Incarto n. 72.2017.18
Lugano, 11 ottobre 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 12/2017 del 16 gennaio 2017, emanato dal Procuratore pubblico __________, di
1. Grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
in data 11.01.2014, alle ore 00:06, a __________, sull’autostrada A2, all’altezza del K 26.450 in direzione Sud,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto autostradale sopra citato, alla guida dell’autoveicolo BMW __________, targato TI __________, intestata alla carrozzeria __________, alla velocità di 215 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 7 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar F6, malgrado il vig6ente limite di 120 km/h, superando quindi di almeno 80 km/h la velocità massima consentita;
2. Abuso delle targhe
per avere,
in data 11.02.2014 a __________ e __________, condotto la vettura BMW __________ con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________, intestate alla Carrozzeria __________.
3. Truffa, ripetuta
per avere,
a __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere,
3.1. nel mese di aprile 2010, ingannato astutamente ACPR 5, il quale, attratto da una pubblicità esposta in __________, presso cui all’epoca IM 1 operava, ha sottoscritto in data 21.04.2010, per il tramite di IM 1, due abbonamenti per chiavette USB danti accesso alla rete tramite l’operatore __________, ma, invece di dover pagare CHF 17.50 mensili a chiavetta per i primi 6 mesi e, successivamente, per i restanti 18 mesi, CHF 49.-- mensili a chiavetta, l’operatore ha fatturato dapprima CHF 25.-- a chiavetta e, dal secondo mese via, direttamente CHF 49.-a chiavetta, l’inganno consistendo nell’aver confortato ACPR 5 nell’errore iniziale, accettando inoltre IM 1 di prendere in consegna le due chiavette USB offrendosi di liberare il cliente dall’abbonamento che lo impegnava in modo differente da quanto prospettatogli, senza tuttavia far nulla in tal senso, accettando inoltre di prendere in consegna man mano le fatture mensili successive, impegnandosi IM 1, mantenendo ACPR 5 nell’errore, ad onorarle in luogo del cliente, e ciò sino ad avvenuta liberazione dai contratti, IM 1 essendo mosso dalla percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto di telefonia stipulato;
3.2. nel mese di ottobre 2010, ingannato astutamente l’avv. ACPR 2, passando presso il Servizio __________ della ditta __________, in nome e per conto del cliente, due contratti difformi rispetto alle desiderata, vincolando così il cliente per due anni invece di uno, a tariffe maggiori, allo scopo di conseguire lui maggiori provvigioni, confortando il cliente nell’errore consegnandogli un cellulare Samsung Galaxy S ottenuto impiegando il prodotto di realizzazione dei due iPhone affidatigli in esecuzione ai contratti realmente passati;
3.3. in data 14.07.2011, ingannato astutamente il personale di ACPR 3 passando un ordine di pagamento online via e-banking per mezzo di un computer della sede di via __________ a __________ così da poter prendere in consegna quel giorno un ulteriore iPad 2 nero 16GB WiFi+3G (del valore di CHF 699.--) allorquando già aveva ritirato, senza aver nel frattempo onorato le relative fatture, materiale informatico vendutogli da ACPR 3 in data 22.04.2011 (complessivi CHF 2'027.--), 02.05.2011 (CHF 2'476.--), 09.05.2011 (CHF 1'399.--), 14.06.2011 (CHF 3'025.--), 20.06.2011 (CHF 2'777.--), materiale da lui preso in consegna, direttamente o per il tramite del proprio ausiliario __________, in data 22.04.2011 risp. 02.05.2011, 10.05.2011, 14.06.2011, 20.06.2011, l’inganno consistendo nell’aver passato il surriferito ordine online per complessivi CHF 12'403.--, ad esatta copertura dello scoperto maturato, sapendo che il conto non disponeva né poteva disporre di quella liquidità, lasciando nelle mani di ACPR 3 una stampata dell’operazione bancaria così passata contro ritiro del surriferito iPad;
