 dell’Istituto alpino di chimica e di tossicologia, allegato 10).

Da notare come il procedimento penale a carico di __________ è stato disgiunto, in quanto processato e condannato l’8 novembre 2018 secondo la procedura del rito abbreviato (AI 70, decisione di disgiunzione).

                                   5.   IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1 consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Un crimine o un delitto è punibile per negligenza solo qualora la legge ne dispone espressamente (Art. 12 cpv.1 CP). In questo senso, il TF ha già chiarito che la formulazione “deve presumere” ai sensi dell’art.19 cpv. 2 lett. a LStup non è da intendersi come espressione di negligenza ma bensì come disciplina probatoria a disposizione del giudice, il quale deve poter ammettere il dolo, quando le circostanze del caso imponevano all’agente di comprendere la pericolosità del suo agire per la società (DTF 104 IV 211 consid. 2).

Inoltre, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro aliena e detiene stupefacenti.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, se verte su una quantità di almeno 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006; 6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 7.3; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l’autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l’autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

L’imputata è giunta al dibattimento, così com’è stata per tutta l’inchiesta, rea confessa. Ora, come stabilito dal Tribunale federale, chi mette la propria abitazione a disposizione dell’autore, nella chiara consapevolezza che questi se ne avvale per esercitarvi il suo commercio di droga, è autore colpevole di infrazione alla LStup per complicità (STF 6B_273/2012 dell’11 settembre 2012 consid. 1; Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz (BetmG), Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951, Basilea 2016, ad art. 26 n. 175, pag. 1671). Gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati indicati nell’atto d’accusa, qui sopra ripercorsi, sono stati pacificamente realizzati.

Con il che, l’imputazione di cui al pt. 1 dell’atto d’accusa ha trovato piena conferma, così come il pt. 2 per infrazione semplice alla LStup, stanti i quantitativi di stupefacente indicati, e la contravvenzione alla LStup per il consumo di eroina e hashish. L’atto d’accusa è stato quindi integralmente confermato.

                                   6.   PERIZIA PSICHIATRICA E COLLOCAMENTO IN CORSO D’INCHIESTA

Trattasi del fulcro centrale del presente procedimento penale.

Con mandato 5 luglio 2018, la PP 1 ha incaricato il dr. __________ di allestire una perizia psichiatrica nei confronti della rubricata (AI 43).

Vista la pacifica ed ammessa tossicodipendenza dell’imputata, con scritto 16 luglio 2018 l’MLaw __________ (Studio avv. __________, per conto del difensore d’ufficio DUF 1), ha inoltrato alla PP la seguente richiesta:

" (…)Considerato che l’imputata si trova ancora in stato di carcerazione preventiva, e tenuto conto dell’incontro di giovedì 12 luglio 2018 con IM 1, la signora __________ e il signor __________ di __________ e dell’interesse dimostrato dalla IM 1 nella struttura terapeutica, con la presente si postula che ella possa essere posta in regime di espiazione anticipata della pena presso l’istituto di __________ il prima possibile.”

(AI 48).

Agli atti figura a questo stadio una lettera manoscritta dell’imputata all’allora suo compagno, nonché correo, __________, dal seguente tenore:

" (…) Caro __________, questa volta la mia situazione è molto più grave, eppure quante volte ti avevo detto che non volevo più finire qua, di andartene a casa tua e smettere, ma non mi hai mai ascoltata. Ma ora basta sia con te che con la droga. Voglio dare un taglio a questa vita e incominciarne una nuova, infatti oggi ho incontrato il responsabile di __________, e ti conosce pure. Ormai ho deciso te ne avevo anche già parlato. Se tutto va bene e mi prendono fino fine agosto sto qua ma poi ci andrò. Naturalmente __________ mi mancherà tantissimo ma so che è in buone mani e avrò anche la possibilità di vederlo dopo un po’. Spero non stai troppo male e mi spiace dirti questo ma ormai non c’è più amore da parte mia non voglio più rimandare, mi sono sempre tenuta dentro tutto ma ora voglio cambiare, non ho mai avuto il coraggio di dirti le cose e non parlavamo mai sinceramente tra noi ma neanche con me stessa. Lo so che non sarà facile perché le abitudini sono difficili da togliere ma questo è un primo passo. Non ho mai avuto la vita facile e soprattutto ragazzi che mi trattavano male, tu invece mi hai sempre fatto stare bene e forse era quello che mi faceva stare con te, sei una bella persona e son sicura che col tempo capirai, anche se secondo me in fondo lo avevi già capito ma non volevi crederci. Io ci sono sempre per te. Lo sai che io non di do la colpa per quello che è successo, le cose si fanno sempre in 2, mi prendo le mie responsabilità. Volevo solo dirti questo e prima di andare in comunità ti manderò un’altra lettera. Grazie ancora per i soldi. Ti vorrò sempre bene. __________”

(AI 49).

