Incarto n. 72.2017.87
Lugano, 21 novembre 2018/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 2 in carcerazione preventiva dal 06.03.2017 al 03.05.2017 (59 giorni), scarcerato dal GPC con l’adozione della misura sostitutiva del deposito dei suoi documenti di identità; IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 06.03.2017 al 03.05.2017 (59 giorni), scarcerato dal GPC con l’adozione della misura sostitutiva del deposito dei suoi documenti di identità;
imputati, a norma dell'atto d'accusa 70/2017 del 2.5.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
avendo agito in correità fra loro
1. usura aggravata (mestiere), sub. usura
per avere, nel periodo 28 gennaio 2017-6 marzo 2017, tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania, agendo per mestiere, sfruttando in 4 occasioni lo stato di bisogno e di dipendenza di almeno 14 clandestini, provenienti dal Kurdistan iracheno, trasportando i clandestini a bordo della vettura condotta da IM 2 dall’Italia (Milano), dove li prendevano in consegna seguendo le indicazioni dei sedicenti __________ e __________, con destinazione la Germania, transitando attraverso valichi doganali non custoditi, come indicato al punto 2. del presente atto d’accusa,
traendo deliberatamente vantaggio dalle condizioni di precarietà, illegalità e paura di queste persone in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese d’origine, senza alcuna conoscenza in Svizzera, senza precise conoscenze geografiche e della lingua, in precarie condizioni sociali ed economiche, come del resto era accaduto agli imputati quando sono arrivati in Svizzera,
ottenuto per loro come corrispettivo complessivo per ogni viaggio effettuato un compenso compreso tra Euro 3'000.00 e Euro 1'800.00 (compenso concordato per l’ultimo viaggio, ma non corrisposto), come da intesa tra IM 1 e il sedicente __________, sapendo che i clandestini pagavano queste e altre cifre direttamente al sedicente __________ o a suoi collaboratori o che facevano versare i soldi in Kurdistan da loro famigliari, importi, quelli ricevuti o promessi a IM 1 e IM 2, in netta sproporzione con le regolari tariffe applicate per il viaggio tra Milano e la Germania rispetto alle regolari tariffe applicate a predette tratte comprese tra i Euro 45.80 (bus di linea) e i CHF 213.00 (treno),
guadagnando così complessivi (almeno) Euro 8'800.00, tra loro divisi o da dividere,
e meglio, per avere,
1.1 il 28-29 gennaio 2017, sfruttato lo stato di bisogno di 5 clandestini (4 adulti e 1 bambino), sapendo che per il trasporto Milano – Germania pagavano loro complessivi Euro 3'000.00;
1.2 il 24-25 febbraio 2017, sfruttato lo stato di bisogno di 3 clandestini adulti, sapendo che per il trasporto Milano – Germania pagavano loro complessivi Euro 2'000.00;
1.3 il 01-02 marzo 2017, sfruttato lo stato di bisogno di 4 clandestini (2 adulti e 2 bambini), sapendo che per il trasporto Milano – Germania pagavano loro complessivi Euro 2'000.00;
1.4 il 06 marzo 2017, sfruttato lo stato di bisogno di 2 clandestini adulti, sapendo che per il trasporto Milano – Germania avrebbero da loro ricevuto complessivi Euro 1'800.00;
2. infrazione aggravata alla LF sugli stranieri – incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto)
siccome commessa per procacciare a loro un indebito arricchimento, per avere nelle circostanze di al punto 1. del presente atto d’accusa, agendo in correità tra loro,
prendendo in consegna i clandestini provenienti, come loro, dal Kurdistan iracheno, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata, a Milano dalle mani dei sedicenti __________ e __________, che li accompagnavano alla vettura di IM 2,
trasportandoli con la vettura di IM 2 attraverso i valichi non presidiati di Pizzamiglio o Chiasso strada, sino a quelli con la Germania di Kriessern e Diepoldsau e poi ancora in Germania, ritenuto che IM 1 ha sempre funto, con il suo veicolo di turno a noleggio, quale auto-staffetta per il passaggio doganale,
pagando o promettendo i clandestini per il trasporto somme complessive per viaggio varianti tra gli Euro 3'000.00 e gli Euro 1'800.00,
favorito così l’entrata illegale in Svizzera, il transito e in parte la partenza dalla Svizzera in 4 occasioni di 14 clandestini,
conseguendo un indebito arricchimento di Euro 3'500.00 ciascuno (oltre agli Euro 900.00 ciascuno promessi per l’ultimo viaggio),
