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Ticino Tribunale penale cantonale 15.11.2018 72.2016.4

15. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,083 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Lesioni gravi, sub. semplici, per un pugno al volto, frattura osso

Volltext

Incarto n. 72.2016.4 72.2018.173

Lugano, 15 novembre 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1    

contro

IM 1 rappresentato dall’ avv. DUF 1,

imputato, a norma dell'atto d'accusa 4/2016 del 19.1.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   lesioni gravi intenzionali

per avere, il 13 dicembre 2014 in Piazza Collegiata a Bellinzona, sulla terrazza dell’esercizio pubblico __________, intenzionalmente cagionato un grave danno al corpo di ACPR 1,

e meglio per avere,

a seguito di un alterco sorto per futili motivi, colpito ACPR 1 con un violento pugno al volto,

cagionandogli in questo modo una frattura dell’osso zigomatico destro con coinvolgimento del pavimento dell’orbita, delle fratture nella zona del passaggio dal naso osseo al corpo zigomatico, una compressione del nervo infraorbitale destro (II. ramo del nervo trigemino) e una cicatrice permanente sotto l’occhio destro,

lesioni attestate dai certificati medici 19 dicembre 2014 dell’Ospedale Regionale di Locarno (Dott. med. __________), 27 marzo 2015 (Dott. med. __________) e 20 aprile 2015 (Dott. med. __________), agli atti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 122 CP;

inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 146/2018 del 28.8.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP_2, di

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 14 maggio 2018,

a Bellinzona, lungo la via San Gottardo,

condotto l’autoveicolo __________, in stato di inattitudine alla guida, poiché sotto l’influsso di marijuana (concentrazione di THC nel sangue min. 5.1 µg/l - max. 9.5 µg/l);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo da inizio 2016 al 14 maggio 2018, a Bellinzona, ripetutamente consumato marijuana per un quantitativo complessivo di almeno 100 grammi,

nonché, il 14 maggio 2018, a Bellinzona detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana, destinati al consumo personale, ma sequestrati dalla Polizia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 19a LStup.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:45.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Preliminarmente la Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito all’atto d’accusa 4/2016 prospetta alle parti in alternativa al reato di lesioni gravi intenzionali il reato di lesioni semplici ex art. 123 cpv. 1 CP.

Viene chiesto alle parti se intendono prendere posizione in merito e le stesse dichiarano che non hanno obiezioni.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale - ritenuto come stamane l.mputato abbia finalmente ammesso i fatti - chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC 03.12.2012, la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 70.00 cadauna di cui al DAC 06.10.2014, mentre per i fatti qui a giudizio, chiede, in applicazione della lex mitior, che venga pronunciata una pena pecuniaria di 180 aliquote da fr. 40.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, in accordo con il suo assistito, non si oppone alla proposta di pena formulata dal PP.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.                     12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 69, 106, 123 CP;

91 cpv. 2 lett. b LCStr;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1

                                         è autore colpevole di:

                               1.1.   lesioni semplici

per avere,

il 13 dicembre 2014, a Bellinzona,

colpito ACPR 1 con un violento pugno al viso, cagionandogli

le lesioni descritte nei certificati medici agli atti;

                               1.2.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 14 maggio 2018, a Bellinzona,

condotto l’autoveicolo __________ in stato di inattitudine alla guida poiché sotto l’influsso di marijuana (THC nel sangue min. 5.1 µg/l – max 9.5 µg/l);

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo inizio 2016 – 14 maggio 2018,

consumato 100 grammi di marijuana e,

il 14 maggio 2018, a Bellinzona,

detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana destinati al consumo personale e sequestrati dalla Polizia;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 7'200.- (settemiladuecento), pari a 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna;

                               2.2.   alla multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 1 (un) giorno.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al decreto di accusa 06.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, mentre non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al decreto di accusa 03.12.2012 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 2’000.- a titolo di indennità per torto morale. Per le ulteriori pretese, l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile.

                                   6.   È ordinata la confisca e la distruzione di 4.8 grammi lordi di marijuana (rep. SAD 18874).

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.       6'765.00

spese                          fr.             82.90

IVA (8%)                     fr.          280.90

IVA (7,7%)                  fr.          256.90

totale                           fr.       7'385.70

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'385.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'199.70

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             89.50

                                                             fr.        1'889.20

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