Il 18 luglio 2018, lo psicologo spec. In psicoterapia di __________,, __________, ha confermato alla PP 1, via e-mail, la loro disponibilità ad accogliere l’imputata presso il __________. Queste le sue parole:

" (…) ho conosciuto una donna fragile, con una stima di sé assai vulnerabile, che penso abbia utilizzato l’eroina per poter superare le difficili vicissitudini della vita; le stesse iniziarono già nell’infanzia, per poi conclamarsi in due relazioni affettive, con uomini alcolisti, dipendenti, relazioni durate circa 17 anni, di stampo masochista; qui veniva costantemente picchiata o maltrattata, e non aveva la forza, il coraggio, di “fuggire”.

Si tratta di una donna che suscita tenerezza nell’interlocutore, un bisogno di essere accolta, capita, e il desiderio di cambiamento mi pare autentico, e non strumentalizzato. Pertanto penso meriti, e sia opportuna, una possibilità terapeutica. Sicuramente potremmo ipotizzare un mese di prova, dopo il quale, se tutto andasse bene, daremo lo spazio per un lavoro terapeutico approfondito.

Pertanto gli obiettivi potrebbero essere:

- stabilizzare un tono dell’umore depressivo

- rafforzare l’immagine di sé

- mantenere i legami coi famigliari significativi

- permettergli di disegnare nuovamente un desiderio professionale, e nel tempo libero

- ovviamente l’astinenza e la non recidiva nei reati commessi.(…)”

(AI 51).

Lo stesso giorno l’Ufficio di patronato, nella persona della sig.ra __________, tenuto conto dei risultati dell’incontro tra il sig. __________ e IM 1, come pure dei termini di consegna per la perizia psichiatrica, ha chiesto alla PP formale autorizzazione d’entrata permanente in carcere a favore del sig. __________, per rendere visita alla IM 1 (AI 54). Domanda accolta dalla magistrata con autorizzazione 20 luglio 2018 (AI 55). A questa è quindi seguito lo scritto 20 luglio 2018, sempre dell’MLaw __________ per conto del difensore d’ufficio, con il quale ha ribadito la richiesta di passare al regime di “anticipata espiazione della pena”, presso l’istituto di __________, “il prima possibile” (AI 56). 

Su richiesta della PP 1, il dr. __________ ha quindi prodotto un rapporto intermedio il 20 luglio 2018, prendendo posizione in merito a diagnosi, rischio di recidiva e misure terapeutiche. Riassumendo, il perito ha già in quel momento individuato una sindrome da dipendenza da eroina e da cannabinoidi, come pure un sospetto di disturbo di personalità. Ha stabilito il rischio di recidiva come molto alto e accertato il legame tra la dipendenza di sostanze stupefacenti con i reati a lei rimproverati. Ha infine individuato, quale trattamento ideale alla situazione, un trattamento stazionario di lunga durata, ovvero “Una degenza da due a tre anni a scopo terapeutico in una struttura come __________ (…) dopo la terapia stazionaria, la peritata dev’essere seguita in ambito ambulatoriale per almeno tre o quattro anni.”, auspicando che la IM 1 potesse beneficiare dell’inizio del percorso terapeutico già in maniera anticipata, in quanto “la permanenza in carcere non modifica in alcun modo l’attuale stato psicologico e la prognosi della sindrome di dipendenza e nemmeno il rischio di recidiva”. Ha quindi concluso ribadendo la necessità di un trattamento stazionario di tre anni, così da permettere “l’astinenza di lunga durata, la psicoeducazione e una psicoterapia finalizzata all’apprendimento di strategie alternative al consumo di sostanze, specie in concomitanza di momenti in cui vi siano vissuti di frustrazione o esperienze depressive” (AI 58).

Con decisione dello stesso 20 luglio 2018, la PP ha quindi autorizzato IM 1 a passare in regime di “esecuzione anticipata della pena detentiva/della misura privativa della libertà a partire dal 21.07.2018 con la precisazione che dal 30.07.2018 alle 14:00 sarà da eseguirsi presso il __________, sede di __________. (…) trattasi di collocamento in applicazione dell’art. 60 CPS” (AI 59).

IM 1, interrogata al proposito il 14 agosto 2018, si è detta disposta ad intraprendere un percorso terapeutico di lunga durata. Così l’imputata:

" (…) Sono consapevole che senza l’aiuto di specialisti con ogni probabilità una volta scarcerata riprenderò a consumare eroina. Per questo sono ben felice di avere intrapreso un percorso a __________. In passato non ho mai provato a disintossicarmi, mi rendo conto che la possibilità che mi è stata data con ogni probabilità non si presenterà più in caso di ricaduta, per questo ce la sto mettendo tutta. Voglio disintossicarmi e trovare un lavoro per avere così una vita regolare e allontanarmi dalla cerchia di persone che da anni frequentavo. Sono quindi disposta, come indicato al perito, a sottopormi ad un trattamento stazionario anche di lunga durata pur di uscire dalla dipendenza.”

(AI 68).

