Incarto n. 72.2015.188
Lugano, 4 marzo 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 e domiciliato a rappresentato dall’ DF 1
imputato, a norma del decreto d'accusa 5494/2014 del 1. dicembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 174 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________, autostrada __________ , il 15 giugno 2014;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________, I. L. M..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 16:40.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che la grave infrazione alle norme della circolazione, attestata dal radar, è pacifica. In merito alla spiegazione fornita dall’imputato, ritiene che la stessa non è credibile. Infatti, la sequenza di foto del radar fa stato di una situazione tranquilla e non invece di momenti di concitazione come sostenuto dall’imputato. Inoltre, dalle fotografie scattate dal radar si vede una situazione di traffico normale e non di traffico intenso, per cui l’imputato in caso di problemi avrebbe potuto tranquillamente arrestarsi sulla corsia d’emergenza. Da ultimo, ammesso e non concesso che il tappetino si sia spostato sopra il pedale del gas, è meccanicamente escluso che lo stesso abbia potuto esercitare una forza tale da far accelerare l’auto. Abbondanzialmente richiama l’art. 31 cpv. 3 LCStr. Chiede quindi la conferma dell’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione e propone la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.--, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla durata del periodo di prova, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva. Chiede altresì che l’imputato venga condannato alla multa di fr. 1'200.--;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale dichiara di credere alla versione del suo assistito. Infatti, pochi giorni dopo i fatti lo stesso ha segnalato il problema alla __________ e solo successivamente ha ricevuto l’avviso di contravvenzione. Rileva inoltre che le fotografie immortalano solo pochi istanti, non per forza quelli di panico descritti dal suo patrocinato. Le fotografie nemmeno ci dicono come era il traffico davanti al radar. Non contesta che il tappetino non viva di vita propria, ma rileva che se lo stesso ha tenuto bloccato il pedale del gas, la velocità dell’auto aumenta fino a quando raggiunge la velocità critica senza che sia necessario abbassare ulteriormente il pedale, ritenuto altresì che quando ci si immette in autostrada bisogna dare una forte accelerata e quindi schiacciare bene l’acceleratore. Prima di mettesi alla guida il suo patrocinato ha inoltre controllato l’auto e non ha notato nulla di anomalo, per cui non risulta applicabile nemmeno l’art. 31 LCStr, dal momento che il problema è sopraggiunto solo quando il suo patrocinato era già in strada; appena ha capito dove risiedeva il problema, il suo assistito ha tolto il tappetino. Non essendogli imputabile né intenzione né negligenza, chiede il proscioglimento del suo patrocinato nonché l’assegnazione di fr. 2'000.-- di ripetibili.
Considerato, in fatto ed in diritto
- che IM 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________ (__________) ed è domiciliato a __________. L’imputato è autista professionale e, come ha indicato al dibattimento, “40 anni fa ho fatto la formazione in Svizzera, poi ho lavorato in Svizzera 10 anni e poi sono tornato in __________. Successivamente sono tornato in Svizzera e sono qui da 10 anni. Sono sposato con una cittadina svizzera da 7 anni. Ho 3 figli, di 26, 24 e 16 anni, avuti da un precedente matrimonio”. Ha seguito le scuole dell’obbligo in Svizzera, a __________, dove ha fatto la maturità ed in seguito ha studiato informatica. Il padre era “a capo di una grossa impresa, una era edile e l’altra di bevande. Mia madre era casalinga. Io ho una sorella, che vive in __________” (VI imputato pag. 1, all. 1 al V. DIB);
- che in merito sua situazione finanziaria, l’imputato ha dichiarato di lavorare “per una ditta di trasporti (__________) a __________ e guadagno fr. 5'300.-- lordi. Mia moglie lavora, guadagna fr. 4'800.-- e lavora nelle cure in una casa per anziani. Non possediamo sostanza o immobili, siamo in affitto. Paghiamo fr. 1'200.-- di affitto mensile. Per mio figlio minorenne che abita in __________ in un internato perché ha avuto dei problemi con la mamma, verso mensilmente circa fr. 700.--, comprese le trasferte quando devo andare a prenderlo. Pago fr. 380.-- di cassa malati. Per il leasing e per altri debiti che ho pago fr. 1'400.-- al mese. Ho circa fr. 8'000.-- di debiti con un privato”, precisando che “il leasing si riferisce alla Abarth. Mia moglie non possiede un’auto” (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB);
- che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 2; doc. TPC 11) risulta che l’imputato ha subito tre condanne.
