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Ticino Tribunale penale cantonale 16.05.2017 72.2015.75

16. Mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·6,495 Wörter·~32 min·3

Zusammenfassung

Assistente di cura colpevole di avere costretto diversi anziani a fare, omettere o tollerare un atto in una casa anziani, usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la loro libertà di agire. Colpevole inoltre di minaccia. Interdizione esercizio professioni di aiuto a individui sofferenti

Volltext

Incarto n. 72.2015.75

Lugano, 16 maggio 2017/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

  ACPR 1   rappresentati dall’avv. RAAP 1   ACPR 4 rappresentata da __________   ACPR 3  ACPR 5 ACPR 6  

contro

IM 1 rappr. da: avv. DF 1  

imputata, a norma dell'atto d'accusa 56/2015 del 12 maggio 2015, emanato dalla Procuratrice pubblica PP 1, di

                                   1.   coazione (ripetuta)

per avere

dal mese di settembre 2008 al 16 marzo 2011

a __________, presso la Casa anziani comunale,

quale assistente di cure,

ai danni di diversi anziani, ospiti della predetta struttura,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la loro libertà di agire,

costrettoli a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio,

                               1.1.   ai danni di …ACPR 1 (__________ – __________),

paziente affetta, tra l’altro, da demenza senile, morbo di Alzheimer e con difficoltà di deambulazione,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei libertà di agire,

                            1.1.1.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di svestizione e di igiene dell’ospite, in almeno una decina di occasioni, tiratole un pugno testa, costringendola così a ubbidire ai suoi ordini e a rispondere alle domande formulate;

                            1.1.2.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di cura dell’ospite, in diverse occasioni, tenendola ferma nel pettinarla e tirandole con forza i capelli intrisi di lacca, costrettola a tollerare spazzolate dei capelli dolorose, troppo rapide, né volute, né necessarie;

                            1.1.3.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di cura dell’ospite, in più di una occasione, costrettola a smettere di sorridere e di fissarla, urlandole frasi intimidatorie quali “che cazzo di ridi!”, “che cosa guardi!”;

                            1.1.4.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di svestizione dell’ospite, in almeno due occasioni, costrettola, prendendola di peso e buttandola sul letto, a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;

                            1.1.5.   il 16 marzo 2011, durante la fase di igiene dell’ospite, costrettola a stare in piedi e a tenere alzata la testa, afferrandola con violenza per i capelli e tirandoli verso l’alto;

                               1.2.   ai danni di __________ (__________),

paziente affetta, tra l’altro, da schizofrenia, tetra paresi spastica associata ad una sindrome demenziale,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei libertà di agire,

                            1.2.1.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al 16 marzo 2011, durante la somministrazione dei pasti all’ospite, in almeno una decina di occasioni, messole in bocca il cucchiaio, lasciandocelo, dicendo “se vuole può muovere le mani”, sapendo vero il contrario, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;

                            1.2.2.   nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di marzo 2011, durante le fasi di igiene dell’ospite, in almeno una decina di occasioni, messole in bocca una parte della lavette, lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;

                            1.2.3.   nel periodo dal mese di novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante le fasi di igiene dell’ospite, in almeno tre occasioni, messole in bocca parte della lavette, lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                            1.2.4.   nel periodo dal mese di novembre 2010 al 16 marzo 2011, al termine delle fasi di igiene dell’ospite, in almeno quattro occasioni, schiacciato sul viso dell’ospite un cuscino fino a farla diventare paonazza, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                            1.2.5.   nel periodo dal mese di novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante la fase di igiene dell’ospite, in almeno quattro occasioni, messole in bocca i guanti in lattice, lasciandoceli, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                            1.2.6.   nel periodo dal mese di novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante le fasi di svestizione e di spostamento in fase di igiene dell’ospite, in almeno cinque occasioni, spogliandola con forza, noncurante degli arti immobilizzati e spostandola sul letto con forza dalla posizione supina a quella laterale, costrettola a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;

                               1.3.   nel periodo dal mese di settembre 2009 al 16 marzo 2011, ai danni di …__________ (__________ – __________),

paziente affetto, tra l’altro, da disturbi alla marcia di tipo aprassico di origine vascolare, contusione celebrale da emisindrome sensitivo-motorio destra, il cui corpo era completamente immobilizzato e che riusciva a dire solo poche parole,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

                            1.3.1.   durante la fase di svestizione e di spostamento in fase di igiene dell’ospite, in almeno dieci occasioni, afferrandolo di peso dalla carrozzina, infilando un braccio sotto il sedere e uno sotto l’ascella, gettandolo indi sul letto, spogliandolo poi con forza noncurante dell’immobilizzazione degli arti, girandolo, durante le fasi di igiene, dandogli degli strattoni, costrettolo a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari, e costrettolo, anche, a bestemmiare, circostanza quest’ultima che la divertiva,