e meglio per avere
2.1 il 28-29 gennaio 2017, trasportando 5 clandestini a bordo del veicolo di IM 2, da Milano alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di Pizzamiglio e in uscita da quello di Kriessern, facilitato la loro entrata e partenza illegale, conseguendo un indebito profitto di complessivi Euro 3'000.00;
2.2 il 24-25 febbraio 2017, trasportando 5 clandestini a bordo del veicolo di IM 2, da Milano alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di Pizzamiglio e in uscita da quello di Diepoldsau, facilitato la loro entrata e partenza illegale, conseguendo un indebito profitto di complessivi Euro 2'000.00;
2.3 il 01-02 marzo 2017, trasportando 4 clandestini a bordo del veicolo di IM 2, da Milano alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale di Chiasso strada e in uscita da quello di Kriessern, facilitato la loro entrata e partenza illegale, conseguendo un indebito profitto di complessivi Euro 2'000.00;
2.4 il 06 marzo 2017, trasportando 2 clandestini a bordo del veicolo di IM 2, da Milano a Chiasso, con destinazione la Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di Pizzamiglio, facilitato la loro entrata illegale, ritenuto che poi sono stati fermati dalle Guardie di Confine e che per questo viaggio avrebbero conseguito un indebito profitto di complessivi Euro 1'800.00.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 2, sub. cifra 1 CPS e 116 cpv. 3 litt. a in relazione al cpv. 1 litt. a LStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 20.11.2018, dalle ore 09:30 alle ore 17:03;
mercoledì 21.11.2018, dalle ore 16:05 alle ore 16:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. DUF 2 segnala che al punto 2.2 dell’AA, per un errore di battitura, sono stati indicati 5 clandestini e non 3. Le parti constatano l’errore e l’AA è modificato di conseguenza.
In via preliminare, la Presidente propone alle parti di aggiungere negli articoli di riferimento, per il punto 2 dell’AA, l’art. 5 LStr.
Le parti danno il loro consenso all’aggiunta proposta.
Sempre in via preliminare, la Presidente rileva come il guadagno ex art. 157 CP e l’indebito arricchimento ex art. 116 cpv. 3 LStr andranno meglio precisati e, con l’accordo delle parti, tale aspetto verrà trattato nell’ambito dell’interrogatorio degli imputati.
Le parti danno il loro consenso.
II. La Presidente chiede agli avvocati se - ritenute le rispettive richieste di proscioglimento (anche parziale) - intendono chiedere un indennizzo ex art. 429 CPP.
DUF 1: no.
DUF 2: no.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce rilevando come la questione centrale sia quella del possibile riconoscimento del caso di rigore in materia di espulsione che, stante quanto emerge dagli atti, chiede venga riconosciuto per entrambi gli imputati, come peraltro già fatto dalle Autorità amministrative. Se è vero che dopo le decisioni amministrative i due imputati hanno delinquito e il loro atteggiamento processuale non depone a loro favore, soppesando l’interesse pubblico rispetto a quello privato, per l’accusa in questo caso prevale quello privato / famigliare, in particolare perché il prezzo più caro dell’espulsione lo pagherebbero le mogli e i figli.
Chiede per entrambi gli imputati la conferma dell’AA per il reato di usura aggravata (per mestiere), ritenuto come le tariffe applicate - da rapportare a quelle dei mezzi che i clandestini avrebbe usato, quali bus e treno - siano usuraie e in manifesta sproporzione; ricorda come nell’AA si sia già ampiamente tenuto conto della versione più favorevole agli imputati, sia per il numero di clandestini, che per la lunghezza del viaggio. Gli imputati ben conoscevano la condizione dei clandestini, non fosse per il fatto che loro stessi hanno vissuto la medesima situazione all’inizio degli anni 2000. Se è vero che il prezzo per l’intero viaggio veniva pattuito dai clandestini con terze persone, gli imputati sapevano bene quale era il loro compenso, indipendentemente da dove l’abbiano poi effettivamente percepito, essendo la promessa del pagamento sufficiente per l’adempimento del reato. I proventi dell’attività, ricostruiti durante l’inchiesta, corrispondevano a quanto percepito legalmente dalle famiglie degli imputati che ben sapevano, quando hanno fatto il primo viaggio, che altri sarebbero seguiti.