La perizia del dr. __________, datata 3 settembre 2018, conclude con una diagnosi di disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (dipendenza da eroina e da cannabis), e disturbo di personalità misto con tratti antisociali, dipendenti e borderline (AI 79). Malgrado i disturbi sopracitati, il perito non l’ha ritenuta incapace di intendere o valutare l’illecito al momento dei fatti, come neppure ha ritenuto che ella abbia avuto una scemata imputabilità. Ha per contro riscontrato un fondato rischio di recidiva di una nuova infrazione alla LStup, a causa principalmente della sua dipendenza da sostanze psicoattive. La presenza del disturbo di personalità misto, inoltre, favorisce la presenza di una propensione al passaggio all’atto. Un trattamento ambulatoriale è stato ribadito come insufficiente. L’imputata necessita, sempre secondo l’esperto, di un trattamento a lunga durata in ambito stazionario (da due a tre anni) al fine di ridurre il rischio di recidiva, con l’obiettivo di, in ordine: disintossicarsi, raggiungere l’astinenza e mantenerla, anche nei momenti in cui la paziente si dovesse sentire a disagio. Un ulteriore obiettivo è il trattamento del disturbo di personalità e quindi l’attenuazione della sintomatologia di questo disturbo, per il quale il perito ha intravvisto, in questo specifico caso, possibilità di miglioramento nel corso degli anni. Sempre a mente del dr. __________, come già detto nel rapporto intermedio di cui sopra, una struttura come __________ è idonea a contenere il rischio di nuovi reati durante la degenza. Dopo il trattamento stazionario, la peritata dovrebbe essere seguita in ambito ambulatoriale per ulteriori tre o quattro anni. Per svolgere questo percorso, l’imputata dovrebbe vivere nel __________, il che rende incompatibile la contemporanea espiazione della pena detentiva in carcere.

                                   7.   COMMISURAZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA

                                         Tenuto conto del fatto che l’imputata era, all’epoca dei fatti, dipendente da sostanze stupefacenti, delle conclusioni peritali e del percorso da lei sin qui già intrapreso, la pena da pronunciare nei suoi confronti risulta strettamente correlata all’esecuzione della misura, questione centrale del presente procedimento penale, con il che le due saranno esaminate congiuntamente.

                               7.1.   Trattamento stazionario ex art. 60 CP – anticipata esecuzione

                            7.1.1.   Giusta l’art. 60 cpv. 1 CP, se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

                                   a.   l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e

                                   b.   vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2). Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).

                            7.1.2.   L’atto d’accusa nei confronti di IM 1 è stato emesso il 1° ottobre 2018, ed essendo stata da poco collocata presso __________, la fissazione del dibattimento nei confronti dell’imputata è stata protratta il tempo necessario a valutare l’evoluzione del percorso terapeutico. La struttura, su espressa richiesta della direzione del procedimento (doc. TPC 2), ha costantemente informato quest’ultima sugli sviluppi di cui sopra, con particolare riferimento al comportamento dell’imputata. Il percorso non è stato sempre facile: IM 1 ha dimostrato, nel corso dei mesi, di sapersi impegnare nelle varie attività proposte, fornendo un buon impegno e rendimento, come pure mantenendo buoni rapporti con gli altri residenti, pur allacciando una relazione sentimentale con un altro paziente ad ottobre 2018, rendendone necessario lo spostamento di sede (doc. TPC 6, rapporto del 21.01.2019). Non sono stati riscontrati episodi di consumo di eroina, sua sostanza di elezione; per contro, sono avvenuti alcuni episodi di consumo di cannabinoidi, alcol e farmaci, che l’imputata ha spesso banalizzato. Il percorso psicologico ha da subito preso avvio e, dopo un inizio difficoltoso a causa dell’atteggiamento oppositivo dell’imputata, ha potuto essere stabilito un migliore dialogo con la curante.

                            7.1.3.   A partire da febbraio 2019, all’imputata sono stati concessi diversi congedi, singolarmente autorizzati dalla direzione del procedimento, con l’indicazione di precise regole: definire dettagliatamente il tipo di attività che avrebbe svolto e le persone che l’avrebbero accompagnata, come pure rispettare il divieto assoluto di fare uso di sostanze stupefacenti e alcol (doc. TPC 9 e seguenti). Completato il congedo, i responsabili di __________ hanno sempre compiutamente informato la direzione del procedimento in merito allo svolgimento dello stesso.

Nel corso del primo congedo del 23 febbraio 2019, l’imputata è rientrata a __________ presentando un tasso alcolemico dello 0.11 per mille. A seguito di questo evento, il diritto a chiedere congedi le è stato sospeso, causandone lo scompenso fino a manifestare la volontà di interrompere il percorso terapeutico, poi fortunatamente ritrattata (doc. TPC 16-22). Tale comportamento ha portato ad un ulteriore slittamento del dibattimento, necessario per valutare l’adeguatezza della misura e la determinazione della IM 1 nel seguirla (doc. TPC 23).

