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Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2016 72.2016.187

21. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·4,010 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Autore colpevole di tentato furto d’uso, lesioni semplici, violazione di domicilio, minaccia, danneggiamento, coazione, coazione sessuale tentata, denuncia mendace, sviamento della giustizia e guida in stato di inattitudine

Volltext

Incarto n. 72.2016.187

Lugano, 21 dicembre 2016/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:  

ACPR 1     ACPR 2     entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1   ACPR 3     patrocinato dall’avv. RAAP 2

contro

IM 1   rappresentato dall’avv. DUF 1   Alias: __________  

in carcerazione preventiva dal 6 luglio 2016 al 12 ottobre 2016 (99 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 13 ottobre 2016;

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 161/2016 del 7 ottobre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   tentato furto d’uso

per avere a __________ il 6 luglio 2016, tentato di sottrare per farne uso, il battello targato __________ di proprietà di __________, che si trovava in un terreno di proprietà dei genitori in riva al lago, su cui IM 1 si è installato, tentando invano di far partire il motore e poi prendendo pure in mano i remi, con l’intenzione di recarsi dall’altra parte del lago per sue necessità;

                                   2.   lesioni semplici

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, cagionato un danno al corpo o alla salute di ACPR 2, e meglio dopo essere sceso dalla barca, essersi indirizzato verso l’entrata dell’abitazione dei signori ACPR 1 e ACPR 2, intrattenuto con ACPR 2, stante il rifiuto di quest’ultima di farlo entrare nella sua proprietà, spinto la stessa con le due mani, facendola cadere a terra e cagionandole almeno delle tumefazioni e delle escoriazioni ai gomiti e nlle zone omerali degli arti superiori (cfr. AI 5);

                                  3.   violazione di domicilio

per essersi, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, introdotto nella proprietà e nell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2, contro la loro volontà, sia dopo avere spinto ACPR 2 per entrare nella proprietà scavalcando il cancello chiuso, sia forzando la porta d’entrata dell’abitazione dopo aver chiesto dell’acqua;

                                   4.   minaccia

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad ACPR 1, e meglio, dopo essersi introdotto nella proprietà dei signori ACPR 1 e ACPR 2, avvicinandosi ad ACPR 1 che brandiva a tutela sua e della moglie una paletta da camino, dicendogli di non utilizzarla che altrimenti per lui sarebbe finita;

                                   5.   danneggiamento

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, deteriorato la porta della cucina dell’abitazione dei signori ACPR 1 e ACPR 2, dove si trovava la moglie, forzandola per chiuderla, nonostante la resistenza del marito, cagionando un danno non quantificato dagli accusatori privati;

                                   6.   coazione

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, usando violenza e minaccia di grave danno contro di loro e intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e ACPR 2 a fare e tollerare degli atti,

e meglio per averli costretti già solo con la sua presenza fisica, stante anche la differenza di corporatura e costituzione, con i suoi atti, e meglio la violenza con cui era entrato nella proprietà e la minaccia proferita ad ACPR 1, a tollerare che entrasse nella proprietà, vi rimanesse, entrasse nell’abitazione, rispettivamente a scappare (la moglie) da lui dapprima in casa e poi all’esterno, e ancora a inseguirlo (il marito) per evitare che facesse del male alla moglie, nonostante le difficili condizioni di salute di ACPR 1, che l’imputato stesso aveva constatato;

                                   7.   tentata violenza carnale

alternativamente tentata coazione sessuale

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa, tentato di costringere ACPR 2 a subire una congiunzione carnale, alternativamente un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, usando violenza,

e meglio, per averla inseguita in casa e poi all’esterno della sua abitazione e nel giardino della vicina, e, una volta riuscito a raggiungerla, per averla bloccata prendendola da tergo nella zona del collo e poi ai polsi e schiacciandola con il suo peso contro un muretto e una siepe, e mentre la teneva bloccata con una mano e con il corpo, per mettendosi una mano nei pantaloni, con l’intento di imporre la congiunzione carnale, alternativamente un atto analogo o un altro atto sessuale, fermandosi solo per l’arrivo di altre persone sul posto;