Quo all’infrazione alla LStr, gli imputati sapevano che i clandestini non avevano i documenti, ciò che rende superflue altre considerazioni, nella misura in cui anche i cittadini europei hanno bisogno di un documento di legittimazione per varcare il confine. L’indebito profitto relativo a tale infrazione è pacifico, anche volendo dedurre le spese ricostruite in aula.
Per la commisurazione della pena, per IM 2 ricorda come non sia stato lui ad iniziare e proporre l’attività, ma vi abbia poi partecipato; tenuto conto dei motivi egoistici dettati dalla volontà di lucro, della sua vita anteriore, del suo attuale lavoro, chiede una pena di 13 mesi di pena detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna.
Per IM 1, invece, ritenuto come fosse lui a tenere i contatti con __________ tenuto conto della sua vita anteriore, del motivo egoistico per cui ha delinquito e della sua situazione professionale, chiede una pena di 14 mesi di pena detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale ripercorre innanzitutto la vita del suo assistito, mettendo l’accento sull’integrazione in Svizzera e l’assenza di legami particolari con il Paese di origine.
Rileva poi come i fatti non siano contestati, ma come lo sia la loro qualifica giuridica.
In merito all’usura, ricorda come la sproporzione tra le prestazioni vada valutata in modo oggettivo, come gli imputati abbiano sempre usato due veicoli (e non solo uno, come per le tariffe con cui sono stati fatti i raffronti), rispettivamente come dagli atti emerga una tariffa a persona di circa Euro 500.- che se rapportata a quanto pagato dai clandestini non fa apparire come usuraio il prezzo richiesto. Agli atti non vi sono ulteriori approfondimenti quanto ai valori di comparazione e, soprattutto, non è noto quale fosse il prezzo concordato dai clandestini con chi ha organizzato il viaggio. Si tratta di elementi insufficienti per determinare il costo di un viaggio e le effettive condizioni pattuite a monte. Inoltre, nel caso concreto difetta un accordo tra la vittima e l’autore, nella misura in cui entrambi gli imputati erano meri esecutori di accordi presi a monte da altre persone appartenenti a un’organizzazione (DTF 86 IV 69).
Quo invece all’infrazione alla LStr, senza minimizzare le colpe di IM 2, va tenuto conto della misura in cui poteva effettivamente avvedersi dell’illegalità del comportamento. IM 2 è stato coinvolto da IM 1, usato a sua volta da organizzazioni criminali senza scrupoli che lucrano sulla situazione penosa dei clandestini, facendo leva sulla semplicità e il bisogno economico di IM 2 sulla sua empatia dovuta al vissuto personale. Per quest’ultimo non vi è stato un arricchimento illegittimo e solo il reato nella sua forma semplice può essere ritenuto.
In merito all’espulsione, si allinea alla richiesta del PP, nel senso che chiede che venga riconosciuto il caso di rigore.
Per concludere, chiede il proscioglimento dall’imputazione di usura (aggravata, sub., semplice), riconosce l’adempimento degli elementi dell’infrazione alla LStr nella sua forma semplice, chiede il riconoscimento del caso di rigore in materia di espulsione, si rimette alla Corte quanto alla commisurazione della pena, chiedendo che non sia comunque superiore ai 4 mesi e sia sospesa condizionalmente;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 1, la quale rileva chei fatti di cui all’AA non sono contestati, mentre lo è la loro qualifica giuridica.
In merito al reato di usura, evidenzia come la prestazione fornita dal suo assistito sia comparabile e quella di un servizio taxi e come il prezzo richiesto a persona non sia affatto in manifesta sproporzione con le usuali tariffe (Euro 500.-), eccezione fatta per l’ultimo viaggio che però si è fermato al tentativo (gli imputati essendo stati arrestati), ciò che – di conseguenza – fa anche venir meno l’aggravante del mestiere.
Per l’infrazione alla LStr, la difesa ripercorre il contenuto del parere giuridico già versato agli atti e chiede in via principale il proscioglimento integrale da tale reato e, in via subordinata, il proscioglimento dalla forma aggravata.
Ricorda poi i principi applicabili in materia di espulsione, chiedendo – qualora le tesi difensive non dovessero essere accolte – di riconoscere comunque il caso di rigore.
