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Ticino Tribunale penale cantonale 12.11.2018 72.2017.205

12. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·716 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Guida in stato di inattitudine, alcolemia, riduzione pena pecuniaria

Volltext

Incarto n. 72.2017.205

Lugano, 12 novembre 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

 IM 1  rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del DAC 256/2017 del 21 settembre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di  

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Chevrolet targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,55 mg/l) malgrado fosse già stato condannato nel 2015 (alcolemia: min. 2.26 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti: a __________ il 17 giugno 2017;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1, accompagnato dalla MLaw 1

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 16:55.

Sentiti:                        -   la MLaw 1, difensore di IM 1, la quale ripercorre innanzitutto la situazione personale e professionale dell’imputato. Precisa, poi, che i fatti non sono contestati, come non lo è la loro qualifica giuridica. Contesta la pena pecuniaria inflitta, ritenendola sproporzionata - sia per il numero di aliquote che per il loro ammontare - rispetto ai fatti e alla colpa del suo assistito. Rileva come a fronte di un reddito di circa fr. 3'000.- netti e un fabbisogno di circa fr. 2'200.- (1'200.- di minimo vitale, oltre fr. 100.- per l’abbonamento arcobaleno, fr. 300.- di assicurazione malattia e la metà di fr. 1'130.- di pigione), con un’eccedenza dunque di fr. 800.-, il pagamento di complessivi fr. 12'000.-, anche rateizzato, non sia sostenibile. Evidenzia, poi, come il suo assistito abbia sempre lavorato, abbia una situazione personale e famigliare stabile, sia stato già duramente colpito dalle conseguenze dei suoi atti, sia con la revoca della licenza di condurre per 23 mesi che con il rigetto della sua domanda di permesso C. La sua colpa non va banalizzata, ma va anche riconosciuta la presenza di una prognosi favorevole. Chiede dunque che non venga revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2015, non opponendosi alla proroga del periodo di prova, che venga pronunciata una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 800.-.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.                     12, 34, 42, 46 cpv. 2, 47, 106 CP;

91 cpv. 2 lett. a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1

è autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per avere,

il 17 giugno 2017, a __________,

condotto l’autovettura Chevrolet targata __________ in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito, pari a 0,55 mg/l,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta) cadauna;

                               2.2.   alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni.

                                   3.   L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna di cui al decreto di accusa 21.09.2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è prorogato di 18 (diciotto) mesi.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             81.90

                                                             fr.        1'781.90

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