                            1.3.2.   durante l’accompagnamento dell’ospite, in almeno due occasioni, impennato la carrozzina, andando anche ad urtare intenzionalmente contro i muri, al fine di indurlo a bestemmiare, circostanza che la divertiva,

                               1.4.   nel periodo dal mese di settembre 2009 all’inverno del 2010, ai danni di __________ (__________),

paziente affetta, tra l’altro, da grave demenza senile con aprassia ed agnosia e osteoporosi diffusa,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei libertà di agire,

                            1.4.1.   in due occasioni, a fronte del suo rifiuto fisico e verbale, urlandole “muoviti!” e afferrandola per un braccio, trascinandola di forza, costrettola a uscire dalla sua stanza da letto e a recarsi nella sala da pranzo;

                            1.4.2.   in un’occasione, a fronte del suo rifiuto fisico e verbale, afferrandola per un braccio e trascinandola di forza, costrettola a uscire dalla sala da pranzo per raggiungere la sua stanza da letto;

                               1.5.   nel periodo tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, ai danni di …__________ (__________ – __________),

paziente con una parte del corpo emiplegica a seguito di un ictus, e più precisamente affetta da emisindrome facio-branchio-crurale motoria sinistra su Ictus ischemico a livello dell’arteria cerebrale media e anteriore destra con disturbi della deglutizione su deficit dell’attenzione, grave eminegligenza spaziale sinistra, anosognosia, grave sindrome disesecutiva, occlusione dell’arteria carotide interna destra sovraclinoidea del segmento A1 dell’arteria cerebri anteriore segmento M1 e M2 dell’arteria cerebrale media, con ischiemia cerebrale superficiale e profonda,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

durante le fasi di svestizione e di spostamento in fase di igiene, in almeno quattro occasioni, spogliandola con forza noncurante dell’immobilizzazione del braccio sinistro e spostandola con forza nel mentre che la lavava, costrettola a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;

                               1.6.   nel periodo dal mese di settembre 2009 all’inverno del 2010, ai danni di __________ (__________),

paziente affetto, tra l’altro, da demenza nella malattia di Alzheimer con sintomi allucinatori e deliranti e contenuto nella sedia a rotelle da un tavolino,

intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

sapendolo immobilizzato e non desideroso di atteggiamenti provocatori, costrettolo, in almeno una quindicina di occasioni, a tollerare i suoi comportamenti consistenti nel palpeggiarsi il seno e rivolgergli la parola in modo sensuale;

                               1.7.   nel periodo tra il 2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di __________ (__________),

paziente affetta, tra l’altro, da problemi psichici,

usando minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

una sera, dopo che l’ospite aveva chiamato aiuto tramite apposito campanello di allarme, al fine di indurla a non più suonarlo, rivoltole la parola, urlandole in modo aggressivo e intimidatorio “che cazzo vuoi?!”;

                               1.8.   nel periodo dal mese di novembre 2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di ACPR 3 (__________),

paziente affetta, tra l’altro, da demenza mista,

usando minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

in almeno una trentina di occasioni, dopo che l’ospite ripeteva frasi quali “chi sono?” “cosa faccio?” “tu chi sei?” “mi fai male” “ti faccio male”, al fine di indurla al silenzio, rivoltole la parola, urlandole in modo aggressivo e intimidatorio “non rompere i coglioni!”, “non rompere le palle!”, “stai zitta!”, “sono stufa di sentirti!”, “stai seduta lì!”;

                               1.9.   nei primi mesi del 2011, ai danni di ACPR 4 (__________),

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la libertà di agire,

in un’occasione, impeditole di uscire dalla camera da letto di un’altra ospite, tenendo chiusa con forza la porta, afferrando la maniglia della porta d’entrata dall’esterno;

                             1.10.   nel periodo dal mese di novembre 2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di …ACPR 5 (__________-__________),

paziente, tra l’altro, colpito da ictus e bloccato sulla sedia a rotelle, in grado di pronunciare solo poche parole,

intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,

sapendolo immobilizzato e non desideroso di atteggiamenti provocatori, costrettolo, in almeno tre circostanze, a tollerare i suoi comportamenti consistenti nel palpeggiarsi i seni e nel chiedergli se voleva toccarli, sapendo che non avrebbe potuto farlo;

                             1.11.   nel periodo dall’autunno del 2010 al 16 marzo 2011, ai danni di …__________ (__________-__________),

paziente affetta, tra l’altro, da malattia dell’Alzheimer, con gli arti superiori rigidi e ravvicinati al petto,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei libertà di agire,

durante le fasi di svestizione e di spostamento in fase di igiene, in cinque occasioni, spogliandola con forza noncurante dell’immobilizzazione delle braccia e spostandola con forza nel mentre che la lavava, costrettola a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;

