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Ticino Tribunale penale cantonale 25.04.2018 72.2017.144

25. April 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,481 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sorpasso dell’auto che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di sicurezza e la superficie vietata, invadendo la corsia di contromano, circolandovi per svariati metri fino a collidere con un’auto sopraggiungente in senso inverso. Guida in stato di ebrietà e sotto l’influsso di eroina e morfina

Volltext

Incarto n. 72.2017.144

Lugano, 25 aprile 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1

imputata, a norma del decreto d’accusa 113/2017 del 18 maggio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, a Tenero, semi autostrada PA 13, in data 8 dicembre 2016, alla guida dell’autoveicolo Ford Street KA targato TI __________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo,

e meglio,

per avere, alla guida del suddetto veicolo, all’uscita della galleria Mappo Morettina, in direzione di Magadino, effettuato una manovra di sorpasso dell’autoveicolo che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di sicurezza e la superfice vietata e quindi finendo con l’ invadere la corsia di contromano, circolandovi per svariati metri fino a collidere con l’autoveicolo VW Caddy targato TI __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso, alla cui guida vi era __________, il quale riusciva ad evitare un impatto frontale unicamente grazie al suo spostamento a sinistra sulla corsia di sorpasso per cui andava a collidere volontariamente contro il guidovia centrale per circa 10 metri e infine, lateralmente, contro l’autoveicolo Ford Street KA;

                                   2.   guida in stato di inattitudine, ripetuta

                                2.1   per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., condotto il veicolo Ford Street KA targato TI __________, essendo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue, nonché essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,

e meglio,

per avere condotto il suddetto veicolo essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.42 grammi per mille) e sotto l’influsso di eroina e morfina così come emerso dal rapporto di analisi del sangue 9 gennaio 2017 dell’Istituto Alpino di chimica e tossicologia di Olivone;

                                2.2   per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo 2014 – 5 dicembre 2016, ripetutamente condotto un veicolo a motore per recarsi al lavoro dopo aver consumato eroina;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo 18 agosto 2016 – 7 dicembre 2016, senza essere autorizzata, consumato un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno complessivi 1.50 grammi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: dall'art. 90 cpv. 2 LCSTR, art. 91 cpv. 2 lettere a e b LCSTR, art. 19a LS.

Presenti:                     -   l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputata IM 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:01.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento del 28.03.2018

Il Presidente constata che sono presenti:

- il difensore d’ufficio dell’imputata, avv. DUF 1, a sua volta assistita dalla dott. iur. __________.

Il PP ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.

Il Presidente constata l’assenza dell’imputata.

Il Presidente constata altresì che l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata dell’8 marzo 2018, sia presso lo studio legale dell’avv. DUF 1, sia presso il suo domicilio, posta A e raccomandata, (doc. TPC 4), raccomandata che non è stata ritirata dall’imputata. L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

Giusta l’art. 366 CPP, viene fissata una nuova udienza, previa nuova citazione.

L’avv. DUF 1 comunica di non essere più riuscita a contattare la sua assistita, né tramite lettera né telefonicamente.

Verbale del dibattimento del 25.04.2018

Il Presidente ricorda che il PP ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.

Il Presidente constata l’assenza dell’imputata.

Il Presidente constata che l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata del 29 marzo 2018 (doc. TPC 7).

L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il verbale del dibattimento del 28 marzo 2018 (prima udienza) e constata che l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputata.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

Sentiti:                        -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: dichiara di avere ripetutamente cercato di contattare l’imputata e attribuisce la sua assenza odierna non a una mancata volontà di assumersi le sue responsabilità, ma a un semplice equivoco dovuto probabilmente a un cambiamento di numero di telefono e indirizzo. Rileva che l’imputata si era comunque presentata davanti all’SG e aveva, tra le lacrime, preso atto del proprio errore, per il quale si era detta molto dispiaciuta. Non ci sono contestazioni né in fatto né in diritto.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 49 CP;

90, 91 LCStr.;

19a LStup.;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere,

l’8 dicembre 2016, a Tenero, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, alla guida dell’autoveicolo Ford Street KA targato TI __________, effettuato una manovra di sorpasso dell’autoveicolo che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di sicurezza e la superficie vietata e quindi finendo con l’invadere la corsia di contromano, circolandovi per svariati metri fino a collidere con l’autoveicolo VW Caddy targato TI __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso, alla cui guida vi era __________, il quale riusciva ad evitare un impatto frontale unicamente grazie al suo spostamento a sinistra sulla corsia di sorpasso per cui andava a collidere volontariamente contro il guidovia centrale per circa 10 metri e infine, lateralmente, contro l’autoveicolo Ford Street KA;

                               1.2.   guida in stato di inattitudine ripetuta

per avere,

                            1.2.1.   nelle circostanze di cui al punto 1.1, condotto il veicolo Ford Street KA targato TI __________ essendo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (alcolemia: min. 1.93 – max. 2.42 grammi per mille), nonché essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, e meglio eroina e morfina;

                            1.2.2.   nel periodo 2014 – 5 dicembre 2016, a __________, ripetutamente condotto un veicolo a motore per recarsi al lavoro dopo aver consumato eroina;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo 18 agosto 2016 – 7 dicembre 2016, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzata, consumato 1.50 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannata:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 10'500.00 (diecimilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 70.00 (settanta) cadauna;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 750.00 (settecentocinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               2.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               4.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                             fr.          1’419.00

spese                                 fr.             168.20

IVA (8% su 1'185.90)      fr.               94.85

IVA (7.7% su 401.30)      fr.               30.90

totale                                  fr.          1’712.95

                               4.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’712.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   5.   La condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                   6.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           750.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             94.95

                                                             fr.        1'544.95

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