A seguito di questo primo congedo, l’imputata ha ancora violato le regole del __________, assumendo un farmaco e sorbendo nuovamente dell’alcol, questo il 6 aprile 2019, mantenendo, per il resto, un buon comportamento (doc. TPC 26).

La seguente richiesta di congedo era volta a permetterle di frequentare il corso samaritani previsto per il 13-15 giugno 2019 (orari precisi indicati nella richiesta), così da ottenere la patente di guida (doc. TPC 28-36), congedo autorizzato (doc. TPC 37) e svoltosi nel pieno rispetto delle regole (doc. TPC 38). Il rapporto 17 giugno 2019 di __________ descrive diversi miglioramenti dell’imputata, in particolare a livello motivazionale, di comportamento e nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza della sua problematica tossicomaniaca (doc. TPC 38).

Il 7 ed il 14 luglio 2019, sono stati autorizzati due ulteriori congedi che IM 1 ha trascorso in compagnia di un conoscente (doc. TPC 40-48). Il seguente congedo, richiesto ed autorizzato per il 27 luglio 2019, prevedeva che l’imputata sarebbe uscita non accompagnata per incontrare la sorella __________, recarsi al __________ a fare il bagno, ed incontrare il fratello __________ per andare insieme a trovare il patrigno a __________ (doc. TPC 48-51).

                            7.1.4.   Nel frattempo, è stato aggiornato il dibattimento per il 23 settembre 2019 (doc. TPC 46).

                            7.1.5.   Nel corso del mese di agosto 2019 si sono svolti, sempre su autorizzazione, due congedi (il 24 ed il 31), il primo per permetterle di recarsi al __________ e seguire un corso di stand up paddle, ed il secondo per incontrare la sorella __________ ed il fratello __________ (doc. TPC 52-57). Tutti questi congedi si sono svolti nel pieno rispetto delle regole e degli orari imposti.

A settembre 2019, IM 1 ha beneficiato di altri quattro congedi (14, 15, 21 e 28), due per incontrare parenti e due per recarsi al __________ a visitare delle mostre, per poi uscire a cena. Di questi quattro congedi, tutto si è svolto nel rispetto delle regole, salvo la sera del 15 settembre, quando l’imputata è rientrata alla struttura presentando un’alcolemia del 0.35 per mille (doc. TPC 59). Per il resto l’evoluzione positiva del suo percorso presso il __________ è continuata, così come hanno ben descritto i responsabili con rapporto 18 settembre 2019 (doc. TPC 59).

                            7.1.6.   Il 23 settembre 2019, si è tenuto un primo dibattimento per IM 1, dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________, ove era stata rinviata a giudizio. Non costituendo né i fatti né il diritto, un problema, l’interrogatorio ha da subito abbordato la questione della misura. Così si è espressa l’imputata, nel corso dell’interrogatorio dibattimentale:

" Descriva la sua giornata tipo attualmente. 

A __________ ci svegliamo al mattino e lavoriamo tutto il giorno, svolgendo mansioni di pulizia. Ognuno ha i suoi compiti, siamo in 14, di cui 10 uomini e 4 donne. Mi trovo bene, anche se ammetto che inizialmente non è stato facile.

Lei ha beneficiato di vari congedi, che non sempre sono andati come dovevano.

È vero, durante un congedo con il mio fratellastro ho bevuto qualcosina. Sono consapevole del fatto che non avrei dovuto.

Qual è lo scopo di queste norme di condotta? Perché le viene imposto di non consumare alcol, sostanza di per sé non proibita dalla legge?

Sono le regole della struttura.

È capitato che lei consumasse alcol sia a febbraio 2019 che a settembre 2019, pochi giorni prima di questo processo.

Ho sbagliato.

Le regole sono fatte per essere rispettate. Le sono state imposte delle regole di questo tipo a causa del suo problema, evidenziato molto bene anche in perizia, allo scopo di farla guarire, imparando innanzitutto il rispetto per le regole. Si tratta di una verifica della sua capacità di rispettare dei limiti imposti.

Lei sa dove dovrebbe trovarsi attualmente?

In prigione. Sono consapevole del fatto che chi mi impone queste regole non ce l’ha con me, io mi sto impegnando, ma comunque non è facile. Mi è stato detto prima di cedere di contare fino a dieci, di andare via.

Potrebbe anche chiamare qualcuno, chiedere aiuto. Il problema non è che lei ha bevuto in due occasioni dell’alcol, quando le era stato esplicitamente vietato di farlo, ma questa sua tendenza al non rispetto delle regole. Con riferimento agli obiettivi fissati dalla perizia, visto quanto sopra, non siamo ancora a buon punto, essendo stata prevista anche l’astinenza dall’alcol.

La perizia (pag. 34), pt. 6.5, poco sopra gli obiettivi, indica che sarebbe necessaria una terapia di tipo stazionario di almeno 2-3 anni. Un trattamento ambulatoriale è giudicato dal perito psichiatrico insufficiente. Ad oggi lei ha già effettuato 14 mesi di terapia, e ci troviamo, nei fatti, a metà del secondo obiettivo. Qualora lei oggi fosse condannata ad una pena detentiva, ogni giorno di espiazione della misura corrisponderebbe ad un giorno di detenzione scontato. Il che significa che tra pochi mesi verrebbe a cadere la spada di Damocle del rischio di finire in carcere.