                                   8.   denuncia mendace

per avere a __________, il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale d’arresto, rispettivamente il verbale di Polizia, denunciato come colpevole di infrazione semplice e poi aggravata alla LF sugli stupefacenti ACPR 3, che egli sapeva innocente, provocando contro di lui l’apertura di un procedimento penale,

e meglio, per avere dichiarato in un primo tempo di aver lui stesso spacciato cocaina, ricevuta di ACPR 3 e poi ancora che quest’ultimo gliene aveva forniti 960 grammi, da lui poi alienati, obbligando quindi l’Autorità penale a procedere nei confronti di ACPR 3, sentito, previa perquisizione domiciliare, in data 5 agosto 2016 dalla Polizia cantonale, per poi ritrattare le dichiarazioni rese e confermare l’assoluta estraneità di ACPR 3 nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre 2016;

                                   9.   sviamento della giustizia

per essersi nelle circostanze e verbali di cui al punto 8. del presente atto d’accusa, falsamente incolpato di un atto punibile, e meglio di avere consumato sostanze stupefacenti e di avere spacciato cocaina fino ad un quantitativo di 960 grammi, per poi ritrattare queste dichiarazioni nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre 2016;

                                10.   guida in stato di inattitudine

per avere a __________, il 2 luglio 2016, condotto il veicolo a motore Nissan Qashqai targato TI__________ in stato di ebrietà (tenore minimo 0.71 g/Kg);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 44 cpv. 1 LNI, in relazione all’art. 22 CPS, 123 cifra 1, 186, 180 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181, 190 cpv. 1 o 189 cpv. 1, in relazione all’art. 22 CPS, 303 cifra 1 e 304 cifra 1 CPS, 91 cpv. 1 litt. a LStr;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:49 alle ore 16:57.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone la seguente modifica formale dell’atto d’accusa: il punto 2 relativo agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati è modificato nel senso che i CHF sequestrati sono 454.00 e non 464.00.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Ai sensi dell’art. 333 CPP, il Presidente propone alle parti di aggiungere, al punto 7 dell’atto d’accusa, relativo alle imputazioni di tentata violenza carnale, alternativamente tentata coazione sessuale, l’imputazione subordinata di coazione ex art. 181 CP.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene alle imputazioni di denuncia mendace e sviamento della giustizia, rileva che i reati sono pacificamente dati. L’imputato ha riconosciuto esplicitamente di avere saputo che nei confronti di ACPR 3 sarebbero stati svolti degli accertamenti ed ha voluto fare aprire un procedimento nei suoi confronti e contro sè stesso. Egli sapeva inoltre di dire cose non vere. Pacifica anche l’infrazione alla LF sulla circolazione stradale.

Per quanto attiene ai fatti indicati ai punti da 1 a 6 dell’atto d’accusa il PP rileva che gli stessi sono confermati dalle dichiarazioni delle vittime, dei testimoni e fino ad oggi erano stati confermati dallo stesso imputato. Non vi è in ogni caso alcun motivo per non credere al racconto delle vittime e dei testi.

