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Ticino Tribunale penale cantonale 21.06.2018 72.2016.150

21. Juni 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,079 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Appropriazione indebita di opere d'arte in conto vendita da parte di un commerciante d'arte

Volltext

Incarto n. 72.2016.150

Lugano, 21 giugno 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

contro                             IM 1

domiciliato a

rappresentato dall’ DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 131/2016 dell'11 agosto 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

appropriazione indebita, ripetuta

per avere,

a __________

nel periodo dicembre 2007 fino al marzo 2016,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente appropriatosi di cose mobili altrui che gli erano state affidate,

rispettivamente per avere ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,

e meglio, per avere,

nel contesto della sua attività di commerciante d’arte in proprio, ricevuto da diversi suoi conoscenti delle opere d’arte in conto vendita, procedendo poi, all’insaputa degli stessi, alla vendita delle opere d’arte affidategli a tale scopo, trattenendo in più occasioni indebitamente l’importo ricavato dalla vendita ed impiegandolo a profitto proprio,

in particolare,

                                     -   nel periodo fra il luglio 2012 e la fine del 2013,

appropriatosi indebitamente di Fr. 17'100.- di pertinenza di ACPR 1, derivanti dalla vendita di 12 opere di cui dipinti, litografie e stampe,

                                     -   nel periodo fra il febbraio 2012 e la fine del 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 17'000.di pertinenza di ACPR 3, derivanti dalla vendita di 10 opere di cui dipinti, acquarelli, incisioni ed una scultura,

                                     -   nel periodo fra il dicembre 2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 7'800.-, di pertinenza di ACPR 2, derivanti dalla vendita di 8 dipinti,

un nono dipinto appartenente a ACPR 2 è stato recuperato presso il domicilio di IM 1 ed a ACPR 2 riconsegnato il 15.04.2016,

                                     -   nel periodo fra il febbraio 2014 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 5'300.-, di pertinenza di ACPR 4, derivanti dalla vendita di tre opere (un pastello; un pastello e tempera ed una china),

                                     -   nel periodo fra il febbraio 2013 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 5'000.-, di pertinenza di ACPR 5, derivanti dalla vendita di un dipinto,

                                     -   nel periodo fra il 2011 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 7'000.-, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di un dipinto,

                                     -   nel periodo fra l'autunno 2014 e la fine del 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 12'000.-, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di sei dipinti,

                                     -   nel periodo fra il dicembre 2007 ed il gennaio 2015, appropriatosi indebitamente Fr. 3'000.- di pertinenza degli __________, derivanti dalla vendita di un dipinto,

                                     -   nel periodo fra il dicembre 2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 1'500.-, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di un disegno,

                                     -   nel corso dell'anno 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 300.-

, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di una stampa,

                                     -   nel periodo fra il 2013 ed il dicembre 2014, appropriatosi indebitamente di Fr. 2'700.-, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di una fotografia d'autore,

                                     -   nel periodo fra la metà di novembre 2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 4'800.- di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di una scultura,

                                     -   nel periodo fra settembre e dicembre 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 1'000.-, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di due disegni,

incassando indebitamente complessivi CHF 84'500.00, importo di denaro da lui utilizzato a scopi personali, in particolare per la sua sussistenza;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

Presenti:                    -   la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:33.

Le parti dichiarano di rinunciare alla discussione, dicendosi d’accordo con una pena detentiva di 12 (dodici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 3 (tre) anni e riconoscono le pretese degli AP così come formulate.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 138 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta appropriazione indebita

per essersi,

a __________, tra il dicembre 2007 ed il marzo 2016,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate, rispettivamente per aver ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,

e meglio,

nel contesto della sua attività di commerciante d’arte in proprio, ricevuto da diversi suoi conoscenti delle opere d’arte in conto vendita, procedendo poi, all’insaputa degli stessi, alla vendita delle opere d’arte affidategli a tale scopo, trattenendo in almeno 13 (tredici) occasioni indebitamente l’importo ricavato dalla vendita ed impiegandolo a proprio profitto,

incassando indebitamente complessivi CHF 84'500.-, importo di denaro da lui utilizzato per scopi personali, in particolare per la sua sussistenza,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 26.01.2015, pronunciata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa 26.01.2015 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare a titolo di risarcimento del danno ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

                               5.1.   ACPR 1 fr. 17'100.-;

                               5.2.   ACPR 3 fr. 20'000.-;

                               5.3.   ACPR 2 fr. 7'800.-;

                               5.4.   ACPR 4 fr. 5'300.-.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 3'500.- (tremilacinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.        2'619.65

spese                          fr.           105.00

totale                           fr.        2'724.65

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'724.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           118.45

                                                             fr.        1'818.45

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