3.4. nel periodo giugno 2011–aprile 2012, operando per __________, ingannato astutamente il cliente ACPR 4, poiché, dopo avergli proposto la stipula di due contratti __________ malgrado il cliente fosse (ancora) vincolato con __________, il tutto per far ottenere al cliente 2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerlo esente dal pagamento di penali per le disdette anticipate con __________, non solo il cliente è stato ritenuto debitore ed escusso per gli importi fatti derivare dalle 2 disdette anticipate, ma, facendosi riconsegnare dal cliente i 2 iPhone 4 ricevuti da __________ per disdire i contratti da lui intermediati e facendo stipulare al cliente due nuovi contratti con __________, ha concorso a peggiorare il danno economico inizialmente cagionato, trattenendo successivamente anche i 2 iPhone 4 legati agli ultimi due contratti __________, vendendo tutti e 4 gli iPhone 4 venuti così in suo possesso in ragione di queste operazioni svolte per ACPR 4, senza peraltro impiegare il prodotto di realizzazione, sempre che lecitamente maturato, per ridurre o compensare il danno fatto patire al cliente, il tutto per maturare la percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto di telefonia stipulato, incamerando parimenti il prodotto di realizzazione dei 4 iPhone (CHF 1'800.--);
3.5. nel periodo dicembre 2011–18 giugno 2012, operando per __________, ingannato astutamente la cliente ACPR 7, e meglio per averle proposto la stipula di due contratti __________ malgrado la cliente fosse (ancora) vincolata con __________, il tutto per farle ottenere 2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerla esente dal pagamento di penale per le disdette anticipate con __________, confortandola inoltre nell’errore trasmettendole per e-mail copia dell’ordine di e-banking mediante il quale egli avrebbe saldato personalmente le penali per disdetta anticipata, allorquando la cliente è stata ritenuta debitrice dell’intero importo derivante da disdette anticipate e nessuno dei due cellulari iPhone 4 le è stato consegnato, il tutto per maturare la percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto di telefonia stipulato;
3.6. nel periodo dicembre 2011–18 giugno 2012, operando per __________, ingannato astutamente la cliente ACPR 6, e meglio per averle proposto la stipula di due contratti __________ malgrado la cliente fosse (ancora) vincolata con __________, il tutto per farle ottenere 2 cellulari iPhone 4, impegnandosi a tenerla esente dal pagamento di penale per le disdette anticipate con __________, allorquando la cliente è stata ritenuta debitrice dell’intero importo derivante da disdette anticipate ed i 2 iPhone 4 pur consegnati erano derivanti da due ulteriori contratti __________ da lui passati a firma – contestata – del marito di ACPR 6, concorrendo così a peggiorare il danno economico inizialmente cagionato, trattenendo successivamente anche i 2 iPhone 4 legati agli ultimi due contratti __________ a lui riconsegnati da
ACPR 6, rivendendoli ed incamerando il prodotto di realizzazione, e ciò anche per maturare la percezione di provvigioni a suo favore per ogni contratto di telefonia stipulato;
3.7. in data 26 luglio 2012, ingannato astutamente __________ a cui aveva in precedenza venduto un iPhone 4S risultato inservibile ed un MacBook Air, accettando di riprendere in consegna quei beni contro rimborso e sottoscrivendo un impegno a rimborsargli l’importo complessivo di CHF 850.--, pur sapendo di non avere né i mezzi né l’intenzione di restituire quell’importo al proprio acquirente insoddisfatto;
4. Appropriazione indebita, ripetuta
per essersi,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
e meglio per essersi,
4.1. nel corso del mese di ottobre 2010, appropriato di due iPhone 4 affidatigli dall’operatore __________ per il cliente ACPR 2, realizzandoli ed impiegando parte del prodotto di realizzazione per l’acquisto di un cellulare Samsung Galaxy S consegnato al cliente;
4.2. nel corso del mese di maggio 2011, a __________, appropriato di un cellulare Samsung affidatogli per sostituzione, consegnando l’apparecchio a __________ di __________, il quale non ha concorso a far pervenire il terzo iPhone dovuto per i 5 collegamenti di telefonia mobile contratti con l’operatore __________ da __________ ma ha provveduto a liberare __________ dalla penale dovuta per disdetta anticipata del contratto che la vincolava con il precedente operatore di telefonia mobile;