Il 25 settembre 2007 è stato condannato dall’Untersuchungsamt St. Gallen per infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 770.--.
Il 9 gennaio 2008 è stato condannato dal Bezirksamt Rheinfelden per violazione di un divieto d’entrata e soggiorno illegale alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 1'000.--.
Il 1 aprile 2008 è stato condannato dal Bezirksamt Rheinfelden per violazione di un divieto d’entrata, soggiorno illegale e infrazione alle norme della circolazione alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 40.--. Con questa sentenza è stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli il 9 gennaio 2008. Il 3 giugno 2008 il Bezirksamt Rheinfelden ha revocato anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli il 25 settembre 2007;
- che il 15 giugno 2014 alle ore 20:14 il radar fisso posto sull’autostrada __________ al Km 52380 direzione nord, intercettava il passaggio di un’autovettura targata __________ che viaggiava alla velocità di 181 km/h che, dedotto il margine di tolleranza, conduce alla velocità di 174 km/h su quella prescritta di 120 km/h. L’infrazione è stata rilevata durante un controllo senza posto di blocco e al momento dei fatti il traffico era normale ed il fondo stradale asciutto. A seguito dell’invio del formulario richiesta generalità conducente, IM 1 si annunciava come conducente responsabile (cfr. rapporto di costatazione per eccesso di velocità, AI 1);
- nell’ambito della rogatoria richiesta alle Autorità di __________ per l’interrogatorio del qui imputato, quest’ultimo faceva pervenire alla Polizia di __________ lo scritto 23 agosto 2014 con il quale rendeva la sua versione dei fatti, che era già stata anticipata dal suo difensore di allora all’Ufficio radar di __________ (cfr. scritto 5 agosto 2014 dell’avv. __________ con fotografie allegate, AI 1) e che per completezza viene qui di seguito riportata per intero (AI 1):
" Zur Sache:
Ich fahre seit geraumer Zeit einen FIAT 595 ABARTH, da dieser Serienmässig nur mit kleinen Fussmatten (siehe Bild l) ausgestattet ist, habe ich mir im Zubehörhandel Fussmatten (siehe Bild 2) gekauft, die den ganzen Fussraum abdecken. Diese sind ca. 25 cm Länger.
Diese habe ich jetzt schon über ein Jahr in meinem Auto. Noch nie hatte ich Probleme mit den Teilen.
Am 15. Juni war ich mit meiner Frau und meinem Sohn von __________ auf dem Rückweg nach __________. Wir hatten eine Pause an der Raststätte __________ gemacht.
Ich fuhr auf die Autobahn wieder auf und sagte noch zu meiner Frau; "Das Gas fühlt sich so komisch an. Eine Panne fehlt uns jetzt noch".
Das Gaspedal ging richtig schwerfällig. Ich beschleunigte das Auto habe das Gaspedal mehrmals durchgedrückt um zu fühlen ob es jetzt besser geht. Der Wagen beschleunigte und als ich bei ca. 120 km/h vom Gas gehen wollte, blieb das Gaspedal unten. Zu diesem Zeitpunkt war viel Verkehr. Als ich bemerkte, dass das Auto immer schneller wurde bremste ich zuerst ab. Das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Ich suchte eine Lücke, damit ich durch den Verkehr kam und bin dann ganz links auf die 3 Spur. Wie schnell ich zu diesem Zeitpunkt war, kann ich nicht sagen denn ich hatte die volle Konzentration darauf, keinen Auffahrunfall zu verursachen.
Nach einem kurzen Blick in den Fussraum, bemerkte ich, dass sich die Fussmatte nach vorne unter die Mittelkonsole geschoben und verklemmt hat und somit das Gaspedalt nach unten gedrückt hat.
Ich habe dann bei voller Fahrt nach unten in den Fussraum gegriffen, um die Fussmatte weg zuziehen was mir auch gelungen ist.
Mittlerweile habe ich die zusätzlichen Fussmatten aus meinem Auto entfernt. Da diese ja Lebensgefährlich sind. Nach diesem Vorfall ist mir nun auch klar, warum Fiat die Originalen Fussmatten mit einem Schnellverschluss am Boden befestigt und auch nur für den Boden ausgelegt hat, so dass diese nicht bis unter das Gaspedal reichen.
