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Ticino Tribunale penale cantonale 18.12.2017 72.2017.168

18. Dezember 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·688 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Appropriazione indebita d'imposta alla fonte: per avere, in qualità di direttore e responsabile della società, impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta concernenti gli anni 2013-2016 (I-II trimestre) per un importo complessivo sottratto di CHF 302'479.49

Volltext

Incarto n. 72.2017.168

Lugano, 18 dicembre 2017/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1   

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 138/2017 del 12 settembre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

appropriazione indebita d'imposta alla fonte

per avere,

a partire dal mese di ottobre 2014 a __________,

nella sua qualità di direttore e responsabile della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernente gli anni 2013 – 2016 (I-II trimestre) per un importo complessivo sottratto di CHF 302'479.49;

CHF 64’200.00 nel frattempo rimborsati;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli artt. 187 LIFD e art. 270 LTributaria.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato IM 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:03.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

                                    I)   Il Presidente constata l’assenza dell’imputato IM 1, che è stato dispensato dal comparire personalmente al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP con decisione del 30 novembre 2017 (doc. TPC 10).

Il dibattimento avrà quindi luogo in sua assenza.

                                   II)   Il Presidente chiede al PP per quale ragione sono cambiate le cifre nel nuovo atto d’accusa.

Il PP risponde che le cifre sono cambiate perché è stato considerato anche il 2016.

                                  III)   Il Presidente chiede al difensore dell’imputato se nel frattempo è stato raggiunto un accordo per il risarcimento.

L’avv. DF 1 dichiara che il suo assistito non ha raggiunto un accordo, ma quando ne ha la possibilità procede a dei rimborsi ed ha proceduto, dopo il primo dibattimento, a risarcimenti per ulteriori CHF 10'000.00 circa.

Il Presidente chiede alle parti se sono d’accordo di limitare la discussione alla

commisurazione della pena.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Il PP propone una pena pecuniaria di 360 (trecentosessanta) aliquote giornaliere, con

l’importo della singola aliquota dimezzato rispetto a quanto indicato nel precedente atto

d’accusa con rito abbreviato. 

L’avv. DF 1, su domanda del Presidente, riferisce che l’imputato non ha figli

a carico e che la moglie non lavora.

Il difensore si dichiara d’accordo con una pena pecuniaria di 360 (trecentosessanta)

aliquote giornaliere, osservando che il suo assistito ha dimostrato buona volontà

risarcendo nel limite delle sue possibilità.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 43, 44, 47 CP;

187 LIFD;

270 LTributaria;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita d’imposta alla fonte

per avere,

a partire dal mese di ottobre 2014, a __________, nella sua qualità di direttore e responsabile della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernenti gli anni 2013 – 2016 (I-II trimestre) per un importo complessivo sottratto di CHF 302'479.49, di cui CHF 64'200.00 nel frattempo rimborsati;

e meglio come descritto nell’atto.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena pecuniaria di CHF 36'000.00 (trentaseimila), corrispondenti a 360 (trecentossanta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento) cadauna.

                               2.2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   3.   La tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             98.65

                                                             fr.           798.65

                                                             ============

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