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Ticino Tribunale penale cantonale 27.04.2018 72.2017.201

27. April 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,287 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assoluzione dal reato di furto ripetuto

Volltext

Incarto n. 72.2017.201

Lugano, 27 aprile 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 ACPR 2, ACPR 3,

contro

IM 1 residente a rappresentata dall’ DUF 1

imputata, a norma del decreto d’accusa 298/2017 del 12 ottobre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   ripetuto furto

per avere, il 10 giugno 2017 a Lugano, agendo in correità con __________, ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene, cose mobili altrui nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, e meglio:

                                1.1   ai danni del bar ACPR 1, un borsello da bar del valore di CHF 50.00, contenente 2 tessere AIL del valore totale di CHF 80.00 e 4 carte di credito del valore totale di CHF 100.00 per un ammontare complessivo di CHF 230.00;

                                1.2   ai danni ACPR 2, CHF 900.00 in contanti sottratti da un borsello da bar;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 139 cifra 1 CPS;

                                   2.   contravvenzione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori

per avere, il 15 maggio 2017 a __________, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, in specie ai danni ACPR 3;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 57 cpv. 3 LTV in rel. con l’art. 57 cpv. 1 OTV;

Presenti:                    -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   __________, Lugano, in rappresentanza dell’ACPR 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:34.

Sentiti:                       -   l’accusatore privato, __________, in rappresentanza dell’ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: le pretese che il signor __________ fa valere equivalgono al rimborso del danno patito. Egli indica di lavorare in Ticino da un anno, dal mattino alla sera, in una situazione economica notoriamente non fiorente. I fr. 900.00 spariti sono un danno ingente per lui, che nessuno gli rimborsa;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il passato della signora IM 1 è caratterizzato da un CV piuttosto impressionante, ma oggi non siamo qui per giudicare il suo passato, quanto piuttosto i fatti del giugno 2017. Ed i fatti, oggettivi, cui siamo confrontati sono i seguenti: un furto, avvenuto tra le 13.00 e le 13.45, presso il ACPR 1 e uno presso ACPR 2, poco più tardi. Non c’è nessun testimone, né nessuna ripresa che permettano di confermare che l’imputata abbia preso, rispettivamente, un borsello, ed il contenuto di un borsello. L’impianto accusatorio è infatti privo di elementi concreti a carico dell’imputata.

Quanto ai fatti legati all’ACPR 2, la signora ha ammesso di essere stata presso l’EP il 10.06.2017, per cercare un lavoro. La denuncia è stata firmata il 12.06.2017, ossia due giorni dopo i fatti. Il gerente ha denunciato la sparizione di fr. 900.00 ed il legale non si spiega come sia stato possibile non accorgersi nelle 48 ore precedenti del maltolto. Non si comprende come mai accusata del furto sia stata proprio la signora IM 1 ritenuto come ci fossero altri avventori presenti. “Dove erano i camerieri? Dove si trovava il borsello?” si chiede l’avv. DUF 1, unitamente a domandarsi per quale motivo la propria assistita avrebbe dovuto lasciare i tagli più piccoli in loco dal momento che nel borsello, spariti i fr. 900.00, ne sono rimasti 2'000.00 in banconote piccolo taglio. Non si comprende in che sala ella sarebbe rimasta sola, né per quanto. La Polizia non ha chiarito tutti questi aspetti, né lo ha fatto il PP, neppure dopo l’opposizione al DAC.

Quanto appena detto vale anche per il ACPR 1, per il quale la denuncia è stata fatta addirittura tre giorni dopo che il furto sarebbe stato commesso. In questo caso, l’imputata era entrata giusto il tempo di venire a sapere dalla gerente che presso l’EP vi era un’inaugurazione, quindi non aveva avuto nemmeno il tempo materiale per compiere il furto contestatole. Non essendo stata sentita neppure in questo caso la gerente del Bar, non si comprende come si sia potuto concludere che a commettere il furto fosse stata la signora IM 1

Gli unici elementi a carico della signora stanno nel suo passato, di cui evidentemente non può essere tenuto conto ai fini del presente giudizio.

In assenza di prove che permettano, con un adeguato grado di verosimiglianza, di imputare alla signora IM 1 i reati contestatile, l’avv. DUF 1 chiede che la medesima venga prosciolta in ragione del principio dell’in dubio pro reo.

Il legale sottolinea che la propria assistita, quando le sono stati contestati i reati nelle precedenti occasioni in cui era stata giudicata, aveva sempre ammesso le proprie colpe. Non vi è motivo per il quale, se colpevole, non lo avrebbe dovuto fare anche in questa occasione.

Subordinatamente, l’avv. DUF 1 chiede la commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria, essendo l’attuale situazione finanziaria dell’imputata migliorata. Chiede altresì una massiccia riduzione della pena, di cui chiede la sospensione in via condizionale, unitamente alla mancata revoca della sospensione della precedente condanna. Concludendo, sottolinea che la signora IM 1 è riuscita a disintossicarsi, ora è totalmente pulita, ha dei figli piccoli e una pena detentiva deve essere l’ultima ratio in quanto avrebbe ripercussioni troppo gravose sulla sua vita e sul suo recupero;

                                     -   l’accusatore privato, in replica indica che il sabato si lavora meno essendo chiusi gli uffici. Facendo caldo, quel pomeriggio, la maggior parte dei clienti si trovava all’esterno. Egli ha quindi trovato strano che l’imputata si fosse installata proprio al centro del locale. La cassa al mattino viene fornita di un fondocassa per complessivi fr. 300-400.00. La signora, mentre era presente all’interno dell’EP, ha chiesto di cambiare i soldi e il collega del __________ ha quindi aperto il cassetto dove vengono tenuti i soldi. La cassa dell’EP viene rifatta ogni giorno alle 17.00. Il giorno dei fatti, alle ore 17.00 circa, __________ si è quindi accorto che mancavano le banconote di grosso taglio incassate nel corso della giornata. Ha subito chiamato la Polizia, dalla quale si è però sentito rispondere che i loro uffici erano già chiusi. Egli vi si è quindi recato solo due giorni dopo per depositare la propria denunciata;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1 in duplica costata che il gerente conferma di non aver quindi visto la signora IM 1 nei pressi del cassetto dove venivano tenuti i soldi. Rileva altresì che agli atti non risulta nulla circa una telefonata alla Polizia precedente rispetto al momento in cui è stata depositata alla querela.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 139 cifra 1 CP;

57 cpv. 3 LTV;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è prosciolta dall’imputazione di ripetuto furto, di cui al decreto d’accusa 298/2017 del 12.10.2017.

Di conseguenza,

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.        1'710.00

spese                          fr.           169.00

IVA (7,7%)                  fr.           144.70

totale                           fr.        2'023.70

                                   4.   Le pretese degli accusatori privati sono respinte.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           118.15

                                                             fr.           818.15

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