                             1.12.   nel periodo tra il 2009 e il 16 marzo 2011, ai danni di …__________ (__________-__________),

paziente affetta, tra l’altro, da malattia di Alzeimer,

usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei libertà di agire,

in un’occasione, dopo cena, spruzzandole addosso con le dita l’acqua contenuta in un bicchiere al fine di farsi ubbidire, costrettola così ad alzarsi dal tavolo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 181 CPS;

                                   2.   minaccia

per avere, il 12.07.2011, a __________, presso il centro commerciale __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 6, e meglio per averla raggiunta a corsa insieme al di lei figlio __________ e, dopo che quest’ultimo l’aveva minacciata che avrebbe pagato per avere denunciato la di lui madre per i fatti di cui al punto 1.1.5. e che avrebbe dovuto fare attenzione ad andare in giro, e, dopo che ACPR 6 avvisava entrambi che avrebbe chiamato la polizia, avvicinatosi a pochi centimetri dal suo viso, detto a ACPR 6 “chiamala pure e poi vedi”, incutendo così spavento e timore;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 180 cpv. 1 CPS;

Presenti:                   -   la Procuratrice pubblica PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1;

                                     -   l’AP ACPR 5.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 19:04.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti di modificare il punto 1.3 dell’atto d’accusa nel senso che gli atti imputati sarebbero avvenuti da novembre/dicembre 2010, come si evince dalle dichiarazioni di __________ di cui ad AI 40.1, p. 5 e AI 87, p. 6.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputata ha perpetrato le coazioni che le vengono imputate sull’arco di due anni, nei confronti di uomini e donne che al momento dei fatti non erano più indipendenti, persone che senza facoltà di scelta sono state costrette a porre fiducia in lei, che era chiamata ad accudirli e che li ha invece ridotti alla stregua di oggetti. Anziani che erano affetti da gravi patologie, ai suoi occhi, non meritavano di essere trattati con dignità.

La PP dà lettura della definizione di maltrattamento data dall’organizzazione mondiale nel suo rapporto mondiale sulla violenza e sulla salute, ponendo l’accento sul fatto che si tratta di una forma di violenza di cui non si parla ancora abbastanza ed auspica che venga adottato un reato specifico per ogni forma di maltrattamento.

IM 1 deve rispondere di azioni inqualificabili, proprio perché commesse nei confronti di perone fragili e indifese, azioni che la donna ha riconosciuto come sbagliate. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in aula, non è più possibile riconoscere all’imputata l’assunzione di responsabilità. Inoltre, anche le ammissioni rese in corso d’inchiesta sono state formulate solo dopo avere sentito a confronto le persone che avevano assistito ai maltrattamenti, nessuna delle quali, a mente della pubblica accusa, aveva motivo di mentire. È biasimevole da parte dell’imputata ricordare ciò che le conviene o ancora riversare ai parenti degli anziani la loro benedizione, mai data, per azioni esecrabili. IM 1 sapeva quello che faceva e la sua responsabilità non era scemata in questo senso. Fingendo di non ricordare quello che ha fatto dà dimostrazione di una totale mancanza di assunzione di responsabilità.

Venendo alle singole imputazioni, l’accusa ripercorre a uno a uno i fatti commessi dall’imputata nei confronti degli AP e delle vittime, osservando che quelli messi in atto dall’imputata non sono i comportamenti insegnati agli assistenti di cura, che dovrebbe seguire le necessità della persona accudita e che l’imputata trattava gli anziani non come esseri umani, ma come oggetti, incurante del loro dolore.

IM 1 deve rispondere anche dell’imputazione di minaccia ai danni di ACPR 6, la stagista che ha osato segnalarla nel marzo 2011. A questo proposito l’accusa rileva che la ragazza, a seguito della minaccia, è scappata terrorizzata.

La PP chiede quindi la conferma di tutte le imputazioni indicate nell’atto d’accusa, per quanto non oggetto di prescrizione.

