Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 14.09.2018 72.2018.15

14. September 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,526 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione, lieve scemata imputabilità

Volltext

Incarto n. 72.2018.15

Lugano, 14 settembre 2018 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 13/2018 del 23 gennaio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto il motoveicolo Malaguti (non immatricolato) essendo:

                                1.1   in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.28 - max. 2.89 grammi per mille);

                                1.2   sotto l’influsso di cannabis, oppiacei e metadone, così come attestato dall’esame tossicologico del 4 dicembre 2017;

fatti avvenuti: a __________ il 25.10.2017;

reato previsto: dall'art.  91 cpv. 2 lett. a) e b) LCStr.;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico e con il veicolo surriferiti su di una ciclopista, privo dell’obbligatorio casco di protezione, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica ivi esistente, cadendo poi al suolo procurandosi le conseguenze fisiche di cui al rapporto di polizia del 28.11.2017;

fatti avvenuti: a __________ il 25.10.2017;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 43 cpv. 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 40 ONC;

                                   3.   guida senza autorizzazione

per aver condotto il motoveicolo riferito al punto 1. sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Au­torità amministrativa in data 20.02.2014, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 25.10.2017;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

                                   4.   guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile

per aver condotto il motoveicolo Malaguti senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assi­curazione per la re­spon­sabi­lità civile;

fatti avvenuti: a __________ il 25.10.2017;

reato previsto: dall'art. 96 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LCStr.;

                                   5.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, ad __________ e __________ nel corso dei 3 anni antecedenti al 25 ottobre 2017, ripetutamente consumato marijuana e haschisch (ca. una ventina di spinelli) ed eroina (ca. 1-2 grammi), da lui acquistati a Locarno da una sconosciuta;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:05.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

La Presidente preliminarmente rileva come andrà chiarito il punto 1.2. dell’AA ritenuti da un canto i risultati di cui all’esame tossicologico 04.12.2017 stante il quale la concentrazione di metadone misurata nel sangue si situa nell’intervallo dei valori terapeutici, mentre quella di morfina e THC è inferiore al valore fissato dall’art. 34 O-OCCS-USTRA, d’altro canto quanto dichiarato dall’imputato in occasione del VI PG 11.01.2018 p. 4 AI 5. La Presidente propone alle parti di modificare – se del caso – l’AA in base a quanto emergerà nel corso dell’interrogatorio dell’imputato.

Le parti danno il loro consenso.

La Presidente propone inoltre alle parti di modificare il periodo di cui al punto 5 dell’AA in 14.09.2015 – 25.10.2017.

Le parti danno il loro consenso alla modifica.

Si procede all’interrogatorio dell’imputato (verbale di interrogatorio allegato 1).

Il PP, a fronte del rapporto 04.12.2017 e della risposta fornita dell’imputato in occasione dell’odierno interrogatorio, rinuncia all’imputazione di cui al punto 1.2. dell’AA e ne chiede lo stralcio dall’AA. Il difensore ne prende atto ed è d’accordo con lo stralcio.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma in fatto e in diritto dell’AA. Ritenuto come i fatti siano ammessi, si tratta oggi di discutere unicamente la commisurazione della pena. Quanto commesso dall’imputato è grave, irresponsabile, ed avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, soprattutto per IM 1 stesso. Il comportamento dell’imputato è ancor più grave se si considera che lo stesso è recidivo specifico, questo con riferimento alla condanna inflittagli nel Canton Svitto. Ritenuta la situazione finanziaria disastrosa dell’imputato, che non gli permetterebbe comunque di far fronte a una pena pecuniaria, chiede una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 100.00 per la contravvenzione alla LStup. Quanto alla sospensione condizionale della pena inflitta nel Canton Svitto, non ne chiede la revoca, ma il prolungamento del periodo di prova per 1 anno;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale esordisce indicando come né i fatti né la loro qualifica giuridica siano oggi in discussione. Ripercorre il vissuto del suo assistito, la situazione personale e famigliare dello stesso prima del 2013, quando è stato allontanato da casa ed hanno così avuto inizio i suoi problemi, problemi caratterizzati da una depressione, da procedimenti penali, dalla perdita del posto di lavoro, da due ricoveri in cliniche specializzate e, non da ultimo, da un allontanamento da sua figlia. Chiede che venga riconosciuta una parziale scemata imputabilità ritenuto il grave stato di alcolemia in cui si trovava il suo assistito che quella sera si era recato negli EP in bicicletta ed ha deciso solo sulla via del rientro di recuperare lo scooter che si trovava in un magazzino. Evidenzia come IM 1 sia attualmente seguito da una curatrice e da __________, come non assuma più stupefacenti ed abbia acconsentito alla distruzione dello scooter da parte della Polizia. Chiede per concludere una riduzione della pena detentiva proposta dal PP, da porre a beneficio della sospensione condizionale, una riduzione della multa proposta dal PP, mentre non si oppone al prolungamento del periodo di prova della pregressa condanna.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.:                    12, 19, 40, 42, 44, 46 cpv. 2, 47, 49, 106 CP;

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 43 cpv. 2, 90 cpv. 1, 91 cpv. 2 lett. a, 95 cpv. 1 lett. b, 96 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LCStr;

2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 40 ONC;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1

è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 25 ottobre 2017, a __________,

condotto il motoveicolo Malagutti (non immatricalato) in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (min. 2.28 – max 2.89 grammi per mille);

                               1.2.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 25 ottobre 2017, a __________,

circolando nello stato psico-fisico e con il motoveicolo di cui al punto 1.1. del dispositivo, privo del casco di protezione, negligentemente perso la padronanza del veicolo, cozzando contro un palo dell’illuminazione pubblica e cadendo conseguentemente al suolo;

                               1.3.   guida senza autorizzazione

per avere,

il 25 ottobre 2017, a __________,

condotto il motoveicolo di cui al punto 1.1. del dispositivo sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 20.02.2014 a tempo indeterminato;

                               1.4.   guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

il 25 ottobre 2017, a __________,

condotto il motoveicolo di cui al punto 1.1. del dispositivo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, rispettivamente sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                               1.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo 14.09.2015 – 25.10.2017,

ad __________ e __________,

senza essere autorizzato,

consumato marijuana e hashish (una ventina di spinelli) e eroina (1-2 grammi);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi.

                               2.2.   alla multa di fr. 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà commutata in 2 (due) giorni di pena detentiva sostitutiva.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il 03.12.2014 dal Bezirksgericht Höfe, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       2'205.00

spese                          fr.          128.50

totale                           fr.       2’333.50

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’333.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             66.90

                                                             fr.           966.90

                                                             ===========

72.2018.15 — Ticino Tribunale penale cantonale 14.09.2018 72.2018.15 — Swissrulings