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Ticino Tribunale penale cantonale 18.11.2016 72.2016.27

18. November 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·4,622 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Abbandono dell’atto d’accusa per titolo di assassinio sub. omicidio intenzionale a causa di incapacità dibattimentale. Ottenimento di una misura di trattamento stazionario ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP. Riconoscimento di indennità per torto morale

Volltext

Incarto n. 72.2016.27

Lugano, 18 novembre 2016 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:  

ACPR 1 patrocinato da RAAP 1   ACPR 2 ACPR 3

contro

IM 1 rappresentato da DUF 1

in carcerazione preventiva dal 03.07.2015 al 14.09.2015 (74 giorni),

in esecuzione anticipata della pena o della misura: dal 15 settembre 2015 al 29 settembre 2015 presso il __________ (15 giorni); dal 30 settembre 2015 al 17 febbraio 2015 presso la __________ (141 giorni); dal 18 febbraio 2016 presso la __________,

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 22/2016 del 18 febbraio 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   assassinio

subordinatamente omicidio intenzionale

agendo con particolare mancanza di scrupoli segnatamente con modalità particolarmente perverse,

per avere, il 03 luglio 2015, a __________, in Via __________, presso l’abitazione coniugale, fra le ore 19.30 e le ore 21.50, intenzionalmente ucciso la moglie __________, gravemente affetta dalla malattia di Alzheimer,

e meglio per avere,

trovandosi in cucina insieme a __________,

dapprima,

contribuito attivamente all’impatto della fronte di __________ con lo spigolo in metallo di una sedia, cagionando una ferita lacerocontusa alla di lei fronte,

e, dopo averla fatta cadere a terra sul pavimento della cucina, rispettivamente dopo che la donna si era accasciata a terra a seguito della predetta ferita,

ripetutamente colpito la testa di __________ con corpi contundenti non meglio identificati, cagionandole diverse fratture e lesioni craniche infiltrate con conseguente trauma cranico,

ripetutamente colpito il corpo di __________, a mani nude e con corpi contundenti non meglio identificati, cagionandole molteplici lesioni ecchimotiche ed ecchimosi,

calpestato con forza il corpo di __________, trovandosi la donna distesa a terra bocconi, salendo con i piedi a livello del torace e delle natiche, cagionandole così diverse fratture infiltrate alle costole destre e molteplici ecchimosi sul dorso, sulle natiche e sulle gambe,

per poi,

esercitando con le mani un’energica compressione a livello degli orifizi respiratori, determinato la morte di __________ per soffocamento,

procedendo, poi, a nascondere le tracce di sangue presenti in cucina e sul corpo della donna, pulendole con l’acqua,

indi trasportando e trascinando il cadavere di __________ fino alla camera da letto matrimoniale ed in particolare di fianco al lato del letto in cui normalmente dormiva la donna,

iniziando a svestire il cadavere di __________ dagli indumenti macchiati di sangue, con l’intento di posizionarla successivamente sul letto,

interrompendo il suo agire, per cause non note, ma verosimilmente per la stanchezza, per poi telefonare al figlio ACPR 1 per comunicargli che la “mamma” era morta;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 112 CP subordinatamente dall’art. 111 CP;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   il difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, dispensato dal comparire, avv. DUF 1;

                                     -   l’accusatore privato ACPR 1, accompagnato dal suo patrocinatore di fiducia avv. RAAP 1;

                                     -   l’accusatrice privata ACPR 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:05 alle ore 15:30.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

si riconferma nella sua istanza 29 settembre 2016;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Chiede un risarcimento per il proprio rappresentato, per il quale si tratta di un atto dovuto, in quanto a seguito dei fatti egli ha subìto un crollo psicofisico che ha sconvolto la sua vita. Alla soglia dei 60 anni, immaginarsi un fatto tanto grave di un padre che uccide una madre, sconvolge completamente la vita famigliare. Egli è pure dovuto ricorrere ad una terapia di coppia con sua moglie, quando si trovava ad un passo dalla pensione. Dopo aver riflettuto a lungo in tal senso, ha dunque ritenuto opportuno, anche considerata la personalità del padre che era molto legato al patrimonio, di far valere un torto morale, anche in virtù del ricordo della madre, quantificato in CHF 10'000.-, per lenire la sofferenza creata da questo gesto terribile. Chiede inoltre come risarcimento che gli venga riconosciuta la franchigia da lui pagata per la cassa malati degli anni 2015 e 2016 di CHF 2'500.- (complessivi CHF 5'000.-), difatti egli non aveva mai dovuto far ricorso a cure mediche, prima di questi fatti. Non chiede nessun risarcimento per le spese legali essendo a beneficio di un’assicurazione per l’assistenza giuridica. Il risarcimento potrebbe significare, anche nel senso della terapia presso lo psichiatra che sta seguendo, un passo per chiudere questa storia. Eventualmente non si oppone al rinvio al foro civile;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

