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Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2015 72.2015.37

23. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,094 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Falsità in certificati, guida senza autorizzazione; guida in stato di inattitudine

Volltext

Incarto n. 72.2015.37 72.2015.129 72.2015.177 72.2015.213

Lugano, 23 dicembre 2015 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato da DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 24/2015 dell'11.3.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   falsità in certificati

per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola ai funzionari doganali in occasione di un controllo;

fatti avvenuti: a __________, valico autostradale di __________, il 26.10.2014;

reato previsto: dall’art. 252 CPS;

                                   2.   guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura BMW X5 targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________, valico autostradale di __________, il 26.10.2014;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 108/2015 del 21 agosto 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   falsità in certificati

per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola agli agenti della Polizia cantonale di __________ in occasione di un controllo;

fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;

reato previsto: dall’art. 252 CPS;

                                   2.   guida in stato d’inattitudine

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.71 – max 2.22 grammi per mille);

fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

                                   3.   guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di con­dur­re gli fos­se stata revocata dalla competente Au­torità amministrati­va in data 02.07.2013, per un periodo indetermina­to;

fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 145/2015 del 29 ottobre 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 30 luglio 2015;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 179/2015 del 23 dicembre 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

guida senza autorizzazione

per aver condotto il furgone Mercedes Benz targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 28 maggio 2015;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua tedesca, A. M..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:20 alle ore 10:40.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

                                         Chiede la parola il PP per produrre l’atto d’accusa aggiuntivo no. 179/2015 del 23.12.2015, in quanto nei precedenti atti d’accusa è stato erroneamente omesso un episodio in cui l’imputato ha guidato senza patente, così come riportato dalla Polizia di Zurigo nel suo rapporto agli atti. La difesa e l’imputato non si oppongono, accettano l’atto d’accusa aggiuntivo e rinunciano alle formalità d’istruzione per questo episodio, essendo palesemente già stato ammesso nel corso delle indagini.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il PP rileva che è la prima volta che si trova confrontato con tale livello di recidiva, che definisce preoccupante. L’imputato non ha esitato a comprare addirittura un documento falso nel tentativo di poter proseguire a guidare illegalmente. Il sequestro del veicolo non è andato a buon fine in quanto l’imputato nel frattempo procedeva alla vendita dell’auto, anche se la pubblica accusa dubita della veridicità di tale operazione. Recidivo specifico, nei suoi confronti chiede una pena detentiva da espiare di 16 mesi, e la revoca della sospensione condizionale delle 60 aliquote del 2011 e delle 240 aliquote del 2012, che nel caso di mancato pagamento dovranno essere commutate in giorni di detenzione;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Sui fatti l’imputato è reo confesso e si dichiara pentito di quanto fatto. A prima vista, IM 1 appare uno straniero che ha problemi con il nostro Stato di diritto. Ciò, a mente del difensore, sarebbe una lettura superficiale della situazione. IM 1 è diplomato montatore di impianti sanitari, egli ha svolto l’apprendistato a __________, è sposato e ha due figli. Si trova in Svizzera dal __________, più di 25 anni. Il suo passato con la giustizia è ricco, inizia dal 2008, anno in cui è iniziata una spirale negativa di infrazioni, che riguardano “solo” la circolazione stradale. IM 1 ha un lavoro onesto che gli permette di mantenere la sua famiglia composta da tre unità, a suo esclusivo carico. Per dovere di responsabilità nei confronti della sua famiglia, non ne ha parlato con il datore di lavoro e a volte ha guidato per esigenze professionali. Egli, fortunatamente, non ha mai causato incidenti e non ha mai danneggiato nulla. A parte la questione legata alla falsificazione del documento, IM 1 non ha pianificato questi atti. La sua posizione, per quanto riguarda la pena, è chiara, si parla di una pena detentiva. La difesa chiede comunque che sia parzialmente sospesa, in quanto essa comporterà anche lo sblocco di due pene pecuniarie non indifferenti che metteranno in grosse difficoltà la sua famiglia. Visto il percorso che sta facendo, la difesa considera che una prognosi favorevole possa essere ritenuta, e chiede perciò che la pena sia parzialmente sospesa. Si rimette al giudizio della Corte per quanto riguarda l’ammontare della parte da espiare.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Il curriculum vitae dell’imputato emerge dal suo verbale 05.03.2015:

" Ho 4 fratelli e una sorella. Lei vive qua in Svizzera assieme a un altro mio fratello mentre il resto sono in Bosnia. Mia madre è morta e mio padre vive in Bosnia. Ho fatto le scuole elementari in Bosnia mentre le medie e le professionali con l’apprendistato, a Zurigo. Non ho però conseguito il diploma professionale di idraulico per via della lingua. Ho poi sempre lavorato nel ramo dei sanitari nel Canton Zurigo. Attualmente lavoro per una agenzia di collocamento temporaneo in diversi posti del Canton Zurigo. Guadagno CHF 37.00 all’ora e in un mese conseguo circa CHF 6/7'000.00 lordi, in media. Pago CHF 1'540.00 di affitto, CHF 789.00 di CM per tutta la famiglia. Ho debiti per imposte di circa CHF 4'000.00 e anche altri per via delle condanne che ho subito. Non ho precetti esecutivi. Sono sposato dal __________ e ho due figli che hanno 12 e 4 anni. Vanno a scuola a __________. Mia moglie non lavora ed è casalinga. Sono arrivato in Svizzera il __________ con mio padre e sono sempre rimasto qua. Sono titolare di un permesso di domicilio “C”. L’auto BMW con la quale sono stato fermato a __________ è la mia. L’ho pagata CHF 8'000.00 perché ha Km 200'000. Il PP mi fa notare che comunque è un’auto di alta gamma e che con i miei proventi salariali certamente risulta costosa. Lo so ma ho già pensato di venderla mettendo l’annuncio gratuito su “Gratis-Inserate”. Per ora non l’ho ancora venduta. Non ho altro da aggiungere sulla mia situazione e condizione personale.”

                                   2.   l’estratto del casellario giudiziale dell’imputato indica una serie impressionante di condanne, tutte per reati contro la circolazione, dalla ripetuta guida in stato di inattitudine (alcol) alla guida senza assicurazione RC rispettivamente nonostante la revoca. Dal 06.02.2008 al 04.02.2014 l’imputato ha inanellato ben sei condanne, dapprima al pagamento di aliquote giornaliere sospese condizionalmente, in seguito alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da espiare, alle aliquote giornaliere da pagare. Purtroppo nessun avvertimento lo ha trattenuto dal continuamente mettersi alla guida senza licenza di condurre. Ma vi è di più, dopo essere stato sentito il 05.03.2015 dal Procuratore pubblico, dopo che non si era presentato ad una precedente citazione, altro non ha fatto che reiterare nel medesimo reato, in particolare il 30.07.2015 in occasione dei fatti di cui all’ACC 145/2015. Per il resto si rinvia all’estratto del casellario giudiziale in atti.

                                   3.   I fatti indicati nell’atto d’accusa non sono contestati e nemmeno la loro qualifica giuridica. Si rinvia pertanto alla loro descrizione esposta in entrata. Unico nodo contestato è la pena. Per il Procuratore pubblico non vi è alternativa ad una pena interamente da espiare stante la prognosi infausta, mentre per la difesa l’imputato meriterebbe ancora fiducia, anche perché una pena ferma comporterebbe il suo licenziamento.

                                   4.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                                   5.   La colpa dell’imputato non può che essere definita grave se solo si considera che il suo comportamento rivela un essere incallito nel violare sempre le regole principali della circolazione stradale come l’essere in possesso di una valida licenza. A ciò aggiungasi che, con il tempo, si è fatto anche più scaltro nel senso che ha acquistato licenze di condurre false, per poi esibirle in occasione di controlli. La circostanza che non abbia mai causato incidenti è del tutto irrilevante. Le imputazioni si riferiscono infatti a reati legati al diritto stesso di circolare, e non già a lesioni effettive della pubblica incolumità. Sotto questo profilo la prognosi appare senza dubbio infausta. La giurisprudenza del tribunale federale ha stabilito che in linea generale, occorre procedere a tappe e chiedersi, dapprima, se basta una pena pecuniaria sospesa rispettivamente parzialmente sospesa, segnatamente, donde ne ricorrano i presupposti, un lavoro di pubblica utilità sospeso o da espiare. Solo una volta esaurite queste possibilità, si può infliggere una pena detentiva anche inferiore a 12 mesi (DTF 134 IV 60 e 97). Nella fattispecie la gravità della colpa, caratterizzata soprattutto nella totale mancanza di scrupoli nel reiterare sempre il medesimo reato, sordo ad ogni avvertimento sanzionatorio (dalla pena pecuniaria sospesa, alla pena pecuniaria effettiva ed al lavoro di pubblica utilità) senza mai dare nessun segnale di ravvedimento, impedisce di contenere la pena entro i limiti massimi di una pena pecuniaria. Considerata la reiterazione dei reati, unita a sempre maggiore scaltrezza nel cercare di sottrarsi alle regole (vedasi acquisto e uso di patenti false), pare giustificata una pena detentiva di 16 mesi.

Nel solco della giurisprudenza testé citata, questo giudice ha ritenuto comunque di procedere ulteriormente a tappe, rinunciando a ordinare l’espiazione totale della pena, nella speranza che, una volta espiatane una parte, l’imputato finalmente si ravveda. Considerato che ha un lavoro e le conseguenze che avrebbe, anche sulla sua famiglia, un suo licenziamento, è parso adeguato infliggere all’imputato l’espiazione di sei mesi, così da consentirgli una forma di espiazione che gli permetta di mantenere l’attuale occupazione, non senza avvertirlo che, in caso di nuova condanna, non vi sarà altra punizione possibile che non l’effettiva espiazione di una pena detentiva. In questo senso, visti i precedenti il termine di prova viene fissato nel massimo edittale di 5 anni. Per il resto devesi ordinare la revoca delle precedenti sospensioni condizionali delle pene pecuniarie sospese rispettivamente parzialmente sospese (art. 46 CP).

Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 69, 252 CP; 91, 95 LCS;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   guida senza autorizzazione ripetuta

per avere,

                            1.1.1.   il 26 ottobre 2014 a __________, il 24 maggio 2015 a __________, ed il 30 luglio 2015 a __________, condotto l’autovettura BMW X5 targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

                            1.1.2.   il 28 maggio 2015 a __________, condotto il furgone Mercedes Benz targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

                               1.2.  guida in stato di inattitudine

per avere,

il 24 maggio 2015 a __________, condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.71 – max 2.22 grammi per mille);

                               1.3.   falsità in certificati ripetuta

per avere,

                            1.3.1.   il 26 ottobre 2014 a __________, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola ai funzionari doganali in occasione di un controllo;

                            1.3.2.   il 24 maggio 2015 a __________, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola agli agenti della Polizia cantonale di Zurigo in occasione di un controllo;

e meglio come descritto negli atti d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 60 aliquote da CHF 70.- l’una di cui al decreto d’accusa del 02.11.2011 (ST.2011.3987) dello Staatsanwaltschaft Brugg Zurzach, e del residuo della pena di 360 aliquote giornaliere a CHF 70.- l’una (240 sospese), di cui alla sentenza in contumacia 28.08.2012 del Bezisksgericht Dietikon.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       2'475.00

spese                          fr.          104.05

IVA (8%)                     fr.          206.35

totale                           fr.       2'785.40

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’785.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           448.75

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90

                                                             fr.        1'014.65

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