Quanto all’imputazione di tentata violenza carnale, l’accusa rileva che l’imputato oggi in aula ha contestato anche dei fatti che aveva invece ammesso in precedenza e quindi la Corte dovrà tenere conto della sua credibilità in questo senso. Il PP rileva che si tratta di un processo indiziario, osservando che quali indizi vi sono innanzitutto le prime dichiarazioni dell’imputato, il quale – già nel primo verbale – ha dichiarato di avere voluto fare sesso con l’AP, ciò che ha poi ribadito, tramite il suo legale, anche nel verbale della persona arrestata ed in fine nel verbale di Polizia del 3 agosto 2016. Queste dichiarazioni dell’imputato sono poi supportate da quelle della vittima, di cui il PP dà parziale lettura, la quale è senz’altro credibile, ciò che si evince anche dal fatto che la stessa non inventa nulla, ma dice solo quello che ha percepito e vissuto e riferisce anche dei suoi sentimenti di terrore in quel momento. Se è vero che l’imputato ha ritrattato le sue intenzioni, nel verbale di confronto con l’AP ha perlomeno riconosciuto che i fatti si sono svolti così come riferito dalla donna. Oltre a ciò, vi sono altri due elementi che spingono l’accusa a dire che IM 1 voleva costringere l’AP alla congiunzione carnale. Innanzitutto la logica dello svolgimento dei fatti. Non ha infatti alcun senso rincorrere l’AP se si vuole unicamente bere un bicchiere d’acqua oppure perché la stessa gridava. In realtà IM 1 voleva saltare addosso all’AP, cosa che poi ha effettivamente fatto. Se vogliamo dare una logica agli accadimenti, visto che, come dice la perizia, IM 1 sa quello che fa e quello che vuole, questa non può essere data né dal bicchiere d’acqua né dal fatto di voler fare smettere l’AP di gridare, ma egli voleva aggredirla e il tipo di aggressione di una persona che poi mette la mano nei pantaloni è quello sessuale. Va poi considerato, a mente dell’accusa, l’andamento delle dichiarazioni dell’imputato, perché, contrariamente a quanto avviene per gli stupefacenti, dove le sue dichiarazioni vanno man mano aggravandosi, nel caso della tentata violenza carnale egli parte in quinta e mantiene poi la sua versione per tre verbali. Vi è quindi un approccio diverso tra il reato di stupefacenti e quello sessuale. Questo per l’accusa è un elemento fortemente indiziante la veridicità delle sue prime dichiarazioni. Il reato di tentata violenza carnale va quindi confermato.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che la colpa di IM 1 è grave per quanto attiene ai reati di denuncia mendace e sviamento della giustizia, per i quali egli è recidivo specifico ed ha coinvolto anche un suo conoscente. Non c’è una giustificazione possibile per questo comportamento, che questa volta va realmente sanzionato. La sua colpa, a mente dell’accusa, è ancora più grave per quanto riguarda i signori ACPR 1 e ACPR 2. Per colpa dell’imputato la signora ACPR 2 ha vissuto il peggior momento della sua vita, ha temuto per la sua integrità fisica e sessuale. Il terrore ancora oggi caratterizza la vita dei signori ACPR 1 e ACPR 2, i quali temono quello che potrà succedere quando l’imputato verrà scarcerato. La perizia dà atto di un imputato pienamente capace di intendere e di volere e stabilisce che se l’imputato se tornasse in Nigeria avrebbe un rischio di recidiva molto inferiore. Nella commisurazione della pena va poi tenuto conto del fatto che il disturbo di IM 1 non è curabile e che egli è assolutamente privo di autocritica e non è disposto ad effettuare un trattamento.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla multa di CHF 500.00 (cinquecento) per l’infrazione alla LF sulla circolazione stradale e alla pena detentiva di 4 (quattro) anni da espiare per gli altri reati;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1, il quale non è presente al dibattimento, in data 15 novembre 2016 ha inoltrato richieste scritte ex art. 338 cpv. 3 CPP (doc. TPC 21), chiedendo in primo luogo la conferma dell’atto d’accusa emanato dal PP e la condanna di IM 1, in particolare per i reati di tentato furto d’uso, lesioni semplici, violazione di domicilio, minaccia, danneggiamento, coazione e tentata violenza carnale, alternativamente tentata coazione sessuale, auspicando, per l’efferatezza con cui sono stati commessi questi reati e tenuto conto, tra l’altro, dei suoi precedenti, la condanna ad una pena detentiva da espiare. In secondo luogo, gli AP chiedono che la pena detentiva sia accompagnata da un ordine di espulsione dal territorio svizzero di IM 1, ciò che per loro rappresenta un aspetto essenziale della condanna, in quanto il fatto di sapere che la persona in questione non si trovi più nel nostro Paese permetterebbe loro di magari riuscire più facilmente a superare il sentimento di paura, inquietudine, insicurezza, timore ed ansia con il quale ancora oggi sono costretti a convivere a seguito degli atti riprovevoli commessi dall’imputato. In terzo luogo, in applicazione dell’art. 433 cpv. 1 CPP, gli AP postulano un adeguato indennizzo per le spese da loro sostenute nell’ambito della procedura e quindi la rifusione di CHF 4'660.20 per la nota d’onorario dell’avv. RAAP 1. Da ultimo, in considerazione della gravità dei reati di cui è accusato l’imputato, dell’entità della sofferenza che quest’ultimo ha causato a ACPR 2 e al di lei marito, nonché delle conseguenze e delle paure che essi ancora oggi sono loro malgrado costretti a sopportare, a mente del patrocinatore degli AP appare equo riconoscere loro un’indennità per torto morale a carico dell’imputato di almeno CHF 6'000.00;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata rileva che quanto accaduto a __________ ad inizio luglio è sicuramente sbagliato, IM 1 lo sa e lo ha ripetutamente riconosciuto. I fatti di __________ ci dicono però anche che IM 1, con quanto ha fatto, in fin dei conti esprimeva una richiesta d’aiuto, un tentativo estremo di richiamare l’aiuto delle autorità. Questo lo dice innanzitutto lui, sia in un colloquio con lo psichiatra che in uno scritto trasmesso al PP, affermando che quanto commesso a __________ per lui era l’unica strada per arrivare alle autorità. Ma ciò emerge anche dal fatto che IM 1 sapeva che sarebbe arrivata la Polizia e chiedeva addirittura agli AP di chiamare gli agenti, come hanno riferito gli AP, delle cui dichiarazioni il difensore dà parziale lettura. È piuttosto anomalo che una persona che di lì a poco avrebbe commesso dei reati gravi s’informi sull’arrivo della Polizia. L’unica possibile spiegazione è che si trattasse di una richiesta di aiuto per la situazione molto disagevole in cui si trovava IM 1, il quale è anche affetto da una grave turba psichica, ed è questa la chiave di lettura dell’intera vicenda.