La difesa sa quanto il figlio era legato ad entrambi i genitori e capisce la sofferenza che deve aver provato. È dispiaciuta del fatto che non si sia potuto effettuare un processo per stabilire la non punibilità del suo cliente. Il signor IM 1 al momento dei fatti era completamente incapace di intendere e di volere. Negli ultimi anni di lui non si è occupato nessuno, malgrado le numerose richieste di aiuto e diverse precedenti situazioni di violenza del padre sulla madre, segnali d’allarme rimasti inascoltati. Nessuno si è mai preoccupato dello stress vissuto quotidianamente dal signor IM 1 che doveva occuparsi della moglie all’ultimo stadio di Alzheimer, per 23 ore al giorno. Se c’è qualcuno di punibile, non è sicuramente il signor IM 1. Anche le infermiere che si recavano presso i coniugi __________ non sono state d’aiuto, in quanto cambiavano di frequente e non conoscevano la loro situazione. È dunque molto dispiaciuta per quanto è accaduto e per la sofferenza creata ai figli, ma non si può ritenere responsabile l’imputato, chiede dunque il respingimento delle pretese risarcitorie;

                                     -   il Procuratore pubblico in replica chiede che l’istanza di risarcimento dell’accusatore privato sia respinta, poiché non è possibile valutare il grado di corresponsabilità di tutte le persone coinvolte. La situazione è stata istruita, pur conoscendo tutte queste situazioni, nell’ottica di capire le responsabilità dell’imputato in quanto tale. Chiede perciò che l’istanza venga respinta;

                                     -   l’accusatore privato, rispettivamente il suo patrocinatore, in replica precisa che solo oggi si è giunti a formulare istanza di risarcimento proprio perché si è trattata di una decisione sofferta, il tutto si inserisce nel percorso terapeutico che il suo patrocinato sta seguendo;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 non duplica;

                                     -   l’avv. RAAP 1, il quale, d’accordo con il proprio cliente, non si oppone a che venga riconosciuta un’indennità di torto morale simbolico di CHF 1.-.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 3 luglio 2015, attorno alle 22.00, i soccorritori del servizio ambulanza delle __________ sono intervenuti presso l’abitazione di IM 1 in via __________ a __________ perché allertati dai famigliari. In particolare il figlio ACPR 1 era stato avvertito in precedenza dal padre che la mamma sarebbe morta. Al loro giungere sono sati ricevuti dallo stesso IM 1 che li ha accompagnati in camera da letto dove hanno rinvenuto la moglie __________, distesa sul pavimento, tra il letto e la parete perimetrale, seminuda, supina leggermente girata sul fianco sinistro, con i vestiti intrisi di acqua e sangue e con vari lividi e ferite al volto e sanguinamento da naso e dalla bocca. Di lì a poco è giunto sul posto il medico che ne ha constatato il decesso. Sulla dinamica degli eventi l’imputato non è mai stato in grado di riferire poiché non ricorda alcunchè.

                                   2.   Per quanto qui di rilievo, __________ ed IM 1 formavano una coppia di anziani che vivevano ancora a domicilio, assistiti in parte dai figli ed in parte dai medici curanti. Sposatisi il __________, hanno avuto quattro figli: ACPR 1; ACPR 2; __________ e ACPR 3. IM 1 è stato impiegato di commercio fino al pensionamento avvenuto oltre 20 anni fa, mentre la moglie era casalinga. Negli ultimi anni le condizioni psicofisiche della moglie sono andate via via peggiorando a causa di una demenza senile diagnosticata già a partire dal 2012, tant’è che negli ultimi mesi di vita non era più in grado di svolgere autonomamente “neanche le più elementari operazioni per la sua igiene personale” (AI 155, p. 11). Recentemente anche il marito aveva palesato difficoltà nel gestire la quotidianità. Si segnala in particolare che già il 13 agosto 2013 la coppia era scomparsa ed era stata ritrovata, proprio nelle imminenze del comunicato di polizia, a __________, disorientata ed in stato confusionale. Prima del tragico evento che ci occupa, si segnalano pure alcuni episodi di moderata violenza fisica sulla moglie e di eccessivo consumo di alcol.