Per quel che ne è del diritto, ricorda i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP, rilevando che il reato è pacificamente realizzato nella forma della violenza per i fatti di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.9 e 1.11 e nella forma della minaccia per i punti 1.3, 1.7 e 1.8 dell’atto d’accusa. Vi è poi la variante dell’avere intralciato in altro modo la libertà di agire della vittima. A questo proposito l’accusa rileva che il rigore voluto dalla giurisprudenza deve essere sfumato: bisogna sì prendere in considerazione una persona di media sensibilità, ma è necessario tenere anche conto delle caratteristiche della vittima; se la vittima non poteva reagire alla limitazione della sua libertà cui suo malgrado è stata sottoposta, deve essere data la coazione. Tale mezzo coercitivo, volutamente formulato in modo generico, è stato voluto proprio per conglobare lesioni della libertà in altro modo e in esse devono entrare le azioni maltrattanti. La PP rileva che __________ non poteva reagire alla limitazione della libertà che le è stata imposta dall’imputata e chiede quindi la conferma in diritto dei punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.5 dell’atto d’accusa. La stessa cosa vale, a mente dell’accusa, per __________ e __________. Per i punti 1.10 e 1.12 dell’atto d’accusa, rileva che non è l’eccitamento che IM 1 perseguiva, ma l’umiliazione, sottoponendo gli anziani a una situazione a cui non potevano sottrarsi, essendo costretti in carrozzina. Non si trattava di uno scherzo e l’unica che rideva era l’imputata, perché si divertiva a vedere le loro reazioni di imbarazzo e impotenza. Si tratta di un mezzo di coercizione lesivo della dignità umana e costitutivo del reato di coazione.

Secondo la PP, anche l’elemento soggettivo del reato di coazione è adempiuto, per dolo diretto o eventuale.

Pure adempiuto, a mente dell’accusa, il reato di minaccia, di cui chiede conferma.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che i fatti commessi sono di estrema gravità, perché l’imputata ha agito nei confronti di 12 persone, perché si trattava di persone che hanno riposto in lei fiducia e non potevano fare altro che affidarsi a lei, perché IM 1 era incurante delle umiliazioni fisiche e psichiche che faceva subire alle persone anziane, malate e fragili, che ha sottoposto ad atti coercitivi denotanti violenza e arroganza, tutti comportamenti crassamente contrari ai suoi doveri. Lo scopo dell’imputata era egoistico, vuoi perché era di fretta, vuoi perché voleva farsi due risate. L’anziano è stato da lei considerato alla stregua di un oggetto. Altrettanto gravi sono le modalità, la ripetizione e le circostanze, denotanti spregiudicatezza, l’avere agito nei confronti di ospiti che sapeva che non avrebbero potuto né difendersi né riferire del suo comportamento.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, che tiene conto sia dell’incensuratezza, sia della lieve scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti.

Osserva in fine che quello che oggi terminerà, è un procedimento penale che potrebbe dare uno spunto per sensibilizzare sul tema del maltrattamento degli anziani e che la protezione dell’anziano va intesa come una priorità della nostra società;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata rileva che le lungaggini della procedura amministrativa hanno permesso a chi deve rendere conto alla giustizia di svincolarsi dal reato di vie di fatto; l’istruttoria ha permesso di accertare che l’accusata è ripetutamente passata a vie di fatto nei confronti degli anziani ospiti, ma il procedimento ha dovuto essere abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione.

Il patrocinatore ripercorre singolarmente i fatti commessi dall’imputata nei confronti di ACPR 1, osservando che gli stessi sono integralmente accertati.

All’accusata non si possono fare sconti e le dichiarazioni rese in aula non possono andare a suo favore. Come già aveva fatto dinanzi al PP, ancora in aula ha dichiarato di non ricordare e di non sapere niente, ricordando alcune cose e alcune altre invece no, dicendo di non avere fatto nulla per poi scusarsi.

Rileva che durante gli interrogatori la PP è sempre stata molto comprensiva, permettendo numerose pause e colloqui con il patrocinatore. Presso il datore di lavoro non ci sono mai stati periodi di inabilità lavorativa così come nemmeno segnalazioni del medico curante. Nemmeno durante gli interrogatori è mai stata messa in dubbio la capacità di discernimento dell’imputata.

L’attuale perizia del 5 maggio 2017 si basa sulle dichiarazioni rese al PP. Così facendo, dà per scontato che le stesse siano attendibili. Esiste effettivamente un disturbo della personalità, ma non è di gravità elevata.

L’atteggiamento dimostrato in aula non può essere scusato e anzi, potrebbe dimostrare ancora una volta che è lecito minimizzare tutto.

Per quel che ne è della pena, il patrocinatore degli AP si associa alle richieste dell’accusa e chiede che all’imputata non sia mai più possibile avvicinare anziani, bambini e persone che non possono difendersi adeguatamente, essendo il rischio di recidiva troppo grande, come stabilito dalla perizia psichiatrica.

Rileva che nessun procedimento penale, così come nessuna condanna, sapranno mai lenire il dolore arrecato agli ospiti ed ai loro parenti. La voglia di giustizia è immensa. Non è possibile che per oltre due anni e mezzo un’assistente di cura abbia potuto agire indisturbata a danno di più ospiti con scadenze più o meno regolari.