Lei stava bene in carcere?

No.

Perché ha bevuto il 15 settembre 2019?

Ero al __________ per fare stand up paddle, stavo lì a prendere il sole, mangiare qualcosa. Ero da sola in quest’occasione, nessuno mi ha invitata a bere in compagnia, è stata solo colpa mia. Sapevo che non avrei dovuto bere e sapevo che sarei stata controllata. So che violando le regole ci sono delle conseguenze.

E quali sono le conseguenze?

Blocchi, sanzioni, terapia con la psicologa. La sanzione estrema nel mio caso sarebbe il ritorno in prigione.

ADR che no, non ne vale la pena.

Viene da chiedersi una volta che riavrà la libertà come si comporterà.

No vabbé, non è che ad ogni congedo che ho fatto ho bevuto.

ADR che è vero che su cinque congedi ho bevuto due volte.

È stata creata una rete attorno a lei e tutti si stanno impegnando per aiutarla ad uscire dall’ambiente che frequentava e dalla dipendenza da sostanze. Banalizzare le violazioni delle regole non è utile, anzi, è sintomo di non comprensione dell’importanza del rispetto delle regole.

Non è che banalizzo, io ci provo.

I congedi cosa sono?

Una prova, lo so.

All’interno di __________ è più facile restare astinenti.

È vero.

ADR che ho finito di prendere il metadone e sto benissimo, meglio di quando lo prendevo. Sono 3-4 settimane ora che non lo prendo più e che non faccio uso di nulla.

Come immagina il suo futuro?

Mi immagino prima di tutto di lavorare in qualità di inserviente, mi piacerebbe tanto anche fare del volontariato con gli animali. Vorrei cambiare città, andare fuori da __________, cambiare vita. Dipende anche dove trovo lavoro, mi sposterei anche nel __________. Dovrei anche fare la patente della macchina.

Capisce che con il suo passato e con il comportamento da lei tenuto durante i congedi non sarà facile che gli uffici preposti le permettano di guidare?

Capisco, ma io non è che consumo alcol, ho bevuto in quelle due singole occasioni e ho sbagliato, ma non è che bevo tutti i giorni. A me sembra di essere migliorata tantissimo nel corso dell’ultimo anno.

Lei è sicuramente migliorata molto, ma ancora non ha dimostrato di essere affidabile al punto da permetterle di guidare un veicolo. Potrà essere una conseguenza della sua totale guarigione, raggiunti gli obiettivi indicati in perizia. Queste ricadute non vanno bene.

Ne sono consapevole.”

Il Presidente, confrontato con le conclusioni della perizia psichiatrica, ha quindi analizzato l’orizzonte di pena possibile nei confronti dell’imputata, essendo lo scopo principale quello di favorire la buona riuscita del trattamento terapeutico, giungendo alla conclusione, condivisa con le parti, che un rinvio dinanzi ad una Corte correzionale era insoddisfacente:

" Con un rinvio ad una Corte correzionale, essendo trascorso un anno e quattro mesi dal suo arresto, siamo già quasi al limite della pena possibile. La perizia indica la necessità di una terapia di almeno 2-3 anni, tenuto conto anche dei rapporti di __________ ci troviamo circa a metà percorso (nel mezzo del secondo obiettivo).

Il rischio è che l’imputata ritrovi la libertà, senza timore di dover scontare un residuo di pena. Il trend non è negativo, lei oggi è una persona migliore di quella al momento dell’arresto. Resta però facile preda di certi ambienti se confrontata con un momento di sconforto, perché così risulta dal suo passato (es. uomini sbagliati, passato difficile, ecc.) ed è per questo che il trattamento stazionario di __________ persegue questi obiettivi, allo scopo di permetterle di avere una vita autonoma.

È quello che vorrei, e so che ho ancora da lavorare. Lavoro e appartamento sono le cose più importanti, so bene che non sarà a breve.

Interrompere oggi il trattamento presso __________ sarebbe controproducente, anche se il suo comportamento (consumo di alcol durante i congedi) è da ritenersi grave. Trascorsi i 24 mesi, non vi sarà più la spada di Damocle di una pena detentiva a motivarla. Per pronunciare una pena maggiore di 24 mesi occorrerebbe un rinvio dinanzi ad una Corte criminale, il che rafforzerebbe l’efficacia del trattamento.

Io comunque voglio finire tutto il percorso, anche dopo i due anni.

Anche la perizia indica un fondato rischio di recidiva, vero che è stata allestita un anno fa, ma comunque non può essere considerato nullo ad oggi.

Visto tutto quanto sopra, richiamato l’art. 334 CPP, il Presidente comunica di voler deferire il procedimento dinanzi ad una Corte delle assise criminali. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni.”