                                   3.   Tornando alla vittima, è stato accertato che la causa del decesso va ricondotta ad un’asfissia meccanica acuta degli orifizi respiratori, avvenuta per compressione manuale con concomitante insufficienza respiratoria dovuta a molteplici fratture costali (AI 155, all. 21). La perizia autoptica ha consentito di riassumere l’azione omicida di IM 1, come descritto nell’atto d’accusa, e meglio:

" trovandosi in cucina insieme a __________,

dapprima,

contribuito attivamente all’impatto della fronte di __________ con lo spigolo in metallo di una sedia, cagionando una ferita lacerocontusa alla di lei fronte,

e, dopo averla fatta cadere a terra sul pavimento della cucina, rispettivamente dopo che la donna si era accasciata a terra a seguito della predetta ferita,

ripetutamente colpito la testa di __________ con corpi contundenti non meglio identificati, cagionandole diverse fratture e lesioni craniche infiltrate con conseguente trauma cranico,

ripetutamente colpito il corpo di __________, a mani nude e con corpi contundenti non meglio identificati, cagionandole molteplici lesioni ecchimotiche ed ecchimosi,

calpestato con forza il corpo di __________, trovandosi la donna distesa a terra bocconi, salendo con i piedi a livello del torace e delle natiche, cagionandole così diverse fratture infiltrate alle costole destre e molteplici ecchimosi sul dorso, sulle natiche e sulle gambe,

per poi,

esercitando con le mani un’energica compressione a livello degli orifizi respiratori, determinato la morte di __________ per soffocamento,

procedendo, poi, a nascondere le tracce di sangue presenti in cucina e sul corpo della donna, pulendole con l’acqua,

indi trasportando e trascinando il cadavere di __________ fino alla camera da letto matrimoniale ed in particolare di fianco al lato del letto in cui normalmente dormiva la donna,

iniziando a svestire il cadavere di __________ dagli indumenti macchiati di sangue, con l’intento di posizionarla successivamente sul letto,

interrompendo il suo agire, per cause non note, ma verosimilmente per la stanchezza, per poi telefonare al figlio ACPR 1 per comunicargli che la “mamma” era morta”.

                                   4.   IM 1 è stato arrestato il 3 luglio stesso. Dichiarato non carcerabile a causa delle sue condizioni psicofisiche, è stato collocato presso una delle camere securizzate della __________ fino al 30 settembre 2015, quale misura sostitutiva della carcerazione. In seguito è stato trasferito presso la __________, collocamento assortito dall’applicazione di un braccialetto elettronico con sistema GPS in grado di tracciare il percorso nel caso di allontanamento dalla struttura, il cui controllo e gestione sono stati affidati alla competenza dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (in seguito UAR). Dal 18 febbraio 2016, in considerazione delle mutate condizioni psicofisiche dell’imputato, tali da suggerirne il ricovero in un comparto per malati di Alzheimer, IM 1 è stato trasferito presso la __________, dove si trova a tutt’oggi. Come segnalato dall’UAR egli riceverebbe regolari visite dei figli (doc. TPC 8).

                                   5.   Nelle more della procedura preliminare, IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Dell’allestimento del relativo referto è stato incaricato il dott. __________. Nello stesso (AI 135), l’esperto ha constatato l’esistenza di una turba psichica in relazione con i fatti imputati, senza essere del tutto certo sulla sua consistenza, optando per l’ipotesi più probabile di una sindrome amnestica multifattoriale associata ad un fattore scatenante non meglio definibile. Quanto alla turba psichica, il perito ha indicato una demenza senile degenerativa (Alzheimer), una componente etilossica con intossicazione acuta e una sindrome da disadattamento prolungata. In punto al grado di responsabilità, il dott. __________ non ha saputo dare una risposta netta al quesito, precisando che, in ogni caso, se è imputabile, la sua scemata imputabilità è almeno di livello grave. Così nel suo referto a p. 21:

" Il peritando non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito dei fatti imputati. Egli infatti, nel corso dei colloqui e anche delle verbalizzazioni, ha dimostrato di capire, ancorché confusamente, che lo stato di detenzione è associato a un reato, e, seppur momentaneamente, ha capito di essere l'autore della morte della moglie. È perciò praticamente certo che, quando ancora lo stato attuale non si era manifestato e il peritando godeva dunque di una condizione psichica lievemente migliore, il carattere illecito dell'atto non fosse totalmente al di fuori della sua capacità di valutazione. Per quanto riguarda, invece, la capacità di agire, esprimersi con certezza, a mio avviso, è praticamente impossibile. Alcuni indizi potrebbero indurci a ritenere che il peritando fosse in grado di deteninarsi nelle sue azioni: il fatto che abbia tentato di lavare le tracce ematiche e che abbia telefonato al figlio, ad esempio. Questi gesti però sono successivi all'uccisione della moglie e non provano che egli, negli istanti precedenti, fosse in qualche modo capace di controllarsi. Il dubbio di una totale incapacità di agire secondo la valutazione - compromessa ma tuttavia presente - del carattere illecito dei fatti non può essere eliminato.”

(AI 135).

                                   6.   Atteso come la questione dell’imputabilità è una questione di merito, quantomeno in applicazione del principio in dubio pro duriore (im Zweifel für das Härtere), la PP ha emesso l’atto d’accusa in data 18 febbraio 2016, lasciando a questa Corte la questione di decidere l’adozione di eventuali misure ex art. 59 e ss CP.

Nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 339 CPP, in relazione al contenuto del certificato medico 18 novembre 2015 del dott. __________, prodotto a questo tribunale con scritto 3 marzo 2016 della difesa, che indica che il prevenuto non sarebbe “più” in grado di intendere e di volere, le parti sono state convocate all’udienza preliminare dell’11 marzo 2016, laddove è stata disposta una perizia giudiziale volta ad accertare la capacità dibattimentale dell’imputato. Dell’allestimento del referto è stato incaricato il dott. __________. Già in occasione dell’udienza preliminare dell’11 marzo 2016 la PP aveva preannunciato che:

" qualora risultasse un’incapacità dibattimentale permanente tale condurre ad un abbandono ai sensi dell’art. 114 cpv. 3 CPP, presenterà contestualmente un’istanza di adozione di una misura ai sensi degli art. 59 segg. CP, e meglio come indicato all’art. 374 cpv.1 CPP”.

                                   7.   Con referto 20 maggio 2016 il perito, dopo aver compiutamente illustrato il metodo di indagine e lo svolgimento degli accertamenti da lui esperiti, ha rilevato che il quadro clinico è compatibile con una demenza di Alzheimer ad esordio tardivo di entità moderata con deficit a carico delle funzioni mnestiche e lieve peggioramento, rispetto al luglio 2015, delle funzioni fronto-esecutive. Con il che il perito ha rilevato che comprensibile sia la sua incapacità di ricordare e di comprendere gli eventi pregressi, di acquisire e comprendere nuove informazioni nonché di ordinare temporalmente informazioni già acquisite. Ai precisi quesiti, il perito così ha risposto:

Ad 1 Illustrare le condizioni di salute attuali dell’imputato in particolare per quanto concerne la capacità di interndere e di volere:

" Il Signor IM 1 presenta al momento attuale delle condizioni generali di salute discrete.

Le sue principali patologie somatiche sono le seguenti:

- cardiopatica ischemica con pregresso infarto miocardico acuto laterale e pregressa lisi con rtPA

avvenuta nel 2002,

- ipertensione arteriosa,

- pregresso ictus minore con disartria ed emisindrome sinistra (poi regrediti) nel 2004 e sospetto icuts

amnestico nel 2013

- iperplasia prostatica (con pregressa ritenzione vescicale)

Tali patologie sono attualmente silenti, ben compensate e senza un impatto significativo sul suo stato di salute.

Il quadro clinico dominate è il declino cognitivo secondario alla sindrome demenziale dovuta alla probabile malattia di Alzhemier ad esordio tardivo di gravità moderata con un profilo cognitivo sovrapponibile a quello di luglio e agosto 2015 e quindi di una fase di plateau ' evolutivo.

Infatti pur essendo tale patologia caratterizzata da una evoluzione progressiva ed irreversibile, si possono riscontrare spesso periodi di relativa stabilità clinica e verosimilmente il signor IM 1, dopo il grave evento traumatico subito nelle settimane dopo il delitto, godendo finalmente negli ultimi mesi di una certa stabilità sul piano psichico, senza ulteriori fattori stressanti di rilievo e scompensi organici di altra natura, ha potuto mantenere un quadro cognitivo-funzionale-comportamentale relativamente stabile.

