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Ticino Tribunale penale cantonale 25.11.2016 72.2016.91

25. November 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,009 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Proscioglimento dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento nonché incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale. Indennizzo e riparazione del torto morale

Volltext

Incarto n. 72.2016.91

Lugano, 25 novembre 2016 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1  patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DF 1

imputata, a norma del decreto d’accusa 136/2016 del 2.5.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   complicità in tentata estorsione

per aver intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine,

e meglio per avere, al fine di trarne un indebito profitto:

                                     -   nell’intento di ottenere dei crediti bancari all’estero al fine di conservare la conduzione, tramite forme societarie, dell’esercizio pubblico “__________” di __________, affidatasi all’intermediazione del suo compagno __________ (soggiornante illegalmente a __________ presso l’appartamento in suo uso), malgrado fosse conscia che i contatti da lui intrapresi erano al di fuori dei canali e con interlocutori abitualmente e legalmente utilizzati per tale genere di pratiche;

                                     -   accettando poi, il 27 agosto 2015 a __________, di consegnare a tale __________ (di cui sapeva i metodi minacciosi di convincimento e la propensione malavitosa), su consenso del compagno __________ interpellato telefonicamente, le chiavi per l’utilizzazione del veicolo AUDI targato __________ in quel periodo in suo uso (e del convivente compagno) sulla base di un contratto di noleggio con la detentrice __________ di __________;

                                     -   evitando poi di denunciarne in polizia la mancata restituzione dopo il versamento in contanti all’__________, per il tramite del __________, di CHF 25'000.00 per cercare di ottenere la restituzione che sapeva essere osteggiata dall’__________ per via della mancata individuazione, da parte del __________, di una persona in __________ “…da spennare...”;

                                     -   veicolo che poi venne materialmente utilizzato da: __________, __________, __________ e __________ (alias __________), per tornare in __________ dalla __________ e recarsi presso l’abitazione privata di __________ a __________ per mettere in atto un tentativo di estorsione ai suoi danni, sotto minaccia di un grave danno per la sua stessa vita ed incolumità fisica;

                                     -   utilizzando poi __________, __________ e __________, il medesimo veicolo per darsi alla fuga e alla latitanza all’estero. Mezzo meccanico poi intercettato al confine __________ in un evidente contesto di traffico internazionale illegale di veicoli;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 22, 25 e 156 cifra 1 CPS;

                                   2.   complicità in sequestro di persona e rapimento

per aver intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine,

e meglio per avere, nelle medesime circostanze fattuali e temporali descritte al punto 1, consentito con l’uso del già menzionato veicolo AUDI da parte di __________ e dei suoi correi, che perpetrassero a __________ ai danni di ACPR 1, il sequestro e la privazione della libertà personale di quest’ultimo al fine di estorcergli del denaro sotto minaccia di gravi conseguenze per la sua vita ed incolumità fisica;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 25 e 183 cifra 1 CPS;

                                   3.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere, a __________ a partire dal 2013 e fino al 24 settembre 2015, fatto soggiornare illecitamente il proprio compagno __________, alloggiandolo nell’appartamento in __________ da lei materialmente condiviso con la figlia __________ (titolare del contratto di locazione) malgrado sapesse che il __________ fosse privo del necessario permesso di soggiorno;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr.;

Presenti:                     -   l’imputata IM 1, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:05 alle ore 11:36.

Sentito:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la soluzione è scontata per i motivi anzidetti. Tuttavia l’intervento è stato pesantissimo su una persona innocente, la quale ha fatto 43 giorni di carcere preventivo al Farera, angosciata siccome non sapeva cosa le sarebbe capitato. Sottolinea che IM 1 è titolare di un esercizio pubblico molto conosciuto e che andava molto bene, di cui la Stampa ha subito fatto il nome in prima pagina. Comunica di avere allegato all’istanza di indennizzo il certificato medico che testimonia che è incapace di lavorare al 70% e soffre di attacchi di panico, insonnia, somatizzazione, palpitazioni ecc. Pone l’accento sul fatto che le conseguenze della carcerazione sono gravi e non sono ancora terminate. Rileva che a seguito di questo evento si è evidentemente abbassata la cifra d’affari dell’EP, visto che IM 1 viene sempre messa in relazione a questa vicenda.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      22, 25, 156 cifra 1, 183 cifra 1 CP;

116 cpv. 1 lett. a LStr;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di cui ai punti 1, 2 e 3 del decreto d’accusa del 2 maggio 2016.

                                   2.   L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP del 25 novembre 2016 di IM 1 è parzialmente accolta.

                               2.1.   Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino è astretto al pagamento a favore di IM 1 di CHF 45'549.65 oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 2015.

                                   3.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro in favore di IM 1. 

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             89.10

                                                             fr.           789.10

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