Abschliessend möchte ich noch sagen, dass ich bei der Firma __________ als LKW Fahrer und Lehrlingsausbilder für Berufs Chauffeure, auf einem 40 Tonner, 5 Achs- Anhängerzug angestellt bin. Ich fahre ca. 120.000km im Jahr auf Schweizer Strassen. Für meine vorbildliche Fahrweise kann ich als Leumund Herrn __________, Seniorchef von __________ benennen.
Niemals würde ich vorsätzlich 180 km/h fahren und das schon gar nicht mit meiner Familie im Auto und bei dem Verkehr, wie er in __________ auf der Autobahn war. Das würde ja einem Selbstmordkommando gleichkommen. Für weitere detaillierte Auskünfte stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.”
In sostanza, quindi, l’imputato spiegava di aver sostituito da oltre un anno - senza aver mai avuto problemi - i piccoli tappetini che c’erano nella Fiat 595 Abarth con dei tappetini più lunghi di circa 25 cm, che coprivano tutta la superficie del vano piedi, acquistati presso un negozio di accessori.
Il 15 giugno 2014, mentre era con sua moglie e suo figlio in viaggio di ritorno dall’Italia verso casa, dopo aver fatto una pausa presso l’area di servizio di __________ (ndr: trattasi in realtà dell’area di servizio __________) si era reimmesso in autostrada e aveva detto alla moglie: “Il gas è strano da sentire. Ci manca solo una panne”. Il pedale del gas era molto duro. Aveva quindi schiacciato più volte il pedale per sentire se funzionava meglio. L’auto aveva preso velocità e quando aveva raggiunto la velocità di circa 120 km/h, aveva tolto il piede dal gas, ma il pedale del gas era rimasto giù. In quel momento c’era molto traffico. Quando si era reso conto che l’auto prendeva sempre più velocità, aveva dapprima frenato, ma questa azione non aveva portato al risultato sperato. Aveva quindi cercato un buco per riuscire a passare attraverso il traffico e si era spostato tutto a sinistra sulla terza corsia. A che velocità andasse in quel momento non è in grado di dirlo, poiché era interamente concentrato a non andare a collidere contro un’altra auto. Dopo aver gettato una veloce occhiata nel vano piedi, aveva notato che il tappetino era slittato in avanti e si era incastrato e in questo modo schiacciava il pedale del gas verso il basso. In piena corsa si era quindi abbassato per afferrare il tappetino e tirarlo via. L’imputato indicava di avere nel frattempo eliminato i tappetini supplementari dalla sua auto, in quanto mettono a rischio la vita. Aggiungeva di essere impiegato presso la ditta __________ quale autotrasportatore e formatore di apprendisti su di un camion da 40 tonnellate e di percorrere circa 120'000 km ogni anno sulle strade svizzere. Precisava che non guiderebbe mai intenzionalmente a 180 km/h e sicuramente non lo farebbe con a bordo la sua famiglia e in quelle condizioni di traffico che c’erano a __________ sull’autostrada, in quanto ciò equivarrebbe a una missione suicida;
- che con decreto d’accusa del 1 dicembre 2014 la Pubblica accusa ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il 15 giugno 2014, a __________, sull’Autostrada __________, circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h. La Pubblica accusa ha pertanto proposto la condanna di __________ alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie;
- che contro il decreto d’accusa IM 1 ha interposto tempestiva (doc. TPC 6a) opposizione (AI 4);
- che il 12 dicembre 2014 il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa e ha quindi trasmesso gli atti alla Pretura penale (art. 356 CPP);
- che in data 19 agosto 2015 il Procuratore pubblico ha emesso un ulteriore decreto d’accusa nei confronti dell’imputato per grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato con la vettura Alfa Romeo targata __________ alla velocità di 158 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accerta dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h, fatti avvenuti a __________, autostrada A1, il 30 maggio 2015. Per questi fatti il Procuratore pubblico proponeva la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-- (doc. TPC 8);
- che anche contro questo decreto l’imputato faceva opposizione. Pertanto, con decreto del 21 ottobre 2015 il Presidente della Pretura penale, ritenuto che la pena complessiva richiesta dalla Pubblica accusa era di 105 aliquote giornaliere, per cui la fattispecie esulava dalla sua competenza rientrando in quella del Tribunale penale cantonale, stralciava dai ruoli i procedimenti penali dipendenti dalle opposizioni ai decreti d’accusa del 1 dicembre 2014 e del 19 agosto 2015 e trasmetteva gli incarti per competenza al Tribunale penale cantonale (doc. TPC 8);
