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Ticino Tribunale penale cantonale 22.06.2016 72.2016.1

22. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,640 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Truffa qualificata ripetuta (commessa per mestiere) per avere ingannato i funzionari di svariate casse malati preposte al pagamento di prestazioni di medicina complementare. Falsità in documenti ripetuta

Volltext

Incarto n. 72.2016.1

Lugano, 22 giugno 2016/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 patrocinato da RAAP 1 ACPR 2, ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7   ACPR 8 patrocinato dall’avv. RAAP 2 ACPR 9 patrocinato dall’avv. RAAP 3

contro

IM 1 rappresentato da DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 1/2016 del 12.01.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   ripetuta truffa

qualificata, siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’imputata ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata regolare supplementare,

per avere,

nel periodo ottobre 2003 – giugno 2011,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed in altre località del Ticino e della Svizzera,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

nella sua qualità di titolare del centro __________ di __________,

agendo in correità con numerosi clienti del summenzionato centro (contro i quali si è proceduto separatamente),

ingannato con astuzia i funzionari delle assicurazioni complementari delle casse malati __________, ACPR 5, ACPR 1, ACPR 3, ACPR 2, __________, __________, ACPR 6, ACPR 4 e __________, preposte al pagamento di prestazioni della medicina complementare e unicamente se effettuate da terapisti riconosciuti,

affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l’errore,

inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio delle casse malati,

causando un danno pari ad almeno CHF 758'909.20, di cui CHF 362'598.55 nel frattempo rimborsati dai diversi clienti,

e meglio per avere,

ingannato astutamente i collaboratori delle assicurazioni complementari delle casse malati sottoelencate, sulla base di 838 fatture false (allegate ai rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235) nelle quali sono stati indicati:

                                     -   trattamenti di medicina complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati (segnatamente riflessologia, linfodrenaggio, massaggi medicali) mai effettuati, anziché i trattamenti estetici (non riconosciuti) effettuati dal cliente, rispettivamente l’acquisto di prodotti estetici;

                                     -   un numero di trattamenti di medicina complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati superiore rispetto ai trattamenti realmente effettuati dal cliente, alfine di permettergli di ottenere un rimborso superiore a quello dovuto, a copertura anche della franchigia (solitamente a carico dell’assicurato);

                                     -   trattamenti di medicina complementare mai effettuati dal cliente, a copertura di trattamenti ricevuti da un suo familiare o conoscente, il quale non aveva stipulato un’assicurazione complementare o non aveva sufficiente copertura da parte della propria assicurazione complementare;

                                     -   trattamenti di medicina complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati mai effettuati, anziché l’acquisto di prodotti denominati “__________” o di prodotti estetici (non riconosciuti dalle casse malati);

                                     -   trattamenti di medicina complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati mai effettuati, anziché trattamenti dimagranti mediante l’apparecchiatura “__________”, non riconosciuti;

                                     -   trattamenti retrodatati, alfine di permettere al cliente di ottenere il rimborso utilizzando il credito residuo ancora a sua disposizione per gli anni precedenti, ciò che gli permetteva di avere ancora a disposizione l’importo di rimborso totale anche nell’anno in corso;

trasmettendo personalmente o facendo trasmettere direttamente dal cliente alla cassa malati presso cui era assicurato le fatture, sottacendo che le stesse erano dei falsi, in quanto le prestazioni indicate sulle stesse non erano mai state effettuate (o lo erano state solo in parte), rispettivamente in quanto le prestazioni non erano state effettuate nei periodi indicati,

sapendo che una verifica da parte della cassa malati di medicina complementare non era possibile (in quanto troppo onerosa) o per la quale l’imputata confidava non sarebbe stata effettuata, stante il rapporto di fiducia esistente tra il centro, il cliente e l’assicurazione malattia per le cure complementari,

inducendo in tal modo le assicurazioni complementari a riconoscere agli assicurati dei rimborsi in realtà non dovuti, permettendo quindi loro di ottenere un illecito profitto, rispettivamente permettendo in questo modo all’imputata di fidelizzare il cliente, il quale poteva effettuare dei trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente, in quanto otteneva un rimborso indebito da parte dell’assicurazione complementare,

arrecando un pregiudizio complessivo di almeno CHF 758'909.20, di cui:

Cassa malati

No Fatture

Importo CHF

__________

32

17'084.95

ACPR 5

35

26'947.50

__________

18

18'322.40

ACPR 1

364

350'638.90

ACPR 3

71

56'897.45

ACPR 2

143

122'288.45

__________

18

16'566.30

ACPR 6

33

26'070.50

ACPR 4

21

19'178.90

__________

103

104'913.85

considerato che nel frattempo diversi assicurati hanno provveduto a rimborsare le assicurazioni complementari delle casse malati per un importo complessivo di almeno CHF 362'598.55 e meglio:

Cassa malati

Rimborso CHF

__________

10'966.70

ACPR 5

8'985.60

__________

2'208.00

ACPR 1

184'367.60

ACPR 3

23'471.15

ACPR 2

71'705.70

__________

0

ACPR 6

24'087.20

ACPR 4

20'381.15

__________

16'425.45

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato o fatto formare documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d’inganno,

e meglio per avere,

allestito o fatto allestire 838 fatture false (allegate ai rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235), utilizzate in seguito per mettere in atto le truffe di cui al punto 1,

indicanti prestazioni fittizie, oppure un numero di prestazioni maggiorate rispetto a quelle effettive, oppure un intestatario diverso rispetto a colui che aveva beneficiato delle cure, rispettivamente indicanti una data diversa (precedente) rispetto a quella in cui erano state erogate le prestazioni,

permettendo in tal modo al cliente e a sé stessa di ottenere un illecito profitto, consistente nell’ottenimento di un rimborso indebito da parte dell’assicurazione complementare della cassa malati per trattamenti in realtà non coperti dall’assicurazione e permettendo all’imputata di ottenere la fidelizzazione del cliente, il quale poteva beneficiare di trattamenti non riconosciuti senza doverli pagare personalmente,

di cui:

Cassa malati

No Fatture

Importo CHF

__________

32

17'084.95

ACPR 5

35

26'947.50

__________

18

18'322.40

ACPR 1

364

350'638.90

ACPR 3

71

56'897.45

ACPR 2

143

122'288.45

__________

18

16'566.30

ACPR 6

33

26'070.50

ACPR 4

21

19'178.90

__________

103

104'913.85

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   il sig. __________, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale delle questioni pregiudiziali

che, come rilevato dalla PP nelle sue osservazioni, l’incarto di cui in rassegna è sempre rimasto separato da tutti i procedimenti che hanno riguardato i singoli assicurati, rispettivamente beneficiari di prestazioni non dovute, di guisa che non sono mai stati né congiunti, né tantomeno disgiunti;

che __________ non si è costituita validamente accusatrice privata nel presente procedimento;

che nemmeno può essere considerata terza aggravata, per il solo fatto che sarebbero stati sequestrati dei documenti. Da quanto emerge in questo procedimento i sequestri sono avvenuti nei confronti dell’imputata, rispettivamente del centro __________ di __________. Sia che sia, qualora vi fossero dei documenti che andrebbero restituiti alla signora __________, nulla osta che la stessa ne faccia richiesta nell’ambito del procedimento pendente nei suoi confronti presso la Pretura penale, alla stessa autorità giudicante, la quale potrà richiederli a questo Tribunale, che glieli fornirà indipendentemente dalla decisione di confisca che sarà eventualmente qui pronunciata. In altri termini, qualora vi fossero dei documenti che la signora __________ legittimamente rivendica, le potranno essere restituiti nell’ambito del procedimento penale pendente a suo carico;

che per il resto la signora __________ non ha mai formulato conclusioni, e nemmeno ha facoltà di formularne, nel procedimento penale a carico di IM 1; con il che, la domanda della stessa deve essere respinta.

richiamati gli art. 80, 81, 84, 105, 339;

decide                       1.   L’istanza di __________ tendente all’ottenimento di informazioni e alla partecipazione alla procedura di cui all’incarto 72.2016.1 è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

                                         Per anni, l’imputata ha fatturato ai suoi clienti prestazioni mediche presso il suo centro estetico, fornendo in contropartita trattamenti estetici, beneficiando della copertura assicurativa da parte delle casse malati. Questo modo di agire era diventato prassi abituale allo scopo di fidelizzare i clienti, i quali avrebbero dovuto assumersi unicamente una minima parte dei costi. Descrive l’avvio delle indagini, nate per puro caso, grazie alla denuncia della stessa imputata nei confronti di una ex dipendente, la quale, sentita dagli inquirenti, denunciava a sua volta la sua datrice di lavoro. L’inchiesta è stata laboriosa per l’ampiezza ed il numero di persone coinvolte, per la mancata collaborazione delle stesse e della signora IM 1, la quale ha ammesso i fatti con reticenza cercando fino alla fine di sminuire le proprie colpe. Sono stati identificati oltre 160 clienti per i quali è stata emessa una decisione da parte del Ministero pubblico. Fra questi, la PP elenca 114 DAC cresciuti in giudicato, 17 decreti di abbandono e 32 decreti d’accusa con opposizione. Di questi 32, due sono già stati decisi dalla Pretura penale che ha confermato le accuse. Ripercorre le dichiarazioni rese dalla IM 1 agli atti. Le fatture a suo nome, per cui lei stessa ha ottenuto rimborsi quale paziente, ha affermato trattarsi di trattamenti realmente ricevuti dai suoi terapisti quando avevano un attimo libero. Questi non figuravano in contabilità. Ella ha ricevuto un rimborso di quasi CHF 30'000.-, nel frattempo risarciti. La donna nel corso di tutta l’inchiesta non ha capito fino in fondo la gravità del suo comportamento. Grazie alle fatture false da lei allestite, ha fatto credere all’assicurazione che le prestazioni erano da riconoscere. A mente della PP, le fatture (ben 838) che il fornitore delle prestazioni emette hanno valore di documento. IM 1 fattura una prestazione non dovuta ingannando astutamente e servendosi di un documento che fa fede del suo contenuto. IM 1 ha accettato di commettere la truffa in correità, per mestiere, percependo dal suo agire un reddito regolare. Chiede dunque la conferma integrale dell’AA. Per la commisurazione della pena, i fatti sono molto gravi, vi è concorso di reati gravi ed è da considerare la reiterazione degli atti illeciti, come pure l’entità complessiva del danno ed il comportamento dell’imputata nell’ambito dell’inchiesta. Quali attenuanti si devono considerare il tempo trascorso dai fatti, l’incensuratezza, l’età dell’imputata ed il riconoscimento almeno in parte delle richieste di indennizzo. Tutto ciò considerato, chiede una pena detentiva di 24 mesi sospesi per un periodo di prova di 2 anni. Per le pretese degli accusatori privati si rimette a quanto indicato dalla difesa. Per i sequestri si rimette al giudizio della Corte;