Tuttavia i deficit cognitivi sono tali da non consentire al paziente la capacità di rendersi conto di quello che gli è accaduto (e dei fatti di cui è accusato), di apprendere nuove informazioni e di comprenderne la portata soprattutto se queste ultime sono complesse ed articolate.

La capacità di intendere e di volere del Sig IM 1 è quindi fortemente compromessa e tale da necessitare una misura di protezione (curatela generale)”

(doc. TPC 13).

(….)

Ad 3. Valutare se l'imputato è mentalmente in grado di seguire il dibattimento:

A. Nel caso in cui risultasse inidoneo a seguire il dibattimento affermare se si tratta di incapacità dibattimentale temporanea oppure irreversibile.

B. Qualora si trattasse di incapacità temporanea, indicare quali sono le possibilità che l'imputato acquisisca le capacità battimentali e indicativamente, entro quanto tempo.

" Alla luce delle valutazioni sopra espresse il Sig IM 1 è da definire mentalmente non in grado di seguire un dibattimento procedurale. I rari momenti in cui il Sig IM 1 ha dimostrato delle "aperture" rispetto le azioni che gli vengono attribuiti (dimostrando tuttavia di non ricordare gli avvenimenti), sono avvenuti solo in seguito a colloqui preparati e ripetuti, in ambiente sereno e tranquillo, quindi in condizioni estremamente favorevoli. Ma sono momenti di breve durata che difficilmente potranno ripetersi. I disturbi cognitivi legati allo stadio attuale della malattia di Alzheimer di cui è affetto, tra questi anche quelli che gli impediscono di collocare correttamente i singoli eventi nell'arco del tempo, non permettono al Sig IM 1 di seguire lo svolgimento di un processo penale ordinario e di comprendere una qualsiasi logica procedurale. Durante un processo penale, il suo disorientamento e i suoi disturbi mnesici assumerebbero con una probabilità che raggiunge quasi la sicurezza, dimensioni ancora maggiori.

Per la patologia cronica ed evolutiva che caratterizza la malattia di Alzheimer, l'incapacità a seguire e comprendere un dibattimento processuale è irreversibile nel tempo.”.

(doc. TPC 13)

                                   8.   Il referto peritale è stato trasmesso alle parti le quali non hanno presentato osservazioni di rilevo. Con istanza 29.09.2016 la PP ha quindi chiesto l’adozione di una misura stazionaria ex art. 59 CP a motivo dell’intervenuta incapacità dibattimentale accertata nella surriferita perizia del dott. __________.

Da qui l’udienza dibattimentale del 07.11.2016 nella quale le parti hanno aderito all’istanza del PP, confermando la necessità di continuare nel provvedimento stazionario attualmente in essere. In tale occasione l’ACPR 1 ha presentato istanza di risarcimento danni pari a fr. 10'000.- quale torto morale e fr. 5'000.- per le spese mediche (franchigia per due anni). Al riguardo il difensore ha rilevato che già la perizia giudiziaria del dott. __________ aveva accertato l’incapacità d’intendere e di volere del prevenuto, sottolineando che lo Stato non si è mai occupato della situazione. Dopo discussione, il patrocinatore dell’ACP non si è opposto al risarcimento di 1.- CHF per il torto morale a motivo che, a suo dire, lo scopo sarebbe esclusivamente di disporre di un giudizio che attesti le sofferenze morali da lui subite.

                                   9.   Giusta l’art. 114 CPP:

                                                                                  L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

                                                                                  In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

                                                                                  Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.

Per l’art. 374 cpv. 1 CPP:

                                                                                 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP1 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.

La perizia del dott. __________ non lascia spazio a dubbi circa l’incapacità dibattimentale di IM 1, di guisa che il procedimento penale a suo carico a seguito dell’atto d’accusa 18.02.2016 deve essere abbandonato (M. Engler, StPO, Basler Kommentar, N. 16-18, p. 736). Quanto all’adozione di misure, già il perito dott. __________ aveva suggerito un trattamento stazionario presso la __________ o in un reparto protetto di una casa per anziani, provvedimento poi concretizzatosi con il trasferimento di IM 1 nella casa anziani di __________. Come emerge dal rapporto 24 marzo 2016 (doc TPC 8) IM 1 è preso a carico da una rete sanitaria adeguata e mantiene regolari rapporti con i figli che gli rendono sistematicamente visita. Con il che l’istanza 29.09.2016 della PP merita accoglimento, ritenuto che l’imputato ha commesso un reato grave, che, se non controllato potrebbe reiterare il reato e, che, disorientato nello spazio e nel tempo, potrebbe pure darsi alla fuga, anche se inconsapevolmente e solo, di tutta evidenza, per brevi periodi.

