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Ticino Tribunale penale cantonale 29.01.2018 72.2017.235

29. Januar 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,566 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Colpevole di aver sottratto CHF 3'231.00 ed EUR 11'459.00 (correità) ai danni di un distributore di benzina, impugnando un taglierino e costringendo in questo modo le cassiere a consegnargli il denaro contenuto in cassa. Agito in stato di scemata imputabilità. Espulsione dalla Svizzera per 12 anni

Volltext

Incarto n. 72.2017.235

Lugano, 29 gennaio 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise criminali  

      composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

Giorgio Carlo Bernasconi, giudice a latere Fabrizio Filippo Monaci, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

  ACPR 1 ACPR 2

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione estradizionale in Italia dal 24 maggio 2017 al 24 settembre 2017 (124 giorni)

in carcerazione preventiva dal 25 settembre 2017 al 26 ottobre 2017 (32 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 27 ottobre 2017;

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 199/2017 del 14.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina aggravata, siccome commessa in banda e con arma pericolosa

per avere, al fine di commettere un furto, agendo in banda composta da __________ e __________ (entrambi in attesa di estradizione dall’Italia e oggetto di procedimento separato), __________ (già processato e giudicato in procedimento separato) e __________ (pure in attesa di estradizione dall’Italia), sottratto denaro ai danni di un distributore di benzina della zona di Confine, con uso della violenza e della minaccia di un pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale delle addette alla cassa, facendo uso in particolare di un taglierino,

e meglio per avere:

                                     -   a __________ il 29.03.2017, ai danni del distributore __________ di Via __________, agendo in correità con i summenzionati con i quali si ritrovava a __________ (I) per concordare gli ultimi dettagli dell’azione criminosa, dopo che il __________ aveva funto da “staffetta” osservativa per verificare se vi fossero in Svizzera presidi o controlli in dogana e/o di polizia ed aver dato il “via libera”, si portava in loco a bordo dello scooter Kymco targato (I) __________ (poi risultato rubato in Italia) a suo dire fornitogli dal __________, passando dal valico di __________;

                                     -   dopo aver raggiunto il distributore ed aver fatto benzina come diversivo (per CHF 5.00 ai danni della ACPR 2), entrava nel locale “cassa” e impugnando il taglierino nella sua mano sinistra appena tolto dalla tasca della sua giacca (a suo dire consegnatogli dal __________ prima della partenza ma a detta del __________ fornitogli dai due __________), minacciava con lo stesso le due commesse presenti, prendendone una per il braccio e schiacciandole la faccia contro lo scaffale delle sigarette, costringendole così a consegnargli il denaro contenuto nella cassa-registratrice pari a CHF 3'231.00 ed Euro 11'459.00 con il quale usciva poi all’esterno nell’intento di riparare in Italia con il bottino;

                                     -   fuga ostacolata dal mancato avvio del motoveicolo che abbandonava sul posto come pure il casco poco distante (sul quale verranno poi ritrovate le sue impronte digitali), per poi essere costretto a riparare in Italia a piedi ricongiungendosi con gli altri sodali che l’attendevano oltre confine sull’auto FIAT Punto del __________;