                                     -   il sig. __________, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

conferma la sua pretesa così come già esposta in atti;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Per l’imputata i fatti ed il diritto non sono contestati. Precisa che, su richiesta della difesa, si era quasi giunti a definire una proposta di rito abbreviato, poi non perfezionatasi a causa della problematica legata ai risarcimenti. Descrive l’avvio dell’inchiesta e la sorpresa dell’imputata, la quale reagì presa dal panico, non essendosi resa conto della gravità di quanto commesso. Il difensore si rifiuta di ritenere che ella fosse perfettamente cosciente, fino a quel momento. L’inchiesta è stata complicata, ammette che la signora IM 1 non ha collaborato sin dal primo giorno, ma comunque l’istruzione sarebbe stata complicata, vista la mole di documentazione ed il numero di persone coinvolte. La difesa precisa che l’imputata si è assunta la responsabilità anche di quanto eseguito dai suoi collaboratori. L’importo è alto, ma va considerato spalmato su di un lungo periodo, ed è stato utilizzato principalmente per sostenere le spese del Centro, non per guadagno personale. L’imputata si è assunta le proprie responsabilità ed ha collaborato per quantificare il danno. Per risarcire gli ACP ha pure venduto un terreno e creato una cartella ipotecaria su un altro per garantire la parte scoperta. Senza nulla togliere alle sue colpe, non si può dimenticare che lei ha comunque svolto un lavoro e fornito delle prestazioni. L’assicurato invece, da parte sua, si è limitato a ricevere una prestazione in modo gratuito. Chiede il rinvio al foro civile per le pretese degli ACP che non sono state quantificate correttamente. La difesa è a disposizione delle assicurazioni per un incontro che permetta di fissare i paletti che permettano di costruire un indennizzo corretto. Questo principio è stato condiviso anche dall’ACP più importante, la ACPR 1. Per una questione di equità chiede il rinvio anche della ACPR 3. Per la commisurazione della pena, tenuto conto di tutte le circostanze chiede che la pena detentiva sia stabilita in 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 70, 146, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   truffa qualificata ripetuta

siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’imputata ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata regolare supplementare,

per avere,

nel periodo ottobre 2003 – giugno 2011,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed in altre località del Ticino e della Svizzera,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

nella sua qualità di titolare del centro __________ di __________, agendo in correità con terzi,

ingannato con astuzia i funzionari delle assicurazioni complementari delle casse malati __________, ACPR 5, ACPR 1, ACPR 3, ACPR 2, __________, __________, ACPR 6, ACPR 4 e __________, preposte al pagamento di prestazioni della medicina complementare e unicamente se effettuate da terapisti riconosciuti,

affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio delle casse malati,

causando un danno pari ad almeno CHF 758'909.20, di cui almeno CHF 362'598.55 nel frattempo rimborsati dai diversi clienti;

                               1.2.   falsità in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1.1,

allestito o fatto allestire 838 fatture false (allegate ai rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235), utilizzate in seguito per mettere in atto le truffe di cui al punto 1.1,

indicanti prestazioni fittizie, oppure un numero di prestazioni maggiorate rispetto a quelle effettive, oppure un intestatario diverso rispetto a colui che aveva beneficiato delle cure, rispettivamente indicanti una data diversa (precedente) rispetto a quella in cui erano state erogate le prestazioni,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 è inoltre condannata a versare all’accusatore privato ACPR 3 l’importo di CHF 22'819.86, per titolo di risarcimento danni.

                                   5.   Le pretese degli accusatori privati ACPR 4, ACPR 5, ACPR 2, ACPR 6 e ACPR 3, per quest’ultima nella misura in cui la sua pretesa non è stata qui accolta, sono riconosciute nel principio. Gli stessi sono rinviati al foro civile per la quantificazione degli importi.

                                   6.   Le pretese dei restanti accusatori privati sono rinviate al foro civile.

                                   7.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           230.85

                                                             fr.        1'430.85

                                                             ============

72.2016.1 — Ticino Tribunale penale cantonale 22.06.2016 72.2016.1 — Swissrulings