Pur non avendo competenze specifiche in merito al luogo di collocamento, questa Corte sottolinea la necessità, come del resto emerge anche dalla perizia del dott. __________, di non modificare la situazione attuale del prevenuto, sia dal profilo della presa a carico sia da quello residenziale.

                                10.   Le spese sono a carico dell’imputato (art. 416 e ss CPP)

                                11.   Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

                                  a)   Tra queste pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare gravità del pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand, Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag. 343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici (CARP 14.11.2013 in re K.). Per stabilire l’ammontare dell’indennità, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.

Il solo ACPR 1 ha chiesto, all’udienza, un risarcimento di fr. 10'000.- a titolo di torto morale e di fr. 5'000.- per il danno materiale.

La Corte ha rilevato che la perdita della propria madre, ad opera di un atto violento compiuto dal proprio padre, è senz’altro foriera di sofferenze che non hanno da essere ulteriormente motivate: il risarcimento simbolico di 1.- CHF a valersi quale accertamento giudiziale della tragedia patita è senz’altro giustificato quale riconoscimento della lesione (cfr. S. Werly, Le tort moral en cas d’atteinte à la personnalité par la voie des médias, Collection genevoise, 2013).

                                  b)   Per quel che è invece della pretesa, relativa al danno materiale di fr. 5'000.- consistente nella franchigia della cassa malati per due anni, forza è constatare come la stessa non è stata né documentata né provata, in particolare la Corte non è stata in grado di verificare se la stessa sia davvero dovuta direttamente alle conseguenze del grave atto commesso dal padre, rispettivamente se lo stesso accusatore privato ha concorso a ridurre il danno e meglio, da un lato, se nel periodo indicato non ha dovuto far ricorso ad altre cure mediche e, dall’altro, non avrebbe dovuto/potuto ridurre la franchigia contrattuale. Con il che si è imposto il rinvio al foro civile.

                                12.   Spese processuali e difesa d’ufficio

                                  a)   Richiamato l’art. 426 cpv 2 CPP, ritenuto il comportamento comunque illecito dell’imputato che ha, sia che sia, ucciso la vittima in maniera violenta, alla Corte è parso equo caricargli il 50% delle spese processuali, atteso come l’esito del procedimento penale (abbandono) prescinde dalla sua imputabilità al momento dei fatti, ma trae le sue fondamenta da circostanze intervenute successivamente.

                                  b)   Quanto alla nota professionale del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora. Quella presentata dal difensore è parsa sicuramente adeguata alla complessità della vertenza.

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata dunque approvata per fr. 26'890.comprensivi di onorario, spese e trasferte.

Per il resto, giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, dispone che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a:

a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;

b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale. Nella fattispecie, anche tale importo, dovrà essere rimborsato limitatamente alla misura del 50%.

Visti gli art.                     19, 20, 56, 59, 111, 112 CP;

119, 135, 374 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’istanza del 29 settembre 2016 del Procuratore pubblico PP 1 chiedente l’ottenimento di una misura ai sensi dell’art. 59 CP nei confronti di IM 1 è accolta.

                                   2.   Il procedimento penale nei confronti di IM 1 di cui all’AA no. 22/2016 emesso dal Procuratore pubblico PP 1, per il titolo di assassinio sub. omicidio intenzionale, è abbandonato.

                                   3.   A norma dell’art. 374 CPP, è ordinata la misura del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 1.- a titolo di indennità per torto morale. Per il restante della sua pretesa l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione della catenina che viene dissequestrata a favore di __________.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.     24'368.30

spese                          fr.       2'521.70

totale                           fr.     26'890.00

                                    §   La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 26'890.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP) nella misura del 50%.

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico di IM 1 nella misura del 50%. Il rimanente è a carico dello Stato.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      18'869.45

                                         Perizia                                                    fr.      12'890.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           174.60

                                                                 fr.      33'434.65

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           750.--

Inchiesta preliminare                           fr.        9'434.73

Perizia                                                    fr.        6'445.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             87.30

                                                                 fr.      16'717.33

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

72.2016.27 — Ticino Tribunale penale cantonale 18.11.2016 72.2016.27 — Swissrulings