Con decisione 23 settembre 2019, il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato quindi rinviato ad una Corte d’assise criminali, senza la presenza dei assessori giurati (v. allegato 2 al verbale dibattimentale del 23 settembre 2019).

                            7.1.7.   Nel frattempo, a favore dell’imputata sono stati autorizzati ulteriori congedi, previsti per il 30 settembre 2019, ed i giorni 12, 19, 20, 26 e 27 ottobre 2019. Non fosse che il 19 ottobre 2019 ella è rientrata al centro con 45 minuti di ritardo e presentando un’alcolemia pari al 0.11 per mille, comportando l’annullamento dell’uscita prevista per il week end (26-27 ottobre 2019).

Nel corso del mese di novembre, sono stati autorizzati ulteriori congedi (9, 10, 16, 23 24 e 30), sempre per incontrare i propri famigliari, come pure per il mese di dicembre (7, 14, 15, 21, 24, 25, 28 e 29) (doc. TPC 67-68). Non è stato riscontrato nessun altro episodio di consumo di alcol o violazione particolare delle regole indicate (doc. TPC 70).

                            7.1.8.   IM 1 è quindi comparsa al dibattimento dinanzi alla Corte delle assise criminali il 29 novembre 2019 (doc. TPC 64-66). Come il precedente, l’interrogatorio si è concentrato principalmente sull’evoluzione del trattamento in corso e sul comportamento dell’imputata:

“Nel corso dei suoi congedi le sono sempre imposte delle regole molto chiare. Per quale ragione non le rispetta completamente? Sa che non può bere, per quale ragione beve ugualmente, anche se in quantità modeste?

Non so rispondere a questa domanda, sto lavorando in modo da poter trovare una risposta.

Il suo comportamento può parere un dispetto, essendo che si tratta comunque di quantità molto basse di alcol assunto (0,11 per mille). Ce n’è davvero bisogno?

No, non ce n’è bisogno.

Comunque non trasgredisce ad ogni congedo. Bere la fa star bene?

Mi piace bere una qualche birra ogni tanto. So che non lo posso fare, come pure che non ha un gran senso farlo.

Il suo percorso in __________ sta andando piuttosto bene, salvo queste disobbedienze che sono state comunque sanzionate. Le viene chiesto un ultimo sforzo.

Sto cercando di farlo, ha ragione e so che è sempre stato il mio problema.

Come le è capitato di bere durante il congedo?

Mi è capitato in compagnia.

ADR che l’ultima volta che ho bevuto mi trovavo a __________ al __________, ho bevuto una birra e c’era anche mia sorella.

Sua sorella non le ha detto niente?

Sì, mi ha detto che non potevo bere, ma io l’ho fatto lo stesso. Non abbiamo litigato a questo proposito.

I rapporti di __________ e i preavvisi dell’UAR danno comunque atto di un buon investimento da parte sua. Lei afferma di volersi rifare una vita normale, con un lavoro, un appartamento, e via dicendo. Questo obiettivo è raggiungibile rispettando le regole imposte lungo il percorso.

Lo so, ci sto lavorando.

Se le togliessero il divieto di bere alcool, pensa che berrebbe di più?

No, non di più. Però magari una birretta la berrei.

E se le dicessero che può bere una sola birra?

Berrei solo quella, penso.

Non ne berrebbe due?

Eh, no, non penso. Non è che lo faccio apposta.

Lei ha più di __________ anni ed ha una certa maturità. I congedi le sono stati concessi grazie anche al suo comportamento e al percorso che sta seguendo presso la struttura. Queste trasgressioni paiono quasi una sfida, una consapevole violazione delle regole.

Può essere che sia così. Ci sto lavorando con la psicologa, il mio problema è proprio quello di lanciarmi la zappa sui piedi ogni tanto.

ADR che sono ben consapevole che così facendo mi faccio solo del male, mi conosco, ci sto provando.  

Risulta che lei è rientrata in ritardo dal congedo.

Sì, ero in ritardo di 15 minuti.

È rientrata in ritardo sperando che il tasso alcolemico nel frattempo scemasse?

No, ho tardato perché mi sono soffermata un po’ di più fuori. L’ho fatto consapevolmente, sapevo di essere in ritardo e so di aver sbagliato.

Bisogna prima di tutto capire per quale ragione sbaglia, coscientemente. Il problema non è il fatto come tale, ma il perché accade. Lei sostiene di voler un futuro autonomo, con un appartamento da mantenere e delle regole imposte dal mondo dal lavoro, permetterle di raggiungere tutto ciò è l’obiettivo del trattamento e delle regole che le vengono imposte. Si tratta di una messa alla prova.

Lo so, devo superare questo scalino e ce la farò.

Ma l’ha detto anche l’altra volta.

Sono passati due mesi ed ho commesso solo una violazione.

Avrebbero dovuto essere zero.

Lo so, ha ragione.

Una volta terminato il periodo di prova ed il trattamento, senza la spada di Damocle della condizionale sulla testa, cosa farà?

