Incarto n. 72.2016.14
Mendrisio, 17 marzo 2016/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30.7.2015 al 25.9.2015 (58 giorni), in anticipata esecuzione della pena dal 26.9.2015
imputato, a norma dell'atto d'accusa 13/2016 del 5.2.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio:
1.1. per avere, in data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato,
viaggiando a bordo del treno partito da __________ con destinazione __________,
detenuto e trasportato 17 ovuli contenti cocaina, di cui 4 recuperati presso la camera al nono piano dell’Ospedale __________ del peso complessivo netto di grammi 38,96 (con grado di purezza del 36,2%), mentre i restanti 13 ovuli, dei quali l’imputato si è sbarazzato durante la sua permanenza presso il nosocomio, avevano molto verosimilmente un peso complessivo lordo approssimativo di grammi 130, sostanza stupefacente consegnatagli a __________ da un non meglio identificato cittadino nigeriano, che l’imputato ha trasportato introducendoli nel retto;
1.2. a __________, __________, __________ ed in altre località del Luganese, nel periodo 2013-2015, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 200 di cocaina, vendendoli al grammo ad un prezzo variante da CHF 40.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata da non meglio identificati cittadini africani a __________ e __________, e in misura di grammi 5 anticipati per suo conto ad un acquirente locale da __________;
1.3. per avere, a __________, in data 30 luglio 2015, senza essere autorizzato, detenuto 4 bolas contenenti complessivi grammi 3,02 netti di cocaina (con grado di purezza del 31,4%), rinvenuti presso l’appartamento dove alloggiava, stupefacente precedentemente acquistato da persona non identificata e destinato con grande verosimiglianza all’alienazione;
2. riciclaggio di denaro
per avere, a __________ e __________, nel periodo 2013-2015, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina perpetrato nel periodo 2013/2015,
e meglio per avere, in diverse occasioni, mediante società di invio denaro, inviato in Italia, Nigeria, Olanda, Canada, Polonia, complessivi CHF 6'889.28, sapendo che il denaro proveniva sia dalla di lui attività illegale di spaccio di cocaina, che da quella di spaccio di altre non meglio identificate persone per la quali ha fatto da intermediario;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 2013/2015 a __________ e __________, consumato personalmente almeno grammi 35 di marijuana e grammi 15 di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, art. 305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua inglese, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 10:40.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
descrive l’avvio dell’inchiesta, avvenuto grazie alle ammissioni di una donna consumatrice di stupefacenti, che ha indicato l’imputato quale fornitore abituale di cocaina. Dai controlli dell’utenza dell’imputato, è emerso un traffico importante di stupefacenti nel __________, con diverse persone coinvolte, perseguite separatamente. A giostrare il tutto, due persone che si trovano ancora a piede libero. Descrive le circostanze dell’arresto di IM 1, nell’appartamento in cui alloggiava. Al momento dell’irruzione, egli era in bagno e indossava ancora dei guanti di lattice. La TAC eseguita al __________ ha potuto rilevare la presenza di 17 corpi estranei. IM 1 inizialmente ha negato ogni addebito, per poi, una volta ricoverato in Ospedale, disperdere gran parte degli ovuli nell’acqua. Complessivamente egli aveva in corpo ca. 170 grammi di cocaina. Circostanza infine ammessa, come pure il restante traffico così come descritto dell’AA, comprensivo di trasferimenti di denaro all’estero. In merito alla commisurazione della pena, il quantitativo di droga da lui ingerito è importante ed era destinato alla vendita. Tramite terzi ha poi messo in circolazione ca. altri 200 grammi di cocaina. IM 1 conosceva i fornitori a __________ e si riforniva periodicamente da loro, pagandoli di tasca propria o acquistandola a credito. Egli decideva le quantità e stabiliva il prezzo. Non è un tossicomane e non ha agito per finanziare il suo consumo, ma unicamente a scopo di lucro. Ha agito con determinazione, interrotto unicamente grazie all’intervento delle autorità. Non da ultimo, ha distrutto parte dello stupefacente. La sua collaborazione può definirsi minima, si è limitato ad ammettere quanto era già stato acclarato dalle indagini. Anche i precedenti giudiziari, in particolare quello italiano, parlano a suo sfavore. Nell’ambito delle circostanze personali, aggrava la colpa il fatto che egli non ha saputo trarre profitto né dal carcere in Italia, né da quello qui patito. Visto quanto sopra, chiede una pena detentiva di 22 mesi integralmente da espiare;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede alla Corte di non concentrarsi unicamente sui