La difesa non contesta i capi d’accusa, eccezion fatta per i punti 1 (furto d’uso) e 7 (tentata violenza carnale, alternativamente tentata coazione sessuale, subordinatamente coazione) dell’atto d’accusa.

IM 1 voleva che arrivasse la Polizia e voleva andare in carcere, dove avrebbe trovato la tranquillità che cercava e dove sta assumendo i medicamenti con evidenti benefici.

Per quanto attiene al tentato furto d’uso, IM 1 ha dichiarato di essere salito sulla barca, di avere scattato delle fotografie e di avere tentato di accendere il motore. Come riferito dalla signora ACPR 2, la barca era ormeggiata fuori dall’acqua. La volontà di tentare un furto d’uso della barca in realtà non c’è, ma la sua volontà era unicamente quella che l’AP chiamasse la Polizia, per essere poi messo in contatto con le autorità.

Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa, il difensore rileva che tutto parte con la sciagurata dichiarazione dell’imputato, poi ritrattata. Dalle dichiarazioni del marito della signora ACPR 2, di cui la difesa dà parziale lettura, non emerge nulla che possa confermare l’ipotesi della tentata violenza carnale, così come pure dalla testimonianza di __________. Quanto alle dichiarazioni della signora ACPR 2, la difesa rileva che quando, secondo le dichiarazioni della donna, IM 1 avrebbe messo la mano nei pantaloni, sul posto c’erano anche la signora __________ e il signor __________. D’altra parte, la difesa rileva che non è possibile vedere una mano che entra nei pantaloni con una maglietta lunga che copre i pantaloni, come ha affermato la signora ACPR 2, ma al massimo ella può avere visto la mano dell’imputato sotto la maglietta. È inoltre impossibile che egli abbia provato a fare ciò di cui è accusato davanti ad un folto pubblico e con la Polizia che, come lui ben sapeva, stava per arrivare. Una sentenza di condanna con un fatto contestato come questo deve essere scritta con certezza e di certezza sul fatto che IM 1 avesse voluto tentare la violenza carnale o la coazione sessuale non ce n’è, ma c’è al massimo un dubbio. Per questi fatti, a mente della difesa, è semmai dato il reato di coazione semplice.

Chiede quindi l’assoluzione del suo assistito dalle imputazioni di cui ai punti 1 e 7 dell’atto d’accusa.

Venendo alla pena, si rimette al giudizio della Corte per la multa proposta. Per quanto attiene invece alla pena detentiva, chiede una considerevole riduzione della stessa, osservando che il suo assistito, pur avendo sbagliato, ha fatto quello che ha fatto per ottenere un aiuto da parte delle autorità. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1 proviene da una situazione scolastica e personale difficile. La difesa conclude chiedendo che la pena da comminare a IM 1 sia contenuta in 24 (ventiquattro) mesi, sospesi condizionalmente, oppure sospesi per sottoporsi ad un trattamento stazionario ex art. 59 CP, siccome il perito ha considerato che lo scopo di una terapia potrebbe essere inizialmente quello di far prendere coscienza della malattia e solo successivamente di curarla.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 22, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 181, 186, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 303 cifra 1, 304 cifra 1 CP;