- che in applicazione dell’art. 29 CPP, i due procedimenti venivano congiunti con decreto di questa Corte dell’11 febbraio 2016 (doc. TPC 7);
- che in merito ai fatti di cui al decreto d’accusa del 1 dicembre 2014, con scritto del 19 febbraio 2016 a questa Corte (doc. TPC 13) il difensore di IM 1 ribadiva la versione del suo assistito nel senso che l’infrazione commessa era “dovuta al fatto che il pedale del gas si è incastrato sotto il tappetino (ed era un tappetino originale della vettura, e che però, visto quello che è successo non era idoneo e si è rivelato anzi pericoloso) e che ciò ha fatto in modo che il pedale del gas non potesse più “risalire””. Produceva inoltre lo scritto che il suo assistito “un paio di giorni dopo l’evento e ben prima di ricevere l’avviso di contravvenzione, aveva inviato al portale della __________”. La difesa precisava che IM 1 “non aveva visto o notato nessun radar, e non poteva quindi nemmeno ritenere, in data 22 giugno 2014 quando ha inviato detto messaggio, di poter essere oggetto di contravvenzione (che è giunta successivamente)”. Allegava allo scritto una foto di quanto successo in base alla ricostruzione successiva del cliente;
- che detto scritto del 22 giugno 2014, ore 22.06.2014, riporta testualmente:
" INFO:: __________ - Fussmatten Drama
Kaum zu Glauben, aber Wahr. Ich habe mir im Zubehörhandel Fussmatten passend für meinen ABARTH 595 gekauft. Alles ging gut, bis vor ein paar Tagen.
Die Fussmatte ist doch tatsächlich über das Gaspedal gerutscht und hat sich rechts beim Tunel unter eingeklemmt. Dadurch kam ich in eine gefährliche Fahrsituation, die ich aber mit Bravur gemeistert habe.
FAZIT: Um Verkehrssicher zu fahren raus mit dem Scheiss.
PS: Jetzt weiss ich auch warum beim 500er die Fussmatten am Wagenboden fixiert sind.”
- che il 26 febbraio 2016 la Corte chiedeva all’Ufficio radar della Polizia cantonale se il radar in questione al momento del rilevamento della velocità emetteva segnali luminosi, segnatamente uno o più flash (doc. TPC 18). L’Ufficio radar rispondeva che per il radar in questione “l’illuminazione per il volto dei conducenti era una luce tipo “Led” accesa in modo continuo” (doc. TPC 20);
- con scritto del 3 marzo 2016 l’imputato, per il tramite del suo difensore, ritirava l’opposizione al decreto d’accusa del 19 agosto 2015 (doc. TPC 22). Di conseguenza, con decreto del 4 marzo 2016 - intimato alle parti al dibattimento - questa Corte ha stralciato dai ruoli il relativo procedimento, ritornando gli atti al Ministero pubblico (doc. TPC 23);
- che al dibattimento, chiesto di indicare come si poneva rispetto ai fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico, l’imputato riconosceva di aver viaggiato alla velocità di 174 km/h rilevata dal radar malgrado il vigente limite di 120 km/h, allegando tuttavia di aver avuto “una ragione”:
" La ragione era che quel giorno stavo rientrando con la mia famiglia dall’__________ e abbiamo fatto una sosta all’area di __________. Fino a lì guidava mia moglie e da __________ in poi avevo preso io la guida della macchina. Sono entrato in auto, mi sono messo la cintura, sono partito e sono entrato in autostrada. Schiacciando sul pedale del gas, ho sentito che c’era qualcosa che non funzionava, tanto è vero che dissi a mia moglie “ci mancherebbe ancora che la macchina si rompesse”. Quando avevo raggiunto la velocità di 120 km/h, togliendo il piede dal pedale la macchina continuava a viaggiare, aumentando di velocità. Contemporaneamente siccome vi era tanto traffico, controllavo con il piede se il pedale fosse bloccato e nello stesso momento dovevo guidare l’auto passando dalla corsia destra alla sinistra per impedire un incidente, schivando le auto. Dopo sono riuscito a passare sulla corsia sinistra dove vi erano meno auto, e siccome lo spazio della Fiat 500 davanti è abbastanza piccolo, ho dovuto slacciare la cintura, spingere il sedile verso dietro, per poter controllare se il pedale fosse bloccato o no. Contemporaneamente continuavo a viaggiare, a guidare. Poi ho sentito che era il tappeto che bloccava il pedale, l’ho sentito con la mano. Preciso che ho dato un’occhiata veloce sotto, verso i pedali, così da poter costatare che era il tappeto che bloccava il pedale. Prima di poter controllare il tappeto avevo frenato, però poi ho lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare sempre velocemente. Con la mano ho tirato il tappeto indietro e ho visto che l’auto ha rallentato. Voglio precisare che questo tappeto l’avevo in auto da oltre un anno e non si era mai spostato e quindi non avevo mai avuto questo problema. Si trattava di un tappetino omologato, l’avevo comperato alla __________ a __________.”
(VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB)
Confrontato con la contestazione che dalle immagini del radar, le persone a bordo dell’auto sembravano essere tranquille, l’imputato dichiarava di non sapere dove era piazzato il radar e quindi di non sapere quando erano stati fotografati (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).
In risposta al suo difensore che gli chiedeva di indicare quando aveva cominciato a capire che c’erano problemi al gas, IM 1 dichiarava che “non lo so dire di preciso se subito all’inizio, ma ho constatato abbastanza velocemente che c’era un problema. Quello che è stato verbalizzato e che la Presidente ha riletto, è corretto e lo confermo. Però devo anche dire che non ho mai sentito che una cosa del genere potesse mai succedere. Tanto è vero che due o tre giorni dopo ho scritto sul sito dell’__________ di fare attenzione con quel genere di tappeti che potevano scivolare in avanti e mettere la vita del guidatore in pericolo. Io avevo quel tappeto da circa un anno e mezzo e non avevo mai avuto quel genere di problema” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).
L’imputato indicava di non essersi fermato subito sulla corsia di emergenza quando aveva constatato il problema - come gli veniva contestato dalla Pubblica accusa avrebbe potuto fare - in quanto “mi trovavo già nella corsia di mezzo e a destra e a sinistra vi erano delle macchine. Siccome la macchina viaggiava ad una alta velocità, istintivamente mi sono spostato sulla corsia sinistra perché sulla corsia di destra viaggiavano più lentamente, per cui dopo aver zigzagato evitando le auto mi sono spostato sulla corsia sinistra che era libera” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB). A domanda del suo difensore l’imputato dichiarava che quando era salito in macchina “ho aperto la portiera e ho dato un’occhiata al tappeto e non ho notato nulla di particolare” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB). Rispondendo alla Pubblica accusa, l’imputato indicava di non aver visto nessun flash del radar (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB). L’imputato affermava di avere, dopo questi fatti, “fatto controllare l’auto alla concessionaria __________ a __________ e non ha constatato nessun difetto al pedale del gas” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB);
- che come rilevato dalla Corte di appello e revisione penale nella sua sentenza del 18 maggio 2015 (inc. 17.2015.31, consid. 6a) nell’ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (istruzioni USTRA), che per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. Nel concreto caso, trattandosi di misurazione effettuata tramite radar, dalla velocità misurata - arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h e 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h (art. 8 cpv. 1 lett. a OOCCS-USTRA);
- che nel caso in esame, la Corte è partita dalla considerazione che oggettivamente l’imputazione in esame è basata sul rilevamento del radar che il 15 giugno 2014, sull’autostrada a __________, ha registrato una velocità della Abarth condotta dall’imputato di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 7 Km/h), sul vigente limite di 120 km/h, con un superamento della velocità consentita di 54 km/h, ciò che per costante giurisprudenza configura una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr;
- che l’imputato non contesta detto rilevamento del radar e quindi l’accertamento secondo cui lui circolava alla velocità di 174 Km/h in autostrada dove la velocità prescritta è di 120 km/h;
- che la versione dell’imputato secondo la quale il raggiungimento di questa velocità sarebbe stato causato dal tappetino che aveva sostituito nell’auto, che essendo più lungo sarebbe finito sul pedale del gas, per cui il pedale del gas sarebbe stato schiacciato portando così l’auto a raggiungere la velocità di 174 km all’ora, è per la Corte del tutto inverosimile, nella misura in cui in base alla comune esperienza solo un’azione volontaria che è quella di schiacciare con forza e a fondo il pedale del gas può comportare un simile aumento della velocità, forza che in base ad elementari leggi della fisica di comune conoscenza, non può essere attribuita certamente ad un tappetino, benché si sostenga finito sopra il pedale del gas;