                                     -   veicolo sul quale pure lui saliva con il bottino della rapina, recandosi poi con tutti gli altri correi in un ignoto appartamento di __________ dove procedevano alla conta del bottino, spartendoselo come segue: lui si teneva gli EURO 11'459.00 (a suo dire erano solo 8'000.00) e i CHF 3'231.00 se li sono ripartiti gli altri della banda in parti a lui ignote (a suo dire);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 15:47.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa. Riassume le circostanze dell’arresto di IM 1 e __________, già condannato per complicità in rapina. Gli altri componenti della banda sono __________ e __________, così come pure __________. IM1, reo confesso, è l’autore materiale della rapina. __________ ha ammesso le proprie responsabilità, IM 1 solo minimamente. Essi non hanno agito da soli né per propria iniziativa, ma hanno aderito all’organizzazione messa in piedi dai __________. Rispetto alle ammissioni di __________, IM 1 rilascia dichiarazioni inverosimili. __________ ha chiamato in causa i veri mandanti, padre e figlio __________. Dagli atti d’inchiesta emerge che sia il taglierino che lo scooter sono già stati utilizzati per la rapina precedente. I __________ non potevano tornare in Svizzera a commettere nuovi reati, essendo già pendente un mandato d’arresto, motivo per cui hanno mandato __________ e IM 1. Come emerge dalle immagini della videosorveglianza, IM 1 entra nel distributore impugnando un taglierino, raggiunge con fare deciso e veloce gli spazi riservati al personale del negozio e afferra il braccio di una delle due donne, talmente forte da costringerla a girarsi di 90° e schiacciandole la faccia contro il distributore delle sigarette. IM 1 non si è limitato a usare violenza nei confronti delle commesse, ma ha incusso loro timore minacciandole. L’utilizzo di un taglierino non è casuale, ma frutto di una scelta oculata. IM 1 è stato assoldato proprio per la sua grande esperienza, come si evince dal casellario giudiziale in atti. Ha agito con un modus operandi ben consolidato, frutto di un’organizzazione minuziosa. L’imputato ha inizialmente dichiarato di avere fatto tutto da solo, ammettendo solo in seguito il coinvolgimento di __________, a cui ha addossato la paternità del piano. In merito al ruolo e alla presenza dei __________ e di __________ ha fornito versioni discordanti e sempre diverse tra loro in corso d’inchiesta e ancora in aula, sostenendo che gli stessi non avrebbero avuto alcun ruolo nei fatti di cui all’atto d’accusa. Anche in merito alla spartizione del bottino l’imputato in aula ha cambiato versione rispetto a quanto dichiarato in corso d’inchiesta. __________ era già noto all’imputato, avendo trascorso con lui 18 mesi in carcere. Significativa risulta la dichiarazione di IM 1 con cui chiama in causa i __________, affermando che durante il comune periodo in cella gli avrebbero detto che doveva arrangiarsi e che sapeva come doveva comportarsi, dichiarazione poi ritrattata. L’imputato ha contestato la versione dei fatti resa dalle dipendenti del distributore, nonostante la stessa sia corroborata dalle immagini della videosorveglianza. Nel corso dell’inchiesta IM 1 ha voluto intenzionalmente escludere dal piano criminale i __________, nonostante questi, come ci dice anche __________, fossero presenti sia prima della rapina che dopo, in occasione della spartizione del bottino. La tesi di IM 1 contrasta apertamente con il normale andamento delle cose e con le risultanze dell’inchiesta. Oggi prova a presentarsi quasi come fosse lui la vittima, cercando di farsi passare per uno sprovveduto. IM 1 può essere creduto unicamente per quanto attiene le dichiarazioni da lui rese in punto al proprio coinvolgimento. Se la rapina di __________ fosse andata a buon fine, sarebbe stata la prima di una lunga serie. IM 1 era rientrato nel giro, tornando a fare quello che sapeva fare: delinquere.

Per quel che ne è del diritto, l’accusa chiede la conferma dell’aggravante della banda, osservando che IM 1 è del mestiere, conosce già prima della rapina i __________ ed __________ e il loro passato criminale. Sia prima che dopo la rapina commessa da IM 1 ne vengono commesse altre dagli stessi personaggi. IM 1 ha una situazione economica disastrosa e si è messo a disposizione per una serie indefinita di rapine, non certo per una sola, avendo un disperato bisogno continuo di entrate economiche. IM 1 è un rapinatore professionista, il suo passato parla chiaro, e non avrebbe certo avuto bisogno di condividere il bottino con una persona con cui non aveva intenzione di commettere in futuro altre rapine. L’accusa ricorda che questo Tribunale ha condannato __________ per avere agito quale complice di una banda.

Quanto alla commisurazione della pena, il PP sottolinea che IM 1 ha agito in maniera spregiudicata, che il suo agire criminale è stato dettato dal mero scopo di lucro e che la rapina è stata pianificata nel dettaglio, in maniera accurata, senza lasciare nulla al caso. La sua colpa è aggravata dai numerosi precedenti specifici, da cui non ha imparato nulla. L’imputato non ha mostrato nessun pentimento dopo gli anni passati in carcere. Il suo atteggiamento processuale è caratterizzato da continue bugie e contraddizioni ed egli non può beneficiare di nessuna attenuante, se non quella di scontare la pena all’estero.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi e che la pena sia interamente da scontare anche qualora la Corte dovesse ritenere di ridurla entro i termini per la sospensione condizionale (parziale). Postula inoltre l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera per un periodo di 12 (dodici) anni e l’accoglimento dell’istanza dell’AP;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per IM 1 la rapina del 29 marzo 2017 è stata come un tappeto dei desideri, reso traballante da una pedivella di scooter sbarazzina. IM 1 non ha quindi potuto sfruttare appieno la lampada di Aladino. Sottolinea che il suo assistito ha accettato subito l’estradizione, il che dimostra che si è preso subito le sue responsabilità. In occasione del primo interrogatorio ha subito ammesso i fatti. IM 1 è afflitto o addirittura ammalato di una nemesi ossessiva per i reati che portano soltanto in carcere. Questa rapina è iniziata male ed è finita peggio.

