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Ticino Tribunale penale cantonale 13.03.2017 72.2016.93

13. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,725 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Infrazione alle norme della circolazione, invasione della corsia di contromano, elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, allontanamento dal luogo dell'incidente,inosservanza dei doveri in caso di incidente

Volltext

Incarto n. 72.2016.93

Lugano, 13 marzo 2017/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’ DUF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 73/2016 del 14 marzo 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura Renault targata TI __________ alla velocità di circa 60 Km/h. così come da lui stesso ammesso a verbale, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano collidendo così contro lo specchietto laterale sinistro della vettura Opel targata TI __________  condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2015 alle ore 15.56;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;

                                   2.   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto, subito dopo i fatti di cui al punto 1., alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la de­terminazio­ne dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, sue condizioni psico-fisiche, suoi antecedenti, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue, stante anche il risultato dell’esame dell’alito (1.12 grammi per mille) riscontratogli al momento in cui è stato rintracciato dalla polizia alle ore 16.21 del 30.12.2015 e malgrado l'avver­timento sulle possi­bili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2016 fra le ore 15.56 e le ore 16.21;

reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

                                   3.   inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza os­servare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire im­mediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la poli­zia;

fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2015 alle ore 15.56;

reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

Presenti:                    -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:26 alle ore 13:36.

Evase le seguenti

questioni:                 I.   Verbale del dibattimento

Alle parti viene data la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.

La difesa solleva una carenza nell’assunzione delle prove al momento dell’evento. In particolare solleva una violazione del dovere di assunzione delle prove a discolpa (art. 6 CPP) e delle prove raccolte ex artt. 141 cpv. 2 CPP e 339 cpv. 2 CPP, così come precisato nel riassunto scritto che produce alla Corte. Non chiede, tuttavia, la riassunzione delle prove assunte in inchiesta, né il contraddittorio con __________, ma chiede l’estromissione dagli atti del rapporto di polizia.

La presidente spiega alla difesa che le eccezioni sollevate, ad eccezione di quella relativa all’estromissione dagli atti del rapporto di polizia – che va risolta quale questione pregiudiziale –, verranno risolte nel merito.

                                   II.   Dispositivo delle questioni probatorie

decreta

                                   1.   L’istanza tendente ad ottenere l’estromissione agli atti del rapporto di polizia è respinta.

                                   2.   Tasse e spese insieme al giudizio di merito.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, che con scritto del 14.02.2017 ha comunicato di rinunciare chiedendo la conferma del DA impugnato;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

rileva che è passato molto tempo e che ora, molti elementi importanti, non possono essere ricostruiti. Per quanto riguarda infrazione norme della circolazione, afferma che l’unico elemento non contestato è la velocità di 60 km/h tenuta dall’imputato, per il resto non vi sono prove che ha perso negligentemente la padronanza del veicolo, né che ha colliso con lo specchietto di __________, né che, se del caso, la responsabilità della collisione fosse dell’imputato. Non esiste nemmeno la prova del danno allo specchietto di __________. La polizia nemmeno sapeva dove era avvenuto l’incidente. Sostiene, pertanto, che la conclusione che se ne deve trarre è che, mancando la prova dell’urto, non ci sono gli elementi per accusare IM 1 di infrazione alle norme della circolazione, reato di cui va – pertanto – prosciolto, ad eccezione del minimo eccesso di velocità da egli riconosciuto.

In merito all’elusione di provvedimenti per accertare inattitudine alla guida, rileva che l’imputato aveva unicamente chiesto di attendere 15 minuti per spedire una e-mail, ciò che però non risulta nel rapporto di polizia. I poliziotti hanno riportato i fatti in modo mediato e non hanno considerato che l’imputato riteneva di essere innocente. La polizia non ha provveduto a consolidare le prove e non ha insistito sui rischi che l’imputato correva non ottemperando all’ingiunzione di seguirli a __________ per il test del sangue. Avrebbe potuto, afferma, a maggior ragione vista l’ebrietà riscontrata dal test dell’alito, designare all’imputato un rappresentante d’ufficio per garantirgli una tutela adeguata dei suoi interessi. Ciò che è certo che l’imputato non era alla guida ebbro, egli ha bevuto solo in seguito, dopo aver raggiunto la sua abitazione e, inoltre, non si è opposto al test dell’alito, che ha dato esito positivo. Quindi, in realtà, non vi erano motivi per eseguire un test del sangue. Inoltre, continua, IM 1 non si è opposto a tale test in modo assoluto, ha solo chiesto di ritardarlo di 15 minuti, pe poter spedire un e-mail alla Cassa malati di importanza esistenziale. Quei 15 minuti non avrebbero certamente impedito il calcolo corretto della gradazione alcolica, così come risulta dal test eseguito alla difesa e prodotto quale doc. dib. 3. Inoltre rileva che non vi è stato nessun incidente con danni materiali noti -e non è di certo compito dell’accusato provarli – e che l’imputato, legittimamente, era pertanto convinto di non aver causato nessun danno, ragion per cui non poteva immaginare di essere poi oggetto di un esame del sangue. Soggettivamente non aveva nessuna percezione che vi fosse stato un incidente. In caso contrario non avrebbe certamente bevuto del vino appena rientrato a casa. L’imputato non è pertanto colpevole, poiché non sapeva e non poteva sapere di aver un obbligo nei confronti della polizia. In conclusione rileva che l’imputato nemmeno si è sottratto si suoi doveri, sempre perché egli non aveva nessuna percezione che vi fosse stato un incidente e, di conseguenza, un danno di cui, ribadisce, non vi è prova alcuna. L’imputato va, pertanto, prosciolto anche dall’imputazione di inosservanza dei doveri in casi di infortunio. In conclusione chiede il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa, ad eccezione dell’eccesso di velocità di 60 km/h, nonché l’attribuzione di tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     37, 46 cpv. 1, 47 e 49 CP;

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr;

3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC;

82, 328 e segg. , 356 e segg. CPP, nonché gli art. 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________, il 30.12.2015, circolando con la vettura Renault targata TI __________ alla velocità di circa 60 Km/h, così come da lui stesso ammesso a verbale, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano collidendo così contro lo specchietto laterale sinistro della vettura Opel targata TI __________  condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

                               1.2.   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto, __________, il 30.12.2015, subito dopo i fatti di cui al punto 1.1., alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue, stante anche il risultato dell’esame dell’alito (1.12 grammi per mille) riscontratogli al momento in cui è stato rintracciato dalla polizia e malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                               1.3.   inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per avere, a __________, il 30.12.2015, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato all’esecuzione di 480 (quattrocentottanta) ore di lavoro di pubblica utilità, a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP, con l’avvertenza che, se non svolte, saranno sostituite da una pena detentiva di 120 (centoventi) giorni.

                                   3.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna, per complessivi fr. 2’600.-, inflitta a IM 1 con DA 30.05.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino e della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 5'600.-, a lui inflitta dalla Pretura penale del Cantone Ticino, poiché quella pronunciata al dispositivo 2. costituisce pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP .

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                       fr.         3'150.00

spese                           fr.            186.00

IVA (8%)                      fr.            266.90

totale                            fr.        3'602.90

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'602.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             73.45

                                                             fr.           773.45

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