Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2018 72.2017.222

9. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,012 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr)

Volltext

Incarto n. 72.2017.222

Lugano, 9 marzo 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 domiciliato a  rappresentato dall’ DF 2

imputato, a norma del decreto d'accusa 289/2017 del 16 ottobre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 140 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, il 3 maggio 2017;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

Presenti:                    -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;

                                     -   l’interprete A. M.-A. per la lingua tedesca.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:02 alle ore 12:15.

Sentiti:                       -   l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il legale sottolinea che l’aspetto interessante del caso oggetto del presente procedimento in esame è che una volta di più ci ricorda che differenza vi è tra giudicare sulle carte e giudicare sulla persona. In effetti, il casellario del signor IM 1 parla una lignua, mentre lui ne parla un’altra.

Passando al contenuto del DAC, l’avv. DF 2 rileva che il PP non ha tenuto conto che siamo in presenza di un concorso retrospettivo e che quale sia la pena normalmente prevista per questo tipo di infrazioni è risaputo. Si tratta quindi di correggere una svista materiale del PP.

Il secondo tema affrontato dal legale è la commisurazione delle aliquote. Mettendo in relazione l’argomentazione e i dati finaziari ascrivibili ad IM 1, l’avv. DF 2 rileva che si giustifica una riduzione dell’aliquota giornaliera, ricommisurata in fr. 80.00 al giorno.

Arrivando quindi a quello che identifica come il tema maggiormente importante, l’avv. DF 2, quanto alle revoca della precedente condanna e alla sospensione dell’odierna, rileva che quasi tutto ciò che occore è nelle DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3., e 134 IV 60, consid. 7.2..

Quando alla non revoca che l’avv. DF 2 postula in merito alla condanna già pronunciata nei confronti del suo assistito, il legale rileva che la recidiva di cui parliamo oggi è molto lontana sia temporalmente che con riguardo alla tipologia giuridica; non si tratta infatti di un reato della stessa specie. Il “castigo” odierno risulterebbe lontanissimo dalla condanna originale che verrebbe revocata.

Per le sospensioni condizionali delle pene pecuniarie, rileva la difesa, non ci sono i criteri ostativi che vigono per quelle detentive, quindi è data al magistrato maggior possibilità di manovra. Oltre a questi criteri nel caso di specie ne abbiamo un altro, legato allo status attuale di maturità del soggetto; siamo infatti innanzi ad una persona integrata professionalmente, lavorativamente, familiarmente, relazionalmente e disintegrata giudiziariamente. L’avv. DF 2 indica che dall’odierno interrogatorio si evince che l’imputato ha compreso che la sua vita è arrivata ad un bivio e deve ora scegliere che strada seguire. Dal punto di vista lavorativo è ben integrato, alla pari di quanto avviene nel sistema familiare, così come relazionale. Ciò che lo trattiene dal convivere con la compagna è la mancanza di denaro, dal momento che quanto gli servirebbe a tale scopo deve versarlo per le aliquote di cui alle precedenti condanne.

IM 1 non ha negato i propri precedenti da minorenne. Ha detto di aver la stessa energia che l’ha portato a delinquere quando era più giovane, ma di usarla ora in modo costruttivo. Non ha esecuzioni pendenti, quindi siamo confrontati a qualcuno che fa fronte ai propri impegni. L’avv. DF 2 rileva quindi che non revocare la precedente condanna risulterebbe giusto, alla luce di un’ancora presente prognosi favorevole.

Analogamente dicasi per la sospensione della pena aggiuntiva. Una multa associata alla pena pecuniaria sospesa sarebbe da pagare, con il che vi sarebbe comunque un aspetto puntivo, anche di una pena sospesa condizionalmente.

Per evitare un eventuale squilibrio finanziario che verrebbe a prodursi, con il conseguente influsso sulla vita del proprio assistito, l’avv. DF 2 chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna e di sospendere la pena pecuniaria inflitta con quella odierna. Chiede quindi la modifica del punto 1. del DAC nel senso delle richieste suesposte.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 106 CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, il 3 maggio 2017, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________, targata __________ alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

                                   2.   IM 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 3'300.00 (tremilatrecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci) cadauna, a valere quale pena aggiuntiva a quella del decreto d’accusa 26.09.2017, emessa nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Bern, Mittelland, Bern.

                                   3.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa 13.02.2015 dallo Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich, ma il periodo di prova viene prolungato di 2 (due) anni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             75.05

                                                             fr.           775.05

                                                             ============

72.2017.222 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2018 72.2017.222 — Swissrulings