Il patrocinatore degli AP termina dando lettura di quanto hanno voluto indirizzare a questa Corte i figli di ACPR 1.

In fine, con riferimento al palpeggiamento, a nome e per conto della figlia di ACPR 5, aggiunge che tutto è contestato e che il consenso per tale atto mai è stato dato.

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che nell’atto d’accusa sono indicate 12 vittime, alle quali va il rispetto e la partecipazione della difesa, a mente della quale vi è però una vittima in più, che siede sul banco degli imputati, vittima della propria malattia e della leggerezza e del lassismo di chi la circondava al momento dei fatti.

Secondo l’atto d’accusa, si tratterebbe di un mostro, un mostro che si è aggirato per 15 anni all’interno della casa per anziani di __________ e che tutti incrociavano giornalmente. Tutti sapevano che l’imputata era lì e come si comportava.

Il perito psichiatrico ha attestato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline e una lieve/media scemata responsabilità.

La difesa rileva che nel verbale di cui all’AI 23, quando l’imputata è stata torchiata per 6 ore, la stessa ha comunque ammesso ben poco, e meglio quello che si ricordava di avere fatto. Sottolinea inoltre che tale verbale si è tenuto a ben due anni dai fatti, l’imputata era terrorizzata, era arrivata la polizia a prenderla alle ore 07:00 del mattino, dopo che era già stata licenziata, con l’inchiesta amministrativa che si era conclusa nel giro di un mese.

Per quanto riguarda il verbale di cui ad AI 45, rileva che le ammissioni, anche qui, sono arrivate verso la fine. Anche in questo verbale, IM 1 ha ammesso quanto da lei commesso e si è detta dispiaciuta per quello che ha fatto, ma di non poter ammettere cose che non ha fatto. Non si tratta quindi di odierna reticenza. 

Nel verbale finale del 16 aprile 2015 (AI 99) è stato letto all’imputata tutto quello che era stato raccolto dalla PP in corso d’indagine, e a ogni capitoletto, alla fine, IM 1 si è limitata a dichiarare di prenderne atto e a riconfermare le sue ammissioni.

Dispiace poi rilevare che su alcuni capi d’imputazione la PP ha dimenticato dei dettagli, segnatamente per la __________, posto che la teste __________ ha detto che la donna sarebbe uscita, avrebbe camminato tranquillamente e avrebbe poi preso l’ascensore.

La difesa osserva che in questo ultimo verbale l’imputata ha ammesso di tutto e di più, ma con un’apatia che sconcerta, il che è un segno della sua malattia. La dr.ssa __________ ha infatti stabilito che l’imputata fatica a sostenere il confronto con chi gestisce le indagini e ha ammesso fatti che nemmeno riesce ad elencare. Questo non significa che chi ha dichiarato determinate cose ha detto delle bugie, ma da questo verbale non si può dedurre un’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputata.

In diritto, la difesa sottolinea che l’atto d’accusa prevede unicamente, eccezion fatta per il punto 2, il reato di coazione e non concerne, perché prescritto, quello che in realtà è il reato adempiuto, ovvero le vie di fatto.

Ripercorre i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di coazione, rilevando che la costrizione deve essere finalizzata ad ottenere qualcosa e che non qualsiasi limitazione della libertà di azione è una coazione; se la limitazione è illecita dipende dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti. A tal proposito cita i parametri della DTF 129 IV 265.

IM 1 era chiamata ad accudire gli ospiti, spesso persone incapaci mentalmente o fisicamente ed è chiaro che anche se un paziente, ad esempio, non vuole essere lavato, lo scopo è quello di lavarlo. Questo non è per giustificare quello che l’imputata ha fatto, che è molto brutto, ma non si tratta di una coazione, bensì unicamente di vie di fatto. Nel rapporto tra il curante e la persona accudita esiste un rapporto speciale che permette la limitazione della libertà di agire del soggetto in forza della responsabilità che ha il curante. Bisogna quindi considerare che gli interventi che l’imputata faceva erano fatti in forza di un compito, anche se lo faceva male. A mente della difesa, è necessario distinguere tra un comportamento passibile di condanna e uno inopportuno o non adeguato. Sicuramente quello dell’imputata era un comportamento non adeguato e sicuramente configura un reato, ma non quello di coazione, che è l’unico imputato nell’atto d’accusa.

Rileva che i testi hanno riferito che l’imputata era brusca, veloce, sgarbata, che era la prima persona che necessitava di aiuto e non era in grado di fornirne a terze persone, che aveva problemi psicologici e che non era in grado di fare il suo lavoro, ciò di cui si sono accorte addirittura due stagiste. Tutti lo vedevano e tutti sapevano che l’imputata era inadeguata e chi è inadeguato fa cose inadeguate, tanto più se chi la circonda vede, non interviene e quando interviene la riprende e lei piange e dice che non lo fa più, come una bambina, ammalata, con dei compiti più grandi di lei. A questo proposito la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni di __________, __________, __________ e __________. Quello che le viene rimproverato da chi la sorveglia è un modo brusco, scorretto e inadeguato di fare quello che deve fare. Ne esce un quadro desolante di una persona evidentemente non adeguata a tale compito e questo dall’inizio della sua attività nel 2007, come riferisce l’infermiera __________.

