Incarto n. 72.2015.199
Lugano, 4 maggio 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 165/2015 del 30.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016;
fatti avvenuti: a __________ il 9.10.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________ in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 15:10.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla fase di discussione e propongono una pena
sotto forma di lavoro di pubblica utilità di 480 ore.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 37, 42, 47 CP; 95 LCStr
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
guida senza autorizzazione
per avere,
a __________ il 9 ottobre 2015,
condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
a prestare 480 ore di lavoro di pubblica utilità.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 716.00
spese fr. 12.10
IVA (8%) fr. 58.25
totale fr. 786.35
4.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 786.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
============