quantitativi di stupefacente, ma sulla motivazione che ha spinto IM 1 ad agire in questo modo: egli non aveva un lavoro e non aveva la possibilità di mettersi in gioco per un futuro migliore. È di origini nigeriane, paese in cui il 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà internazionale. Nel suo paese ha lavorato, per poi trasferirsi in Libia, ed ancora in Italia, in cerca di un futuro, dove ha trovato un lavoro. Nel 2008 è giunto in Svizzera ove ha chiesto asilo, ma gli veniva respinto. Dall’Italia, si è trasferito in Polonia, si è sposato e ha avuto due figli. Ha lavorato per un primo tempo, finché ha perso il lavoro a causa della chiusura della società. Ha provato a trovare un’altra attività, vendendo vestiti, ma non era abbastanza. Da qui la decisione di darsi allo spaccio di stupefacenti, cocaina. La sua origine ed il suo vissuto non devono giustificare quanto commesso, ma devono comunque essere prese in considerazione per la commisurazione della pena. Per i capi d’imputazione pt. 1 e 3 AA, i fatti sono ammessi. Per il pt. 2 AA, la difesa non contesta il riciclaggio per l’importo inviato a moglie e sorella, così come da lui dichiarato. Per i restanti CHF 3’557.12, la difesa contesta che siano dati gli estremi del reato. Non vi sono prove sufficienti a convalidare l’ipotesi accusatoria, non è dimostrato né che il denaro fosse provento di un crimine, né che IM 1 dovesse o potesse presumerlo. A dimostrazione di ciò, rilegge le dichiarazioni di IM 1 interrogato a tal proposito, ove dichiarava di aver accettato di inviare denaro per loro conto unicamente in quanto li credeva sprovvisti dei documenti necessari. Chiede il proscioglimento. Per la commisurazione della pena, la difesa chiede alla Corte di riflettere sui motivi che hanno spinto l’imputato a delinquere. Protagonista è lo stato di disperazione che lo ha spinto ad agire per garantire il sostentamento della sua famiglia in Polonia, e dei suoi parenti in Nigeria. Una punizione severa non servirà a fargli capire gli errori commessi. IM 1 ha confessato tutto quanto commesso in Svizzera, è stato collaborante. Chiede di considerare lo stato di salute della moglie. Chiede pertanto di ordinare in via principale l’immediata scarcerazione, e in via subordinata che venga riconosciuta una congrua e ampia riduzione della pena proposta, non superiore a 13 mesi di detenzione.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19, 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
Alias:
__________
__________
__________
_________
_________
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere
1.1.1 in data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato,
viaggiando a bordo del treno partito da __________ con destinazione __________, detenuto e trasportato 17 ovuli contenenti cocaina, del peso complessivo lordo di almeno 168,96 grammi (con grado di purezza del 36,2%), sostanza stupefacente consegnatagli a __________ da un non meglio identificato cittadino nigeriano;
1.1.2. nel periodo 2013-2015, a __________, __________, __________ ed in altre località del __________, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 200 di cocaina, vendendoli al grammo ad un prezzo variante da CHF 40.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata da non meglio identificati cittadini africani a __________ e __________, e in misura di grammi 5 anticipati per suo conto, ad un acquirente locale, da __________;
1.1.3. in data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato, detenuto 4 bolas contenenti complessivi grammi 3,02 netti di cocaina (con grado di purezza del 31,4%), rinvenuti presso l’appartamento dove alloggiava, stupefacente precedentemente acquistato da persona non identificata e destinato all’alienazione;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
a __________ e __________, nel periodo 2013-2015, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina perpetrato nel periodo 2013/2015,
e meglio per avere, in diverse occasioni, mediante società di invio denaro, inviato all’estero complessivi CHF 3’332.16, sapendo che il denaro proveniva dalla di lui attività illegale di spaccio di cocaina;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo 2013/2015 a __________ e __________, consumato personalmente almeno grammi 35 di marijuana e grammi 15 di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 2 dell’AA, limitatamente all’importo di CHF 3’557.12.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
alla multa di CHF 100.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).
4. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'457.30
spese (6%) fr. 923.45
totale fr. 12'380.75
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’380.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 8'058.60
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.65
fr. 8'727.25
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