- che in ogni caso tale assunto, a fronte del riscontro oggettivo costituito dalla velocità rilevata dal radar, non è stato in alcun modo comprovato dall’imputato; in tale contesto va osservato che il commento inserito dall’imputato in data 22 giugno 2014 sul sito della __________, se attesta che può esserci stato effettivamente un qualche problema con il tappetino dell’auto, non è comunque assolutamente idoneo a sostanziare la tesi secondo cui la velocità di 174 km/h è stata causata dallo scivolamento del tappetino sul pedale del gas né che tale inconveniente si sia verificato proprio nel momento in cui l’imputato veniva intercettato dal radar;
- che oltre a ciò le foto agli atti, che riprendono l’imputato e il passeggero anteriore dell’auto al momento del rilevamento della velocità, disattendono fortemente l’esistenza di momenti concitati come a racconto dell’imputato e non mostrano alcuna preoccupazione del guidatore e della persona che gli siede accanto causata dall’asserito scivolamento del tappetino sul pedale del gas e dall’aumento anomalo della velocità da 120 km/h a 174 km/h. In tale contesto va anche rilevato che in quel momento - ovvero quando è scattato il radar - l’auto viaggiava ad una velocità di ben 174 km/h; se si considera che - nella versione dell’imputato - egli aveva tolto il piede dal pedale del gas quando l’auto viaggiava a 120 km/h, nel momento in cui è scattato il radar avrebbe dovuto essere già molto allarmato, ritenuto che l’auto aveva accelerato “da sola” di oltre 50 km/h;
- che, abbondanzialmente, la Corte ha rilevato ancora che l’affermazione dell’imputato secondo cui quando ha constatato il problema al pedale del gas, il traffico in autostrada era intenso, è disatteso sia dal rapporto di costatazione per eccesso di velocità del 12 settembre 2014 (AI 1) - che attesta che “al momento dei fatti il traffico era normale” - sia dalle foto del radar agli atti, ciò che rende ancora più incomprensibile il motivo per cui quando IM 1, nella sua versione dei fatti, ha avvertito il problema al pedale del gas, non si sia immediatamente spostato a destra sulla corsia di emergenza;
- che da tutto ciò discende che la Corte non ha creduto alla versione dell’imputato e ha ritenuto adempiuto anche l’aspetto soggettivo del reato, per cui ha confermato l’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui al decreto d’accusa del 1 dicembre 2014;
- che in merito alla commisurazione della pena, la Corte, considerato che l’imputato ha a suo carico dei precedenti penali anche se piuttosto lontani nel tempo, che in merito ai fatti a giudizio non si è assunto le sue responsabilità, che gli è - come appurato - imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per l’elevata velocità (superamento del limite per 54 km/h sull’autostrada) e quindi un’accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale e visto il tempo trascorso dai fatti, ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato - tenuto anche conto della sua situazione personale e finanziaria - una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.--, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.-ciascuna (oltre alla multa di fr. 500.--) inflittagli con decreto d’accusa del 19 agosto 2014;
- che di conseguenza, la tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico dell’imputato (art. 426 cpv. 1 CPP) e la sua istanza di risarcimento ex art. 429 CPP viene respinta.
Visti gli art. 34, 42, 44, 51 CP;
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr;
4a cpv. 1 lett. d ONC;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 15 giugno 2014, a __________, sull’autostrada __________, violando gravemente le norme della circolazione,
cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato alla guida della vettura targata __________ alla velocità di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 km/h,
e meglio come descritto del decreto d’accusa n. 5494/2014 del 1 dicembre 2014.
2. Di conseguenza, trattandosi di pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna di cui al decreto d’accusa del 19 agosto 2015,
IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 6'000.--, corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna;
2.2. alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. L’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP del condannato è respinta.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.35
fr. 1'977.35
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