Stranamente poi però il mostro è scomparso, perché a 3 mesi dall’”autolicenziamento” è assunta presso l’associazione delle cure a domicilio, dove ha lavorato per 2 anni buoni quale affidabile collaboratrice con compiti simili a quelli che faceva prima, apprezzata da tutti, dai colleghi, dai superiori e dai pazienti, che sono tutti stati sentiti. Vi è da chiedersi perché questo mostro, che prima era la persona più assurda della casa per anziani, poi ad un tratto si comporta bene. Questo si spiega con il fatto che il mostro è in libertà ed è da solo, non più in un ente ospedalizzato, sempre in compagnia di terze persone. Quando andava da sola in casa degli anziani nulla di nefandro è stato commesso. Viene quindi da chiedersi se era pericolosa lei o se era pericoloso il posto dove lavorava prima. Nel lavoro nuovo non c’era un sottodimensionamento e non doveva accudire troppi ospiti rispetto ai collaboratori che la aiutavano.

Vi è poi che i collaboratori che hanno riferito dei fatti imputati a IM 1, erano persone che mentre essa accudiva da sola i pazienti, passavano il tempo a scrivere messaggi. Tutto dimostra che l’imputata era inadeguata a quel lavoro e lo era soprattutto in quel luogo, ciò di cui tutti erano al corrente sin dall’inizio.

Il difensore sottolinea che anche la commissione di vigilanza sanitaria, nella segnalazione ha segnalato i fatti indicando il reato di vie di fatto, reato che sicuramente è stato compiuto e per il quale purtroppo oggi l’imputata, non per colpa sua, non può essere condannata.

Il difensore passa in rassegna le singole imputazioni di cui ai punti da 1.3 a 1.12 dell’atto d’accusa, osservando che in nessun caso è adempiuto il reato di coazione.

Punto 1.3.1: per definizione __________ doveva essere lavato e spostato e IM 1 doveva farlo da sola. L’imputata faceva il suo lavoro, male e in maniera rude, ma erano presenti altri due colleghi silenti, che non l’hanno aiutata. Inoltre nell’AI 42 __________ ha dichiarato che se non si era in due il paziente si arrabbiava e si irrigidiva, ma, nonostante questo, anche lei non è intervenuta per aiutare.

Punto 1.3.2: __________ bestemmiava continuamente e non vi è coazione nell’atto di impennare la carrozzina, ciò che peraltro faceva continuamente anche un altro infermiere, come da lui affermato nel corso dell’inchiesta amministrativa.

Punti 1.4.1 e 1.4.2: rileva innanzitutto che IM 1 ha compiuto tali atti in sala, dove erano presenti tutti. Osserva inoltre che si tratta certamente brutte maniere, non di coazione. __________, tra l’altro, non ha mai riferito delle asserite urla dell’imputata.

Punto 1.5: è chiaro, a mente della difesa, che, come ha dichiarato __________, IM 1 aveva problemi psicologici e non era in grado di fare il suo lavoro. __________ comunque non ha riferito di cattiveria negli spostamenti e quando l’imputata si accorgeva di avere causato dolore smetteva. Sono certamente comportamenti brutali e violenti, che adempiono il reato di vie di fatto, ma non è una coazione, non vi era alcuno scopo.

Punto 1.6: la PP ha descritto __________ come non desideroso di atteggiamenti provocatori, ma __________ ha dichiarato invece il contrario, dicendo che l’ospite, da buon uomo, apprezzava quello che vedeva. Anche __________ ha riferito che lui non era infastidito, che in passato era stato un donnaiolo e non sembrava proprio a disagio, anzi era pure divertito. Non si tratta quindi di coazione, tanto più che __________ sapeva difendersi e reagire, come riferito da __________, e se non gli fosse piaciuto avrebbe reagito. Vi è poi che anche questi atti IM 1 li ha commessi alla presenza di tante persone e se non è mai stato riferito a nessuno, significa che anche chi era presente in quel momento e ha visto non ha pensato che si trattasse di una coazione.

Punto 1.7: non si tratta di coazione, ma di ingiuria. __________, inoltre, ha riferito che questa paziente era del sud e se gliele doveva dire gliele diceva.

Punto 1.8: __________ non ha mai affermato che l’imputata avrebbe urlato in modo aggressivo e intimidatorio, ciò che invece figura nell’atto d’accusa. Anche in questo caso non si tratta comunque di un reato coattivo.

Punto 1.9: la difesa rileva che la stessa teste __________, nell’AI 41, ha dichiarato che, una volta terminato lo scherzo, durato pochi secondi, ACPR 4 è uscita tranquillamente ed è andata a prendere l’ascensore, mentre __________ è rimasta lì, non ha fatto nulla e non ha detto nulla. Non si tratta di una coazione, ma solo di uno scherzo stupido.

Punto 1.10: __________ ha riferito che ACPR 5 prendeva la cosa sul ridere e che l’imputata si comportava in quel modo per tirarlo su di morale. L’uomo, inoltre, era parzialmente paralizzato, ma con la testa era presente. Si è trattato, anche in questo caso, di uno scherzo stupido.

Punto 1.11: anche in questo caso, a mente della difesa, non c’è nessuna traccia di coazione.

Punto 1.12: il difensore osserva che anche in questo caso era presente qualcuno. Rileva inoltre che __________ non si è alzata perché le era stata spruzzata dell’acqua sul viso, ma è dovuto venire ancora qualcuno a farla alzare. Per quanto brutto, anche in questo caso si è trattato di uno scherzo. 

Nessuno dei fatti elencati ai punti da 1.3 a 1.12 dell’atto d’accusa, rappresenta quindi, a mente della difesa, gli elementi oggettivi del reato di coazione.

Passando al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa, il difensore rileva che sicuramente IM 1 non era adeguata a quel lavoro, lavorava male, veloce, spesso non era aiutata come si doveva, con certi pazienti è sicuramente è andata lunga in qualche occasione, ma leggere nei verbali che sono ripresi nell’atto d’accusa, che una collega che avrebbe visto l’imputata in 10 occasioni tirare dei pugni alla vittima, lascia perplessi. Non è possibile, se le cose fossero veramente andate in questo modo, che __________ non abbia detto nulla. Nelle dichiarazioni di __________ non c’è nessun riscontro oggettivo e non c’è nessuna logica, perché chi vede queste cose va subito a riferirlo e non aspetta che venga aperta un’inchiesta amministrativa. Tanto più che la vittima era una donna regolarmente visitata dai parenti.

Per quanto riguarda i punti da 1.1.2 a 1.1.5 dell’atto d’accusa, il difensore osserva che __________, alla quale è stato riferito il fatto di cui al punto 1.1.5 da ACPR 6, ha semplicemente dichiarato che “IM 1 ne ha combinata una” e da nessuna parte si respira quella violenza che è elemento costitutivo della coazione per indurre qualcuno a fare qualcosa.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, rileva che se dal 2008 al 2011 le colleghe che hanno poi descritto i fatti non hanno detto nulla, bisogna chiedersi se gli stessi erano veramente così gravi come sono stati descritti nell’atto d’accusa. __________, se davvero avesse visto l’imputata agire in questo modo in 10 occasioni, avrebbe dovuto dire qualcosa. __________, infatti, dopo averlo visto una sola volta, l’ha riferito. Vi è sicuramente un periodo di cure inadeguate, ma non ci sono atti coattivi.

Il reato, quindi, a mente della difesa c’è, ma non è quello indicato nell’atto d’accusa. Il reato è quello di vie di fatto, per le quali sicuramente ci sarebbe stata una condanna, se l’inchiesta amministrativa non si fosse chiusa in quel modo.

Per quanto attiene al secondo capo d’imputazione, ovvero quello di minaccia, la difesa rileva che, anche se le cose fossero andate come riferito da ACPR 6, e non come affermato dall’imputata, la quale ha dichiarato di averle unicamente detto di pure chiamare la Polizia se intendeva farlo, tali fatti non sarebbero costitutivi del reato di minaccia, difettando della gravità necessaria.

La difesa chiede che la sua assistita sia giudicata per i reati che ha commesso e non per tutti quelli che l’accusa ha tentato di addossarle. Qualche atto è sicuramente biasimevole e sarebbe stato passibile di una condanna per vie di fatto, reato per cui non può più essere chiamata a rispondere e non per colpa sua, ma perché tutti hanno dormito.

Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione dell’imputata dai punti da 1.3 a 1.12 e 2 dell’atto d’accusa, non essendo adempiuti gli elementi oggettivi dei reati di coazione e minaccia, nonché il proscioglimento dai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa, trattandosi di vie di fatto cadute in prescrizione. In primo subordine, postula l’assoluzione dell’imputata dai reati per insussistenza dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità e, in ultimo subordine, una massiccia riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa, in ragione della scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti, da contenere in al massimo 3 (tre) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 67, 67a, 180 cpv. 1, 181 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   coazione ripetuta

per avere, nel periodo compreso tra novembre 2010 e il 16 marzo 2011,

a __________, presso la Casa anziani comunale,

quale assistente di cura, ai danni di diversi anziani ospiti della predetta struttura, usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costrettoli a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio per avere,

                            1.1.1.   ai danni di …ACPR 1,

                         1.1.1.1.   nel mese di febbraio 2011, durante la fase di svestizione e di igiene dell’ospite, in un’occasione, tiratole un pugno in testa, costringendola così a ubbidire ai suoi ordini e a rispondere alle domande formulate;

                         1.1.1.2.   il 16 marzo 2011, durante la fase di igiene dell’ospite, costrettola a stare in piedi e a tenere alzata la testa, afferrandola con violenza per i capelli e tirandoli verso l’alto;

                            1.1.2.   ai danni di __________, nel periodo compreso tra novembre 2010 e il 16 marzo 2011,

                         1.1.2.1.   durante la somministrazione del pasto all’ospite, in un’occasione, messole in bocca il cucchiaio, lasciandocelo, dicendo “se vuole può muovere le mani”, sapendo vero il contrario, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;

                         1.1.2.2.   durante la fase di igiene dell’ospite, in un’occasione, messole in bocca una parte della lavette, lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;

                         1.1.2.3.   durante le fasi di igiene dell’ospite, in almeno 3 occasioni, messole in bocca parte della lavette, lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                         1.1.2.4.   al termine delle fasi di igiene dell’ospite, in almeno 4 occasioni, schiacciato sul viso dell’ospite un cuscino fino a farla diventare paonazza, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                         1.1.2.5.   durante le fasi di igiene dell’ospite, in almeno 4 occasioni, messole in bocca i guanti in lattice, lasciandoceli, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

                            1.1.3.   ai danni di …ACPR 3, nel periodo compreso tra novembre 2010 e il 16 marzo 2011, in almeno una trentina di occasioni, dopo che l’ospite ripeteva frasi quali “chi sono ?”, “cosa faccio?”, “tu chi sei?”, “mi fai male”, “ti faccio male”, al fine di indurla al silenzio, rivoltole la parola urlandole in modo aggressivo e intimidatorio “non rompere i coglioni!”, “non rompere le palle!”, “stai zitta”, “sono stufa di sentirti!”, “stai seduta lì!”;

                            1.1.4.   ai danni di ACPR 4, nei primi mesi del 2011, in un’occasione, impeditole di uscire dalla camera da letto di un’altra ospite, tenendo chiusa con forza la porta, afferrando la maniglia della porta d’entrata dall’esterno;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                               1.2.   minaccia

per avere,

il 12 luglio 2011, a __________, presso il centro commerciale __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 6, e meglio per averla raggiunta a corsa insieme al di lei figlio __________ e, dopo che quest’ultimo l’aveva minacciata che avrebbe pagato per avere denunciato la di lui madre per i fatti di cui al punto 1.1.1.2 del presente dispositivo e che avrebbe dovuto fare attenzione ad andare in giro e, dopo che ACPR 6 avvisava entrambi che avrebbe chiamato la Polizia, avvicinatasi a pochi centimetri dal suo viso, detto a ACPR 6 “chiamala pure e poi vedi”, incutendo così spavento e timore;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di coazione di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 e 1.12 dell’atto d’accusa. L’imputata è pure prosciolta dall’imputazione di cui al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa, eccezion fatta per l’episodio avvenuto nel mese di febbraio 2011, nonché dalle imputazioni di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa, eccezion fatta per i due episodi avvenuti nel 2011.

                                   3.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannata

                               3.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

                                   5.   All’imputata è fatta interdizione di esercitare professioni di aiuto a individui sofferenti ai sensi dell’art. 67 CP per un periodo di 3 (tre) anni.

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 1’250.00 con motivazione scritta e di CHF 1’000.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:

onorario                      CHF      14'871.00

spese                          CHF           618.00

IVA (8%)                     CHF        1'239.10

totale                           CHF      16'728.10

                               7.2.   La nota professionale dell’avv. DF 1 è approvata per:

onorario                      CHF        5'121.00

spese                          CHF           119.00

IVA (8%)                     CHF           419.20

totale                           CHF        5'659.20

                               7.3.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai suoi difensori d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   8.   Le spese per il gratuito patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario                      CHF        5'268.00

spese                          CHF           976.00

IVA (8%)                     CHF           499.50

totale                           CHF        6'743.50

                               8.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 6'743.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Perizia                                                fr.        1'900.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           236.50

                                                             fr.        3'336.50

                                                             ============

72.2015.75 — Ticino Tribunale penale cantonale 16.05.2017 72.2015.75 — Swissrulings