44 cpv. 1 LNI;

91 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

Alias:

__________

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   tentato furto d’uso

per avere,

il 6 luglio 2016, a __________,

tentato di sottrarre, per farne uso, il battello targato TI__________ di proprietà di __________, tentando invano di far partire il motore e poi prendendo in mano i remi, con l’intenzione di recarsi dall’altra parte del lago per sue necessità;

                               1.2.   lesioni semplici

per avere,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

cagionato un danno al corpo o alla salute di ACPR 2, e meglio per avere spinto la stessa con le due mani, facendola cadere a terra e cagionandole tumefazioni, ematomi ed abrasioni agli arti superiori, come risulta dal certificato medico del 7 luglio 2016 del Dr. med. __________ dell’Ospedale __________;

                               1.3.   violazione di domicilio

per essersi,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

ripetutamente introdotto nella proprietà e nell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2 contro la loro volontà, dapprima scavalcando il cancello chiuso per entrare nella proprietà e poi forzando la porta d’entrata dell’abitazione;

                               1.4.   minaccia

per avere,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

usando grave minaccia, incusso spavento o timore a ACPR 1, e meglio, dopo essersi introdotto nella proprietà dei signori ACPR 1 e ACPR 2, avvicinandosi a ACPR 1 che brandiva a tutela sua e della moglie una paletta da camino, dicendogli di non utilizzarla che altrimenti per lui sarebbe finita;

                               1.5.   danneggiamento

per avere,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

deteriorato la porta della cucina dell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2, forzandola per chiuderla, nonostante la resistenza di ACPR 1, cagionando un danno non quantificato dagli accusatori privati;

                               1.6.   coazione

per avere,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

usando violenza e minaccia di grave danno contro di loro o intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e ACPR 2 a fare, omettere o tollerare degli atti, e meglio per avere costretto ACPR 2 a scappare da lui dapprima in casa e poi all’esterno e ACPR 1 a inseguirlo per evitare che facesse del male alla moglie;

                               1.7.   tentata coazione sessuale

per avere,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

tentato di costringere ACPR 2 a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, usando violenza, e meglio per averla bloccata prendendola da tergo nella zona del collo e poi ai polsi e schiacciandola con il suo peso contro un muretto e una siepe e, mentre la teneva bloccata con una mano e con il corpo, essersi messo una mano nei pantaloni, tentando di aprirli, con l’intento di imporre alla donna un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, fermandosi solo conseguentemente all’arrivo di altre persone sul posto;

                               1.8.   denuncia mendace

per avere,

a __________, il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale della persona arrestata, rispettivamente il verbale di Polizia, denunciato come colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti ACPR 3, che egli sapeva innocente, provocando contro di lui l’apertura di un procedimento penale, e meglio per avere dichiarato di avere ricevuto da lui 960 grammi di cocaina, per poi ritrattare le dichiarazioni rese e confermare l’assoluta estraneità di ACPR 3 nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre 2016;

                               1.9.   sviamento della giustizia

per essersi,

a __________, il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale della persona arrestata, rispettivamente il verbale di Polizia, falsamente incolpato di un atto punibile, e meglio di avere consumato sostanze stupefacenti e spacciato 960 grammi di cocaina, per poi ritrattare le dichiarazioni rese nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre 2016;

                             1.10.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 2 luglio 2016, a __________,

condotto il veicolo a motore Nissan Qashqai targato TI__________ in stato di ebrietà (tenore minimo 0.71 g/Kg);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di tentata violenza carnale, subordinatamente coazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               3.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni,

                                         da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 CHF 4'660.20 a titolo di risarcimento danni (spese legali) e CHF 2'000.00 a titolo di indennità per torto morale.

                                   5.   Sulle somme di denaro sotto sequestro è mantenuto il sequestro conservativo a parziale copertura delle spese procedurali, della multa e delle indennità ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lett. b CPP.

                                   6.   I restanti oggetti sotto sequestro sono dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa cancellazione delle memorie di cellulare, tablet e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      CHF   11'295.00

spese                          CHF     1'559.50

IVA (8%)                     CHF     1'028.35

totale                           CHF   13'882.85

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           302.60

Multa                                                   fr.           500.--

Perizia                                                fr.        7'900.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           167.-fr.        9'869.60

                                                             ===========

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