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Ticino Tribunale penale cantonale 26.04.2016 72.2016.57

26. April 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·905 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere importato, trasportato e detenuto 617,63 g di cocaina (grado di purezza dal 51,5% al 56,6%)

Volltext

Incarto n. 72.2016.57

Lugano, 26 aprile 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 22 febbraio 2016 al 03 aprile 2016 (42 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 04 aprile 2016 all’11 aprile 2016 (8 giorni) in anticipata espiazione di pena dal 12 aprile 2016

imputato, a norma dell'atto d'accusa 47/2016 del 4.4.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

in data 22 febbraio 2016, importato in Svizzera, trasportato dapprima a bordo del treno proveniente da __________ (D), diretto a __________ e poi a bordo del treno proveniente da __________, diretto a __________ (I), e detenuto sino a __________, grammi 617.63 di cocaina, con un grado di purezza dal 51.5% al 56.6%, confezionati in ovuli e occultati all’interno di tre confezioni di bagno schiuma, sostanza stupefacente ricevuta in consegna a __________ (D) da una persona non meglio identificata con l’incarico di trasportarla e consegnarla a __________ (I) ad altre persone non meglio identificate;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 LS;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua tedesca, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:35 alle ore 17:10.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. L’imputato è reo confesso. Egli ha trasportato almeno 318 grammi di cocaina pura al 100%, ben oltre la soglia di sostanza pura fissata dal TF per l’infrazione aggravata. Per la commisurazione della pena, il quantitativo di stupefacente è importante e l’imputato ne era consapevole, egli ha agito per scopo di lucro e solo l’arresto l’ha fermato. Il suo atteggiamento processuale non può definirsi collaborativo. Egli ha ammesso solo quanto non poteva negare. Chiede una pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente in quanto incensurato, per un periodo di prova di 4 anni. Chiede la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ringrazia la PP ed il Presidente della Corte per aver permesso di giungere in aula in tempi rapidi. Sui fatti non ci sono contestazioni. A mente della difesa l’imputato ha collaborato a seguito del primo verbale. Per la commisurazione della pena, chiede di tenere conto della collaborazione, del difficile passato e dei suoi problemi di salute, come pure del ruolo circoscritto nel trasporto. Egli è incensurato e parzialmente inabile al lavoro. La prognosi è positiva, chiede dunque una pena detentiva di massimo 16 mesi, sospesa per un periodo di prova che lascia a discrezione della Corte decidere. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                         infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

per avere, senza essere autorizzato,

in data 22 febbraio 2016, importato in Svizzera, trasportato dapprima a bordo del treno proveniente da __________ (D), diretto a __________ e poi a bordo del treno proveniente da __________, diretto a __________ (I), e detenuto sino a __________, grammi 617.63 di cocaina, con un grado di purezza dal 51.5% al 56.6%;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.        8'150.85

spese                          fr.           505.25

IVA (8%)                     fr.           692.50

totale                           fr.        9'348.60

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’348.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        5'407.00

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             66.75

                                                             fr.        5'973.75

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