4.3. nel corso del mese di marzo 2012, a __________, appropriato di un cellulare iPhone 4S colore nero affidatogli da __________ di __________ allo scopo di procedere alla sua sostituzione con un iPhone 4S colore bianco così come richiesto dal cliente ACPR 8, rivendendolo ed incamerando il prodotto di realizzazione pari a CHF 400.--;
5. Falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al pt. 3.6.,
ed al fine di commettere il reato ivi descritto limitatamente al conseguimento ed all’impiego degli ultimi due iPhone 4;
fatto uso dei contratti a falsa firma del marito di ACPR 6, garantendosi così parimenti diritto a provvigioni;
6. Minaccia, ripetuta
per avere,
usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona,
e meglio per avere,
6.1. in data 24 maggio 2012, a __________, sulla pubblica via, accostato il proprio veicolo per farvi salire ACPR 5 e poi, mantenendo il motore del veicolo acceso, proferito nei suoi confronti la frase “ti do 15 giorni, se non ritiri la denuncia ti faccio male”;
6.2. in data 29 aprile 2015, a colloquio telefonico con ACPR 1, minacciato quest’ultimo di morte, precisando che sapeva dove abitava, che si prospettavano già per lui 5 anni di carcere e che pertanto qualche anno in più per il suo omicidio non gli avrebbe cambiato la vita, il tutto per sottrarsi al pagamento di CHF 1'800.-- dovuti in ragione di un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti avverso il quale egli non ha fatto opposizione;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 180 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr. ed art.97 cpv.1 lett. a LCStr;
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 11:51.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- a pag. 1, alle generalità, richiamato l’AI 10 Inc. MP 2014.293, prima di __________ si aggiunge di e dopo __________, si aggiunge domiciliato in e si sostituisce __________ con __________;
- a pag. 1, all’indirizzo del difensore, si modifica Via __________, __________ con Via __________, __________;
- a pag. 1, punto 1, richiamato l’AI 6 Inc. MP 2014.293, si sostituisce K con km;
- a pag. 1, punto 2, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 13.1.2014 di __________ a pag. 3 e l’orario del presunto reato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, si sostituisce 11.2.2014 con 10/11.1.2014;
- a pag. 2, punto 3.1, richiamato l’AI 10 Inc. MP 2011.1260, si sostituisce nel mese di aprile 2010 con 21.4.2010;
- a pag. 2, punto 3.2, richiamato l’AI 1 Inc. MP 2011.1157, si modifica ottobre con novembre;
- a pag. 3, punto 3.5, dopo __________ si aggiunge __________;
- a pag. 3, punto 3.6, tra __________ e __________, si aggiunge __________;
- a pag. 4, punto 4.1, richiamato l’AI 1 Inc. MP 2011.1157, si modifica ottobre con novembre e dopo 2010 si aggiunge a __________;
- a pag. 4, punto 5, tra __________ e __________, si aggiunge __________;
- a pag. 5, punto 6.2, dopo la data, si aggiunge in una imprecisata località;
- a pag. 5, ai reati, si aggiunge, all’art. 138 CP, cpv. 1 dopo n. 1 e all’art. 180 CP cpv. 1 nonché si modifica, in relazione all’art. 90 cpv. 4 LCStr, la lett. c) con la lett. d);
- a pag. 6, alle intimazioni, all’indirizzo del difensore si stralcia Via __________, __________ con Via __________, __________.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. Richiamato l’art. 344 CPP il Presidente prospetta alternativamente all’imputato:
- in relazione al punto 3.7 dell’atto d’accusa il reato di appropriazione indebita ex art. 138 n. 1 cpv. 1 CP e meglio per essersi appropriato, il 26.7.2012, a __________, per procacciarsi un indebito profitto, a danno di __________, __________ di un iPhone 4S e di un MacBook Air del valore complessivo di fr. 850.- affidategli da quest’ultimo;
- in relazione al punto 6.1 dell’atto d’accusa, richiamato il verbale d’interrogatorio PP dell’imputato 15.6.2016 a pag. 7, una nuova formulazione dell’asserita minaccia nei termini di “se non la smetti di dire cose false sul mio conto ti faccio male”.