Ma no dai, non mi faccia questa domanda.

Tirando le somme, la sua esperienza a __________ è positiva. È previsto l’inizio della frequentazione di una palestra con dei corsi di autodifesa e dei corsi di disegno, il trend è comunque positivo, rispetto a quando è entrata a __________.

Sì è vero, il solo problema è quello che mi ha appena detto, del bere. L’unica regola che non riesco a rispettare è proprio quella lì.

Tra le tante violazioni non è comunque la più grave, visto il basso tasso di alcolemia riscontrato. La maggior parte dei congedi si svolgono comunque regolarmente, per questo le si continua a dare fiducia.

Sono una testona. So che è un mio problema interiore. 

I fatti sono comunque ammessi e già stati ampiamente discussi. Il deferimento ad una Corte criminale ha lo scopo di rafforzare la misura. Lei se la sente di proseguire il trattamento?

Certo, io l’avrei fatto comunque, non sarei mai uscita prima di terminare tutto il percorso.

Come si immagina il suo futuro prossimamente?

Gli obiettivi sono sempre gli stessi, lavoro, appartamento…

ADR che temporalmente mi piacerebbe rispettare i tempi giusti, non mi sono fissata dei termini precisi, so che devo ancora lavorare su certe cose. Vorrei continuare con i corsi di disegno e fare la patente di guida.

Frequenta ancora __________?

È un residente di __________ con cui ho una buona amicizia. Non siamo una coppia. Sarebbe un problema?

Non spetta alla Corte dirlo, l’importante è agire nel rispetto delle regole della comunità, si tratta di un argomento che potrebbe semmai affrontare con i curanti e gli operatori di __________, trattandosi di valutazioni non giuridiche.

Ok, certo. 

ADR che sì, __________ ha avuto un problema simile al mio, lui con la cocaina.

Le parti non hanno ulteriori domande.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2019).

IM 1 è parsa ben consapevole dei propri problemi e intenzionata a risolverli, prestando la sua collaborazione in tal senso e affidandosi alle istituzioni, allo scopo di crearsi un futuro migliore lontana dall’ambiente legato agli stupefacenti. Anche la banalizzazione dello sporadico consumo di alcol è parsa meno marcata, rispetto al primo dibattimento, anche se il fatto che ella continui a violare coscientemente le regole va ad influire sul giudizio generale del suo comportamento, che per il resto può definirsi, ad oggi, molto buono.

Ripercorsa l’evoluzione del trattamento terapeutico sin qui eseguito, restano quindi ora da definire la misura e la pena adatte al caso di specie. 

                               7.2.   Commisurazione della pena e della misura

                            7.2.1.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                            7.2.2.   Venendo ora in concreto alla commisurazione della pena, si ha che, per i reati indicati nell’atto d’accusa, integralmente confermati, la colpa oggettiva dell’imputata è grave. Ella ha fornito un ampio sostegno, sull’arco di mesi, a colui che sapeva essere uno spacciatore di eroina, mettendogli a disposizione il suo appartamento per il deposito e la confezione di diverse dosi, partecipando alla sua attività ed esponendosi anche direttamente nello spaccio effettuando diverse vendite. Allo scopo di racimolare ulteriore denaro, ha variato anche il tipo di stupefacente, vendendo hashish e pastiglie di ketalgine. Il tutto consumando a sua volta un’importante quantità di eroina e hashish.

Dal punto di vista soggettivo la sua colpa è pure grave, avendo agito per scopi meramente egoistici (denaro e per soddisfare il suo bisogno di sostanza stupefacente), non facendosi nessun problema a mettere in grave pericolo la salute di molte persone. A suo favore va tenuto conto del fatto che, all’epoca dei fatti, IM 1 era tossicodipendente – sebbene ciò non si traduca in una scemata imputabilità, così come ben spiegato dal perito psichiatrico, essendo stata per tutto il tempo pienamente capace di intendere e di volere – e dell’ampia collaborazione prestata in corso d’inchiesta.  

                            7.2.3.   La sua colpa così valutata, sarebbe valsa, con tutta probabilità, una pena detentiva entro i limiti della competenza di una Corte delle assise correzionali. Ma lo scopo principale della pena è sempre e comunque la risocializzazione del condannato, dove possibile, anche se, solitamente, l’applicazione di detto principio conduce ad una riduzione della stessa. Il caso di specie fa eccezione, nel senso che le probabilità di risocializzazione di IM 1 risultano accresciute se giudicata da una Corte criminale, e questo per il fatto di poter pronunciare una pena detentiva (che potrà poi essere sospesa a beneficio della misura), di una durata maggiore, così da permettere una copertura più estesa in corso di trattamento e fungere quindi da deterrente (concetto della spada di Damocle). Questi principi sono stati lungamente discussi al dibattimento con tutte le parti presenti, trovando il loro pieno appoggio. Difatti, è stata l’imputata per prima ad essersi immediatamente assunta le proprie responsabilità e ad aver manifestato il desiderio di disintossicarsi e rifarsi una vita, seguendo un percorso chiaro, colà accompagnata da professionisti, dando quindi fiducia alle istituzioni e alla struttura che l’ha accolta. La giustizia, per questa volta, ha voluto cogliere il suo appello e darle un’ultima possibilità, con l’auspicio che saprà profittarne una volta per tutte, per voltare finalmente pagina nella sua vita.