Per la commisurazione della pena, posto l’unico episodio ex art. 157 CP, chiede una pena non superiore a 2 mesi, mentre – qualora dovesse essere ritenuta l’infrazione alla LStr, comunque nella sua forma semplice – chiede che la pena non sia superiore a 4 mesi. In entrambi i casi, chiede la sospensione condizionale della stessa;
- il Procuratore pubblico, in replica, ricorda unicamente che con gli Accordi Schengen la volontà non era evidentemente quella di tutelare le persone che valicano i confini illecitamente o le persone che lo permettono, lo facilitano o lo incitano; semmai lo scopo era quello di permettere la libera circolazione delle persone. In merito all’usura, evidenzia come, anche raffrontando quanto pagato dai clandestini con il trasporto in taxi, il prezzo è esorbitante e non certo in linea con le usuali tariffe;
- l’avv. DUF 2, in duplica, ribadisce quanto già esposto, evidenziando come la dottrina maggioritaria ritenga prevalere quanto previsto negli Accordi Schengen rispetto alla LStr.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 66a, 157 cifra 2 CP;
116 cvp. 1 lett. a, 116 cpv. 3 lett. a LStr;
82, 135, 267, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1.usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 28 gennaio 2017 – 6 marzo 2017,
tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,
in correità con IM 2,
sfruttato in 4 occasioni lo stato di bisogno di 14 clandestini, ottenendo come corrispettivo del viaggio da Milano sino alla Germania a bordo dei veicoli a loro disposizione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
1.2. incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata
siccome commessa nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento,
per avere,
tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,
in correità con IM 2,
facilitato l’entrata illegale (in 4 occasioni) e la partenza (unicamente in tre occasioni, essendo stati fermati dalla Polizia) di 14 clandestini privi dei necessari documenti di legittimazione e del necessario visto di entrata;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 28 gennaio 2017 – 6 marzo 2017,
tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,
in correità con IM 1,
sfruttato in 4 occasioni lo stato di bisogno di 14 clandestini, ottenendo come corrispettivo del viaggio da Milano sino alla Germania a bordo dei veicoli a loro disposizione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
2.2. incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata
siccome commessa nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento,
per avere,
tra Milano, Chiasso, Pizzamiglio e la Germania,
in correità con IM 1,
facilitato l’entrata illegale (in 4 occasioni) e la partenza (unicamente in tre occasioni, essendo stati fermati dalla Polizia) di 14 clandestini privi dei necessari documenti di legittimazione e del necessario visto di entrata;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza,
3.1. IM 1 è condannato
3.1.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1.2. alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento) corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna.
3.1.3. L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due) anni.
3.2. IM 2 è condannato
3.2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2.2. alla pena pecuniaria di fr. 600.- (trecento) corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 20.- (venti) cadauna.
3.2.3. L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due) anni.
4. Non si fa luogo all’espulsione di IM 1 trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 66a cpv. 2 CP.
5. Non si fa luogo all’espulsione di IM 2 trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 66a cpv. 2 CP.
6. Le misure sostitutive alla carcerazione vengono revocate. A crescita in giudicato del presente dispositivo, i documenti di legittimazione verranno restituiti agli imputati.
7. E’ ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del cellulare Iphone con custodia (n. rep. 53606), previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato.
8. E’ ordinato il dissequestro a favore di IM 2 dei cellulari (n. rep. 53813, 53815, 53816, 53817), previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, delle due tessere porta SIM con relativa documentazione (n. rep. 53821) e del navigatore Tom Tom (n. rep. 53823).
9. E’ ordinata la confisca della ricevuta di ricezione denaro Western Union (n. rep. 53604) e di tutte le carte SIM (n. rep. 53607, 53814, 53818).
10. E’ ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità, di fr. 170.- (centosettanta), Eur 20.- (venti) e del veicolo Chevrolet Nubira (n. rep. 52719) sequestrati a IM 2.
11. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
12. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 9'079.20
spese fr. 631.10
IVA (8%) fr. 342.40
IVA (7.7%) fr. 418.15
totale fr. 10'470.85
12.2. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10'470.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
12.3. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 6'517.50
spese fr. 1'064.10
IVA (8%) fr. 326.75
IVA (7.7%) fr. 269.30
totale fr. 8'177.65
12.4. Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'177.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 6'330.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 147.50
fr. 6'977.50
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 3'165.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 73.75
fr. 3'488.75
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 3'165.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 73.75
fr. 3'488.75
============
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera