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Ticino Tribunale penale cantonale 01.02.2016 72.2015.194

1. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·472 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Guida senza autorizzazione: per avere condotto l'autovettura nonostante la revoca della licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 72.2015.194

Lugano, 1 febbraio 2016/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Mariangela D'Aleo, segretaria

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato da DUF 1

imputato, a norma dell’atto d’accusa 159/2015 del 18.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 15.09.2015;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:53.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che il comportamento dell’imputato è disarmante: soltanto oggi si rende conto della gravità dei fatti. I precedenti dimostrano come ogni tentativo di dissuaderlo dal continuare a reiterare sono stati vani. Chiede dunque una pena detentiva di 10 mesi da espiare;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale riconosce la gravità dei fatti. Ritiene che il suo assistito non sia da considerarsi un pericolo per la collettività. Nonostante la recidiva sottolinea che vi sono ancora delle circostanze che conducono ad una prognosi favorevole. Chiede dunque una riduzione della pena, da porsi al beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova prolungato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 47 CP;

95 cpv.1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

guida senza autorizzazione

per avere, il 15.09.2015, a __________, condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014, per un periodo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi;

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               4.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario e spese       fr.       1'613.40

IVA 8%                       fr.          129.10

totale                           fr.       1'742.50

                               4.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'742.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             65.90

                                                             fr.           765.90

                                                             ============

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