Quanto a __________, la difesa rileva che egli ha confessato unicamente un mese dopo essere stato arrestato, mentre IM 1 ha detto subito tutta la verità. Per quello che riguarda i __________, la paura era lì da vedere. __________ è tornato dai __________ e da IM 1 con la dritta osservativa, dopo avere fatto la vedetta lombarda. IM 1 ha commesso la rapina, durata 20 secondi; non avrebbe quindi fatto in tempo ad agire così come dichiarato dall’AP. Si tratta di una rapina che è stata gonfiata nell’atto d’accusa e poi ancora in aula. La difesa rileva inoltre che nel processo __________ sono cadute le due aggravanti. La rapina commessa da IM 1 è una delle meno pericolose sulla scala Richter, tant’è che __________ si è beccato 18 mesi con la condizionale. IM 1 non ha fatto il nome dei __________ siccome aveva paura di loro, cosa che ovviamente non ha osato ammettere, per non fare la figura del becero. I __________ non sono sconosciuti alle nostre latitudini e non mettevano piede in Svizzera sapendo di essere sotto sorveglianza, motivo per cui hanno assunto __________. I __________ sono entrambi pericolosi e hanno una fama negativa, ciò che spiega la paura del IM 1. __________ è fuori dal 3 novembre 2017 e oggi deve uscire IM 1. Fuori __________ e IM 1, dentro gli altri.

Non si tratta, a mente della difesa, di fare il processo alle intenzioni, sostenendo che IM 1 era entrato a fare parte di una banda e avrebbe commesso altre rapine; bisogna invece basarsi sui fatti, i quali dicono che IM 1 ha commesso unicamente la rapina del 29 marzo 2017. Secondo il Corboz (Les infractions en droit suisse, p. 253, vol. 1), per esserci banda occorre essersi messi insieme per più di una rapina, ma nel caso concreto di rapina ce n’è stata una sola. L’aggravante della banda deve quindi cadere come è caduta per il __________. Per quanto attiene al taglierino, osserva che nel verbale del 25 settembre 2017 IM 1 dichiara di avere preso il taglierino dalla tasca, tenendo sempre le due mani nelle tasche, impugnandolo con la mano sinistra e posandolo sul bancone del distributore. Il taglierino era sul bancone, chiuso, e non è stato puntato contro le commesse, come loro stesse hanno affermato. Secondo l’art. 4 LArm, inoltre, un taglierino non è un’arma, ma è considerato come il coltellino svizzero, come stabilito anche nella sentenza __________. Cade quindi anche l’aggravante dell’arma pericolosa, trattandosi, a mente della difesa, di rapina semplice.

Quanto alla commisurazione della pena, osserva che quella proposta dalla pubblica accusa è spropositata e fuori da ogni contesto fattuale. Il comportamento processuale di IM 1 è ottimo: egli ha accettato subito l’estradizione e in carcere lavora. Negli ultimi 5 anni a casellario giudiziale non figurano più condanne ai danni di IM 1. L’imputato è vittima di sé stesso e di una situazione che fa parte un po’ della mentalità italica; egli ha fatto quello che purtroppo non doveva fare, ma non perché voleva entrare in una banda, ma semplicemente perché per lui la comunione della figlia era importante, avendo già problemi con la madre. È chiaro che la pena di IM 1 non può essere posta al beneficio della sospensione condizionale, ma si potrebbe pensare a una sospensione condizionale parziale. L’imputato non aveva un lavoro e per trovare il posto in stamperia al penitenziario ha dovuto lottare. La difesa conclude osservando che da un legno così storto quale è l’uomo non si può costruire nulla di diritto; IM 1 è obliquo e non è diritto, ma non è una sequoia americana, non è un Trump; non sarà nemmeno una betulla, ma non va sradicato, dandogli la pena proposta dall’accusa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 47, 51, 66a, 140 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1.   rapina

per avere,

il 29 marzo 2017, a __________, ai danni del distributore __________ di Via __________, agendo in correità con terzi, usando violenza e minaccia di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, e meglio entrando nel locale “cassa” impugnando un taglierino, costringendole in questo modo a consegnargli il denaro contenuto nella cassa registratrice, sottratto CHF 3'231.00 ed Euro 11'459.00;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle aggravanti dell’avere agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine e dell’essersi munito di un’altra arma pericolosa, essendo la rapina stata ritenuta nella sua forma semplice. 

                                   3.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   5.   L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 con motivazione scritta e di CHF 1'000.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                             CHF   9'300.00

spese                                 CHF      558.00

trasferte                             CHF      650.00

IVA (8% su 5'959.00)      CHF      476.70

IVA (7.7% su 4'549.00)   CHF      350.30

totale                                  CHF 11'335.00

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 11’335.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           144.10

                                                             fr.        1'444.10

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