Ciò considerato, la misura indicata dal perito, ovvero un trattamento stazionario ex art. 60 CP, è certamente adatta a dare all’imputata la possibilità di disintossicarsi e costruirsi delle basi per cominciare una nuova vita in autonomia, con il che la Corte l’ha qui ordinata. Per rafforzare questa stessa misura, ridurre al minimo il rischio di recidiva e favorire il raggiungimento degli obiettivi tutti, la Corte ha quindi stabilito la pena detentiva in 32 (trentadue) mesi, così da coprire gran parte del primo periodo di trattamento stazionario auspicato dal perito. Qualora questo si concluderà con successo, seguirà il trattamento ambulatoriale. In applicazione dell’art. 57 CP, visto il buon esito avuto, sin qui, del collocamento e viste le buone possibilità di riuscita futura, la Corte ha pertanto deciso di sospendere l’esecuzione della pena detentiva.

                            7.2.4.   E’ stata infine inflitta una multa di CHF 100.-, così come impone la legge, vista la contravvenzione alla LStup, ed è stato pronunciato un ammonimento – e non la revoca della sospensione condizionale della pena -  con riferimento al precedente di cui al decreto d’accusa no. 2015.1565 del 15 giugno 2015.

                                   8.   ACCESSORI

Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

Il dispendio di tempo e le spese indicate nella nota professionale dell’avv. DUF 1 sono parse adeguate al caso di specie, con il che la Corte la ha tassata e approvata per un totale di fr. 9'704.30 (onorario, spese e IVA).

Così come richiesto dalla PP, è stato infine ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

Tassa di giustizia e spese procedurali sono integralmente posti a carico della condannata.

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 57, 60, 69 CP; 19 e 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativi di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo da novembre 2017 al 29 maggio 2018,

a __________ in Via __________,

intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un quantitativo di eroina quantificato in almeno 309.1 grammi (di grado di purezza non noto), mettendogli a disposizione il proprio appartamento sapendo che lì egli teneva in deposito e confezionava le buste dosi di eroina che poi vendeva rispettivamente offriva a consumatori locali, ricevendo quindi da __________ in cambio dell’aiuto prestatogli complessivi 105 grammi di eroina per il proprio consumo personale;

                               1.2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo da novembre 2017 al 29 maggio 2018,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

agendo in correità con __________,

intenzionalmente acquistato, finanziato e alienato sostanze stupefacenti destinate a terze persone,

e meglio, per avere,

                             1.2.1   acquistato, su indicazione di __________, con il denaro che quest’ultimo le aveva consegnato, 10 grammi di eroina da __________, stupefacente destinato poi alla vendita;

                             1.2.2   finanziato il traffico di eroina consegnando in circa 14 occasioni a __________ importi nell’ordine di CHF 50.-, 100.- e 150.-, per complessivi CHF 1'400.-, denaro destinato all’acquisto di eroina destinata alla vendita;

                             1.2.3   confezionato in almeno 7 occasioni le buste dosi di eroina destinate alla vendita (nella misura di circa 70 grammi) nonché alienato, su indicazione di __________, buste dosi a __________ nella misura di 2 grammi, a __________ nella misura di 0.25 e a __________ nella misura di 1 grammo (eroina venduta in buste dosi da 0.15 grammi a CHF 20.- l’una, da 0.25 grammi a CHF 40.- l’una);

                             1.2.4   alienato, su indicazione di __________, in due distinte occasioni, a __________ complessivamente 20 flaconi da 10 ketalgin l’uno a CHF 20.- cadauno;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

nel periodo febbraio 2017 – 29 maggio 2018,

a __________ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino,

intenzionalmente consumato almeno 215 grammi di eroina e 480 grammi di hashish;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannata

                               2.1.   alla pena detentiva di 32 (trentadue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   alla multa di fr. 100.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).

                                   3.   È ordinato, giusta l’art. 60 CP, il trattamento stazionario di IM 1 presso una struttura specializzata per tossicodipendenti;

§  L’esecuzione della pena detentiva di cui al punto 2.1 del presente dispositivo è sospesa giusta l’art. 57 CP per dare luogo alla misura di collocamento di cui sopra.

                                   4.   Con riferimento al precedente di cui al decreto d’accusa no. 2015.1565 del 15 giugno 2015, non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale, ma l’imputata è formalmente ammonita.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       9'393.90

spese                          fr.          310.40

totale                           fr.       9'704.30

                               7.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'704.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Perizia                                                fr.        6'800.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           101.60

                                                             fr.        8'801.60

                                                             ============

72.2018.197 — Ticino Tribunale penale cantonale 29.11.2019 72.2018.197 — Swissrulings