Viene chiesto alle parti se in merito intendono pronunciarsi già in questa sede e le stesse dichiarano che lo faranno al più tardi in sede di discussione.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: alla luce del tempo trascorso, del lavoro e dei buoni propositi dell’imputato, ritengo adeguata una pena di mesi 18 sospesa condizionalmente per 2 anni. Vista la situazione finanziaria di IM 1, non viene richiesto il pagamento di una multa;
- l’ avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti sono sostanzialmente ammessi. È passato molto tempo dagli avvenimenti dell’AA, tempo durante il quale la situazione di IM 1 si è regolarizzata. La pena proposta dal PP è dunque eccessiva, ritenuto anche che l’imputato non si è arricchito con la perpetuazione dei reati ma trattasi di cifre basse. La qualifica giuridica di cui al punto 6.1 appare eccessiva, posto come dagli atti istruttori non sono emersi gli estremi del reato in parola. Chiedo dunque una pena detentiva di 15 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Si riconoscono le pretese civili di cui ai punti 3.3 e 4.3 dell’AA e si chiede il rinvio delle rimanenti, poiché non sufficientemente documentate e specificate.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 138 n. 1 cpv. 1, 146 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. d) nonché 97 cpv. 1 lett. a) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, l’11.1.2014, a __________, sull’autostrada A2, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite della velocità per aver circolato alla guida dell’autoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità di 215 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h;
1.2. abuso delle targhe
per avere, il 10/11.1.2014, a __________ e __________, fatto uso, applicandola sull’autoveicolo BMW __________, della targa di controllo TI __________ che non era stata rilasciata per lui né per il suo veicolo;
1.3. ripetuta truffa
per avere, nel periodo 21.4.2010 / 26.7.2012, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandole subdolamente nell’errore inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, ingannato con astuzia ACPR 5, il personale di ACPR 3, ACPR 4, ACPR 7, ACPR 6 e __________ per un importo complessivo non meglio precisato;
1.4. ripetuta appropriazione indebita
per essersi appropriato, nel periodo novembre 2010 / marzo 2012 a __________ e __________, per procacciarsi un indebito profitto, a danno:
1.4.1. di ACPR 2 di due cellulari iPhone 4 affidategli dall’operatore telefonico __________;
1.4.2. della __________ di un cellulare Samsug affidatogli da __________;
1.4.3. di ACPR 8, di un cellulare iPhone 4S affidatogli da __________;
1.5. falsità in documenti
per avere, nel periodo dicembre 2011 / 18.6.2012, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso, a scopo d’inganno, di due contratti di telefonia __________ con la falsa firma di __________;
1.6. minaccia
per avere, il 24.5.2012, a __________, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a ACPR 5 proferendo nei suoi confronti la frase “se non la smetti di dire cose false sul mio conto ti faccio male”;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
2.1. ripetuta truffa di cui ai punto 3.2 dell’atto d’accusa;
2.2. ripetuta minaccia di cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. A titolo di risarcimento danni IM 1 è condannato a versare ai seguenti AP:
5.1. ACPR 3 fr. 9'903.-;
5.2. ACPR 8 fr. 40.-.
6. Per ogni altra loro pretesa di risarcimento nei confronti di IM 1, gli AP ACPR 4, ACPR 5, ACPR 2, ACPR 7 e ACPR 6 sono rinviati al foro civile.
7. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
8. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) senza motivazione, rispettivamente di fr. 2'000.- (duemila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 ad eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato.
9. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1. Le note professionali del 14.10.2016, dell’1.10.2018 e dell’11.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario sino al 31.12.2017 fr. 1'560.00
spese e trasferte sino al 31.12.2017 fr. 159.90
onorario dall’1.1.2018 fr. 1'305.00
spese dall’1.1.2018 fr. 7.00
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 101.00
totale fr. 3'132.90
9.2. La nota professionale del 14.10.2016 dello studio legale __________ é approvata per:
onorario fr. 705.00
spese fr. 8.00
totale fr. 713.00
9.3. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'845.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.4. Relativamente alla tassazione della nota professionale del 9.10.2014 dell’avv. __________, richiamati gli atti istruttori 26 e 27 dell’Inc. MP 2014.293, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'970.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP)
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Trascrizioni fr. 60.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 181.25
fr. 1'441.25
./. a carico dello Stato fr. 200.-fr. 1'241.25
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